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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2002 32.2002.47

8. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,182 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00047   BS/cd

Lugano 8 ottobre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 aprile 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 8 marzo 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ s, nato nel 1968, di professione imbianchino, è affetto da poliatrite reumatoide (cfr. doc. AI _).

In data 7 agosto 1990 egli ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione (allora competente per statuire in merito alle prestazioni AI) di esser posto al beneficio di una riformazione professionale (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, l’assicurato è stato avviato ad una riformazione empirica quale orologiaio microelettronico, che avrebbe dovuto concludere il 21 luglio 1995 (cfr. doc. AI _).

Avendo l’interessato interrotto il provvedimento professionale, con decisione 22 marzo 1993 l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni assicurative. Infatti, dopo aver ritenuto la riformazione dal punto di vista medico siccome esigibile (cfr. perizia 12 agosto 1992 del dr. __________, doc. AI _), la cassa ha raffrontato il reddito che l’assicurato avrebbe percepito alla fine della formazione di orologiaio con quello che percepiva, senza il danno alla salute, in qualità di imbianchino, per giungere ad un’invalidità del 32%, non sufficiente per l’erogazione di una rendita (doc. AI _).

                               1.3.   In data 6 dicembre 1999 __________ ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni, volta all’ottenimento di una rendita

                                         (doc. AI ).

Dopo aver raccolto i dati medici ed economici, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha sottoposto l’assicurato ad un esame peritale a cura del dr._________ , specialista in reumatologia (doc. AI _) e del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta (doc. AI _).

Sulla scorta di questi referti peritali, con progetto di decisione 30 gennaio 2002 l’UAI ha respinto la domanda dell’assicurato, rilevando che:

"  (…)

Dall'esauriente documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto risulta che non vi sono danni alla salute di importanza tale da impedire all'assicurato lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Lo stesso può dunque rivolgersi ai normali uffici di collocamento per la ricerca di un posto di lavoro a lui confacente.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta."

(cfr. doc. AI _)

  Tale atto è stato intimato all’allora legale dell’assicurato. Ritenuto come quest’ultimo abbia comunicato all’UAI di non rappresentare più l’interessato (doc. AI _), il progetto di decisione è stato intimato direttamente all’assicurato

                                         (doc. AI _).

                                         Con comunicazione 7 febbraio 2002 __________ ha chiesto di essere convocato dall’amministrazione (doc. AI _).

Il 14 febbraio 2002 l’UAI ha invece trasmesso copia dei referti peritali al medico curante per una presa di posizione da inoltrare entro due settimane, con l’avvertenza che un mancato riscontro sarebbe stato interpretato quale tacito consenso alle risultanze peritali (doc. AI _). Non ricevendo alcuna comunicazione, con decisione formale 8 marzo 2002 l’amministrazione ha quindi confermato la reiezione di prestazioni.

                               1.4.   Contro tale decisione l’assicurato è tempestivamente insorto davanti al TCA, postulando il riesame della sua causa. In particolare egli sostiene di non condividere le diagnosi esposte dai diversi medici che l’hanno visitato, ritenendo anche di essere stato curato per una malattia sbagliata. Sostenendo che il dr. __________ avrebbe deciso per una riqualifica professionale, il ricorrente si dichiara disposto di accettare qualsiasi proposta adeguata alla sua salute. Egli ha anche chiesto un “appuntamento” per esporre la propria tesi.

                               1.5.   Mediante risposta 23 maggio 2002 l’UAI ha proposto di respingere il gravame, rilevando in particolare:

"  (…)

Per quanto attiene in particolare ai provvedimenti professionali, la giurisprudenza ha stabilito che il diritto a tali misure sussiste nel caso in cui l'assicurato presenti un grado di invalidità minimo del 20%

(cf. DTF 124 V 111).

Nel caso di specie l'assicurato è stato  giudicato pienamente abile in attività leggere e medio leggere, fra le quali rientra la precedente attività di pittore.

Non sussistendo quindi alcun grado di invalidità nel senso sopra descritto (e tanto meno quindi un grado di invalidità del 20% almeno), non v'è alcun diritto a misure di riqualifica professionale.

La decisione impugnata è quindi corretta."

(cfr. doc. _)

                               1.6.   Interpellato dal TCA, in data 5 luglio 2002 l’UAI ha prodotto il rapporto 3 luglio 2002 del consulente in integrazione professionale sull’esigibilità dell’attività di pittore da parte dell’assicurato (doc. _). Le parti hanno avuto modo di prendere posizione in merito.

                                         In diritto

                               2.1.   Nel caso in esame, dagli atti risulta che, durante la procedura amministrativa, mediante lettera 7 febbraio 2002 l’assicurato, con riferimento al progetto di decisione 30 gennaio 2002 intimatogli dall’UAI, ha chiesto ad un funzionario dell’amministrazione un colloquio per discutere il proprio caso (doc. AI _). A tale richiesta l’amministrazione non ha dato alcun seguito. Essa ha comunque trasmesso al medico curante del ricorrente i referti dei dr. __________ e __________ per una presa di posizione, con l’avvertenza che in mancanza di un riscontro, entro due settimane, “riterremo che anche lei è d’accordo con le conclusioni dell’esperto”(doc. AI _). Occorre pertanto esaminare se l’atteggiamento dell’UAI deve essere configurato quale violazione di essere sentito.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

L'art. 73bis cpv. 1 OAI prescrive che, prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, esso deve dare all'assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto. Se l’assicurato ha scelto di volersi esprimere in merito, egli può esigere un’audizione orale se la ritiene necessaria. Questa procedura, quindi, ha lo scopo di rendere formalmente effettivo il diritto di essere sentito (cfr. in merito Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Friborgo 1999, pag. 219 con riferimenti ivi contenuti). Vero che nell’art. 4 vCost. non è incluso il diritto dell’assicurato di essere sentito oralmente dall’amministrazione prima che questa renda una decisione (Pratique VSI 1993 pag. 41 consid. 4), a meno che determinante leggi prevedano un simile diritto, ciò che è il caso, come detto, dell’art. 73bis cpv. 1 OAI (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a edizione, Berna 1997, § 53N.26, pag. 345).

Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, in caso di violazione del diritto di essere sentito, diritto di natura formale, comporta indipendentemente dall'esito del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 126 V 132 consid. 2b, DTF 124 V 183 consid. 4, DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 121 I 232 consid. 2a, DTF 120 V 362 consid. 2a, con i relativi riferimenti di giurisprudenza).

                                         In via eccezionale ciò non accade se il difetto ‑ non particolarmente grave (DTF 126 V 132, consid. 2b, pag. 132 e DTF 116 V 185 con riferimenti) ‑ può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed essa viene sentita su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V 39; DTF 110 V 113).

                               2.2.   Nell’evenienza concreta, l’UAI ha intimato il progetto di decisione 30 gennaio 2002, dando all’assicurato l’opportunità, conformemente all’art. 73bis OAI, di trasmettere, entro due settimane, “ per iscritto o verbalmente, le sue osservazioni contro le presenti conclusioni o di richiedere delle spiegazioni complementari”, con possibilità di “un incontro, previo appuntamento” (doc. AI _). Ora, come visto, l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta di appuntamento formulata dal ricorrente, ma ha trasmesso al medico curante copia dei rapporti del dr. __________ e del dr. __________ per una presa di posizione. A mente del TCA, tale modo di procedere, oltre ad essere contraddittorio, viola manifestamente il diritto di essere sentito. Infatti, pur avendo intimato la proposta di decisione, l’UAI non ha dato seguito alla richiesta di audizione orale formulata dall’assicurato. Il fatto che l’amministrazione ha trasmesso al medico curante i rapporti dei due periti non cambia nulla, poiché il dr. __________ non era il rappresentante dell’insorgente. Determinante è che l’Ufficio AI ha emesso la decisione contestata senza che l’interessato abbia potuto prendere preventivamente posizione in merito al prospettato rifiuto di prestazioni assicurative. A mente del TCA, tale violazione del diritto di essere sentito è da considerare come grave e non può essere sanata. Come ha ancora recentemente ricordato in una sentenza inedita 28 maggio 2002 nella causa S.G (inc. 32.2001.110), in ambito AI, secondo questo Tribunale la violazione del diritto di esprimersi e di consultare gli atti prima della emanazione della decisione formale costituisce una grave violazione del diritto di essere sentito, che non può essere sanata in corso di procedura (cfr. anche la STCA 26 agosto 1992 pubblicata in RDAT 1993 I pag. 223). La giurisprudenza cantonale ha del resto ripreso quanto stabilito dal TFA, sempre in materia AI, in DTF 116 V 187 consid. 3c = RCC 1991, pag. 227 consid. 3c. Al riguardo va pure ricordato che la rigorosa giurisprudenza del TFA in merito al diritto di essere sentito è stata ultimamente ribadita in DTF 126 V 130, in cui l’Alta Corte ha in particolare rilevato come prima dell’emanazione di una decisione di sospensione delle indennità di disoccupazione, l’autorità amministrativa deve dare all’assicurato la possibilità di esprimersi sulla ventilata sanzione.

E' vero che, ai sensi dell’art. 73bis cpv. 3 OAI, l’UAI può rinunciare all’audizione dell’assicurato, se manifestamente l’assicurazione non è obbligata ad erogare delle prestazioni. Nel caso in esame, tuttavia, tale articolo non trova applicazione poiché la richiesta dell’assicurato non era manifestamente infondata. Infatti, l’amministrazione ha dovuto in particolare far capo a due specialisti (dr. __________ e dr. __________) per valutare la fattispecie e l’istruttoria è risultata essere particolarmente lunga.

Inoltre, occorre rilevare che il ricorrente ha presentato la richiesta di colloquio dopo una settimana dall’emissione del progetto di decisione, quindi entro il termine fissato dall’UAI. In ogni modo, quindi, l’amministrazione avrebbe dovuto dare seguito a tale richiesta.

Da ultimo, va sottolineato come lo scopo dell’art. 73bis OAI, oltre a diminuire il numero dei ricorsi, è anche quello di dare un aspetto più umano alle relazioni tra il cittadino e lo Stato (RCC 1991 pag. 227 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, costatata la violazione del diritto di essere sentito, la decisione impugnata deve, dunque, essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché conformemente all'art. 73 bis OAI dia l'opportunità all'assicurato di prendere posizione oralmente in merito alla ventilata reiezione della domanda di prestazioni assicurative.

                                         Dopo di che l’UAI emanerà una nuova decisione, prendendo posizione sulle osservazioni dell'assicurato (cfr. SVR 1999 IV

                                         Nr. 16, p. 48).

                               2.3.   In via abbondanziale, va tuttavia rilevato che nella perizia reumatologica, il dr. __________ ha in particolare evidenziato una completa abilità in lavori leggeri e medio pesanti non soggetta a lunghi periodi in anteflessione o a ripetuti sollevamenti pesi di oltre 40 chili (doc. AI _). Dal punto di vista psichiatrico, invece, il dr. __________ non ha riscontrato alcuna limitazione lavorativa (doc. AI _). Infine, nel rapporto 3 luglio 2002 il consulente in integrazione professionale, qualificata la professione di imbianchino quale attività medio-leggera, ha valutato una riduzione di rendimento del 10% (doc. _). Occorre comunque precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente, dai referti del dr. __________ e del

                                         dr. __________ non si può dedurre un’idoneità in attività medio-leggera tra l’80 e il 100%. Entrambi gli specialisti, come visto, non hanno ravvisato una particolare limitazione lavorativa in siffatta attività. Vero che il dr. __________ ha ravvisato un’incapacità lavorativa non superiore al 20%, ma piuttosto per motivi d’ordine sociale (“ umanamente un caso assai tragico”) che medici. Lo psichiatra ha anche suggerito un incontro con l’orientatore professionale. Tuttavia, per iniziare un'integrazione professionale, l’assicurato deve presentare un’incapacità al guadagno nella misura del 20% almeno (DTF 124 V 111 consid. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 8 marzo 2002 è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all’UAI, affinché proceda conformemente al

                                         considerando 2.2.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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