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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2002 32.2002.44

26. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,878 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00044   RG/ZA/cd

Lugano 26 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2002 di

__________, 

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 13 marzo 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1947, di professione falegname a titolo indipendente, ha lavorato quale dipendente presso diverse ditte, prima di mettersi in proprio nel 1979.

                                         L'assicurato soffre di sindrome depressiva ricorrente, di sindrome di apnee da sonno, obesità e ipertensione arteriosa.

  Il 29 novembre 1999 l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti di natura medica ad opera del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM), di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, con decisione 13 marzo 2002, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita e delle rendite completive per i figli, con decorrenza 1° ottobre 2000 (doc. AI _), motivando come segue il provvedimento preso:

"  Dalla documentazione medico-specialistica  aquisita all'incarto risulta

che dall'1.10.1999 e vi è una parziale inabilità lavorativa. Viene pertanto erogata una mezza rendita (grado del 50 %) dall'01.10.2000, trascorso l'anno d'attesa dettato dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Precisiamo inoltre che una copia del rapporto peritale del Servizio Accertamento Medico AI del 22.05.2001 è stata trasmessa per conoscenza al suo medico curante. Presso lo stesso potrà quindi prendere conoscenza dei consigli terapeutici espressi nella perizia, in particolare per quanto concerne la cura psichiatrica. In questo senso la invitiamo quindi a voler pianificare con il Dr. __________ le cure consigliate i cui costi non sono tuttavia riconoscibili dall'AI.

L'Ufficio AI ha inoltre preso atto delle osservazioni presentate in data 29.11.2001 da parte del Dr. __________, ritenendole ininfluenti ai fini di una diversa valutazione del grado di invalidità, riconosciuto in base ad una perizia pluridisciplinare SAM, che ha considerato tutte le affezioni presentate dall'assicurato." (cfr. doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera:

"  (…)

2.      Occorre innanzitutto premettere che il caso in esame è stato ritenuto dell'Ufficio AI come malattia di lunga durata (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

         Si tratta quindi di stabilire se il grado di invalidità accertato in misura del 50% sia conforme alla reale situazione dei fatti. Ciò che l'assicurato contesta fermamente.

         II medico curante (Dr. __________) ha confermato all'Ufficio AI che il ricorrente è da considerare inabile al lavoro in misura completa a far tempo dal 12 ottobre 1999 (cfr. rapporto medico inviato all'AI il 2 maggio 2000).

         Quale diagnosi viene riportato quanto segue:

            " - Obesità permagna con BMI di 41.5 (16.2.2000)

             - Sindrome delle apnee da sonno (Roncopatia cronica)

             - Ipersonnia diurna

             - Ipertensione arteriale (valori da 180/100)

             - Periatropatia scapolo-omerale sx"

         Rispondendo al questionario Al, lo stesso Dr. __________ ha valutato in al massimo il 30% la residua capacità lavorativa del paziente.

         Alle patologie sopra riportate si è aggiunto un problema di ordine psichico, legato ad una depressione a causa della difficile situazione coniugale del ricorrente. Egli è stato ricoverato presso la Clinica __________ dal 31 agosto al 15 settembre 2000 (cfr. rapporto del 22 settembre 2000 contenuto nell'incarto AI).

         Per quanto riguarda gli ulteriori accertamenti medici si rimanda espressamente all'incarto AI.

3.      II 9 e 10 aprile 2001 il ricorrente è stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari ad opera del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM).

         I minuziosi esami esperiti sull'assicurato hanno permesso di evidenziare, dal profilo psichiatrico, una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, tale da comportare un'incapacità lavorativa pari al 50% (cfr. rapporto SAM, risultati del consulto psichiatrico del Dr. __________, cons. E.1, pag. 7 e G, pag. 9).

4.      Lo stesso referto SAM fa riferimento al rapporto medico AI della Dr.ssa __________ del 13 gennaio 2000 e relativo allegato (cfr. rapporto SAM, cons. B, pag. 4).

         Dall'accertamento eseguito dal servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________ sulla notte del 9/10 marzo 1999 (accertamento interrotto dopo tre ore di monitoraggio a causa di claustrofobia del paziente) è emerso quanto segue:

         "Su un totale di ore 2.57 di registrazione si rileva un periodo di sonno totale di ore 1.21 ed un tempo di sonno effettivo di ore 0.37. L'indice di efficacia del sonno risulta con il 46% diminuito. Il sonno è privo della sua macrostruttura ciclica, si svolge esclusivamente in stadio NREM I ed è continuamente interrotto da risvegli sia del tipo macrorisvegli che da risvegli di

         breve-media durata (...)

         Tracciati respiratori:      27 eventi respiratori abnormi, di cui 24 apnee da sonno di tipo ostruttivo e 3 apnee centrali (indice di disturbo respiratorio/h 43). Le apnee sono di breve durata (durata media delle apnee ostruttive 13 secondi) e associate a lievi desaturazioni dell'ossigeno.

Conclusioni:                  (...)L'esame indica un numero elevato di eventi apneici (indice/h 43), in prevalenza apnee di tipo ostruttivo associate a lievi desaturazioni dell'ossigeno e ad un profilo di sonno sovvertito nella sua macrostruttura ciclica, che si svolge esclusivamente nello stadio superficiale NREM I ed è frammentato da continui microrisvegli;

In sintesi:                      In base ai pochi dati a disposizione una sindrome delle apnee da sonno è da ritenere probabile. (...)

         A questo esame (di per sé eloquente) si aggiunge l'ulteriore verifica pneumologica esperita dal SAM con l'ausilio del Dr. __________ (cfr. rapporto SAM, cons. D.4, pag. 6 ed E.2, pag. 7).

         Con un monitoraggio utile di circa cinque ore di sonno emerge in maniera inequivocabile "un risultato patologico con presenza di fenomeni di apnea e ipoapnea in relazione con episodi di desaturazione di ossigeno frequenti e patologici fino ad un minimo di 62%.

         Nelle conclusioni su questo specifico aspetto si dà atto che "la valutazione della sonnolenza diurna secondo la scala di Epworth dà un valore di 14 che è patologico".

         Malgrado tali risultanze cliniche, in maniera a dire il vero sorprendente si ritiene che le patologie riscontrate a questo riguardo "non sono tali da inficiare la capacità residua dell'assicurato, ad esempio come falegname, mentre potrebbe rappresentare un fattore di rischio per professioni dove obbligatoriamente è necessaria una vigilanza completa, come ad esempio la guida di autoveicoli, rispettivamente di apparecchiature sofisticate come gru, ecc.".

5.      Il ricorrente non ha nulla da obiettare circa le considerazioni del SAM sulla sua patologia di ordine psichiatrico e sull'effetto della stessa sulla sua capacità lavorativa (ridotta per questo del 50%).

         Non possono per contro essere accettate le riduttive conclusioni riguardo all'aspetto neurologico e pneumologico.

         E' forse bene ricordare che la professione di falegname (soprattutto se esercitata in forma artigianale nell'ambito di un piccolo laboratorio, come nel caso del ricorrente) comporta tra l'altro le seguenti mansioni:

         -    lavorazione e finitura della materia prima con l'ausilio di apparecchi di particolare pericolosità, dove è richiesta una costante ed elevata dose d'attenzione (ad esempio macchine per segare, sagomare, levigare, piallare, ecc.); non occorrono specifici accertamenti per provare la pericolosità dell'uso di queste installazioni, basti pensare a quanti falegnami hanno subito, causa disattenzione, l'amputazione di falangi delle dita delle mani o ancor più gravi mutilazioni;

         -    trasporto di materiale dal laboratorio al domicilio del cliente e viceversa e dunque esigenza di guidare un furgone con l'aggiunta delle operazioni di carico e scarico della merce, a volte del peso non indifferente.

         II ricorrente è una persona di oltre 130 kg di peso, con un'ipertensione arteriosa, affetto da sindrome depressiva ricorrente e da un'accertata sindrome di apnee da sonno con conseguente elevata sonnolenza diurna considerata patologica.

         Che in queste condizioni (fatta eccezione per l'aspetto psichiatrico) egli sia da considerare totalmente capace al lavoro nella professione di falegname è decisamente insostenibile.

         La dose di attenzione e di costante vigilanza che il SAM ritiene essere richiesta per la guida di autoveicoli o per l'uso di apparecchi sofisticati vale, a maggior ragione e per i motivi anzi detti, per la professione di falegname.

         Sulla base degli stessi accertamenti oggettivi operati dal SAM vi è al contrario da ritenere che, complessivamente, l'incapacità lavorativa del ricorrente raggiunga la soglia dei 2/3, tale da permettere il riconoscimento di una rendita AI intera." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta 23 maggio 2002 l’amministrazione chiede la reiezione del gravame precisando:

"  (…)

AI fine di meglio valutare l'incidenza delle diverse patologie -sia fisiche che psichiche- sulla propria attività lucrativa, l'interessato è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare, effettuata presso il Servizio di accertamento medico di Bellinzona (SAM).

Con rapporto 2 maggio 2001 (cf. doc. n. _ inc. AI) il collegio peritale ha reso noto di riconoscere all'assicurato un'abilità lavorativa residua pari al 50%, unicamente per motivi psichici.

L'assicurato è pertanto stato posto a beneficio di una mezza rendita di invalidità a far tempo dal mese di ottobre 2000.

Tempestivamente insorto, il ricorrente contesta la valutazione operata dai periti, i quali avrebbero indebitamente sottovalutato l'incidenza dei disturbi fisici sulla capacità lavorativa, e segnatamente della "sindrome di apnee da sonno", a causa della quale l'assicurato presenterebbe un elevato grado di sonnolenza, che impedirebbe in pratica un corretto svolgimento dell'attività di falegname.

Innanzitutto si premette che la perizia, proprio in quanto pluridisciplinare, ha considerato tutte le patologie lamentate dall'assicurato.

Accertare in quale misura le patologie in questione compromettano l'attività lavorativa è parimenti compito che spetta al medico adempiere.

In mancanza di validi elementi l'amministrazione non mette in discussione il giudizio espresso dal medico, tanto più se lo stesso ha espresso la propria valutazione in qualità di perito.

In casu il rapporto peritale non offre spunto di critiche. Risulta infatti coerente, dettagliato e completo.

II fatto che l'assicurato abbia una tendenziale e cronica sonnolenza non è elemento sufficiente a giustificarne l'inabilità sul lavoro. E' vero, anche un falegname deve prestare in determinati momenti particolare attenzione ai compiti svolti. Trattasi però di lassi di tempo limitati.

Diversa è la situazione di colui che deve mantenere un alto grado di vigilanza nel corso di tutto il tempo lavorativo, come può per esempio essere il caso del conducente di automezzi pesanti.

Si rilevi di straforo che il rapporto peritale è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale, che ne ha approvato in toto i contenuti (cf. doc. n. _ inc. AI)." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha posto al SAM le seguenti domande:

"  (…)

Ai fini del giudizio, con riferimento al vostro referto peritale del 2 maggio 2001 (cfr. allegato) ed in particolare alla vostra valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato quale falegname dal profilo pneumologico espressa sulla scorta del consulto specialistico del dr. __________, sono a porvi i seguenti quesiti:

In sede peritale, oltre ad una incapacità lavorativa del 50% dovuta alla componente psichica, è stata accertata l'impossibilità per l'assicurato, tenuto conto della patologia pneumologica di cui è portatore, di svolgere attività richiedenti una vigilanza completa (guida di autoveicoli, utilizzo di apparecchiature sofisticate, conduzione di gru ecc.) mentre è stata ritenuta una piena abilità nell'esercizio della professione di falegname. In sede ricorsuale l'interessato ha precisato che l'attività di falegname comporta l'esecuzione di determinate mansioni quali "la lavorazione e finitura di materia prima con l'ausilio di apparecchi di particolare pericolosità, dove è richiesta una costante ed elevata dose di attenzione (ad esempio macchine per segare, sagomare, levigare, piallare ecc.)" nonché "il trasporto di materiale dal laboratorio al domicilio del cliente e viceversa e dunque esigenza di guidare un furgone con l'aggiunta delle operazioni di carico e scarico della merce a volte dipeso non indifferente".

Tenuto conto dell'affezione pneumologica e dei relativi fattori di rischio evidenziati in relazione allo svolgimento di attività richiedenti particolare attenzione e vigilanza, l'esecuzione delle succitate attività nell'ambito della professione di falegname è ancora proponibile dal profilo medico?

In che misura?

Qual è il grado d'incapacità al lavoro complessiva quale falegname, tenuto conto dell'insieme delle affezioni di cui l'assicurato soffre e della necessità di svolgere le suevocate mansioni?." (cfr. doc. _)

                                         Alle domande il SAM ha così risposto:

"  A questo proposito abbiamo consultato la recente letteratura sulla

sindrome delle apnee notturne (Medline) e discusso con il nostro caposervizio di pneumologia dr. __________ che, fra l'altro, si è consultato con i suoi colleghi d'oltralpe.

Vi è un rischio maggiore d'incidenti con veicoli a motore a causa della citata patologia. Sull'attività lavorativa non vi sono studi che dimostrino un accresciuto rischio. D'altronde, la sindrome delle apnee notturne è ben curabile (C-PAP), come descritto anche nella nostra perizia al punto E.2 a pag. 7. Con questo sistema terapeutico scompare in particolare la sonnolenza.

Ricordiamo che dal profilo psichiatrico l'A. presenta già una capacità lavorativa del 50% come falegname ed in attività leggere e medio leggere (presenza durante tutto il giorno rendimento ridotto della metà).

La guida del furgone può essere delegata ai collaboratori (ricordiamo che l'A. aveva da due a quattro / scarico di materiale effettuato da più persone. Fra l'altro , l'A. presenta disturbi alla colonna vertebrale di lieve entità (come discusso a pag. 9 della nostra perizia).

Riconfermiamo la nostra valutazione di capacità lavorativa al 50% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento della metà), come falegname ed in altre attività leggere e medio - leggere. L'A. dovrà solamente delegare la guida del furgone.

E' inoltre importante che il Signor __________ segua i consigli terapeutici (C-PAP nasale e calo ponderale tramite gastric banding).

Alle specifiche domande così rispondiamo:

1.      Tenuto conto dell'affezione pneumologica ed i relativi fattori di rischio. evidenziati in relazione allo svolgimento di attività richiedenti particolare attenzione e vigilanza, l'esecuzione della succitata attività nell'ambito della professione di falegname è ancora proponibile dal profilo medico? In che misura?

         Dal profilo pneumologico l'A. è totalmente abile al lavoro.

2.      Qual è il grado d'incapacità lavorativa complessivamente quale falegname tenuto conto dell'insieme delle affezioni di cui l'assicurato soffre e della necessità di svolgere le su evocate mansioni?

         Globalmente, come detto nella nostra perizia, l'A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto della metà) come falegname." (cfr. doc. _)

                               1.6.   In data 25 giugno 2002 il legale dell'assicurato ha comunicato al TCA che __________ è stato ricoverato al __________ per un intervento chirurgico a causa di un infarto (cfr. certificato medico allegato 1 doc. _). Egli chiede inoltre che il certificato allegato così come gli ulteriori atti medici in corso di assunzione vengano ammessi agli atti del procedimento (cfr. doc. _).

                                         In data 27 giugno 2002 la Cassa ha osservato che l'attestato peggioramento dello stato valetudinario è ininfluente ai fini della presente procedura, in quanto verificatosi dopo l'emissione della contestata decisione e che la circostanza potrà eventualmente essere valutata nell'ambito di una revisione (cfr. doc. _).

                               1.7.   In data 2 luglio 2002, il legale dell'assicurato ha prodotto un ulteriore rapporto allestito dal __________ (cfr. XII e allegato).

                                         In data 9 luglio 2002 l'assicurato ha osservato:

"  a)   All'assicurato non è possibile far capo all'aiuto di altre persone

      nello svolgimento della propria attività di falegname e quindi nemmeno per la guida del furgone o per il carico e scarico della merce. Già inabile al lavoro (in misura completa secondo l'interessato, in misura parziale secondo UAI), qualora egli dovesse assumere dei dipendenti la sua attività, limitata ad un piccolo laboratorio con cifra d'affari molto contenuta, non gli lascerebbe più alcun utile.

      Le obiezioni del SAM a questo riguardo sono dunque infondate.

b)   Per contro nessuna parola viene spesa per ribattere alle legittime considerazioni del ricorrente riguardo alla pericolosità di alcune (in sostanze le più importanti) delle mansioni giornalmente svolte da un falegname (uso di macchine per segare, piallare, ecc.).

      Viene unicamente detto che "sull'attività lavorativa non vi sono studi che dimostrino un accresciuto rischio".

      Vi è comunque da ritenere che, anche in assenza di studi specifici, l'accresciuta pericolosità nell'operare con tali apparecchi sia a tal punto evidente da dover essere ammessa da questo lod. Tribunale senza ulteriori approfondimenti probatori.

      D'altra parte lo stesso accertamento peritale SAM del 2 maggio 2001 (cons. E.2, pag. 7) conferma che la sonnolenza diurna di cui soffre l'assicurato costituisce nella fattispecie un aspetto patologico.

      Questo disturbo, sempre secondo il SAM, potrebbe essere spiegato (l'uso del condizionale ha qui un preciso significato) "in buona parte" con la sindrome da apnee da sonno di cui da anni soffre il ricorrente.

      Dunque non vi è prova certa della correlazione tra queste due distinte patologie. Da qui i fondati dubbi circa le possibilità di cura della sonnolenza diurna, semplicemente mediante i suggerimenti formulati dal SAM (C-PAP nasale e calo ponderale) per la cura delle apnee notturne.

c)   L'UAI ritiene che l'infarto recentemente subito dal ricorrente sia ininfluente ai fini della presente procedura e che tale circostanza potrà semmai essere valutata nell'ambito di una revisione della decisione impugnata.

      Questa presa di posizione è solo in parte condivisibile. Segnalando l'aggravamento dello stato di salute dell'assicurato si voleva appunto evitare, non fosse che per economia processuale, l'esigenza di un nuovo contenzioso dopo l'evasione di quello qui pendente.

      In virtù della massima ufficiale che regge i procedimenti dinanzi a questo lodevole Tribunale (art. 9 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) si chiede che già in questa sede si tenga debitamente conto del peggiorato stato di salute del ricorrente (con diretti riflessi sulla sua capacità lavorativa residua), se del caso approfondendo la natura e le conseguenze di questa nuova patologia.

      In via sussidiaria e impregiudicato l'esito del presente ricorso, in data odierna viene inoltrata al competente UAI una formale domanda di revisione ai sensi dell'art. 41 LAI nonché 87 e 88 OAI." (cfr. doc. _)

                                         L'UAI ha sostanzialmente risposto riconfermandosi nelle proprie posizioni (cfr. doc. _ e allegato)

                               1.8.   In data 23 agosto 2002 l'assicurato ha ancora aggiunto:

"  a completazione degli atti relativi al procedimento indicato a margine

vi trasmetto copia dello scritto del 23 agosto 2002 del Dr. __________ (medico curante del ricorrente) all'Ufficio AI.

Da quanto affermato dal citato medico l'infarto del miocardio acuto subito dal signor __________ è da mettere in stretta relazione alle patologie (in particolare ipertensione e obesità) già oggetto della procedura AI attualmente sub iudice presso questo lodevole Tribunale.

A maggior ragione per questo motivo (oltre che in virtù di quanto già esposto nei miei precedenti scritti) occorre a mio avviso tenere conto di questa circostanza nell'evasione del ricorso introdotto il 17 aprile 2002." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di una rendita intera AI.

A norma dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Le rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         La misura dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.

                                         Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:

"  l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."

(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2d, DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1). Non spetta invece al medico di graduare l'invalidità dell'assicurato. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432). I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M.N. p.4. consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, sotto il profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno. Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica; in taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B.

                                         Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo, 1952, pagg. 140 e 141).

                               2.4.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame l'UAI ha constatato una parziale inabilità lavorativa assegnando all'assicurato una rendita del 50%. L'amministrazione si è basata sulla perizia del SAM dalla quale è emerso:

"  (…)

Patologia pneumologica

L'A. presenta una sindrome di apnee da sonno. All'inizio dei 2000 fu indagato per questa patologia presso l'Ospedale Regionale di __________. Abbiamo presentato l'A. al nostro consulente dr. __________ che conferma la diagnosi e consiglia una drastica diminuzione del peso (inoltre una discussione sulla necessità di un intervento operatorio tipo gastric banding, rispettivamente una terapia con C­PAP nasale). Dal profilo pneumologico l'A. è totalmente abile al lavoro come falegname. Sconsigliabili sono attività in cui è necessaria una vigilanza completa (guida di autoveicoli, apparecchiature sofisticate, conduzione di gru ecc..).

Patologia psichiatrica

Durante i soggiorni ospedalieri l'A. è stato valutato da specialisti in psichiatria e in modo particolare è a nostra disposizione la valutazione del dr. __________ (degenza a __________ dell'agosto - settembre 2000). Per un certo periodo l'A. è stato seguito da una psicologa e al momento attuale assume solamente Xanax.

Abbiamo presentato l'A. al nostro consulente dr. __________ che trova una sindrome depressiva ricorrente con una prognosi a medio - lungo termine poco favorevole. Consiglia una presa a carico di tipo psichiatrico ed una corretta psicofarmacoterapia. Consiglia di valutare il caso fra qualche anno. Dal profilo psichiatrico l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 50%.

L'A. presenta un'ipertensione arteriosa trattata medicamentosamente. Durante il soggiorno al SAM abbiamo notato valori al di sopra delle norme OMS e valori molto alti durante la cicloergometria. Gli accertamenti cardiologici eseguiti presso il SAM (cicloergometria e ecocardiografia) non parlano per nessuna coronaropatia e non mostrano danni cardiaci dovuti all'ipertensione arteriosa. Non vi sono nemmeno indizi per una nefropatia. Un calo ponderale e una terapia della sindrome di apnee da sonno avrebbero un influsso benefico sull'ipertensione arteriosa.

La sindrome cervico e lombovertebrale e i dolori agli arti inferiori sono poco accentuati e non limitano la capacità lavorativa dell'A.

H      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE  DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

La patologia psichiatrica è il fattore limitante della capacità lavorativa dell'A. Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 50% come falegname (indipendente), a partire dall'ottobre 1999 (come codificato dal medico di famiglia) e continua.

Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere:

1.      Anamnesi:

         Vedasi capitoli A.1 e A.2.

2.      Dati soggettivi dell'A.:

         Vedasi capitolo A.3.

3.      Constatazioni obiettive:

         Vedasi capitoli C, D ed E.

4.      Diagnosi:

         Vedasi capitolo F.

5.      Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

         -      Quando la capacità di lavoro ha subito una riduzione pari almeno al 25  percento?

         Basandoci sugli atti a nostra disposizione vi è stata una riduzione della capacità lavorativa dell'A. nell'ottobre 1999. Negli anni precedenti vi sono state delle incapacità lavorative di breve durata (come durante la degenza alla Clinica __________ nel dicembre 1997).

         Valutiamo l'A. incapace al lavoro nella misura del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto della metà) dall'ottobre 1999 e continua.

         -      Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?

         Successivamente non vi sono più state modificazioni importanti della capacità lavorativa dell'A., eccezion fatta per un'incapacità lavorativa totale nel mese di settembre 2000 durante il ricovero alla clinica __________.

         -      Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

         Al momento attuale non si può prevedere un miglioramento della capacità lavorativa, essendo la prognosi psichiatrica poco favorevole a medio - lungo termine.

6.      Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

         E' possibile che la capacità lavorativa dell'A. migliori in futuro con i consigli terapeutici dei nostri consulenti (calo ponderale, eventualmente gastric banding, eventualmente C­PAP nasale e cure psichiatriche). Anche in altre attività leggere e medie l'A. presenta un'incapacità lavorativa del 50% dall'ottobre 1999 e continua." (cfr. doc. _)

                                         Tale valutazione è stata contestata dall'assicurato, in quanto a suo dire non si sarebbe tenuto sufficientemente conto dell'aspetto neurologico e pneumologico del paziente. L'assicurato indica a sostegno della propria tesi le valutazioni mediche del Dr __________.

                                         In data 2 maggio 2000 il Dr. __________ ha attestato:

"  (…)

4.1    Sonnolenza in qualsiasi posizione. Stanchezza

4.3    Dai primi di giugno del 1999 ad oggi il paziente è passato da 136 kg a 121 kg. Sempre obeso. P/A 170/100. Lombalgie.

         Allego copia degli esami eseguiti finora. Il paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 100 % fino ad una diminuzione del peso e alla scomparsa dello stato di ipersonnia." (cfr. doc. _)

                                         In data 26 novembre 2001 il Dr. __________ ha precisato:

"  (…)

Dall'incarto medico risulta che il grado di invali­dità è stato concesso per problemi psichiatrici ed è stata ignorata la parte concernente l'apnea not­turna, l'obesità permania con tutta la comorbidità associata ed i problemi schelettrici fortemente sin­tomatici.

L'ultimo consulto medico mette in mostra un paziente che pesa 137kg nudo e con una PA di 180/120. Già questi due sintomi sono sufficienti per formulare una prognosi sia per la futura capacità lavorativa che per la sopravvivenza.

Volendo accettare i consigli degli specialisti per una presa a carico psichiatrica e per una terapia dietetica adeguata, cosa che verrà senz'altro fatta, i primi reali risultati potrebbero vedersi non prima di un anno e mezzo circa sottolineando che il paziente dovrebbe essere considerato inabile a qualsiasi attivi­tà lavorativa.

A questo punto credo che il paziente dovrebbe essere considerato inabile al lavoro oltre il 66,6%." (cfr. doc. _)

                                         Richiesto dal TCA a voler fornire alcuni chiarimenti in merito all'esigibilità dell'attività di falegname tenuto conto in particolare dei fattori di rischio evidenziati con riferimento all'affezione pneumologica, con rapporto 26 giugno 2002 il SAM, come visto (cfr. consid. 1.5), ha precisato che per quanto riguarda le apnee notturne "vi è un rischio maggiore d'incidenti con veicoli a motore a causa della citata patologia. Sull'attività lavorativa non vi sono studi che dimostrino un accresciuto rischio. D'altronde la sindrome delle apnee notturne è ben curabile…. La guida del furgone può essere delegata ai collaboratori (ricordiamo che l'A. aveva da due a quattro / scarico di materiale effettuato da più persone. Fra l'altro , l'A. presenta disturbi alla colonna vertebrale di lieve entità (…)", concludendo per una completa capacità al lavoro dal profilo pneumologico e confermando la valutazione di un'incapacità del 50% per motivi psichici (cfr. doc. _).

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs‑ rechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).                                        

                               2.7.   Dopo attento esame della fattispecie questo TCA ritiene che la fattispecie necessiti di ulteriori accertamenti al fine di stabilire l'effettiva incidenza delle patologie evidenziate in sede peritale sulla capacità al lavoro e, di riflesso, al guadagno dell'assicurato.

                                         Per quanto riguarda la valutazione medica, alla perizia del SAM, laddove - sulla base di un completo e approfondito accertamento dello stato di salute dell'assicurato - essa stabilisce un'incapacità lavorativa per motivi psichici del 50% (presenza tutto il giorno con rendimento ridotto) nella professione di falegname o in altre attività leggere o medio-leggere, non evidenzia patologie invalidanti di natura cardiologica ed accerta, dal profilo diagnostico, la presenza di una sindrome da apnee da sonno, può senz'altro essere attribuita, conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), valenza probatoria piena.

                                         Per quanto concerne in particolare le conseguenze invalidanti dovute alla citata sindrome di apnee da sonno, i periti del SAM, dopo aver evidenziato da un lato l'inesistenza di studi che dimostrino l'esistenza di un rischio accresciuto sulla capacità lavorativa (in genere), dall'altro la presenza di rischi maggiori d'incidenti con veicoli a motore, hanno concluso per una piena capacità lavorativa dell'assicurato quale falegname dal profilo pneumologico, osservando che l'interessato dovrà unicamente delegare la guida del furgone e che la stessa può in concreto essere assunta dai suoi operai (secondo il SAM l'assicurato si avvaleva della collaborazione di due a quattro operai).

                                         Orbene, a mente di questa Corte una corretta e completa valutazione dell'effettiva incidenza dell'affezione pneumologica sulla capacità lavorativa dell'assicurato necessita di ulteriori accertamenti volti da un lato ad appurare in che misura in concreto lo svolgimento dell'attività di falegname in proprio comporta l'utilizzo di veicoli a motore da parte dell'assicurato - il quale contrariamente a quanto sostenuto in sede medica, si avvaleva della collaborazione di un unico operaio dipendente nonché di un apprendista (cfr. doc. AI _) -, dall'altro a verificare, tramite il proprio consulente professionale (e se del caso sulla scorta di eventuali dati statistici o altri elementi di valutazione disponibili al riguardo), la pertinenza in concreto di quanto evidenziato in sede medica quo all'asserita assenza, in caso di sindrome da apnee notturne, di rischi accresciuti nello svolgimento dell'attività di falegname, tenuto conto in particolare del fatto che lo svolgimento di siffatta attività implica l'esecuzione di mansioni comportanti l'utilizzo di determinate apparecchiature richiedenti particolare vigilanza ed attenzione (circostanza questa per altro ammessa dall'amministrazione in sede di risposta seppur con la precisazione che trattasi di compiti svolti in lassi di tempo limitati).

                                         Stante quanto sopra si giustifica il rinvio degli atti all'amministrazione affinché proceda ai suindicati accertamenti in esito ai quali essa renderà un nuovo giudizio. Nella valutazione della fattispecie dovrà se del caso essere tenuto conto anche dell'esigibilità di eventuali altre attività compatibili con lo stato di salute dell'assicurato e stabilire quindi, qualora non sia escluso procedere in maniera sufficientemente precisa al raffronto dei redditi, l'invalidità di __________ in applicazione del metodo generale (cfr. consid. 2.2 -2.4), dovendosi al riguardo osservare che in sede peritale l'interessato, in considerazione dell'affezione psichica, è stato giudicato idoneo a svolgere (anche) attività leggere o medio-leggere nella misura del 50%.

                               2.8.   Dagli atti risulta inoltre che nel mese di maggio 2002 l'assicurato è stato seguito presso la Clinica __________ per un riacutizzarsi di una sindrome depressiva e che in data 14 giugno 2002 ha subito un infarto del miocardio ed è stato ricoverato al __________, dove gli sono stati posati due stents sul RIVA medio (cfr. doc. _).

                                         L'assicurato, sulla scorta del certificato medico 23 agosto 2002 del dott. __________, chirurgo (doc. _) assevera che l'infarto del miocardio sarebbe da mettere in stretta relazione con le patologie oggetto dell'esame del SAM (cfr. XVIII).

                                         Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa – in casu il 13 marzo 2002 - , quando si ritenga che fatti  verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, se è ben vero che la succitata refertazione medica attesta l'insorgenza, successivamente all'emanazione del querelato provvedimento, di nuovi eventi patologici (infarto del miocardio) rispettivamente il riacutizzarsi di patologie preesistenti con carattere invalidante (sindrome depressiva), va tuttavia evidenziato che la stessa non consente di stabilire in maniera chiara e precisa se vi è stato un aggravamento dell'incapacità lavorativa tale da giustificare un aumento del gravo d'invalidità e quindi una modifica del diritto a prestazioni ai sensi degli artt. 41 LAI e 88a cpv. 2 OAI.

                                         In simili condizioni, l'amministrazione, oltre a procedere agli accertamenti indicati al precedente considerando atti a stabilire la capacità lavorativa e, di riflesso al guadagno, dell'assicurato al momento della decisione impugnata tenuto conto delle affezioni evidenziate dai periti del SAM, dovrà parimenti procedere ad esperire le necessarie indagini mediche (ed eventualmente economiche e professionali) per stabilire se, dopo l'emanazione della querelata pronunzia, la situazione invalidante ha subito un cambiamento tale da giustificare una modifica del diritto alla rendita. Anche in tale occasione dovrà essere valutata in primis la possibilità di procedere al calcolo dell'invalidità secondo il metodo generale del raffronto dei redditi, pur avendo l'assicurato svolto l'attività di falegname a titolo indipendente (cfr. consid. 2.2-2.4).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 13 marzo 2002 è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all’UAI, affinché proceda conformemente ai

                                         considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                          L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.44 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2002 32.2002.44 — Swissrulings