Raccomandata
Incarto n. 32.2002.105 BS
Lugano 7 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 27 agosto 2002 interposto da
__________
contro
la decisione del 26 luglio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto ed in diritto:
- che con decisione del 26 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1958, al beneficio di una mezza rendita d’invalidità e di tre rendite completive per la moglie ed i due figli per complessivi fr. 1'007.—(rispettivamente fr. 1'030.— dal 1.01.2001), con effetto dal 1° settembre 1999. Le prestazioni assicurative sono state determinate sulla base di una scala di rendita 22 (pari a 10 anni e un mese di contribuzione) ed un reddito anno medio di fr. 66'744.--. Sul retro della decisione l’amministrazione ha precisato che non sono stati ancora presi in considerazione i periodi assicurativi portoghesi e che, una volta trasmessi, la rendita verrà nuovamente calcolata qualora l’importo dovesse aumentare;
- che contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, il quale ha ritenuto che l’importo percepito, a prescindere dalla breve durata contributiva svizzera, è troppo basso. Inoltre egli ha precisato di aver inoltrato il gravame a titolo cautelativo in attesa della documentazione da lui richiesta e dell’eventuale nuovo calcolo della rendita;
- che con risposta 11 settembre 2002 l’UAI ha trasmesso la presa di posizione della Cassa di compensazione della società svizzera degli impresari-costruttori, competente per la determinazione della rendita. Con scritto 6 settembre 2002 la Cassa postula la reiezione del gravame, rilevando comunque di attendere la comunicazione ufficiale dei periodi assicurativi portoghesi;
- che, una volta ricevuta la succitata attestazione ufficiale, con decisione del 29 novembre 2002, in sostituzione della precedente pronunzia contestata del 26 luglio 2002, l’amministrazione ha rideterminato la rendita del ricorrente ed aumentato le prestazioni assicurative a complessivi fr. 1'324.— per il biennio 1999/2000, rispettivamente a fr. 1'359.-- dal mese di gennaio 2001;
- che, interpellato dal TCA, con scritto 17 dicembre 2002 l’assicurato ha dichiarato di mantenere il ricorso poiché intenzionato a verificare personalmente in loco i periodi assicurativi portoghesi e per questo motivo ha chiesto la sospensione dalla causa fino al mese di marzo 2003. In effetti egli sostiene di aver contribuito per almeno una decina di anni, contro i soli 32 mesi riconosciuti ufficialmente (VII);
- che il 4 aprile 2003 lo scrivente Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre la documentazione ufficiale attestante un periodo di contribuzione maggiore ai 32 mesi attestati il 4 agosto 2002 dalla competente autorità del Portogallo (IX);
- che con scritto 29 aprile 2003 l’assicurato ha risposto di essersi recato in __________ per effettuare una ricerca dei contributi registrati nel suo paese, il cui esito non ha tuttavia portato alcun risultato concreto. Non potendo dimostrare l’asserita contribuzione portoghese di dieci anni, egli ha quindi comunicato di ritirare il ricorso e chiesto che lo stesso venga stralciato dai ruoli (X);
- che, secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata dell’assicurato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai ruoli essendo puramente dichiarativa, quest'ultima può essere comunque impugnabile per vizio della volontà (DTF 109 V 237 consid. 3 e riferimenti);
- che a seguito dell’incondizionato ritiro del gravame la causa è pertanto divenuta priva di oggetto, tenuto comunque conto della validità della nuova decisione 29 novembre 2002;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi