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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.04.2003 32.2002.114

15. April 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,149 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.114   BS/cd

Lugano 15 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 1 luglio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1954, di professione cuoco e gerente d’albergo, a seguito di un tumore nel 1995 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di estirpazione di meningeoma C3-C6 (rapporto  29 luglio 1996 del medico curante, dr. __________, e documentazione ivi allegata, doc. AI _).

Il 20 giugno 1996 egli ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                                         Dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 25 settembre 1997 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) gli ha riconosciuto una mezza rendita, nonché delle rendite completive per la moglie e per i figli, il tutto con effetto dal 1° ottobre 1995 (doc. AI _).

                               1.2.   Nell’ambito della revisione della rendita avviata d’ufficio, l’amministrazione ha incaricato il Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM) di esperire una perizia multidisciplinare per valutare un’eventuale capacità lavorativa residua.

In esito alle risultanze del referto 5 marzo 2002 del SAM (doc. AI _), con decisione 1° luglio 2002 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° luglio 2000 sulla base della seguente motivazione:

"  (…)

In considerazione degli atti medici specialistici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, è peggiorato a partire dal gennaio 1999 modificando il grado d'incapacità al lavoro, e di conseguenza al guadagno, alla misura dell'80 %.

Di conseguenza a partire dal 01.07.2000 (data della revisione d'ufficio secondo art. 88 bis cpv. 1 lettera b OAI) lei ha diritto ad una rendita intera mentre provvedimenti professionali non sono indicati." (cfr. doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, rappresentato dall’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera almeno dal 16 marzo 1999. In sostanza il ricorrente ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto sapere del rapporto 16 marzo 1999 del Centro svizzero per __________ dal quale si poteva chiaramente evincere il peggioramento del suo stato di salute. Egli ha pertanto ritenuto:

"  (…)

Conformemente all'art. 87 cpv.2 OAI, è infatti pacifico che l'Ufficio AI, una volta a conoscenza del suddetto rapporto, risp. delle conclusioni del medesimo circa l'accertato deterioramento dello stato di salute dell'assicurato, avrebbe dovuto chiedere immediatamente una revisione d'ufficio della rendita AI.

Ne discende che al ricorrente compete una rendita intera a partire almeno dal 16 marzo 1999, data in cui l'Ufficio AI è venuto a conoscenza del grave peggioramento dello stato di salute dell'assicurato atto a provocare una notevole modificazione del suo grado di invalidità, così come accertato nella decisione impugnata doc. _." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta di causa 11 settembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando:

"  (…)

Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando è stato stabilito un termine a tal scopo, oppure quando si conoscono fatti suscettibili di provocare una notevole modificazione del grado di invalidità.

In casu, l'UAI ha avviato una revisione nel luglio 2000 conformemente a quanto già predisposto nella delibera 13 agosto 1997 (doc. _ inc. AI). Chiamato ad esprimersi in merito alle proprie condizioni di salute, l'assicurato ha notificato un peggioramento. Ed è solo a seguito delle indicazioni fornite dall'assicurato che l'amministrazione ha ordinato ulteriori indagini.

In altri termini, dagli atti non risulta che prima dell'avvio della revisione d'ufficio all'amministrazione sia giunta in qualche modo notizia circa un mutamento dello stato valetudinario dell'assicurato, non avendo fra l'altro ricevuto il rapporto d'uscita citato da parte della Clinica di __________.

In tali circostanze appare quindi corretta la decisione dell'amministrazione la quale, conformemente all'art. 88 bis cpv. 1 lett. b OAI, ha assegnato una rendita intera a partire dal mese di luglio 2000." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).              

Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la decorrenza della rendita intera determinata in via di revisione.

L’assicurato sostiene che l’erogazione della stessa debba decorre almeno dal 16 marzo 1999 allorquando l’amministrazione è venuta a conoscenza del peggioramento del suo stato di salute attestato dal rapporto steso il medesimo giorno dal Centro di riabilitazione __________.

L’UAI, per contro, fa decorre la prestazione assicurativa dal 1° luglio 2000, giorno previsto per la revisione d’ufficio poiché prima di quella data non poteva sapere che il ricorrente avesse avuto un deterioramento della salute.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 1° luglio 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137). Da ultimo va ricordato che, ai sensi dell’art. 88bis cpv. 1 OAI, l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).

                               2.6.   Nel caso in esame è pacifico che, a seguito del peggioramento dello suo stato di salute, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità poiché dal rapporto 5 marzo 2002 del SAM è risultato che egli è inabile nella sua attività lavorativa nella misura dell’80% (doc. AI _ pag. 12).

Tuttavia, la tesi ricorsuale secondo cui vi sarebbe decorrenza del diritto alla rendita intera dal 16 marzo 1999 non può essere accolta e questo per i motivi che seguono.

Come ricordato dal ricorrente, l’art. 87 cpv. 2 OAI prevede che la revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità. Ciononostante, a ragione l’amministrazione rileva di non aver avuto alcun motivo per avviare d’ufficio una procedura di revisione prima del 1° luglio 2000, data stabilita nella decisione 25 settembre 1997 (doc. AI _). Solo a seguito del questionario per la revisione compilato dal ricorrente il 20 settembre 2000 (doc. AI _) e dopo la ricezione del rapporto 16 ottobre 2000 del dr. __________ (doc. AI _), essa è venuta a conoscenza di un peggioramento delle sue condizioni di salute. L’UAI ha in seguito provveduto ad espletare gli accertamenti del caso, tra cui la perizia multidisciplinare commissionata al SAM. Prima del 1° luglio 2000 l’UAI non ha pertanto avuto alcuna notizia circa la modifica dello stato valetudinario dell’assicurato, non avendo fra l’altro ricevuto il rapporto 16 marzo 1999 del Centro svizzero per ____________ che è stato allegato dal dr. __________ al suo rapporto 16 ottobre 2000 (doc. AI _).

In queste circostanze, in applicazione dell’art. 88 bis cpv. 1 lett. b OAI (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione ha rettamente fatto decorrere la rendita intera dal 1° luglio 2000.  

                               2.7.   __________ ha chiesto l’edizione dell’incartamento dell’UAI e l’audizione del suo medico curante.

Al proposito si osserva che l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, tra cui il dossier dell’UAI, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

Sulla scorta del considerando precedente, la decisione contestata merita conferma, mentre il gravame va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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