RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00008 RG/sc
Lugano 10 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
Contro
La decisione del 26 novembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Per decisione 26 novembre 2001 l'UAI ha assegnato a __________ una rendita per un grado d'invalidità dell'80% con effetto dal 1. giugno 1999. L'ammontare della rendita mensile è stato fissato in fr. 1'501 dal 1. giugno 1999 rispettivamente in fr. 1539 dal 1. gennaio 2001. Contestualmente l'amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con prestazioni fornite dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) per fr. 34'621 e con quelle versate dalla __________ assicurazioni per fr. 8'393. L'UAI ha quindi disposto il versamento diretto di tali importi a favore dei due citati enti.
1.2. Con tempestivo ricorso 14 gennaio 2002 __________, tramite l'avvocato __________, ha impugnato la decisione amministrativa, chiedendo la rettifica dell'importo compensato a favore dell'USSI in fr. 34'270 e il consecutivo versamento a suo favore di fr. 351. Queste le motivazioni del gravame:
" (…)
L'UAI con decisione del 26.11.2001 accordato a __________ una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1.06.1999 per un importo mensile di Fr. 1501.-, aumentato a Fr. 1539.- a decorrere dal 1.01.2001.
Sul retro della decisione, è stato indicato che gli arretrati di rendita venivano compensati con le prestazioni anticipate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito denominato USSI) per un importo di Fr. 34'621.- e dalla __________ Assicurazioni.
Con il presente gravame __________ contesta l'importo posto in compensazione dall'UAI su indicazione dell'USSI e rimprovera all'UAI di non aver tenuto debita considerazione della connessione temporale.
A mente dell'art. 85bis cpv. 1 prima parte OAI, gli organismi d'assistenza pubblici o privati che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi.
Nel presente caso risulta palese che la compensazione, annunciata dall'USSI lede il principio della connessione temporale.
In effetti, dal conteggio del 4.01.2001, pervenuto al sottoscritto legale soltanto in data 14.01.2002, si evince che l'USSI ha versato a titolo di sostentamento quanto segue:
- dicembre 1999 Fr. 1'490.-
- da gennaio a dicembre 2000: Fr. 1'490 x 12 mesi Fr. 17'880.-
- da gennaio ad ottobre 2001: Fr. 1'490 x 10 mesi Fr. 14'900.-
Totale Fr. 34'270.-
Sorprende quindi che l'UAI abbia proceduto a una compensazione per un importo di Fr. 34'621.- quando l'effettivo importo di sostentamento ammontava a soli Fr. 34'270.-.
L'assicurato contesta pertanto la compensazione operata dall'UAI e domanda che gli sia versato l'importo di Fr. 351.-, pari alla differenza tra Fr. 34'621.- e Fr. 34'270.-." (Doc. _)
1.3. Con risposta di causa 12 marzo 2002 l'UAI propone di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" (…)
Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.
Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi.
Ø le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse.
Il terzo ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto all'ufficio AI competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183 (VSI 1993 p. 89).
Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non viene compensata.
Nel caso specifico, l'ufficio ha correttamente seguito l'iter procedurale compensando e riversando l'importo richiesto dall'USSI ossia fr. 34'621.-, importo comunicato con il predetto formulario e corrispondente al periodo in cui la rendita è stata pagata retroattivamente.
A titolo orientativo si segnala che, oltre al mensile anticipato in attesa della rendita per il periodo 1° giugno 1999 - 31 ottobre 2001, entro tale lasso di tempo l'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha anticipato il pagamento di fatture dei medici dentisti elencati nella copia che vi alleghiamo del 28 febbraio 2002." (Doc. _)
1.4. Pendente causa il TCA ha richiamato dall'USSI l'intero incarto relativo a __________.
Alle parti è stata quindi concessa la facoltà di consultare l'incarto USSI e di presentare osservazioni in merito. Con scritto 24 maggio 2002 l'insorgente ha precisato di non avere osservazioni al riguardo, mentre l'UAI è rimasto silente.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è il versamento della somma di fr. 34'621 da parte dall'UAI, a titolo di compensazione, all'USSI di parte delle rendite di invalidità assegnate a __________ con effetto retroattivo al 1. giugno 1996. L'insorgente contesta l'importo posto in compensazione sostenendo che le prestazioni effettive versategli dall'USSI ammontano a fr. 34'270.
Per l'art. 50 cpv. 1 LAI:
" Gli articoli 20 e 45 della legge sull'AVS sono applicabili, per analogia, all'impiego delle prestazioni e alla loro compensazione."
L'art. 50 cpv. 2 LAI precisa che, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LAVS - secondo cui il diritto ad una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto a esecuzione forzata - le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.
Il versamento di prestazioni a terzi, invece che all'assicurato, configura quindi un'eccezione al divieto generale della cessione di prestazioni previsto all'art. 20 cpv. 1 LAVS (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 289 ; DTF 118 V 88 consid. b per il periodo in cui la disposizione summenzionata non era ancora entrata in vigore).
L'art. 85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
La disposizione succitata, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrata in vigore nel 1994, è stata dichiarata conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26).Essa codifica in particolare la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer- Blaser, p. 289; STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 in re K; STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W. p. 4).
Da un punto di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la giurisprudenza - anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi precedenti l'1 gennaio 1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meier-Blaser, p. 289).
2.2. Nel caso in esame dagli atti dell'incarto risulta che il versamento di prestazioni arretrate AI assegnate all'assicurato ai sensi dell'art. 85bis OAI è stato chiesto dall'USSI per un importo di fr. 34'621 (cfr. doc. _ inc. Cassa; cfr. anche inc. USSI).
Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata al considerando precedente va quindi anzitutto esaminato se, in concreto, sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente all'USSI a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 lett. b OAI.
Contrariamente a quanto (implicitamente) ritenuto dall'UAI nella risposta di causa, infatti, la lettera a dell'art. 85 cpv. 2 OAI non entra in linea di conto, poiché nel caso di specie gli anticipi forniti dall'USSI si fondano sulla legge cantonale sull'assistenza. Non si tratta quindi, in concreto, di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5; cfr. anche STFA non pubbl. del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b).
Nell'ipotesi in esame, per procedere al versamento a terzi, non è pertanto necessario il consenso dell'assicurato: questo presupposto, infatti, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell'art. 85 OAI, non è previsto alla lett. b dell'articolo dell'Ordinanza succitato.
Del resto anche l'UFAS ha avuto modo di precisare che il versamento retroattivo può essere effettuato senza il consenso dell'avente diritto alla rendita. L'amministrazione consiglia, tuttavia, visto che può essere difficile determinare il titolo giuridico su cui si fonda la domanda - ciò che non è il caso nella fattispecie in esame - di chiedere in ogni caso l'autorizzazione dell'assicurato (Pratique VSI 1994 p. 61).
Nel caso concreto è quindi irrilevante, per l'applicazione dell'art. 85 cpv. 2 lett. b OAI, sapere se, con la sottoscrizione del formulario sottopostogli dall'USSI, l'assicurato ha dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni a terzi.
2.3. In casu, la domanda di compensazione è stata presentata dall'USSI in data 4 ottobre 2001 tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, e ciò conformemente a quanto stabilito dall'art. 85bis cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.1; cfr. in proposito DTF 123 V 31 consid. 5).
Va ora verificato se, in virtù della legge cantonale sull'assistenza l'USSI dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI conformemente all'art. 85bis cpv. 2 lett. b.
Sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" il TFA si è recentemente pronunciato nella sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 in re W consid. 2c).
La questione relativa al concetto del "diritto inequivocabile al rimborso" era inoltre già stata esaminata, ma solo dal punto di vista dell'arbitrio, in DTF 123 V 31, in quanto in quel caso si trattava di una questione di diritto cantonale, in particolare dell'applicazione della legge sull'assistenza del Canton Zurigo. In quel contesto il TFA aveva precisato che:
" Die im Rahmen vorfrageweiser Prüfung vertretene Auffassung der kantonale Istanz wonach das zürcherische Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe vom 14. Juni 1981 (Sozialhilfegesetz) kein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV enthalte, ist nicht willkürlich und verletzt daher Bundesrecht nicht (…)"
In quel caso il diritto era infatti previsto direttamente nei confronti dell'assicurato.
Nella sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicato il TFA ha inoltre precisato che (consid. 5b.bb p. 7):
" Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (…)" (la sottolineatura è nostra).
Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c):
" Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforderungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."
2.4. Alla luce della giurisprudenza federale succitata questa Corte deve quindi concludere che il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato).
2.5. Nel Canton Ticino l'art. 33 della legge sull'assistenza sociale cantonale, prevede che chi, dopo i diciott’anni compiuti, ha ottenuto prestazioni assistenziali, è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempiute, oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15.
La legge prevede inoltre la possibilità di procedere al regresso nei confronti del coniuge, altri parenti secondo l'art. 328 CCS e gli eredi (cfr. art. 36-40 Legge sull'assistenza), non è tuttavia previsto un diritto al rimborso nei confronti dell'UAI.
In simili condizioni il diritto al versamento a favore dell'Ufficio del sostegno sociale delle prestazioni dell'AI dovute all'assicurato non può essere dato, in quanto il presupposto del diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'UAI non appare adempiuto (cfr. STCA del 19 gennaio 2001 nella causa I., 32.1999.00106).
2.6. Nella citata sentenza del 10 maggio 2000 in re K, consid. 5c) il TFA ha però pure precisato che, a certe condizioni, il pagamento a terzi può avvenire malgrado l'assenza di una base legale espressa, nel caso in cui
" (…)
Besondere Verhältnisse wie im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 3. Dezember 1993 (1405/92), in welchem das Eidgenössische Versicherungsgericht die Drittauszahlung trotz fehIender ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage bestätigen konnte, weil der Leistungsbezug nur unter ausdrücklichem Vorbehalt der Verrechnung mit einer später für die gleiche Zeit zugesprochenen Invalidenrente erfolgt war, sind nicht ersichtlichlich. (…)"
Nella sentenza citata del 3 dicembre 1993, non pubblicata, in re W consid. 2c, p. 5, si legge in particolare:
" Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die EVK im Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 den festen Zuschlag von Fr. 1560.‑ nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Verrechnung mit einer allfällig später für die gleiche Zeit von der Invalidenversicherung gewährten Rente erbrachte. Darin liegt, entgegen der Auffassung der kantonalen Rekurskommission, nicht eine einseitige verbindliche Anordnung, sind die Vorsorgeeinrichtungen doch ‑ auch im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, zu welcher der feste Zuschlag nach Art. 29 der EVK‑Statuten zählt ‑ nicht befugt, über ihre Rechtsverhältnisse autoritativ durch Verfügung zu entscheiden (BGE 118 V 162 Erw. 1, 247 Erw. 5, je mit Hinweisen). Der Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 stellt vielmehr einen blossen Erledigungsvorschlag dar, gegen welchen der Versicherte keine Einwände erhob. Wäre er damals mit der vorgeschlagenen Erledigungsweise bezüglich des festen Zuschlages, welche in Übereinstimmung mit Art. 29 der EVK‑Statuten steht, nicht einverstanden gewesen, so hätte er dagegen innert vernünftiger Frist opponieren müssen. Da er dies unbestrittenermassen nicht getan hat, ist Art. 29 der EVK-Statuten zusammen mit dem konkret ergangenen, dem konkret ergangenen, dem Versicherten unter ausdrücklichem Verrechnungsvorbehalt mitgeteilten Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 als genügende Rechtgrundlage zu betrachten, um der EVK im Sinne der Rz 1301 1/91 Abs. 2 RWL ein eindeutiges Rückforderungsrecht gegenüber der EAK infolge Nachzahlung der Rente einzuräumen."
2.7. Secondo l'art. 2 della legge sull’assistenza sociale
" Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali."
Come il TCA ha già avuto modo di rilevare nella citata sentenza del 19 gennaio 2001, questa disposizione potrebbe essere intesa nel senso indicato dalla giurisprudenza citata al considerando precedente, nel senso che le prestazioni assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano, così come nel caso del giudizio citato non si cumulava il supplemento della Cassa pensioni alle prestazioni AI.
In concreto dagli atti dell'USSI risulta che l'Ente ha assegnato all'interessato prestazioni assistenziali, riservandosi espressamente il diritto di procedere alla compensazione delle rendite AI che gli sarebbero state versate in seguito, unicamente per quanto riguarda i versamenti delle prestazioni mensili di fr. 1490 relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2001, per un totale complessivo di fr. 5960 (cfr. decisioni USSI 20 giugno 2001, 2 ottobre 2001, in inc. USSI).
La giurisprudenza menzionata al considerando precedente, non può invece essere in concreto applicata, in quanto i presupposti non sono adempiuti, alle restanti prestazioni fornite dall'USSI nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 1999 e ottobre 2001 e segnatamente alle prestazioni mensili di dicembre 1999, gennaio-aprile 2000, ottobre-dicembre 2000, gennaio-giugno 2001 per un importo complessivo di fr. 28'310 (cfr. decisioni USSI 14 dicembre 1999, 7 giugno 2000, in inc. USSI), nonché alle prestazioni destinate al pagamento delle note d'onorario del dentista fornite nel 2000 per complessivi fr. 1593 (fr. 248 + fr. 127.10 + fr. 1'217.90) e nel 2001 per fr. 122.45, dette prestazioni essendo infatti state assegnate - in parte tramite decisioni formali nelle quali l'USSI si è limitato a precisare che le stesse "sono soggette al rimborso conformemente al Capitolo III della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971" - senza espressa riserva da parte dell'USSI del diritto di compensazione con rendite AI che sarebbero state versate in seguito (cfr. decisioni USSI 8 febbraio 2000, 10 agosto 2000, cfr. lettere USSI 21 febbraio e 25 febbraio 2002, in inc. USSI).
In virtù della succitata giurisprudenza, l'UAI era autorizzato a versare, a titolo di compensazione, all'USSI le rendite di invalidità arretrate dovute all'assicurato limitatamente all'importo di fr. 5'960.
Ne consegue che, anche se per motivi diversi da quelli invocati dall'avv. __________, la querelata decisione 26 novembre 2001 laddove fissa l'ammontare della compensazione a favore dell'USSI deve essere annullata, l'importo da porre in compensazione a favore del citato Ente dovendo essere correttamente stabilito in fr. 5'960. All'assicurato dovrà pertanto essere versata la somma di fr. 28'661, corrispondente alla differenza tra fr. 34'621 (già) versati all'USSI e fr. 5'960 oggetto di compensazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ A favore dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è operata una compensazione pari a fr. 5960.--.
§§ L'UAI è tenuta a versare a __________ la somma di fr. 28.661.--.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti