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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2003 32.2003.2

17. November 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,176 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.2   BS/tf

Lugano 17 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2002 di

____________  

contro  

la decisione del 28 novembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1950, funzionario presso le __________, dal 1° agosto 1993 è beneficiario di una mezza rendita d’invalidità erogata dall’Ufficio federale dell’assicurazione __________ (in seguito: UFAM) (cfr. decisione 17 settembre 1993 inc. UFAM in doc. AI _).

Accertato un peggioramento delle condizioni di salute, con decisione 26 ottobre 2001 l’UFAM ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° ottobre 2001. Ritenendo un’abilità al 50% in un’attività leggera non qualificata e senza obbligo di sollevare pesi superiori ai 10-15 chili, l’assicuratore __________ ha paragonato il reddito che l’interessato avrebbe potuto percepire nel 2001 senza il danno alla salute (fr. 72'955.--), con il reddito da invalido di fr. 17'500, giungendo ad un’incapacità al guadagno del 73% (cfr. inc. UFAM in doc. AI _).

                               1.2.   In data 31 agosto/ 4 settembre 2000 __________ ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Esperiti gli accertamenti economici e medici del caso, tra cui una perizia reumatologica affidata al dr. __________, con proposta di decisione 14 giugno 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha riconosciuto una mezza rendita, con effetto dal 1° ottobre 2000. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha rilevato quanto segue:

"  La documentazione medica acquisita agi atti oggettiva la completa inabilità nella professione svolta di guardia delle fortificazioni.

Tuttavia risultano ancora esigibili in misura completa delle attività leggere.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per stabilire il grado d'invalidità:

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                        franchi

senza invalidità                                                      72'955.00

con invalidità                                                          35'418.00

perdita di guadagno/grado d'invalidità                   37'537.00 = 52.00%

Dal 01.10. 2000 (dopo un anno di attesa) sorge pertanto il diritto ad una mezza rendita AI." (Doc. AI _)

                                         Non avendo ricevuto delle osservazioni in merito, con decisione formale 28 novembre 2002 l’UAI ha erogato all’assicurato una mezza rendita, oltre alle rendite completive per la moglie e per il figlio, con effetto dal 1° ottobre 2000 (doc. AI _).

                               1.3.   Avverso la citata decisione amministrativa, __________ ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso. Ricordando in particolare che l’UFAM gli ha riconosciuto un grado d’invalidità del 73% e che, vigente l’obbligo di coordinamento tra i diversi assicuratori sociali, lo stesso grado vale anche per l’assicurazione AI, il ricorrente ha postulato l’erogazione di una rendita intera. Egli ha inoltre fatto riferimento al certificato 11 dicembre 2002 del suo medico curante in cui è attestata una piena inabilità lavorativa dal 12 ottobre 1999. Infine, in via abbondanziale, il ricorrente contesta il calcolo economico eseguito dall’UAI, confermando invece quello esposto nella decisione 26 ottobre 2001 dell’assicuratore __________ .

                               1.4.   Con risposta 22 gennaio 2003 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando in particolare quanto segue:

"  Per quel che concerne la valutazione medica, si è avuto più volte modo di ribadire che, allorquando dispone di un rapporto peritale completo e dettagliato, lo scrivente Ufficio basa il proprio giudizio su quest'ultimo.

In casu non sussiste ragione alcuna che imponga di non adottare il parere espresso dal dottor __________. Si rilevi di straforo che il medesimo è stato recentemente chiamato ad esprimersi nuovamente sul grado di capacità lavorativa dell'assicurato. Agli atti figura infatti un mansionario dettagliato delle funzioni che l'interessato era chiamato a svolgere nell'ambito della precedente attività. Non risultava però che detta lista fosse stata sottoposta al dottor __________. Esaminata la medesima, quest'ultimo ha avuto modo di confermare sia una capacità lavorativa pari al 50% nell'ambito della precedente attività, sia una totale abilità per quanto attiene ad attività maggiormente consone allo stato di salute dell'interessato.

Né d'altro lato l'incarto formato dall'UFAM offriva dal punto di vista medico sufficienti elementi per poter definire l'ampiezza della residua abilità lavorativa. Da qui la necessità di procedere ad indagini proprie.

Per quanto attiene all'aspetto economico, si rileva quanto segue.

La nozione di invalidità è la stessa sia in ambito di assicurazione invalidità che di assicurazione___________.

Ne discende che in linea di massima, per un medesimo pregiudizio alla salute occorre fissare un unico grado di invalidità (cf. DTF 119 V 470).

Per quel che concerne in particolare il rapporto fra assicurazione infortuni ed assicurazione invalidità, il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che, quando l'infortunio è l'unica causa d'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione d'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. In presenza di motivi pertinenti l'AI può tuttavia stabilire un diverso grado di invalidità (cf. STCA 5.3.2001 in re K). E' per esempio il caso se l'assicurazione infortuni ha stabilito il grado di invalidità senza aver proceduto all'usuale paragone dei redditi, o se il grado di invalidità si fonda su una decisione il cui apprezzamento non è sostenibile (SVR 1998 AI n. 5, p. 20; DTF 112 V 175).

In casu, come visto, l'UFAM ha effettivamente stabilito il grado di invalidità procedendo all'usuale paragone dei redditi.

A parte il fatto che l'abilità lavorativa dal punto di vista medico è stata giudicata diversamente dai due enti assicurativi, occorre altresì sottolineare che l'UFAM ha stabilito il reddito teorico da invalido in applicazione di una giurisprudenza non più vigente.

In effetti, sino ad un paio di anni orsono il Tribunale cantonale delle assicurazioni, sulla scorta di dati salariali concreti, nonché della giurisprudenza federale in materia, era giunto a stabilire che, in attività leggere e non qualificate, il reddito annuo per manodopera maschile ammontava nel corso dell'ultimo lustro a fr. 35'000.annui.

Con sentenza 9 maggio 2000 (DTF 126 V 75) il Tribunale federale, che sino ad allora non aveva posto in discussione tale pratica, ha però proceduto ad un riesame completo della problematica, giungendo alla conclusione che la stessa non potesse più essere confermata. L'Alta Corte ha quindi stabilito che, ai fini della determinazione del salario da invalido, qualora difettino dati concreti, possono essere ritenuti quelli forniti dalle statistiche salariali, e meglio i dati editi dall'Ufficio federale di statistica.

Tali salari, soggetti ad adeguamento annuale, possono quindi essere ridotti nella misura massima del 25%, al fine di considerare quei fattori che nel caso concreto sono suscettibili di influenzare il reddito. Si pensi per esempio alle limitazioni addebitabili al danno alla salute, al tipo di permesso di dimora, all'età.

Lo scrivente Ufficio, contrariamente all'UFAM, ha stabilito il reddito teorico da invalido sulla base della giurisprudenza vigente.

In definitiva quindi l'UAI aveva valide ragioni per scostarsi dalla valutazione dell'UFAM. Per il resto la decisione impugnata risulta corretta, e se ne postula pertanto l'integrale conferma." (Doc. _)

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha richiamato dall’UFAM l’incarto aperto a nome dell’assicurato, assegnando alle parti un termine per presentare una presa di posizione scritta (V).

Con lettera 17 ottobre 2003 l’UAI ha comunicato di non avere particolari osservazioni in merito alla documentazione esaminata (VIII), mentre il ricorrente è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita intera d’invalidità da parte dell’UAI.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 28 novembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).                                                           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va rilevato che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (e dell’assicurazione _____________), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c). Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno. Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid. 2d). Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135 consid.4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid. 2b). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79 segg).  il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente. In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).

                               2.7.   Nel caso in esame, allorquando l’UAI ha fissato il grado d’invalidità l’assicurato beneficiava di una rendita intera dell’assicurazione___________. Con decisione 26 ottobre 2001, cresciuta in giudicato, l’UFAM aveva infatti determinato un grado d’incapacità al guadagno del 73%. Occorre quindi esaminare se l’Ufficio convenuto può validamente discostarsi della valutazione eseguita dall’assicuratore _________ e quindi riconoscere un grado d’invalidità del 52%.

                               2.8.   Dagli atti dell’UFAM risulta che in data 20 agosto 2001 il ricorrente è stato visitato dal dr. __________ del Servizio medico della sezione 7 __________. Nel relativo rapporto 24 agosto 2001, il succitato medico ha posto la seguente diagnosi:

"  ●  Sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale su discopatia

    C5/C6 e C6/C7 ed instabilità C5/C6;

●  stato dopo emilaminectomia a sinistra L5/S1 (1973) e bilaterale nel 1984 su ernia discale L5/S1;

    - impianto di neurostimolatore nel maggio 1987;

●  periartropatia scapolo-omerale a sinistra e stato dopo artroscopia dianostica con artrolisi e tenolisi del tendine del caput longum del bicipite il 15 dicembre 1995;

●  condropatia retropatellare e del condilo femorale mediale del ginocchio sinistro;

    - stato dopo artroscopia diagnostica con condroplastica il 27

      novembre 1996;

●  condropatia rotulea e del condilo femorale mediale di III grado del ginocchio destro, dechirure complessa del menisco esterno;

    - stato dopo artroscopia / artrolisi del ginocchio destro,

      meniscectomia parziale del menisco esterno e condroplastica il

      27 aprile 2001."

(atto no _, dossier 4 dell’incarto UFAM, doc. _)

                                         In merito alla capacità lavorativa egli ha concluso come segue:

"  Per valutare l'invalidità del paziente nella professione attuale, ho tenuto conto delle lesioni strutturali documentate ed agli atti, della sua formazione di falegname, dell'elenco degli obblighi al doc. _, nonché degli impedimenti attuali del paziente, ormai duraturi dall'ottobre 1999 e delle attività che può praticare e fa senza problemi, ovvero le parziali limitazioni a suddette attività.

Si tiene conto naturalmente dell'età del paziente, non proponibile per una riformazione professionale, del contesto psico-sociale e della sua protratta inattività lavorativa (dall'ottobre 1999).

Il paziente, dal lato teorico, potrebbe svolgere un'attività medio-leggera, dove può alternare la posizione seduta (non oltre le 2 ore) alla posizione in piedi e al cammino, per metà giornata (residua capacità lavorativa stimabile al 50%) ad esempio quale custode / responsabile della manutenzione di uno stabile / ovvero di una ditta, con compiti di ricezionista / telefonista, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia dei vetri e di superfici verticali, ovvero archivista d'ufficio, con compiti di portare pratiche da un ufficio all'altro, archiviarle, fotocopiare documenti, classificarli, sempre con una capacità lavorativa teorica del 50%, tenendo conto del ridotto rendimento dovuto alle note patologie, da valutare attorno al 50% (metà giornata lavorativa, ovvero 4 ore)."

(atto no _, dossier 4 dell’incarto UFAM, doc. _)

                                         Accertato che l’assicurato presenta una residua capacità lavorativa al 50% in un’attività leggera non qualificata, l’assicurazione ____________ ha raffrontato il salario che l’interessato avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute nel 2001 (fr. 72'955) con il guadagno ipotetico nella succitata attività adeguata (fr. 17'000), determinando quindi un tasso d’invalidità del 73% (cfr. decisione 26 ottobre 2001 sub doc. AI _).

                               2.9.   L’UAI ha invece ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Riscontrate, nel rapporto 18 settembre 2001, le medesime affezioni accertate in sede di visita medica dell’UFAM e dopo aver proceduto ad una dettagliata ed esaustiva anamnesi, lo specialista in reumatologia ha espresso il seguente giudizio in merito alla residua capacità lavorativa:

"  Tenendo conto delle patologie sopradescritte, l'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento al 100% per un'attività che permette di cambiare spesso al posizione del corpo e che non prevede lavori ripetitivi in posizione curva del rachide. Sono sconsigliabili attività da svolgere prevalentemente al di sopra del piano orizzontale, impieghi su terreno sconnesso o lavori che richiedono il salire o scendere scale ripetitivamente. Vedrei un carico massimo di 15kg.

L'ultimo giorno di lavoro dell'assicurato è l'11 ottobre 1999, dal 1 agosto 1993 è pensionato al 50%.

Svolgeva prima, stando agli atti, un'attività prevalentemente da seduto. In un'attività simile vedo un'abilità lavorativa al 100% ma con un redimendo al 50%, visto che l'assicurato deve avere la possibilità di cambiare spesso al posizione del rachide, dovendo così interrompere il lavoro." (Doc. AI _)

                                         Viste le risultanze peritali, con rapporto 25 marzo 2002 il consulente in integrazione professionale dell’UAI (in seguito: consulente) ha determinato il reddito ipotetico da invalido sulla base dei rilevamenti statistici (media ESS) per poi raffrontarlo con quello da valido arrivando alla seguente capacità al guadagno residua (CGR):

"  La media ESS, senza entrare nel merito dei criteri di validità, riguardante attività ripetitive e semplici è fissata in fr. 47'224.- annui. Si aggiunge una diminuzione del 25%, massimo consentito dal Tribunale, per tutte le limitazioni di cui sopra. Otteniamo così un salario pari a Fr. 35'418.- annui.

Nella sua precedente professione, senza il danno alla salute, l'assicurato potrebbe guadagnare Fr. 72'955.- annui (vedi decisione del 26 ottobre 2001 dell'Ufficio Federale dell'Assicurazione __________).

La CGR risulta dunque essere del 48%." (Doc. AI _)

                                         Visto un tasso d’invalidità del 52%, l’UAI ha quindi riconosciuto al ricorrente una mezza rendita dal 1° ottobre 2001.

                             2.10.   Nella fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che alla valutazione in merito alla piena capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate riportata dal dr. __________, medico specialista delle affezioni di cui __________ è portatore, nel circostanziato ed esaustivo rapporto peritale va prestata adesione (cfr. DTF 125 V 351 segg.), a giusta ragione l’assicuratore AI si è discostato dalla determinazione del grado d’invalidità determinata dall’UFAM.

Come giustamente rilevato dall’Ufficio convenuto nella risposta di causa, secondo la giurisprudenza del TCA in vigore sino a qualche anno fa, il reddito in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato per la manodopera maschile era di

fr. 35'000.-- annui, mentre per le donne tale reddito era di fr. 24'500.-- (fra le ultime cfr. STCA inedita 27 ottobre 1999 in re T.S.; 15 novembre 1999 in re F.P., 4 gennaio 2000 in re M.K., SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11.). Con sentenza 9 maggio 2000, pubblicata in DTF 126 V 75, il TFA ha tuttavia proceduto ad un riesame completo della problematica. L’Alto Tribunale ha dapprima ricordato che il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

                                         Con rapporto 25 marzo 2002 il consulente ha quindi determinato, in applicazione dei dati salariali statistici, il guadagno che l’assicurato potrebbe percepire in un’attività leggera non qualificata (reddito da invalido) giungendo ad un importo di fr. 47'224.— (doc. AI _). Dal raffronto di tale reddito con quello da valido esposto nella decisione 26 ottobre 2001 dell’UFAM (fr. 72'955.--), vi è un discapito economico pari al 52% che apre il diritto alla mezza rendita. Visto quanto sopra, il reddito da invalido preso dall’UFAM ( 50% di fr. 35'000) non rispecchia più la succitata giurisprudenza e quindi l’UAI poteva discostarsi dalla decisione 26 ottobre 2001.

                                         Infine, l’UAI ha fissato al 1° ottobre 2000 il diritto alla prestazione assicurativa in parola, ossia alla scadenza dell’anno di carenza (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) fatto decorrere dall’11 ottobre 1999, ultimo giorno di lavoro, per motivi di salute, dell’assicurato (cfr. perizia dr. __________ e questionario 12 gennaio 2001 dell'ex datore di lavoro sub doc. AI _). Siccome, come visto, prima del mese di ottobre 1999 l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità da parte dell’UFAM, occorre che l’amministrazione, alla quale vanno retrocessi gli atti, si determini anche su un eventuale diritto alla rendita per il periodo precedente il 1° ottobre 2000.

L’amministrazione dovrà inoltre tenere conto che, secondo la nuova giurisprudenza citata al consid. 2.5., per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio del diritto alla rendita, nonché delle eventuali rilevanti modifiche di tali redditi intervenute sino all’emanazione della decisione contestata.

                                         Ne consegue che nel frattempo la decisione impugnata va annullata ed in tale senso il ricorso va parzialmente accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 28 novembre 2002 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10 e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.11.2003 32.2003.2 — Swissrulings