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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2003 32.2002.113

21. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,660 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.113   BS/cd

Lugano 21 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, vicepresidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2002 di

 __________  rappr. da Comunione ereditaria fu __________,  composta dall’erede unico __________,    

contro  

la decisione del 23 agosto 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1916, era titolare di una rendita di vecchiaia e di un assegno per grandi invalidi AVS di grado medio (doc. AI _).

A seguito del riacuttizarsi dei suoi problemi di salute (essa presentava un’anchilosi e delle deformità articolari multiple, cfr. certificato 11 luglio 2002 del medico curante, dr. med. __________, in doc. _ allegato al ricorso), dopo un periodo di ospedalizzazione, l’assicurata è stata ospite presso una casa anziani.

                                         In data 15 luglio 2002 essa, __________ per il tramite del figlio, ha inoltrato una richiesta volta al rimborso delle spese d’acquisto di una carrozzella senza motore (doc. AI _).

                               1.2.   Con scritto 22 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha comunicato all’assicurata di non poter entrare nel merito della richiesta, in quanto l’AI prende a carico solo le spese di locazione di una sedia a rotelle senza motore e quindi non entrano in considerazione rimborsi legati all’acquisto del mezzo ausiliario. L’amministrazione ha inoltre informato l’interessata della facoltà di richiedere, entro 20 giorni, il rilascio di una decisione formale (doc. AI _).

Non essendo d’accordo sul prospettato rifiuto, l’assicurata, tramite il figlio, ha chiesto l’emanazione della decisione, precisando fra l’altro di aver ricevuto da una funzionaria la garanzia che l’AI si prende a carico il 75% dei costi d’acquisto della sedia a rotelle (doc. AI _).

                                         Con decisione 23 agosto 2002, l’UAI ha quindi formalizzato la reiezione della domanda di prestazioni poiché:

"  l’Assicurazione vecchiaia prende a carico unicamente i costi di una carrozzella senza motore quando è probabile il suo utilizzo permanente e il suo ritiro deve avvenire presso un centro convenzionato con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. “(Doc. AI _).

                               1.3.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorta __________, rappresentata da suo figlio __________, chiedendo una partecipazione alle spese dell’acquisto della carrozzella.

                                         Il figlio della ricorrente, facendo presente che la sedia a rotelle di cui disponeva sua madre non era più adatta alle sue condizioni fisiche (a seguito di diversi interventi chirurgici alle anche essa non poteva più piegare le ginocchia né sedersi ad angolo retto), ha precisato quanto segue:

"  (…)

Su consiglio della direzione della casa anziani, veniva interpellata la ditta __________, specializzata in questo campo, la quale dopo esame della situazione sottoponeva in data 3 luglio u.s. l'offerta (allegato _) per una sedia adattata alle esigenze della paziente. In particolare, sedile adattabile, schienale reclinabile, appoggia piedi regolabili nelle angolazioni ecc. Una sedia, insomma, "speciale".

Non potendo più tollerare una situazione che mi angosciava ogni qualvolta rendevo visita a mia madre, ho immediatamente acquistato questo mezzo.

La carrozzella è stata fornita (tolti alcuni dettagli superflui) con un ammontare complessivo della fattura dell'11 luglio 2002 di

Fr. 3'100.-- (cfr. allegato _).

Visto il costo non indifferente, attingevo telefonicamente informazioni presso la cassa cantonale. Una funzionaria - preferisco tacere il suo nome quale riconoscimento della sua buona fede - mi confermò che l'ente cantonale avrebbe coperto la spesa nella misura del 75%. Il modulo che mi venne inviato, fu da me restituito, completato in ogni domanda e corredato dal certificato medico richiesto, in data 15 luglio 2002." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Con risposta di causa 16 settembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando:

"  (…)

L'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV) presenta in annesso una lista dei mezzi ausiliari dei quali l'assicurazione può farsi carico. AI punto 9.51 sono contemplate le carrozzelle senza motore, con la precisazione che "l'assicurazione si assume il totale delle spese di locazione per una carrozzella".

La possibilità di concedere in proprietà la carrozzella non è quindi prevista (cf. anche Circolare sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell'AVS).

D'altro lato non è sostenibile che l'interessata, o chi per essa, non fosse a conoscenza di tale fatto.

II formulario di domanda di prestazioni indicava espressamente che la richiesta era finalizzata all'ottenimento del rimborso delle spese locative (cf. doc. n. _ inc. AI).

Idem per quanto attiene al promemoria 3.02 sui mezzi ausiliari dell'AVS nel quale, alla voce carrozzelle senza motore, si specifica parimenti che la copertura concerne le spese di locazione."

(cfr. doc. _)

                               1.5.   In data 25 settembre 2002 la ricorrente ha replicato come segue:

"  (…)

Viene respinto al mittente l'appunto contenuto nella risposta secondo il quale "non è sostenibile che l'interessata, o chi per essa (lei), non fosse a conoscenza di tale fatto" (pg. 2 terzo paragrafo).

Il nome della persona che fornì l'indicazione errata è noto anche ai servizi della ____________ per avere, già in passato, creato simili "malintesi".

Pur ammettendo che informazioni telefoniche non hanno alcuna valenza giuridica, sarebbe tuttavia opportuno che i diretti superiori abbiano, in futuro, a prestar maggior attenzione all'operato dei propri subalterni, onde evitare spiacenti inconvenienti.

Ciò che maggiormente mi preme però rilevare è che non si tratta di una carrozzella "standard" ma di un mezzo ausiliario "costruito" su misura delle esigenze dell'invalida. Lo stesso fornitore mi ha confermato che nessun Ente (______________ ecc.) dispone di un mezzo simile. Anche la direzione della Casa anziani ha avuto modo di esprimersi in questo senso.

Se l'assicurazione si assume il totale delle spese della locazione per una carrozzella (ma la carrozzella, così come ora in dotazione a mia madre, non era ottenibile) perché allora non mi è almeno riconosciuta questa indennità così come previsto dall'Ordinanza?

Ribadisco pertanto la mia richiesta e chiedo di accogliere, in via principale il ricorso così come presentato e in via subordinata il riconoscimento della spesa della locazione." (cfr. doc. _)

                               1.6.   A seguito del decesso della ricorrente, avvenuto il 30 gennaio 2003, su richiesta del Tribunale, il 7 maggio 2003 __________ ha trasmesso il certificato ereditario dal quale egli risulta essere unico erede della madre ed ha precisato di continuare la causa (doc. _).

                               1.7.   Nell’ambito dell’istruttoria di causa questo TCA ha interpellato due volte l’UFAS, ricevendo risposta il 15 aprile 2003,  rispettivamente il 21 maggio 2003 (_).

Le parti hanno poi preso posizione in merito al succitato accertamento (_).

Delle risultanze si dirà, per quanto occorra, nei successivi considerandi.            

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  Trattandosi nel caso in esame di un mezzo ausiliario AVS, conformemente all’art. 6 cpv. 2 OMAV (Ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia), il diritto all’assunzione delle spese di noleggio di una carrozzella deve essere annunciato all’UAI competente.

Ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 OMAV spetta all’UAI a pronunciarsi sul diritto alla prestazioni. Tuttavia in caso di reiezione completa o totale della richiesta competente ad emanare la decisione è la cassa di compensazione in cui ha sede l’Ufficio AI.

Nel caso in esame, competente ad emettere la decisione di rifiuto era quindi la Cassa cantonale di compensazione e non l’UAI. Al riguardo va comunque segnalato che in una sentenza non pubblicata del 16 ottobre 2001 (H 293/00) il TFA è entrato nel merito di un ricorso contro la decisione di un ufficio AI relativa al rifiuto di consegnare una carrozzella senza motore di riserva, invocando motivi di economia processuale (il ricorso andava respinto) ed ovviando quindi ad un rinvio degli atti alla competente cassa di compensazione.

                                         Ne consegue, dunque, che il TCA può entrare nel merito del presente ricorso, anche se la decisione di rifiuto è stata emessa dall’UAI.

                                         L’amministrazione è comunque invitata ad attenersi, in materia di mezzi ausiliari AVS, alle disposizioni procedurali appena citate.

Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 23 agosto 2002, gli articoli di seguito citatati corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto del contendere è quindi l’eventuale partecipazione dell’amministrazione all’acquisto della sedia a rotelle.

Secondo l’UAI la richiesta non può essere accordata in quanto l’assicurazione si assume unicamente i costi di locazione di una carrozzella senza motore, a patto che la stessa venga consegnata da un distributore autorizzato dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali).

L’assicurata, per contro, sostiene che l’amministrazione deve contribuire parzialmente alle spese di acquisto poiché si tratta di una carrozzella speciale adatta alle sue condizioni fisiche, precisando inoltre che tale modello di sedia a rotelle non è disponibile presso gli enti d’assistenza per la terza età consultati.

                               2.4.   L'art. 43ter LAVS prevede:

"  1Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di

 rendite di vecchiaia con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che

 abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti

 con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria

 persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.

2Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia hanno

 diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o l'attività

 loro abituale.

3Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati

 dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la

 procedura, e stabilisce quali norme della legge federale

 sull'assicurazione per l'invalidità sono applicabili."

                                         Secondo l’art. 2 OMAV, emanata in base al rinvio di cui all'art. 66ter OAVS, prevede che:

"  1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che

  hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni

  consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o

  ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate

  nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e

  la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione

  paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto."

Secondo la cifra 9.51 della lista allegata all’OMAV l’assicurazione riconosce le carrozzelle senza motore “ quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo. L’assicurazione si assume il totale delle spese di locazione per una carrozzella.”

Secondo l'art. 4 dell'Ordinanza:

"  I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell'assicurazione per l'invalidità sono applicabili per analogia."

                                         La norma appena citata stabilisce dunque la cosiddetta garanzia dell'assegnazione dei mezzi consegnati prima del raggiungimento dell'età AVS ("Besitzstandgarantie"), che si riferisce a tutti i mezzi ausiliari previsti dalla LAI e dalle relative ordinanze di esecuzione (U. Kieser, Rechssprechung zur AHVG, Zurigo 1996, pag. 182/183).

                                         Da ultimo va detto che l’art. 5 OMAV prevede che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può stipulare convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna o la locazione di mezzi ausiliari.

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, la lista dei mezzi ausiliari secondo l’annesso OMAV è di principio esaustiva; la costituzionalità e la legalità della stessa non sfugge comunque all’esame del giudice.

                                         Tuttavia l’autorità esecutiva dispone di un grande potere di apprezzamento: l’esame del giudice si limita quindi ad un controllo sotto l’aspetto dell’arbitrio, nel senso che la norma emanata non deve portare a delle discriminazioni ingiuste o adotta dei criteri insostenibili, che non trova alcun fondamento serio ed oggettivo (DTF 128 V 100 consid. 3c; 117 V 182 consid. 3b con riferimenti). Ad esempio, l’Alta Corte ha stabilito che la norma che limita il riconoscimento di un mezzo ausiliario AVS alle sole carrozzelle senza motore, escludendo quindi quelle con il motore, non è arbitrario (STFA non pubblicata del 6 luglio 2000, nella causa H 110/00; PJA 2000 pag. 461).  

                               2.6.   Nel caso di specie, durante l’istruttoria di causa il TCA si è rivolto all’UFAS chiedendo in particolare il motivo per cui alla cifra 9.51 allegato OMAV l’AVS riconosce unicamente la locazione di carrozzelle senza motore e se nel caso d’acquisto del mezzo da parte del potenziale beneficiario vi è una partecipazione dei costi del 75% in analogia all’art. 2 cpv. 2 OMAV. Questa è la risposta ricevuta:

"  (…)

1. et 2. Grâce au système de location à l'AVS, toute personne bénéficiaire de l'AVS qui a besoin d'un fauteuil roulant, n'a pas de frais à sa charge puisque la location est entièrement payée par l'AVS. Par contre, si la personne devait acheter le fauteuil roulant, elle devrait prendre à sa charge le 25% des frais d'achat. De plus, le fait de recevoir un fauteuil roulant en location fourni par un centre agréé par l'OFAS, assure la personne bénéficiaire de recevoir du matériel de qualité et donne à l'OFAS la possibilité d'un meilleur contrôle. A ce propos, vous trouverez, en annexe, 2 copies de jugements du TFA concernant des cas similaires." (cfr. doc. _)

Quindi, l’autorità federale ha ribadito il concetto che le carrozzelle senza motore sono consegnate, quale mezzo ausiliario AVS, unicamente in prestito, specificando tuttavia che nel caso d’acquisto l’assicurato si assume il 25% dei costi (“Par contre, si la personne devait acheter le fateuil roulant, elle devrait prendre à sa charge le 25% des frais d’achat”).

A tal riguardo, il 13 maggio 2003 questo TCA ha chiesto all’UFAS quanto segue:

"  Per quale motivo sostenete che in caso d’acquisto di una carrozzella l’assicurato deve assumersi il 25% delle spese, mentre nella STFA 14 novembre 1992 (pag. 4), gentilmente trasmessaci, la norma che esclude una partecipazione dell’AVS al di fuori delle spese di locazione della carrozzella non è stata ritenuta insostenibile” (XVI).

                                         In risposta, l’autorità di vigilanza ha rilevato:

"  Nous sommes désolés, si notre lettre du 15 avril 2003 vous a laissé

penser qu'il y avait une possibilité quelconque de rembourser une partie du fauteuil roulant manuel acheté par une personne assurée à l'AVS; cela n'est pas possible.

Selon le chiffre 9 de la liste annexe à l'OMAV, l'assurance prend uniquement en charge la totalité des frais de location de fauteuils roulants sans moteur qui sont remis par des centres de location reconnus. L'AVS ne rembourse pas les frais d'un fauteuil roulant sans moteur qui serait acheté par une personne assurée.

Dans votre lettre du 9 avril 2003, vous nous avez demandé:

1.   per quale motivo, secondo la cifra 9.51 dell'allegato OMAV, l'assicurazione si assume unicamente il totale delle spese di locazione per le carrozzelle senza motore, se probabilmente utilizzate in modo continuo e durato?

Notre réponse était la suivante:

Grâce au système de location à l'AVS, toute personne bénéficiaire de l'AVS qui a besoin d'un fauteuil roulant, n'a pas de frais à sa charge puisque la location est entièrement payée par l'AVS. Par contre, dans l'hypothèse, c'est-à-dire, si l'AVS n'avait pas choisi le système de location, la personne assurée qui aurait besoin d'un fauteuil roulant devrait prendre à sa charge le 25% des frais puisque l'AVS ne rembourse que le 75% des coûts des autres moyens auxiliaires de la liste à l'OMAV." (cfr. doc. _)

                                         Riassumendo, dunque, ai sensi della cifra 9.51 dell’allegato OMAV è prevista unicamente la consegna in locazione delle carrozzelle senza motore. Non è dunque possibile il riconoscimento dei costi d’acquisto poiché l’AVS ha scelto il sistema di rimborso del canone di locazione. Ne consegue che l’art. 2 cpv. 2 OMAV (“Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto”) non è applicabile. Lo sarebbe stato invece, se l’assicurazione non avesse optato per il sistema della locazione del mezzo ausiliario in questione. Va del resto rilevato che nella sentenza non pubblicata del 24 novembre 1992 nella causa (H 38/92) il TFA non ha ritenuto arbitraria la direttiva in questione, poiché non concerne il diritto al mezzo ausiliario in sé, bensì le modalità del contributo e quindi lo scopo integrativo dell’art. 43 ter LAVS non è intaccato ( “Die vorliegendfalls zu prüfende Regelung, dass die Beiträge der AHV nur ausgerichtet werden, wenn der Fahrstuhl gemietet ist, nicht aber, wenn der Versicherte den Fahrstuhl selber gekauft hat, ist unser diesem Gesichtspunkt nicht als willkürlich zu betrachten. Die in Art. 43ter AHVG erwähnten Eingliederungsziele werden dadurch nicht tangiert; die Beschränkung der Leistungen auf die Uebernahme der Mietkosten betrifft nicht den Hilfsmittelanspruch als solchen, sondern nur die Art der Beiträge”, del consid. 5a pag. 4, cfr. anche la STFA inedita 10 luglio 1995 in re K e K, consid. 4b, H 238/94 + H 313/94). Nella medesima sentenza, l’Alta Corte ha anche confermato la legalità della direttiva amministrativa che presuppone la consegna in locazione della carrozzella senza motore solo se l’affitto avviene presso un centro di locazione autorizzato dall’UFAS (cfr. marg. 9.51.2 CMAVS, Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia edita dall’UFAS, in vigore dal 1.1.1993) (cfr. STFA inedita 24 novembre 1992 consid. 5b pag. 5).

                               2.7.   __________ sostiene inoltre che si tratta di una sedia a rotelle speciale, non in dotazione né alla casa anziani né presso la __________ (__________). Il medico curante ha infatti prescritto il mezzo in esame che deve essere adeguato alle condizioni di salute della paziente affetta da anchilosi e deformità articolari multiple (doc. AI _). Questa circostanza non permette tuttavia di giungere ad un diverso risultato. La cifra marg. 9.51.3 CMAVS, nel tenore in vigore dal 1° febbraio 2000, prevede infatti quanto segue:

"  Se, per motivi connessi con l’invalidità, è richiesta una carrozzella speciale, gli assicurati si rivolgono al deposito dell'FCSMA più vicino. Quest’ultimo fattura le spese supplementari direttamente all’UFAS.”

                                         Nel Canton Ticino il deposito AI della FCSMA (Gruppo di lavoro svizzero di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate, in tedesco: SAHB, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte, Oensingen, SO) si trova a Quartino (www.sahb.ch/globalfiles/hilfsmittelzentren/quartino.html).

                                         Questo Tribunale comprende la giustificata preoccupazione di __________ che ha provveduto immediatamente all’acquisto della carrozzella “speciale” adeguata alle condizioni di salute di sua madre (cfr. consid.1.3). Tuttavia, visto quanto sopra esposto, (cfr. consid. 2.5 e 2.6), non vi è spazio per accogliere la richiesta ricorsuale.

In via subordinata la ricorrente ha chiesto la rifusione delle spese di locazione in sostituzione del rimborso (parziale) dell’acquisto del mezzo ausiliario in oggetto. Anche questa richiesta non può essere accolta. Nella citata sentenza del 1992 il TFA, annullando la sentenza cantonale in cui erano state riconosciute ad un assicurato le spese di locazione in luogo della partecipazione all’acquisto di una carrozzella senza motore, ha di fatto escluso questa eventualità. Del resto, non essendoci alcun diritto al rimborso della sedia a rotelle, di riflesso non sussiste il diritto sostitutivo alle spese di locazione (sul diritto alla sostituzione della prestazione cfr. DTF 127 V 123 consid. 2a e b120 V 285 consid. 4a con riferimenti).

                               2.8.   La ricorrente ha inoltre sostenuto di aver ricevuto telefonicamente da una funzionaria l’assicurazione che l’ente cantonale avrebbe coperto i costi della carrozzella nella misura del 75%, questo contrariamente a quanto previsto dalle norme applicabili esposte in precedenza.

                                         Va qui ricordato che secondo il principio generale della buona, sancito dall'art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Tuttavia, secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Nel caso in esame non vi sono gli estremi per poter riconoscere la protezione della buona fede ai sensi del succitata giurisprudenza. Infatti, da quanto esposto nel gravame, risulta che il figlio dell’assicurata ha dapprima acquistato la carrozzella ed in considerazione del costo non indifferente si è rivolto alla funzionaria che le avrebbe dato l’informazione risultata poi errata. L’asserita errata informazione non ha quindi indotto l’interessato all’acquisto del mezzo ausiliario in questione.

                                         Anzi, come si evince dalla lettera 26 luglio 2002 alla __________, dopo la nota telefonata, il figlio della ricorrente ha subito ricevuto il promemoria 3.01. sui mezzi ausiliari dell’AVS ed la relativa “Richiesta per la presa a carico delle spese di locazione di una carrozzella dell’AVS” (doc. _).

                                         In conclusione, visto quanto riportato ai considerandi precedenti, non si può accogliere né la richiesta di (parziale) rimborso delle spese d’acquisto legate alle sedia a rotelle, né un rimborso sostitutivo corrispondente alle spese di locazione.

                                         La decisione contestata deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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