Raccomandata
Incarto n. 32.2002.131 BS/sc
Lugano 23 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2002 di
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 28 agosto 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1959, di professione imbianchino in proprio, presenta fra l’altro una patologia cardiaca (cfr. rapporto 6 aprile 2000 del medico curante, dr. __________, doc. AI _).
Il 27 marzo 2000 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia cardiologica a cura del dr. __________, attivo presso l’Ospedale regionale __________, con progetto di decisione 14 maggio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:
" (…)
L'ufficio federale di statistica ha proceduto all'elaborazione dei dati statistici relativi all'anno 2000 secondo i quali il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino riportato su una media di 41,8 ore settimanali per un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato per un uomo corrisponde a Fr. 50'498.-- (Fr. 4'027.40 x 41,8 x 12) al quale si applica un adeguamento del 2,4 % per l'anno 2001.
Ammettendo una riduzione massimo del 25 % (che considera una particolare situazione personale o professionale quali affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, (ecc.) si ottiene un reddito da invalido di Fr. 38'782.--.
In considerazione degli atti medici economici acquisiti all'incarto risulta che in attività adeguata lei potrebbe percepire un reddito d'invalido in funzione della capacità di lavoro residuo di Fr. 38'782.--, il quale, in rapporto al reddito ipotetico di Fr. 51'710.-- che potrebbe percepire se non fosse subentrato il danno alla salute di cui lei è portatore, comporta una capacità al guadagno residua del 75 % la quale non dà diritto a rendita alcuna, come illustrato nel seguente specchietto:
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 51'710.00
con invalidità 38'782.00
perdita di guadagno/grado d'invalidità 12'928.00 = 25.00 %
=======
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. AI _)
In sede di osservazioni datate 15 luglio 2002, l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato la proposta decisionale sostenendo in particolare che non è stata presa in considerazione l’attività indipendente esercitata prima del danno della salute e che quindi il calcolo della perdita di guadagno non è corretto. Egli ha pertanto chiesto di tener conto dell’inabilità lavorativa al 50% nella professione d’imbianchino, così come attestato dal dr. __________ (doc. AI _).
Dopo aver in data 18 luglio 2002 preso posizione in merito alle censure sollevate, con decisione 28 agosto 2002 l’UAI ha confermato il rifiuto di erogare delle prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA, sempre rappresentato dall’avv. __________, chiedendo l’erogazione di una mezza rendita dal
27 marzo 2000. Ribadendo quanto esposto in sede di osservazioni, sostanzialmente egli ritiene che il calcolo dell’invalidità debba essere effettuato in base agli impedimenti riscontrabili nell’espletamento della propria attività lucrativa. L’esigibilità in altre attività adeguate è stata infatti negata dal consulente in integrazione professionale.
Contestualmente il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Mediante risposta di causa 8 ottobre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione dell’atto ricorsuale. Confermando la correttezza del calcolo dell’invalidità, l’amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…)
Nella fattispecie si rileva che nel corso degli ultimi anni l'assicurato ha conseguito redditi invero piuttosto modesti, e comunque sempre inferiori ai 50'000.-- franchi annui (cf. nota 8.5.2002, doc. n. _ inc. AI).
Al proposito occorre sottolineare che nella decisione impugnata figura un dato errato. Il reddito teorico senza invalidità non corrisponde infatti a fr. 51'710.--.
Considerato però che il risultato finale rimane immutato, in quanto il reddito in questione è comunque meno elevato di quello erroneamente trascritto, ci si può esimere dal quantificare esattamente tale termine di paragone. (…) (Doc. _)
1.5. Con decreto 10 gennaio 2003 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria (VII).
1.6. In sede d’istruttoria questo Tribunale ha richiamato gli atti fiscali del ricorrente (IX, X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 28 agosto 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.5. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s, Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).
Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.
Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.7. Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia cardiologica, affidata al dr. __________ dell’Ospedale __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Nel rapporto 6 novembre 2001 lo specialista in cardiologia, dopo aver compiutamente proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del ricorrente, ha posto la seguente diagnosi:
Ø malattia coronoraia diffusa con - stato dopo infarto inferoposterolaterale (08.05.1999) - dispnea da sforzo classe CCS II
Ø sintomatologia epigastica e retrosternale atipica;
Ø sindrome ansioso-depressiva;
Ø stato dopo ulcera duodenale Hicobacter postiva;
Ø FRCV: tabagismo, iperlipedemia, famigliarità (doc. AI _ pag. 4).
In seguito egli ha proceduto alla valutazione dei dati medici, concludendo per quanto riguarda la capacità lavorativa come segue (sottolineatura del redattore):
" (…)
Ritengo che l'attività attuale del signor __________ sia ancora proponibile nella misura del 50% sull'arco di una settimana (egli deve adattare i tempi di lavoro alla commissione ricevuta).
Il paziente può così evitare lavori pesanti tipo l'esecuzione di intonaci e facciate limitandosi alla verniciatura di appartamenti. Ovviamente, in condizioni di lavoro sedentarie (lavoro d'ufficio, controllo materiale, ecc.) la capacità lavorativa del paziente può essere aumentata. Ritengo comunque più adeguato che egli possa continuare ad esercitare il suo mestiere nella misura del 50% e che gli sia attribuita una rendita del 50% giustificabile in base alla sintomatologia e alla ridotta funzione sistolica del ventricolo sinistro." (Doc. AI _)
Dal momento che il perito non aveva specificato l’abilità lavorativa in attività sedentarie, il 23 gennaio 2002 l’UAI gli ha chiesto:
" A complemento del suo rapporto peritale del 06.11.2001 la invitiamo a precisarci se in attività fisicamente leggere, non monotone e che non comportano il sollevamento o lo spostamento di pesi superiori ai 10 Kg quali ad esempio fattorino, agente di custodia o sorveglianza, venditore al dettaglio, spedizioniere autista, addetto al trasporto di persone o merci al dettaglio, magazziniere di commercio al minuto l'assicurato può essere ritenuto abile al 100%?
Caso contrario indicare la percentuale d'abilità e i motivi dell'eventuale riduzione." (Doc. AI _)
Questa la risposta 29 gennaio 2002 del perito (la sottolineatura è del redattore):
" (…)
Come già espresso nel mio rapporto del 6 novembre 2001 ritengo che, in condizioni di lavoro sedentarie (lavoro d'ufficio, controllo materiale e aggiungerei - come specificato nello scritto sopra menzionato - agente di custodia, sorveglianza, venditore al dettaglio, spedizioniere, autista, magazziniere di commercio al minuto, ecc.), la capacità lavorativa del signor __________, da me valutata al 50% per la sua professione attuale, sia incrementabile al 100%. Riterrei meno adeguati lavori come quello di fattorino o di addetto al trasporto di persone.
Tale evenienza però, essendo puramente teorica, dovrà essere attentamente valutata, e, a mio avviso, discussa anche con il paziente in considerazione della sindrome ansioso-depressiva da lui presentata e secondaria alla malattia.
Dal lungo colloquio che ho avuto con il paziente mi è sembrato percepire che il signor __________ continuerebbe volentieri ad eseguire la sua attività precedente di imbianchino potendo, con relativa facilità, adattare il suo lavoro alle sue condizioni psicofisiche." (Doc. AI _)
L'amministrazione ha in seguito sottoposto il caso al proprio consulente in integrazione professionale, il quale con rapporto 28 marzo 2002 ha fra l’altro evidenziato (sottolineatura del redattore):
" (…)
Le ipotesi medico teoriche, considerate una dopo l'altra, risultano ragionevolmente non esigibili.
Il settore dell'impiego d'ufficio e del commercio come pure quello della vendita comportano esigenze scolastiche e di qualifica incompatibili col profilo evidenziato dal soggetto.
Il lavoro di sorveglianza mette l'assicurato in condizioni di lavoro difficili (turni, lavoro notturno, esposizione a intemperie, affaticamento importante con le ronde, confronto interpersonale in situazioni pericolose di solitudine, che il soggetto teme e in ogni caso, per il danno alla salute e la personalità, egli non supererebbe un colloquio di assunzione __________.
Come autista, addetto al trasporto di persone, si rivelerebbe non idoneo probabilmente già a livello di domanda all'Ufficio circolazione, come addetto al trasporto di merci all'ingrosso o al dettaglio, problemi di guida nel traffico a parte, si confronterebbe ancora con esigenze di carico e scarico (quantità, frequenza e peso).
Il solito lavoro, generico, di magazziniere, normalmente non è attività leggera a meno che si pensa al responsabile di magazzini moderni, automatizzati, che opera con strumenti elettronici, nel qual caso al responsabile è chiesto un profilo attitudinale e una formazione che il signor _________ non possiede.
Insomma, una risposta favorevole alla domanda dell'assicurato di mezza rendita è, a mio modo di vedere, una buona soluzione."
(Doc. AI _)
Dopo di che, l’ispettore AI ha proceduto al calcolo della capacità al guadagno confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute con quello che potrebbe esercitare a tempo pieno in attività leggere senza particolare formazione, giungendo ad un’incapacità al guadagno inferiore al 40% (cfr. nota 8 maggio 2002 doc. AI _).
2.8. __________ sostiene che per il calcolo dell’invalidità debba esser fatto riferimento alla sua attività di imbianchino indipendente che tuttora continua ad esercitare seppur in forma ridotta. Orbene, è vero che, come rilevato al consid. 2.3, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro ( reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Altrettanto vero è che, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ , all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Ciononostante, a mente di questa Corte, dall’esame degli atti non è tuttavia ipotizzabile che l’assicurato possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata. Ora, se da una parte nel proprio referto il dr. __________ ha sostenuto che “ in condizione di lavoro sedentarie (lavoro d’ufficio, controllo materiale ecc.) la capacità lavorativa del paziente può essere aumentata” (doc. AI _ pag. 4), dall’altra, in risposta all’UAI, nello scritto 29 gennaio 2002 egli ha sì ritenuto che l’abilità lavorativa nelle attività sedentarie proposte dall’amministrazione “sia incrementabile al 100%”, specificando comunque che si tratta di “un’evenienza… puramente teorica” da valutare attentamente, anche alla luce di una sindrome ansiosa depressiva reattiva alla malattia riscontrabile nel paziente, peraltro mai verificata dall’amministrazione (doc. AI _). Non solo, lo stesso consulente in integrazione professionale nel rapporto 28 marzo 2002 ha ritenuto che le “ipotesi medico teoriche…. risultano non esigibili” (sottolineatura del redattore), cfr. doc. AI _) apportando delle motivazioni plausibili (cfr. art. AI _). Va qui ricordato come il compito dell’orientatore professionale sia quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201). In tale contestato, dunque, non è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido in quelle attività elencate dall’UAI che il consulente ha valutato non essere proponibili. Piuttosto, dal momento che l’assicurato continua ad esercitare la professione di imbianchino in proprio, a mente del TCA, la fattispecie necessita di un approfondito accertamento economico, nel senso che l’invalidità venga valutata secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui l’interessato svolge la propria attività (metodo straordinario, cfr. consid. 2.6).
Del resto, lo stesso perito ha evidenziato come l’assicurato debba adattare i tempi di lavoro in base alla committenza, dovendo inoltre quest’ultimo evitare i lavori pesanti quale l’esecuzione di intonaci e di facciate, per limitarsi alla verniciatura di appartamenti (doc. AI _). Ne consegue che gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda a quanto sopra, tenuto conto delle risultanze mediche del dr. __________.
In tal senso il ricorso merita accoglimento, mentre la decisione contestata va annullata.
Visto l'esito favorevole dell’impugnativa, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'700.-- a titolo di ripetibili. Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.). Di conseguenza, nel caso concreto, il decreto del 10 gennaio 2003, con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria, dev’essere revocato;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 28 agosto 2002 è annullata.
2.- Gli atti sono rinviati all’UAI per gli accertamenti di cui al consid. 2.8.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'700.-- di ripetibili (IVA inclusa).
4.- Il decreto 10 gennaio 2003 con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria è revocato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti