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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2002 32.2002.58

16. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,338 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00058   BS

Lugano 16 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

visto il ricorso del 10 maggio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 9 aprile 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

e ora statuendo sull’istanza 6 ottobre 2002 tendente alla tassazione della nota d’onorario

richiamati                    -   la sentenza 8 agosto 2002, cresciuta in giudicato, con cui lo scrivente Vicepresidente ha respinto il gravame, riconoscendo contestualmente all’assicurato il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

vista                             -   la lettera 6 settembre 2002 con cui l'avv. __________ ha chiesto la tassazione della nota professionale, indicando un onorario di fr. 2'940.--, già ridotto del 70% ai sensi dell’art. 30 TOA e del 70% secondo l’art. 6 cpv. 2 della Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria (Lag), più spese di fr. 529, 70 per complessivi fr. 3'733,40, IVA inclusa;

considerato che:        

                                  a)   secondo l’art. 69 LAI gli articoli da 84 a 85bis LAVS si applicano per analogia.

                                         L’articolo 85 cpv. 2 lett. f LAVS prevede in particolare che la procedura inerente il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve soddisfare tra l’altro il seguente requisito:

"  è garantito il diritto a farsi patrocinare. Ove sia giustificato al ricorrente è concessa un’anticipazione sulle spese o l’assistenza giudiziaria;"

                                  b)   in ossequio alla giurisprudenza del TFA la questione di sapere se e a quali condizioni esiste nella procedura cantonale di ricorso il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita deve essere stabilito in base al diritto federale, mentre la regolamentazione concernente la commisurazione dell’indennità per gratuito patrocinio spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag. 279 consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p. 114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).

                                         Nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, infatti, e, quindi, anche nell’ambito dell’assicurazione invalidità, il diritto federale non stabilisce i criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio, così come non prevede i criteri per la fissazione dell’ammontare delle spese ripetibili  (DTF 110 V 362 consid. 1b; cfr. anche per analogia STFA non pubbl. del 13 dicembre 1995 in re W. A).

                                         Diversa è invece la situazione per quel che concerne il calcolo delle spese ripetibili in materia di assicurazione contro gli infortuni, contro le malattie e assicurazione militare, nei cui ambiti l’importo delle citate spese è determinato in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, art. 87 lett. g LAMal e art. 106 cpv. 2 lett. g LAM; RAMI 1997 p. 319ss).

In tali materie non vi é più spazio per il diritto cantonale: l’indennità per ripetibili é disciplinata direttamente in virtù del diritto federale.

                                         Siccome l’indennità per ripetibili é un correlato dell’onorario dovuto al patrocinatore d’ufficio (DTF 110 V 362 consid. 1b), non vi é più spazio per il diritto cantonale nemmeno a quest’ultimo riguardo (sentenza 9.6.1998 del Consiglio di moderazione in re avv. B., p. 5, pubblicata sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16/dicembre 1998);

                                   c)   in caso di gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati per la fissazione delle ripetibili, se non esistono disposizioni cantonali di diverso tenore (SZS 1991 p. 186; cfr. DTF 110 V 362‑365 consid. 3b).

                                         Nel Cantone Ticino, l'art. 22 cpv. 2 della Legge di procedura davanti al TCA dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso. Questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61 cpv. 1 lett. g della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA - (cfr. FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320, adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore) che prevede che l'importo delle ripetibili è determinato senza  tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e della complessità. Del resto in una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. 19.97.00040 e pubblicata sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16/dicembre 1998) il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art. 30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA).

                                         Va ancora ricordato che nei settori in cui la fissazione dell'ammontare dell'indennità relativa all'assistenza giudiziaria non è di diritto federale, il TFA deve limitarsi ad esaminare se l'applicazione del diritto cantonale conduce ad una violazione del diritto federale (DTF 110 V 362 consid. 1b). In tale ambito, il TFA conferisce ai Cantoni e alle istanze cantonali di ricorso un vasto potere di apprezzamento (DTF 111 V 49; DTF 110 V 58 e 365; DTF 98 V 126; cfr. anche RAMI 1997 p. 321 e DTF 125 V 409 consid. 3a).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1997 p. 319 il TFA ha avuto modo di stabilire che in materia di LAINF, di LAMal e LAM, non invece in ambito LAVS, LAI, LPC, LIPG e LAF, l'Alta Corte esamina liberamente se la sentenza cantonale viola il diritto federale;

                                  d)   con decreto 12 dicembre 2000 nella causa S.B., inc. 32.1999.59, il TCA ha statuito che l’art. 36 della Legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (LTG) non è applicabile alle cause di diritto delle assicurazioni sociali. Tale norma prevede che nel caso di assistenza giudiziaria l'onorario dovuto dallo Stato al patrocinatore d'ufficio è pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa degli avvocati del Cantone Ticino. In particolare lo scrivente Tribunale, facendo riferimento alla menzionata sentenza del Consiglio di moderazione, ha rilevato:

"  (…) nel campo delle assicurazioni sociali l'art. 36 LTG, applicabile per la determinazione dell'onorario in assistenza giudiziaria negli ambiti giuridici per i quali la TOA - che contrariamente all'art. 22 cpv. 2 LPTCA non contiene alcuna norma che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare delle ripetibili e la rimunerazione in assistenza giudiziaria - definisce i criteri di fissazione dell'onorario del patrocinatore di fiducia, ha quindi perso la sua portata specifica. Inoltre, l'art. 36 LTG verrebbe tenuto in considerazione unicamente in quegli ambiti dell'assicurazione sociali dove il diritto federale non ha stabilito dei criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità relativa al gratuito patrocinio (LAVS, LAI, LPC; LIPG e LAF). Pertanto, alfine di garantire una uniformità in tutti i settori delle assicurazioni sociali, anche alla luce del nuovo art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, questo TCA ritiene che l'indennità per gratuito patrocinio venga determinata unicamente sulla base dei criteri elencati all'art. 22 cpv. 2 LPTCA;"

                                  e)   l’art. 6 cpv. 2 della nuova legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag), entrata in vigore al 30 luglio 2002 ( BU 2000 pag. 213), citata dall’avv. _________, prevede che nell’ambito del gratuito patrocinio l’avvocato ha diritto al 70% dell’onorario previsto della TOA. Tale norma non risulta essere ancora applicabile alla fattispecie in esame, poiché la domanda di assistenza giudiziaria è stata introdotta prima dell'entrata in vigore dalla Lag (cfr. art. 37 cpv.1 Lag);

                                    f)   per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità, in una sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA all’assicurato assistito legalmente, è applicabile anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500);

                                  g)   in una sentenza pubblicata in SVR 2002 ALV N. 3, p. 5 seg., il TFA ha stabilito che il tribunale cantonale delle assicurazioni può fissare l'indennità per l'avvocato d'ufficio, senza cadere nell'arbitrio, tra fr. 160.-- e fr. 320.-- all'ora.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 26 ottobre 2001 nella causa H. (I 50/01), pubblicata in plädoyer 2002 pag. 65 in materia di assicurazione per l'invalidità (nella quale il TFA ha ritenuto arbitrario l'importo di fr. 1000.-- assegnato nel caso concreto da un tribunale cantonale) e in una sentenza del 10 dicembre 2001 nella causa I., P., E., M., in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 52 LAVS, cfr. H 291/01), nel quale l'Alta Corte ha precisato che è arbitrario attribuire un importo massimo di fr. 1'500.--, per tutte le cause davanti all'istanza cantonale di ricorso.

                                         In materia di aiuto alle vittime di reati - il Tribunale federale, in  una sentenza del 4 luglio 2002 nella causa Z., 1A.20/2002, ha considerato come non abusiva la retribuzione oraria di fr. 200.-- riconosciuta dallo scrivente Tribunale al patrocinatore d'ufficio, tenuto conto della relativa semplicità dal profilo giuridico delle operazioni interessate dal mandato ed ha in particolare ricordato che:

"  (…).

La giurisprudenza del Consiglio di moderazione riconosce una retribuzione di fr. 200.-- all'ora nei casi semplici, di fr. 220.-- fino a un massimo di fr. 250.-- nei casi più complessi, mentre la Camera dei ricorsi penali, nell'ambito di procedimenti d'indennità a favore dell'accusato prosciolto (art. 137 segg. CPP/TI), prevede una tariffa oraria minima di fr. 200.-- e massima di fr. 250.--, nei casi di particolare complessità (Rep. 1998, n. 126, pag. 381)." (STF succitata, consid. 5.2.);

                                   h)   da parte sua, questa Corte, con un decreto del 27 agosto 2002 nella causa K., inc. n. 35.1998.118, ha stabilito che in materia di assicurazioni sociali, la retribuzione oraria è di fr. 200.-- per i casi semplici, di fr. 220.-- per i casi di media e medio-alta difficoltà e di fr. 250.-- per i casi estremamente complessi;

                                    i)   per quel che concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).

                                         Gli elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117 Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137);                                        

                                    l)   in concreto, dall'esame della nota di onorario e spese risulta, segnatamente, che è stata fatturata l'attività svolta dall’11 gennaio 2002 al 20 agosto 2002.

                                         La decisione impugnata è datata 9 aprile 2002.

                                         Ora, secondo la giurisprudenza, l'attività svolta prima dell'inoltro della causa non entra in linea di conto per la fissazione delle ripetibili (RAMI 1997 KV 15, p. 321), con la precisazione che nella commisurazione della nota professionale, entrano in considerazione i lavori preparatori necessari per la stesura del ricorso. In ogni caso, non è compresa l'attività svolta dal patrocinatore prima dell'emissione della decisione impugnata, visto che il TFA riconosce, a determinate condizioni, l'assistenza giudiziaria nella procedura amministrativa (cfr. DTF 117 V 408 e, in ambito AI, Pratique VSI 2000 pag. 164);

                                 m)   quella inoltrata dall’assicurato può essere definita una causa di media difficoltà per un avvocato versato nel diritto delle assicurazioni sociali. Si trattava in particolare di valutare il grado d’invalidità alla luce dei referti medici ed economici assunti durante l’istruttoria amministrativa. Il patrocinatore ha steso un ricorso di 13 pagine (domanda di assistenza giudiziaria inclusa) ed una presa di posizione alla risposta di causa, di 3 pagine. Dalla nota professionale risulta che egli ha fatturato diversi colloqui con un legale specialista nel diritto delle assicurazioni, posizioni che non possono essere riconosciute poiché, come detto, la valutazione del lavoro svolto dal legale avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali. Ammessi sono i colloqui personali e telefonici con il proprio patrocinato. Complessivamente il legale ha computato 24 ore di lavoro, procedura amministrativa inclusa.

Ora, viste le caratteristiche della causa e l'impegno profuso dall'avv. ____________ - ricordato che nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio indagatorio, che sgrava il lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 97 consid. 4b) - appare giustificato riconoscere appare giustificato riconoscere un onorario di fr. 2'860.--, corrispondente a 13 ore di lavoro. Al riguardo, va ricordato che in una sentenza del 29 gennaio 2002 nella causa P. (B 1/00) il TFA ha, ad esempio, ridotto da 26½ a 15 ore e retribuito fr. 200.-all'ora un patrocinatore per una causa in materia di LPP (interesse degno di protezione a fare constatare la nullità del pagamento in contanti di una prestazione di libero passaggio).

                                         Il TFA ha pure ritenuto eccessive otto ore per affrontare un'unica tematica di carattere prettamente giuridico in materia di assicurazione contro la disoccupazione, sulla quale esiste già giurisprudenza federale (cfr. SVR 2002 ALV Nr. 3 pag. 6-7).

                                         Nella sentenza H. (I 50/01), la nostra Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe ("selbst wenn der geltend gemacht Zeitaufwand von 12,5 Stunden zu hoch sein sollte, was die Voristanz zu prüfen haben wird").

                                         Il TF ha peraltro già avuto modo di precisare che l'emolumento versato al patrocinatore d'ufficio può essere inferiore a quello di un mandatario di fiducia, purché appaia equo (cfr. DTF 118 Ia 134 consid. e, 117 Ia 223 consid. 3a e rinvii) e copra perlomeno le spese generali dello studio (cfr. SJ 1996 p. 379 consid. 3).

Le spese relative al periodo determinante (cfr. consid. l), figuranti nella nota professionale pari a fr. 325,40 appaiono verosimili e vengono perciò integralmente riconosciute.

La nota è quindi tassata nella misura di fr. 3'185,40, più fr. 242,10 di IVA al 7,6% (cfr., a quest'ultimo proposito, SVR 2000 IV 10, p. 30).

Per questi motivi

decreta

                                   1.   La nota professionale dell’avv. __________ è tassata in

                                         fr. 3'437,50 IVA inclusa.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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