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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2003 32.2002.100

10. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,642 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.100   BS/cd

Lugano 10 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 18 luglio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1946, di professione venditrice, è affetta da sindrome depressiva.

In data 28 maggio 1999 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, operante presso l’Organizzazione sociopsichiatrica ___________ (doc. AI _), con proposta di decisione 27 giugno 2000 l'Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha negato all’assicurata delle prestazioni assicurative in quanto non presenta un’incapacità al guadagno pensionabile (doc. AI _).

A seguito della richiesta 10 luglio 2000 del medico curante dell’assicurata di rivedere il caso (doc. AI _) e dopo aver eseguito un accertamento (doc. AI _), con decisione formale 22 febbraio 2001 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _).

                               1.2.   In data 13 marzo 2002 __________, per il tramite dell’avv. __________, ha inoltrato un’istanza di “revisione” della decisione 22 febbraio 2001 allegando la perizia psichiatrica 16 luglio 2001 del dr. __________ ed ha postulato l’erogazione di una rendita intera (doc. AI _).

La succitata perizia è stata esaminata dal dr. __________, medico dell’UAI (doc. AI _).

Dopo aver raccolto dal dr. __________ la presa di posizione 3 giugno 2002 in merito ai quesiti posti dal medico dell’amministrazione, con comunicazione 18 luglio 2002 l’UAI ha comunicato al rappresentante dell’assicurata quanto segue:

"  Lei ha inoltrato una domanda di riconsiderazione della decisione

datata 22.02.2001 cresciuta in giudicato.

Orbene, l'ufficio AI può considerare una decisione solo se risulta con

errata oppure contraddica le disposizioni legali o la giurisprudenza costante dei Tribunali, oppure ancora perché fondata su uno stato di fatto inesatto o incompleto e in quanto la correzione da apportare sia di un'importanza apprezzabile.

Preso atto del rapporto inviato dal Dr. __________ al Dr. __________ in data 16.07.2001 abbiamo effettuato ulteriori accertamenti onde   escludere ogni ombra di dubbio in merito alla precedente valutazione; al termine degli stessi non possiamo giungere ad un differente giudizio e confermiamo la precendente valutazione." (cfr. doc. AI _)

Nel frattempo, l’8 maggio 2002 __________ ha presentato una nuova richiesta di prestazioni (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la comunicazione 18 luglio 2002 l'assicurata, sempre rappresentata dall'avv. __________, è tempestivamente insorta al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal maggio 1998. La ricorrente facendo presente che con tale atto l’UAI è entrato nel merito dell’istanza di riconsiderazione, ne ha innanzitutto chiesto l’annullamento per carenza di motivazione poiché, fra l’altro, non sono stati compiutamente indicati gli accertamenti eseguiti. Nel merito, fondandosi sulle risultanze della perizia del dr.___________, essa ha ritenuto insostenibile la valutazione peritale effettuata dal dr. __________ per conto dall’amministrazione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in diritto. Da ultimo, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria.

                               1.4.   Meditante risposta di causa 2 settembre 2002 l’UAI ritiene il ricorso irricevibile poiché interposto contro una semplice comunicazione e non contro una decisione formale munita degli ordinari rimedi giuridici. L’amministrazione ha inoltre precisato che:

"  (…)

Nel presente caso, considerato come gli accertamenti svolti dall'amministrazione siano stati basati più sulla verifica di dati peritali già acquisiti in corso di istruttoria che sull'analisi del nuovo mezzo di prova offerto dall'assicurata, si configura piuttosto un caso di riconsiderazione.

In merito alla  forma con la quale l'amministrazione deve rendere noti all'assicurato gli esiti di una riconsiderazione, la citata Circolare specifica che: "si la demande de réexamen est recevable (…) il y a toujours lieu de rendre un décision et de la notifier à l'assuré avec l'indication des moyens de droit" (marg. 3019).

In conclusione si imponeva quindi l'emanazione di una decisione formale soggetta a ricorso.

Terminata la presente vertenza e ritornati agli atti, lo scrivente Ufficio procederà in tal senso." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con scritto 16 settembre 2002 l’avv. __________ ha dapprima sottolineato come di per sé l’omessa indicazione dei rimedi di diritto non toglie all’atto impugnato il carattere di decisione formale. Quanto alla proposta di rinvio degli atti formulata dall’UAI, il legale ha tuttavia rilevato:

"  (…)

2)   La ricorrente ha preso atto dell'intenzione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità di emanare una nuova decisione. Ci si chiede se ciò sia compatibile con l'effetto devolutivo del ricorso. La ricorrente ritiene di no. Il giudizio in merito incombe però esclusivamente a cod. lod. Tribunale. Anche in questo caso, decisioni unilaterali della ricorrente potrebbe pregiudicare i suoi diritti sostanziali.

3)   Non è intenzione della ricorrente appesantire la pratica con questioni procedurali, segnatamente con quelle sopra accennate. Tuttavia, ritenuto quanto sopra esposto, cioè il concreto pericolo che sue decisioni unilaterali pregiudichino i suoi diritti di merito, la ricorrente chiede che, anche per economia di procedura, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità motivi la sua decisione nell'ambito della pendente procedura di ricorso senza emanare all'uopo una nuova speciale decisione." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Per contro, l’amministrazione ha osservato:

"  innanzitutto si ribadisce che un ricorso contro una semplice

comunicazione non può essere considerato ricevibile.

Si aggiunge inoltre che il fatto di emanare una decisione formale a seguito dello stralcio della presente vertenza non comporta a mente dello scrivente Ufficio alcuna incompatibilità con l'effetto devolutivo del ricorso, né alcuna compromissione dei diritti dell'assicurata.

L'amministrazione non modifica infatti in alcun modo la posizione della ricorrente, mirando semplicemente alla correzione di un vizio procedurale." (cfr. doc. _)

                               1.7.   In sede d’istruttoria, il TCA ha trasmesso al legale della ricorrente il rapporto 3 giugno 2002 del dr. __________, su cui l’UAI ha fondato l’atto impugnato, per una presa di posizione (IX).

Le osservazioni 11 aprile 2003 dell’avv. __________ sono state intimate all’UAI (XIII), la quale con scritto 23 aprile 2003 ha comunicato di non dover aggiungere nulla al riguardo (XIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 18 luglio 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e

                                         dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Nella fattispecie in esame, l’amministrazione sostiene l’irricevibilità del gravame poiché interposto contro una semplice comunicazione e non contro una decisione formale munita dei rimedi di diritto, ciò che è contestato dall’assicurata. In effetti l’omessa indicazione dei rimedi giuridici non toglie all’atto impugnato il carattere di decisione, ma lo rende unicamente imperfetto.

Le decisioni devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso o, all'occorrenza, domanda di condono (art. 128 cpv. 2 OAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità, cfr. art. 89 OAI. Del resto il marginale 3019 della Circolare sul contenzioso [nel tenore in vigore sino al 31.12.2002] prescrive che nel caso in cui la domanda di riesame è ricevibile, l’amministrazione deve rendere una decisione munita dei rimedi di diritto e notificarla all’assicurato).

                                         In particolare, le decisioni scritte devono essere designate come tali e indicare le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a).

                                         Queste condizioni, enumerate all'art. 35 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (applicabile alla procedura cantonale in virtù dell'art. 1 cpv. 3 LPA, che dichiara applicabili all'autorità cantonale di ultima istanza gli art. 34 a 38 LPA), sono conformi ad un principio generale del diritto amministrativo federale (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a, RCC 1979 pag. 82, DTF 106 V 57 consid. 2, DTF 104 V 154).

                                         Tuttavia una notifica difettosa della decisione – in particolare per via dell’omessa indicazione dei rimedi di diritto - non può cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 38 LPA applicabile in virtù dell'art. 1 cpv. 3 LPA; RCC 1989 pag. 554 consid. 1a, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ed, pag. 131; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, pag. 461; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungs-gericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 28, pag. 99).

                                         In virtù di questo principio, applicabile all'insieme del diritto delle assicurazioni sociali federali, la protezione giuridica ricercata è già assicurata allorquando una decisione oggettivamente irregolare raggiunge il suo scopo malgrado la difettosità che presenta (cfr. DTF 114 Ib 116 consid. 2 b, DTF 104 V 166‑167 consid. 3; VPB 1996 Nr. 28, E. 6.b.).

                                         E' necessario esaminare secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è stata veramente indotta in errore e se a causa di questo errore essa ha subito un pregiudizio.

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, per decidere questa questione è necessario ispirarsi al principio della buona fede, che è applicabile anche in ambito di procedura, e che impone un limite all'invocazione di un vizio di forma (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a, RCC 1981 pag. 127 consid. 2a, RCC 1973 pag. 409; DTF 111 V 150, DTF 106 V 97). In tal senso, una decisione sprovvista dei rimedi di diritto deve essere messa in dubbio entro un termine ragionevole (DTF 122 V 194 consid. 2 con riferimenti).

Nel caso in esame, l’omessa indicazione dei rimedi di diritto non ha comportato alcun pregiudizio all’assicurata. Essa ha infatti presentato un tempestivo atto di ricorso.

                               2.4.   La ricorrente ha inoltre sostenuto la nullità della decisione perché carente di motivazione; in particolare l’UAI non ha specificato, nemmeno sommariamente, quali siano stati gli ulteriori accertamenti eseguiti. L’assicurata non sarebbe quindi in grado di sapere quali accertamenti sono stati compiuti, quali sono stati ritenuti ai fini del giudizio rilevanti e se tali accertamenti sono stati apprezzati in modo corretto.

Orbene, effettivamente le decisioni amministrative devono essere motivate. In particolare, esse devono contenere una descrizione della fattispecie rilevante e delle considerazioni giuridiche (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N.17, pag. 354).

                                         L'atto amministrativo dev'essere pertanto motivato in modo tale che la persona interessata sia posta in grado di impugnarlo, per cui deve contenere le riflessioni su cui l'autorità competente si è fondata per pronunciare la decisione. L'autorità decidente può limitare la motivazione della propria decisione alle questioni essenziali (cfr. DTF 118 V 58, Locher, op. cit., § 54 N.18 pag. 354).

                                         In caso di carenza nella motivazione, la decisione viene di regola annullata, indipendentemente dall'interesse materiale delle parti, in quanto il diritto in questione è di natura formale (DTF 126 V 130, consid. 2b, pag. 131‑132; DTF 116 V 184; DTF 115 V 305). In via eccezionale ciò non accade se il difetto ‑ non particolarmente grave (DTF 126 V 130, consid. 2b, pag. 132 e DTF 116 V 185) ‑ può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed egli viene sentito su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V 39; DTF 110 V 113; A. Kölz/I. Häner, op. cit. pag. 102).

                                         Nondimeno va rilevato che siccome gli organi amministrativi delle assicurazioni sociali emettono un gran numero di decisioni, il grado di motivazione richiesto non deve essere alto (cfr. Locher, op. cit., N 54 N. 20, pag. 354).

                                         In casu, è vero che la decisione contestata contiene una succinta motivazione. Ma è altrettanto vero che ciò non ha impedito all’avv. __________ di stendere il gravame in oggetto poiché in data 22 maggio 2002 l’UAI gli ha trasmesso in copia l’intero incarto (doc. AI _).

                                         Del resto il TCA ha intimato all’assicurata il rapporto 3 giugno 2002 del dr. __________ su cui l’UAI ha negato l’esistenza di motivi per riconsiderare la decisione 22 febbraio 2001.  In queste circostanze, dunque, non vi è alcun motivo per non entrare nel merito del presente gravame.

Nel merito

                               2.5.   Oggetto del contendere è dunque il rifiuto da parte dell’UAI di riesaminare la decisione 22 febbraio 2001, cresciuta in giudicato, con cui l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni assicurative.

                               2.6.   A proposito della modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si rileva che secondo la giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:   

                                         -  in via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 pag. 86);

                                         -  in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata        un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza     dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole                             (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);

                                         -  nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).

                            2.6.1.   Il TFA ha dunque precisato in particolare che l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 pag. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT  I-1994, pag. 175; DTF 119 V 180).

                                         Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza - esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid. 1c).

                                         L’Istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher, op. cit., pag. 359; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l’amministrazione devono però essere grossolani  (U. Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; DTF 109 V 113 consid. 1c).

                                         Un errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137).

                                         Secondo il TFA, per contro, l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113 1c).

                            2.6.2.   Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag. 254).

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).

                               2.7.   Nella caso che ci occupa, in occasione delle prima domanda di prestazioni assicurative, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame peritale da parte del dr._________, responsabile dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________. Nel suo referto 5 giugno 2000 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticando una sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10: F431.1) ed un disturbo di personalità misto con tratti istrionici (ICD: F60.9 e F301.50), ha in particolare valutato:

"  (…)

La sintomatologia ansiosa e i sintomi associati al disturbo di personalità con tratti istrionici, pur considerando l'evoluzione clinica, gli insuccessi terapeutici, le particolari condizioni culturali e l'età della paziente, possono compromettere l'attività lavorativa (come venditrice) al massimo al 30 % a causa della sofferenza soggettiva. Nessuna compromissione è invece data per l'attività in qualità di casalinga che rimane normale al 100 %.

Considerata la situazione clinica, la personalità poco differenziata e la scarsa motivazione della paziente, riteniamo inutile adottare dei provvedimenti sanitari particolari o delle misure d'ordine professionale." (cfr. doc. AI _)

                                         Il perito ha quindi concluso per una riduzione della capacità lavorativa del 30% dal 1° gennaio 2000, con un’abilità del 100% quale casalinga.

Sulla scorta di tale valutazione, con la decisione 21 febbraio 2001 l’UAI ha dunque respinto la domanda di prestazioni.

                               2.8.   Allegata all’istanza che ci concerne la ricorrente ha trasmesso la perizia privata 16 luglio 2001 eseguita dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia. Nel rapporto 16 luglio 2001 il succitato medico, partendo da una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente da considerare grave (ICD-10 F33.21), sindrome ansiosa generalizzata (ICD F41.1) ed una probabile sindrome da fatica cronica, ha concluso:

"  (…)

Al momento della valutazione la paziente è inabile totalmente al lavoro (80%). Tale capacità appare inficiata globalmente e in maniera costante già dal giugno-luglio 1998.

Anche la capacità lavorativa quale casalinga appare inficiata nella misura del 50%. Potrebbe essere comunque verificata tramite indagine sociale.

Le possibilità di migliorare la capacità di lavoro al momento appaiono nulle." (cfr. doc. AI _)

Entrando nel merito della domanda di riconsiderazione, l’amministrazione ha quindi sottoposto al dr. __________ alcuni quesiti formulati dal proprio medico, dr. __________. Con rapporto 3 giugno 2002 lo specialista in psichiatria ha dato risposta a quanto chiesto, confermando in sostanza la perizia del 5 giugno 2000 (doc. AI _). Fondandosi su questo rapporto, l’amministrazione ha ribadito la bontà della decisione 21 febbraio 2001, respingendo nel contempo l’istanza dell’assicurata.

                               2.9.   Con il presente gravame, l’assicurata sostiene quindi l’erroneità della decisione 21 febbraio 2001. In particolare essa contesta l’affidabilità della valutazione del dr. ___________ in quanto egli non ha considerato nell’anamnesi alcuni fatti e circostanze accertate dal dr. _____________, quali la morte dell’anziana madre avvenuta nel dicembre 1999, il divorzio della figlia maggiore nel 2000 e l’enuresi notturna fino ai 10 anni (cfr. ricorso pag. 3/4). A suo dire il perito avrebbe evidenziato nei suoi confronti un pregiudizio, in particolare per quel che concerne l’asserita simulazione dei sintomi, valutazione che tra l’altro non sarebbe confortata da un’indagine seria (cfr. ricorso pag. 4 punto 7). Rilevando inoltre come il dr. __________, contrariamente al perito, si sia fondato anche su un test investigativo, la ricorrente è del parere che la decisione di confermare il rifiuto dell’erogazione della rendita AI non è sostenibile.

                             2.10.   Nella fattispecie in esame, occorre rilevare come l’amministrazione sia entrata nel merito dell’istanza di riconsiderazione. L’UAI ha infatti sottoposto al dr. __________ il rapporto 16 luglio 2001 del dr. __________, unitamente ai quesiti del dr. __________, per una presa di posizione. Ora, come ricordato al consid. 2.5.1., l’istituto del riesame persegue lo scopo di correggere un’applicazione giuridica iniziale errata, ivi compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi. Un errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge, come pure di una valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità, mentre l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano.

                                         Nella fattispecie concreta, dall’esame degli atti di causa, a mente del TCA, non vi sono motivi per ritenere la decisione 21 febbraio 2001 errata ai sensi della giurisprudenza federale citata. Vero che durante la perizia 5 giugno 2000, in base alla quale l’UAI ha rifiutato l’erogazione di un rendita d’invalidità, il dr. __________ non aveva a disposizione la cartella della Clinica psichiatrica __________, ma è altrettanto vero che, come poi precisato nella presa di posizione 3 giugno 2002, l’improvvisa dimissione (4 dicembre 1998) a seguito delle note vicende legate al proprietario dell’istituto (dr. __________), non ha pregiudicato in modo rilevante lo stato psichico dell’assicurata, avendo i medici del SPS di Bellinzona, chiamati in seguito d’urgenza, “giudicato prontamente dimissibile la paziente” (pag. 2). Né può essere argomentato che il perito non abbia tenuto conto della situazione evolutasi dopo la perizia 5 giugno 2002. Infatti, con scritto 19 febbraio 2001 il dr. __________, dopo che l’UAI gli ha trasmesso i rapporti del medico curante dr. __________ e dello psichiatra curate, dr. __________, nonché il rapporto 24 ottobre 2000 d’uscita della Clinica __________ relativo al secondo ricovero (25.8.00 – 13.10.00), ha escluso un effettivo peggioramento delle condizioni psichiche, nel senso dell’insorgenza di un disturbo psichiatrico maggiore (doc. AI _). Riguardo ai test eseguiti dal dr. __________, nella presa di posizione 3 giugno 2002 il dr. __________ ha pertinentemente osservato come gli stessi “non sono stati accompagnati da una descrizione del contesto o da osservazioni cliniche da parte dello psicologo incaricato, condizione indispensabile per apprezzare il valore e l’attendibilità dei risultati ottenuti” (doc. AI pag. 2).

                                         Non rilevanti sono del resto le critiche mosse al dr. __________ di non aver segnalato due episodi importanti nella vita dell’assicurata (lutto della madre e divorzio della sorella) e che fino a 10 anni la stessa fosse soggetta ad enuresi notturne poiché la diagnosi posta dal perito trova comunque conferma nel rapporto 21 dicembre 1999 della d.ssa __________ (doc. AI _). Certo che il dr. __________ è giunto a conclusioni diverse dal perito, ritenendo una capacità lavorativa del 20 per cento dal giugno-luglio 1998. Questo non permette tuttavia di qualificare la decisione 21 febbraio 2001 come manifestamente errata. Alla base del succitato atto amministrativo vi può essere stato, tutt'al più, un errore d'apprezzamento, che di principio non è soggetto a riconsiderazione (cfr. DTF 126 V 23 consid. 4c; RAMI 1998 K990, pag. 253, in cui il TFA ha stabilito che il fatto che i medici curanti abbiano espresso a proposito della capacità lavorativa della loro paziente un parere diverso da quello manifestato da un perito ulteriormente incaricato dall'assicurazione per l'invalidità non basta, di per sé, a fondare una riconsiderazione, anche se si dovesse ammettere che i primi hanno commesso un errore di valutazione; DTF 119 V 475 e, infine, SVR 1996 UV42, pag. 129ss.).                                                                                 

                             2.11.   La nuova documentazione medica prodotta con l’istanza non è neppure idonea a modificare in via di revisione processuale la decisione 21 febbraio 2001. Va rilevato che anche se dal rapporto del dr. __________ risulta una diversa valutazione delle condizioni di salute dell’assicurata, nonché una diversa valutazione delle ripercussioni invalidanti già note durante la precedente procedura, ciò non costituisce un motivo di revisione, poiché secondo la giurisprudenza, non costituiscono mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196). Ciò non esclude che in presenza di nuove rilevanti circostanze succedute alla decisione 21 febbraio 2001, l’assicurata possa presentare una nuova domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 4 OAI, ciò che ha effettivamente fatto l’8 maggio 2002. Nuovi fatti realizzatisi dopo l'emanazione del giudizio non costituiscono infatti motivo di revisione processuale (cfr. VPB 1993 Nr. 22; Rhinow/Koller/ Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht, Basilea 1996, RZ 1431).  

                             2.12.   L’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria.

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per  statuire nel merito della vertenza. Del resto, visto quanto riportato al considerando precedente, non è necessario procedere ad un perizia giudiziaria.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.100 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2003 32.2002.100 — Swissrulings