Raccomandata
Incarto n. 32.2002.150 BS/tf
Lugano 22 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2002 di
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 9 ottobre 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1958, è alle dipendenze del Comune di __________ in qualità di operaio. Per motivi di salute dal 1998 egli ha ridotto tale attività al 50% (doc. AI _), esercitando parallelamente un’attività agricola (allevatore di pecore), a titolo indipendente.
Il 5 aprile 2000 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con progetto di decisione 25 settembre 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:
" Dal profilo medico-teorico e in modo particolare dalla perizia stilata dal Dr. __________ viene confermata un'incapacità lavorativa del 50% quale dipendente. Quale indipendente è dichiarata una capacità lavorativa totale. Il livello economico (grado d'invalidità) possiamo definirlo come segue:
Salariato 67% 50% 33.5%
Indipendente 33% 0% 0%
Totale 100% 33.5%
Le condizioni per l'ottenimento della richiesta rendita d'invalidità non sono assolte. (Doc. AI _)
In sede di osservazioni datate 5 ottobre 2002, l’assicurato ha contestato la proposta decisionale sostenendo in particolare che il suo impiego presso il Comune di __________ deve essere considerato al 100% poiché svolge la pastorizia a titolo amatoriale e quindi non va considerata quale attività lucrativa (doc. AI _).
Con decisione 9 ottobre 2002 l’UAI ha confermato il rifiuto di erogare delle prestazioni assicurative, precisando tuttavia che:
" Ci riferiamo alle osservazioni del 05.10.2002 formulate in relazione al nostro progetto del 25.09,2002. In merito le precisiamo che per la definizione del grado d'invalidità viene effettuato il confronto tra quanto è attualmente ancora esigibile in base al suo stato di salute rispetto a quanto espletava al momento dell'insorgenza del fattore invalidante. A quel momento secondo le indicazioni in nostro possesso il suo impegno lavorativo globale (100%) era composto dall'attività quale salariato per il comune di __________ (67%) e dall'attività indipendente (33%). Questa ripartizione percentuale non può quindi essere modificata.
Pertanto, la sua domanda di prestazione è respinta."
(doc. AI _)
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa __________, per il tramite di __________, è tempestivamente insorto al TCA, chiedendone l’annullamento e l’erogazione di una mezza rendita dal 1° ottobre 1999. Sostenendo come l’UAI abbia a torto dato un valore economico del 33% all’attività indipendente, egli ha poi rilevato:
" (…) Il ricorrente soffre di grave depressione nervosa e di fobie ossessive, affezioni per le quali è curato dal dott. __________ e seguito costantemente dal Servizio psico-sociale cantonale. L'invalidità che ne discende è valutata al 50% per entrambe le attività lavorative.
Non deve trarre in inganno l'esercizio di una doppia attività lavorativa. Il lavoro indipendente è considerato dal medico curante come un importante stimolo per la conservazione dello status quo valetudinario attuale.
Un ipotetico abbandono forzato dell'attività indipendente porterebbe ineluttabilmente ad una totale ed irreversibile invalidità.
Come già portato a conoscenza dell'ufficio AI, l'attività accessoria può essere svolta unicamente grazie alla collaborazione costante di familiari e nei momenti più impegnativi di amici che si prestano gratuitamente. Infatti solo con l'assistenza di terzi, possono essere attenuate le implicazioni negative dovute alle fobie ossessive – timori, senso di terrore, ripugnanza verso cose, persone o situazioni -, così da rendere ancora possibile detta attività accessoria.
Dal profilo finanziario, i suddetti aiuti possono essere prudentemente stimati ad un importo annuo di fr. 10'000.--.
Testi: Dott. __________ e Servizio psico-sociale cantonale.
Per la valutazione del grado di invalidità sono da prendere in considerazione i seguenti dati:
a) Reddito prima dell'insorgere dell'attività
Anno 1997: salario lordo fr. 64.357.75
Anni 1997/98: reddito agricolo fr. 27.000.—
Totale a) fr. 91.357.75
b) Reddito dopo l'insorgere dell'invalidità
Anno 1999: salario lordo fr. 32.178.85
Anno 1999: reddito agricolo
- prestazioni terzi fr. 12.000.—
Totale b) fr. 44.178.85
Perdita di guadagno derivante
dall'invalidità (91.357.75 – 44.178.85) fr. 47.178.90
equivalente al 51.64%
In conseguenza del suddetto calcolo, deriva il diritto ad una mezza rendita di invalidità."
(doc. _)
1.4. Mediante risposta di causa 21 novembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso. Confermando la correttezza del calcolo dell’invalidità, l’amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…)
Riesaminato il caso, lo scrivente Ufficio conferma la propria presa di posizione.
La suddivisione percentuale fra l'attività dipendente e quella da indipendente, come già si è avuto modo di rilevare, è stata stabilita sulla base delle ore di impiego nelle rispettive attività prima dell'insorgere del danno alla salute. La suddivisione non viene quindi influenzata dall'importanza economica che i due impieghi rivestono (cf. anche Direttiva concernente l'invalidità e la grande invalidità, marg. 3109).
Per determinare il grado di inabilità in ciascuna di queste due attività ci si è in seguito riferiti al parere espresso dal perito.
Per quanto attiene in particolare all'attività agricola, il perito ha rilevato che la stessa non viene compromessa dalla patologia psichiatrica.
L'assicurato stesso ha del resto affermato di trarre giovamento dall'esercizio di tale attività ("… mi fa bene alla salute, … mi rilassa i nervi, … non è per nulla impegnativa", perizia, p. 2).
A comprova si rilevi che nel corso degli ultimi anni gli introiti aziendali si sono mantenuti stabili (cf. nota 3.6.2002, doc. n. _ inc. AI).
Anche per quel che concerne infine l'aiuto fornito da terzi, non viene evidenziato un rilevante cambiamento a seguito dell'insorgere della malattia. Risulta infatti che l'assicurato ha sempre beneficiato dell'aiuto dei familiari nello svolgimento delle mansioni agricole (cf. doc. n. _).
(doc. _)
1.5. Con lettera 7 dicembre 2002 il rappresentante del ricorrente ha in particolare rilevato:
" (…)
Nell'intento di chiarire la posizione del ricorrente in merito all'attività indipendente, ho chiesto delucidazioni direttamente al ricorrente che mi ha confermato di non essere più in grado di accudire da solo alla cura del gregge perché, con sempre maggiore frequenza, appena giunto da solo sul pascolo, deve fare immediato dietrofront e rientrare al proprio domicilio. In conseguenza di ciò si vede costretto a farsi accompagnare regolarmente da terzi, indicando quale suo accompagnatore fisso il proprio cognato signor __________.
Interpellato in merito, il __________ mi ha confermato la veridicità non tanto con prestazioni manuali, ma quale indispensabile supporto psicologico.
Il tutto trova logica spiegazione nello stato psichico del ricorrente, neuro depresso e ossessionato da fobie che ingenerano in lui stati di ansietà e paure apparentemente immotivate che lo impediscono di occuparsi da solo dell'attività pastorale."
(doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una (mezza) rendita d'invalidità.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 9 ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.5. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a).
2.6. Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia psichiatrica, affidata al dr. __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Nel rapporto 11 settembre 2001 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver compiutamente proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del ricorrente, ha posto la seguente diagnosi:
Ø sindrome depressiva ricorrente con sintomi “biologici” (ICD: 10:F33.11);
Ø sindrome ansiosa generalizzata (ICD –10:F41.1), attualmente di entità medio-lieve.
In seguito egli ha proceduto alla valutazione dei dati medici, concludendo, per quanto riguarda la capacità lavorativa, come segue:
" (…)
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
La psicopatologia del periziando, iniziata a manifestarsi già nell'età adolescenziale, è di natura, prevalentemente, nevrotica e nella parte, minore, endogena. La sofferenza consiste in depressione del tono dell'umore (sempre più radicata-cronicizzata) e dell'ansia; la stessa, attualmente, limita parzialmente la funzionalità lavorativa e sociale del periziando.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
I disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavorativa in qualità di operaio o nelle altre attività.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Ora, a detta del periziando, si."
(doc. AI _)
Il dr. __________ ha inoltre escluso l’adozione di provvedimenti integrativi come pure l’eventualità che il paziente possa svolgere un’altra attività lucrativa.
L’amministrazione ha poi proceduto ad un’inchiesta economica volta a verificare i redditi da attività indipendenti conseguiti dal ricorrente nell’attività di pastore. Nel rapporto 3 giugno 2002 l’incaricato, dopo aver visionato gli atti fiscali dal 1995 al 2000, ha rilevato che:
" (…)
Da quanto sopra si può considerare che l'attività sia stazionaria sia per il bestiame posseduto che per la superficie a disposizione.
Si può rilevare un certo aumento delle entrate nella vendita (importi aumentati d'ufficio dall'UT), inoltre le entrate per sussidi sono pure aumentate anche se il rapporto bestiame/superficie è rimasto quasi invariato.
Ritengo pertanto che lo stato di salute dell'assicurato non abbia modificato in alcun modo l'attività agricola."
(doc. AI _ sub.)
Non riscontrando dunque una diminuzione della capacità al guadagno nell’attività agricola indipendente, l’UAI ha comunque trasmesso al dr. _________ la succitata inchiesta economica per una presa di posizione (doc. AI _).
Il 9 agosto 2002 quest’ultimo ha precisato quanto segue:
" L'assicurato è da ritenere incapace al lavoro nella misura del 50% quale salariato dipendente in qualsiasi attività (in questo ambito incidono le diagnosi e la sua personalità) mentre quella di indipendente nell'agricoltura non ha subito modifiche significative (attività autogestita, possibilità di riposo) come risulta dall'inchiesta economica."
(doc. AI _)
Confermando dunque una piena capacità al guadagno dell’assicurato quale pastore, tenendo conto di un’abilità al 50% quale operaio presso il Comune di __________, nonché delle indicazioni dell’assicurato relative alla ripartizione tra attività indipendente ( 33%) e salariata (67%), l’amministrazione ha quindi negato il diritto alla rendita in quanto l’invalidità non raggiunge il minimo pensionabile del 40%.
2.7. Va qui ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, cfr. anche Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Con il presente gravame __________ sostanzialmente ritiene che l’attività agricola, che continua a svolgere nonostante il danno alla salute, è comunque compromessa dal suo stato di salute poiché buona parte dei proventi della stessa è dovuta all’aiuto prestato dai famigliari.
Occorre innanzitutto rilevare come l’UAI abbia rettamente incluso nella valutazione dell’invalidità anche la professione di allevatore di pecore esercitata accessoriamente dall’assicurato a titolo indipendente, attività che tuttora continua a svolgere. Infatti, secondo la giurisprudenza, nell’ambito del raffronto dei redditi (cfr. 2.5), sono da prendere in considerazione quale reddito ipotetico di una persona non invalida anche i proventi da attività accessoria nella misura in cui, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato ad esercitarla percependone una remunerazione. Questo indipendentemente dall’importanza di tale attività in termini di tasso di occupazione o di dispendio d’impegno (STFA inedite 2 giugno 2003 nella causa G consid. 4.1, I 224/02 e 16 maggio 2003 nella causa A consid. 2, I 576/02 ; RCC 1980 pag. 559 consid. 3a, nonché RAMI 2000 no U 400 pagg. 381 ss e no U 69 pag. 1981 consid. 2c).
Visto che prima del danno alla salute, parallelamente al lavoro di operaio dipendente presso il comune di __________, il ricorrente esercitava anche la professione (indipendente) di pastore, sulla base delle dichiarazioni dell’interessato (doc. AI _), l’amministrazione ha suddiviso percentualmente l’attività dipendente (67%) da quella indipendente (33%) sulla base dell’impegno lavorativo di ogni singola attività in rapporto al grado d’occupazione globale (100%). In seguito, tenuto conto delle risultanze mediche ed economiche, essa ha determinato l’incapacità lavorativa di ogni singola attività (50% quale dipendente e 0% come indipendente) e, ripartendole poi proporzionalmente al grado d’occupazione, ha definito un tasso d’invalidità complessivo del 33,5%. Non raggiungendo il minimo pensionabile del 40%, l’amministrazione ha quindi respinto la richiesta di prestazioni.
2.8.1. Per quel che concerne l’occupazione lucrativa principale (operaio presso il Comune di __________) è pacifico che, sulla base della perizia psichiatrica, cui va prestata piena adesione adempiendo essa tutti i succitati criteri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7), l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 50%. In tal senso si è d’altronde espresso il medico curante del ricorrente (cfr. rapporto 22 maggio 2000 del dr. __________, doc. AI _).
2.8.2. Dall’inchiesta 3 giugno 2002 è risultato che, considerando i dati economici relativi al periodo 1995 – 2000, il danno alla salute (subentrato nel 1998, cfr. domanda di prestazioni, doc. AI _), non ha influito in alcun modo sull’attività agricola, essendo rimasti invariati sia la superficie a disposizione che il numero del bestiame. Al riguardo l’incaricato dell’inchiesta economica ha segnatamente osservato:
" Dalla documentazione allegata alle dichiarazioni d'imposta per i periodi 97/98 – 99/00 e ½, e in particolare dai moduli 18 e 18a allegati alle stesse si può rilevare quanto segue:
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Entrate per vendite
fr. 3'800
4'853
7'000
7'050
7'000
7'000
Sussidi bestiame
fr. 5'714
4'422
7'778
8'159
*
*
Sussidi superficie
fr. 10'591
12'432
11'856
10'659
*21'221
*26'191
Sup.a disposizione mq
7'800
7'800
8'000
8'000
8'000
8'000
Manze
2
2
--
--
--
--
Pecore
54
54
50
50
52
60
Da quanto sopra si può considerare che l'attività sia stazionaria sia per il bestiame posseduto che per la superficie a disposizione.
Si può rilevare un certo aumento delle entrate nella vendita (importi aumentati d'ufficio dall'UT), inoltre le entrate per sussidi sono pure aumentate anche se il rapporto bestiame/superficie è rimasto quasi invariato.
Ritengo pertanto che lo stato di salute dell'assicurato non abbia modificato in alcun modo l'attività agricola."
Riguardo alla problematica psichiatrica, nel complemento peritale 9 agosto 2003 il dr. __________ non ha trovato alcuna controindicazione ad una simile attività in quanto la stessa può essere esercitata autonomamente, con possibilità di riposo
( “ quella indipendente nell’agricoltura non ha subito modifiche significative (attività autogestita, possibilità di riposo) come risulta dall’inchiesta economica” (cfr. doc. AI _). Durante il consulto del 10 settembre 2001 lo stesso ricorrente, in riferimento all’allevamento delle pecore, ha del resto confermato che “ questa attività mi fa bene alla salute, … mi rilassa i nervi, … non è per nulla impegnativa” (cfr. perizia pag. 2).
Vero che, come rilevato nel ricorso, l’assicurato svolge questa attività accessoria grazie alla collaborazione dei famigliari, aiuto di cui egli ha tuttavia sempre beneficiato, sia prima che dopo l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. AI _).
In queste circostanze, dunque, non può essere ritenuto che l’affezione psichiatrica abbia compromesso l’attività agricola del ricorrente.
2.8.3. Seguendo il metodo di calcolo dell’invalidità scelto dall’UAI, con un’inabilità lavorativa del 50% quale operaio, che rappresenta il 67% del tempo d’occupazione, il grado d’invalidità di __________ risulta essere del 33, 5%, ciò che non apre il diritto all’erogazione di una rendita AI.
Alla medesima conclusione si giunge d’altronde determinando l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.5), visto che i redditi di riferimento sono deducibili dagli atti di causa. Va al riguardo ricordato che, secondo una recente sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Ritenuto che dal 1998 il ricorrente è abile al 50% nell’attività di operaio, l’eventuale diritto alla rendita sorgerebbe, trascorso l’anno di carenza (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), nel 1999, ciò che costituisce quindi l’anno di riferimento per determinare l’invalidità.
Dal questionario del datore di lavoro, redatto il 18 aprile 2000, risulta che, senza il danno alla salute, nel 1999 il ricorrente avrebbe percepito fr. 59'490.— (doc. AI _). A questo importo va aggiunto il reddito medio aziendale dell’attività agricola conseguito negli anni 1999/2000 di fr. 22'000.— imposto nella notifica di tassazione 2001/2002 (sub doc. AI _), da cui va dedotto l’aiuto ricevuto dai famigliari, quantificato dall’assicurato in fr. 10'000.— (cfr. in merito Valterio, op. cit., pagg. 205/6). Ne consegue dunque un reddito da valido di fr. 71'490.--.
Per quel che concerne il reddito da invalido, nel ricorso l’assicurato ha indicato di aver percepito nel 1999 un salario fr. 32'178.— (50% di fr. 64'357,75), questo nonostante che dai certificati di salario degli anni 1999 e 2000 risultano attestati fr. 52'211.— e fr. 41'931 (sub doc. AI _). Volendo tuttavia tenere conto dell’importo dichiarato dal ricorrente, a cui va comunque sommato il reddito aziendale di fr. 12'000.--- dell’attività indipendente ritenuta pienamente esigibile anche con il danno alla salute, nel 1999 __________ ha conseguito un reddito da invalido fr. 44'178.--. Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido, il grado d’incapacità al guadagno risulta essere del 38, 20 % ( 71490 – 44178 x 100 : 71490), importo che, conformemente alla giurisprudenza, non può essere arrotondato a 40% (cfr. in merito DTF 127 V 129 e STFA inedita 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01).
In conclusione, non raggiungendo l’assicurato il grado minimo pensionabile, la decisione amministrativa di respingere la domanda di prestazione va quindi confermata.
2.9. Con il ricorso __________ ha domandato di sentire, quali testi, il suo medico curante ed i sanitari del Servizio psico-sociale che lo seguono (I). Il 7 dicembre 2003 egli ha inoltre chiesto l’audizione del signor __________ il quale dovrebbe testimoniare che, per motivi di salute, non è più in grado di seguire il gregge se non con l’ausilio di terzi (V).
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Non è quindi necessario sentire il medico curante, né i sanitari del Servizio psico-sociale essendo la valutazione medica dell’assicurato dettagliatamente ed esaurientemente esposta nella perizia psichiatrica del dr. __________, a cui va prestata adesione. Altrettanto non necessaria è l’audizione del teste __________. Da una parte, come detto, l’insorgente ha sempre beneficiato dell’aiuto di terze persone per poter continuare la sua occupazione nell’agricoltura. Dall’altra, ritenuto che secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), in caso 9 ottobre 2002, quanto riportato dall’assicurato il 7 dicembre 2002, temporalmente non rientra nell’esame della fattispecie. Questo tuttavia non significa che, in caso di peggioramento, successivamente alla decisione impugnata, dello status psichiatrico, medicalmente comprovato, l’interessato non possa inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti