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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 32.2001.94

10. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,093 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00094   BS/sc

Lugano 10 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 1° ottobre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 27 gennaio 1993 __________, nato nel 1940, di professione eliografico in proprio, ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti.

Avendo potuto riprendere la propria attività al 100%, il 18 giugno 1993 l’assicurato l’ha ritirata (doc. AI _). Di conseguenza, il 6 luglio 1993 l’amministrazione ha stralciato dai ruoli la richiesta di prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.2.   Il 18 gennaio 1996 __________ ha nuovamente presentato una domanda di prestazioni AI (doc. AI _). Dopo aver ordinato una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________ (doc. AI _), con decisione 11 aprile 1997, cresciuta in giudicato, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita e delle rendite completive per la moglie e per il figlio, con decorrenza 1° gennaio 1995, (doc. AI _).

                               1.3.   A seguito di una revisione avviata d’ufficio, con decisione 20 aprile 2000, anch’essa divenuta definitiva, l’amministrazione ha confermato il grado d’invalidità del 50% (doc. AI _).

                               1.4.   Mediante lettera 20 giugno 2000 l’assicurato ha segnalato all’amministrazione un aggravamento del suo stato di salute (doc. AI _), attestato il 19 agosto 2000 dal suo medico curante, dr. __________ (doc. AI _).

Dopo aver esperito degli accertamenti medici, con proposta di decisione 23 agosto 2000 l’UAI ha confermato l’attuale grado d’invalidità del 50% poiché:

"  (…)

Dalla documentazione ricevuta durante l'istruttoria della pratica rileviamo che l'assicurazione contro gli infortuni aveva dichiarato l'assicurato nuovamente abile alla consueta attività di eliografo in misura del 50 % a decorrere dal 1. settembre 1999. Della stessa opinione è pure il medico specialista che ha visitato l'assicurato dal 1999 e da ultimo, nel mese di giugno 2000. In conclusione, si può affermare che il suddetto infortunio, il cui problema medico si è risolto nel giro di due mesi, non ha lasciato postumi tali da pregiudicare ulteriormente la capacità di guadagno. La cessazione dell'attività indipendente è avvenuta il mese di ottobre 2000 per ragioni congiunturali e tecnologiche; come dichiarato dall'assicurato il 22 gennaio scorso durante un colloquio presso il nostro stabilimento; quindi per motivi estranei al danno alla salute. La situazione economica aziendale registrata nel biennio precedente l'evento infortunistico conferma questa affermazione. Infatti, l'esercizio era stato chiuso con un utile netto di soli Fr. 8'028.65 e con una perdita di Fr. 4'958.25 nel 1998." (Doc. AI _)

                                         L’11 settembre 2001 il medico curante ha prodotto all’amministrazione un rapporto di una risonanza magnetica eseguita il 28 agosto 2001 e sostenuto che tale esame attesta un peggioramento della sintomatologia algica a livello della schiena (doc. AI _ e doc. AI _).

                                         Ritenuta la risonanza magnetica non idonea per giustificare un aumento del grado d’invalidità, con decisione formale 1° ottobre 2001 l’amministrazione ha confermato quanto prospettato il 23 agosto 2000.

                               1.5.   Contro la decisione amministrazione è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite dell'avv. __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera. L’insorgente sostiene che le conclusioni del dr. _________, su cui l’UAI ha fondato il provvedimento preso, sono superate dagli eventi ed ha quindi rilevato che:

"  il medico curante, Dr. med. __________, ha recentemente inviato il ricorrente (dopo una risonanza magnetica) al Dr. med. __________ specialista in neurochirurgia, a __________ (doc. _) per un esame della situazione aggiornata. Dal rapporto 19 ottobre 2001 (doc. _), emesso sulla base delle nuove lastre, risulta che lo specialista ritiene il paziente inabile, in ragione dell’80% - 100%.” (Doc. _).

                               1.6.   Mediante risposta 14 novembre 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando in particolare:

"  (…)

Considerata la documentazione agli atti, lo scrivente Ufficio ritiene giustificato confermare la propria presa di posizione.

Il rapporto stilato dal dottor __________ , che aveva del resto motivato la richiesta di revisione da parte dell'assicurato (cf. doc. n. _ inc. AI), ha rilevato che "la situazione clinica oggettiva è praticamente invariata rispetto al 1996" (cf. rapp. 23.6.2000, doc. n. _ inc. AI), anno in cui il neurochirurgo aveva già avuto modo di visitare l'assicurato.

Confermava quindi un grado di inabilità del 50%, conformemente a quanto stabilito anche dal dottor __________ nell'ambito di una perizia commissionata in precedenza dallo scrivente Ufficio (cf. perizia 27.9.1996, doc. n. _ inc. AI).

Per quanto attiene infine al rapporto 19.10.2001 stilato dal dottor __________, e prodotto con l'allegato ricorsuale sub. doc. _, si osserva che lo stesso non evidenzia un cambiamento oggettivo nello status del paziente, così come osservato dal nostro medico, dottor __________, al quale è stata sottoposta la documentazione." (Doc. _)

                               1.7.   Il 29 novembre 2001 l’assicurato ha trasmesso le osservazioni del dr. __________ in merito alle annotazioni del dr. __________, medico dell’AI (doc. _).

In data 11 dicembre 2001 l’amministrazione ha inviato al Tribunale le contro-osservazioni del dr. __________ (doc. _).

                                         Ne è seguita un’ulteriore presa di posizione del dr. __________ (doc. _).

                               1.8.   Il 15 febbraio 2002 il TCA ha rivolto delle domande al dr. __________ (doc. _), ricevendo risposta il 20 marzo 2002 (doc. _).

Gli atti sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. _); quelle dell’amministrazione datano 10 aprile 2002  (doc. _), mentre l’insorgente è rimasto silente.

Il 23 aprile 2002 lo scrivente Tribunale si è rivolto nuovamente al dr. __________ per delle informazioni complementari (doc. _). La lettera 3 maggio 2002 dello specialista (doc. AI _) è stata intimata agli interessati (doc. _). Solo l’UAI, mediante lettera 17 maggio 2002, ha preso posizione in merito (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Con l'atto impugnato l'UAI ha confermato il grado d'incapacità al guadagno del 50% e quindi il diritto ad una mezza rendita AI. L’assicurato sostiene invece che il peggioramento del suo stato di salute giustifica il riconoscimento di una rendita intera.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.3.   Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).

                                         Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).

                               2.4.   Nella fattispecie in esame, in occasione della secondo domanda di prestazioni l'amministrazione aveva incaricato il dr. __________, specialista in reumatologia, di peritare l'assicurato. Nel referto 27 settembre 1996 (doc. AI _) si deduce che è stata posta la seguente diagnosi:

"  (…)

-   Sindrome lombovertebrale cronica e recidivante con possibile irritazione radicolare intermittente a sinistra (L5 ?) da alterazioni degenerative rilevanti al passaggio lombosacrale (osteocondrosi e spondilartrosi in particolare al livello L5/S1); probabile claudicatio spinalis da canale spinale stretto di origine degenerativa.

-   Periartropatia omero-scapolare tendinotica cronica a sinistra con/da lesione trasmurale della cuffia dei rotatori in stato da contusione (infortunio del 29.12.1993)

-   Periartropatia del ginocchio destro con sospetta lesione del menisco mediale. (…)" (Doc. AI _, pag. 5)

                                         In merito alla capacità lavorativa, il perito aveva concluso:

"  (…)

Nella luce delle constatazioni cliniche, rispettivamente della documentazione radiologica le dichiarazioni del paziente appaiono credibili e coerenti. La somma delle alterazioni strutturali, rispettivamente le conseguenze funzionali che ne risultano determinano un limite della capacità lavorativa nella professione svolta che stimo del 50%. Il limite riguarda in particolare l'alzare o lo spostare pesi di oltre circa 10 kg in maniera frequente, lavori ripetitivi con il braccio sinistro in particolare con attività sopra l'altezza della testa, attività che secondo la descrizione del paziente della tipologia del suo lavoro sono richiesti con una certa regolarità. Il restringimento del canale spinale stretto con il quadro clinico di una claudicatio spinalis richiede inoltre la possibilità di potersi sedere di tanto in tanto.

Tenendo conto dell'irreversibilità delle alterazioni strutturali sia al livello lombare che alla spalla sinistra, ritengo il limite della capacità lavorativa nella misura proposta definitiva. (…)" (Doc. AI _, pag. 6)

                                         Ora, a seguito dell’ultima revisione, con rapporto 23 giugno 2000 il dr. __________, specialista in neurochirurgia, ha riscontrato (le sottolineature sono del redattore):

"  (…)

Attualmente, il paziente accusa dolori lombari persistenti, esacerbati da 1 anno dopo un infortunio. Lamenta anche dolori alla gamba destra, con disturbi della sensibilità lungo la fascia laterale, lungo il muscolo tibiale fino al tallone. Lamenta prevalentemente dolori in posizioni statiche ed anche notturni, meno dolori in movimento.

Da 5 anni, il paziente percepisce una rendita AI del 50%. A causa dell'esacerbazione dei dolori, il paziente non lavora più dal 27.07.99.

All'esame clinico noto una mobilità lombare leggermente ridotta. La palpazione è indolente. Lieve dolenzia del gluteo minimo bilateralmente. L'esame neurologico risulta normale. La RM effettuata nel 1999 conferma la discopatia L4/5-L5/S1 ed evidenzia una lesione dell'anulo fibroso a livello L4/5 ed un piccolo prolasso laterale a sinistra L5/S1. Un'evidente compressione radicolare non è comunque data.

In complesso, la situazione clinica oggettiva e praticamente invariata rispetto al 1996. Anche le discopatie sono pressoché invariate. Attualmente, vi è però la presenza di questo piccolo prolasso laterale che probabilmente può irritare la radice S1 a causa di un certo effetto Bulging.

Al momento, non vedo comunque l'indicazione per un procedere chirurgico, tanto più che anche il paziente non lo desidera."

(Doc. AI _)

                                         Infine, nello scritto 23 gennaio 2001 all’amministrazione, il dr. __________, dopo aver ricordato di aver visto due volte il paziente ( il 20 agosto 1996 ed il 13 giugno 2000), ha sostenuto (sottolineature del redattore):

"  (…)

L'esame clinico evidenziava una mobilità lombare ridotta in ogni posizione e in fase terminale. Palpazione del rachide lombare e della muscolatura paraspinale indolente. L'esame neurologico risultava normale. La RM del 1999 riconferma la presenza di gravi discopatie degenerative L4/5-L5/S1, come già evidenziate nella RM del 1996. Quest'ultima RM mostra la presenza di un piccolo prolasso laterale a sinistra a livello L5/S1, senza diretto contatto radicolare.

Dal punto di vista clinico e neuroradiologico, ritengo che la situazione non sia sostanzialmente cambiata. La presenza del prolasso nella RM è a sinistra, mentre il paziente accusa dolori alla gamba destra. Questi fastidi provengono, ovviamente, dalla discopatia e non da un'irritazione radicolare. L'aggravio dei dolori è quindi prevalentemente di origine soggettiva.

In considerazione di quanto sopra, ritengo che una rendita AI del 50% sia giustificata. Un aumento della rendita richiederebbe, a mio modo di vedere, ulteriori accertamenti medici e accertamenti sul tipo di attività svolta dal paziente.

Ovviamente, a lungo termine la prognosi non è favorevole."

(Doc. AI _)

                                         Di consegue, l’amministrazione ha confermato il grado d’invalidità al 50%.

                               2.5.   Va precisato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs‑ rechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.6.   Nel caso in esame, allegato al ricorso l’assicurato ha trasmesso il rapporto 19 ottobre 2001 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, allestito a seguito della visita ambulatoriale del 12 ottobre 2001 (doc. _).                 

Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa – in casu il 1° ottobre 2001 - , quando si ritenga che fatti  verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Ora, a mente del TCA, anche se il rapporto del dr. __________ è stato redatto pochi giorni dopo la resa della decisione, lo stesso deve essere comunque tenuto in considerazione. Infatti, come verrà esposto nei prossimi considerandi, tale valutazione medica attesta in modo sufficientemente preciso un rilevante peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Inoltre, la valutazione dello specialista in neurochirurgia è scaturita da un accertamento diagnostico (risonanza magnetica) eseguito il 28 agosto 2001, prima dell’emissione della pronunzia contestata.

                               2.7.   Dopo aver preso in visione la documentazione radiologica, tra cui la risonanza magnetica 28 agosto 2001, il dr. __________ ha concluso come segue:

"  (…)

Questo paziente di 61 anni, presenta un'ernia discale mediolaterale sinistra a livello L5/S1, presumibilmente di vecchia data. Inoltre soprattutto, all'altezza del corpo vertebrale L5, presenza di una grave stenosi secondaria del canale spinale, la quale all'esplorazione anamnestica è sintomatica e determina una caludicatio intermittens spinalis. Inoltre, a livello lombare, presenza di alterazioni spondilosiche specialmente delle articolazioni interapofisarie.

Presentando il paziente, allo stato neurologico-neurochirurgico, unicamente dei disturbi della sensibilità superficiale a sinistra nei dermatomi L5 e S1 senza sindromi radicolari motoriche e considerando l'età, non credo, che una indicazione operatoria sia data.

Dopo aver valutato il paziente, sia dal punto di vista anamnestico, che clinico e neuroradiologico, ritengo che, la rendita AI del 50% dovrebbe essere portata all'80% o al 100 %." (Doc. _)

                                         In sede di risposta l’amministrazione, basandosi sui citati rapporti del dr. __________ (cfr. consid. 2.4), sostiene invece che dal punto di vista clinico, rispetto alla perizia del 1996 del dr. __________, non vi è una modifica sostanziale.

                                         Nella dettagliata ed approfondita presa di posizione 26 novembre 2001 il dr. __________ ha in particolare rilevato:

"  (…)

Non mi meraviglia il fatto, che a distanza di anni non si sia potuto oggettivare un peggioramento, che è invece apprezzabile annotando una anamnesi minuziosa e studiando i referti della diagnostica per immagini. E' difatti attraverso queste due vie, che si arriva a porre la diagnosi di claudicatio intermittens spinalis sensu scricto.

Quindi contestiamo le annotazioni del Dr. med. __________ della AI, il quale pone l'accento sulla non variazione dello stato clinicamente oggettivabile del Sig. __________ dal 1996 al 2001, risultando la valutazione di due differenti sanitari, rispettivamente nel 1996 e nel 2001, diversa. E' proprio la diversità della valutazione, insita nell'anamnesi e nella valutazione dei referti radiologici, che determina  la diagnosi ed il peggioramento avvenuto.

Per i motivi sopra esposti, ho ritenuto, che fosse giusto assegnare al paziente una maggiore rendita AI, più precisamente dell'80% o 100%." (Doc. _)

                                         Ora, nel citato rapporto 19 ottobre 2001 il dr. __________ ha precisato come “l’esame del 28.8.2001, mette in evidenza un peggioramento della situazione lombare distale rispetto agli esami precedenti. Questo peggioramento va di pari passo con l’anamnesi e la clinica” (sottolineatura del redattore, doc. _). Nella presa di posizione 26 novembre 2001 lo specialista ha ribadito tale assunto (“ Lo stato della colonna lombare distale del paziente a margine, del resto già indagato precedentemente con Risonanza magnetica lombosacrali (7.03.1996 e 28.01.199), appare nella diagnostica per immagini del 28.08.2001, peggiorato”, doc. _).

                                         A seguito di questo accertamento radiologico, il dr. __________ ha posto come diagnosi aggiuntiva una “claudicatio intermittens spinalis senso strictu”, precisando che “non di rado in questa situazione patologica, eruendo lo stato clinico si trovano pochi sintomi oggettivi” (doc. _). Egli ha inoltre rilevato di non meravigliarsi che “ a distanza di anni non si sia potuto oggettivare un peggioramento, che è invece apprezzabile annotando una anamnesi minuziosa e studiando i referti della diagnostica per immagini” (doc. _).

                                         Pertanto, a mente del TCA, il motivo della differente valutazione del dr. __________ risiede nel fatto che egli si è basato su un accertamento diagnostico recente (la risonanza magnetica lombosacrale del 28 agosto 2001). Il dr. __________ ha invece visitato l’assicurato l’ultima volta il 13 giugno 2000 e la risonanza magnetica allora esaminata datava 1° febbraio 1999. Del resto lo stesso specialista nello scritto 23 gennaio 2001 ha rilevato che “ un aumento della rendita (…) richiederebbe ulteriori accertamenti medici e accertamenti sul tipo di attività svolta dal paziente”, per poi precisare che “ovviamente a lungo termine la prognosi non è favorevole” (doc. AI _, cfr. consid. 2.4). In tale contesto si situa la circostanza che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato è stato riscontrato dal dr. __________ grazie alla risonanza magnetica del 28 agosto 2001.

Visto quanto sopra, secondo lo scrivente Tribunale, è da ritenere siccome dimostrato con il grado di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (cfr.SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurato, a seguito dell’aggravamento del suo stato di salute, presenta un’incapacità lavorativa tra l’80 e il 100%.

                               2.8.   Facendo affidamento a quanto attestato dal dr. __________, il TCA ha chiesto a quest’ultimo alcune precisazioni. Nella sua risposta datata 20 marzo 2002 lo specialista ha rilevato:

"  (…)

1.   Quali sono, dal punto di vista medico, le limitazioni funzionali che presenta l'assicurato?

II signor __________, 1940, presenta una patologia, a livello spinale lombare, che determina dolori in sede lombare e negli arti inferiori, più accentuati in quello sinistro, che insorgono dopo 5 - 10 minuti di cammino e dopo circa 10 - 15 in piedi fermo. Questi disturbi, importanti dal punto di vista medico; vengono leniti quando il paziente si siede, talvolta insorgono anche in quest'ultima posizione, determinando limitazioni funzionali importanti della vita quotidiana e dell'attività lavorativa dell'assicurato, quali spostarsi, stare in piedi anche dopo poco tempo, piegando dorsalmente la colonna vertebrale e alzare pesi.

L'esame clinico mostra chiaramente importanti limitazioni del movimento della colonna lombare e una disfunzione delle ultime radici lombari, segni questi provati dalla diagnostica per immagini, ossia, in particolare, dall'ultima risonanza magnetica della colonna lombare risalente al 28.08.2001.

2.   Quale caratteristiche dovrebbe avere un'attività idonea alle condizioni di salute dell'assicurato?

Premetto, che dal punto di vista medico, ritengo una attività idonea alle condizioni di salute dell'assicurato difficilmente pensabile e realizzabile. Per questo mi sono espresso, nella mia lettera del 19.10.2001, valutando l'incapacità lavorativa tra I'80 e il 100 %.

Un'attività idonea alle condizioni di salute dell'assicurato dovrebbe, teoricamente, svolgersi in posizione seduta, non all'esterno, in posizione possibilmente anteflessa evitando quindi di stare troppo diritto o assumere atteggiamenti di estensione dorsale.

La patologia a livello spinale lombare è molteplice, per cui altre affezioni ben individuate a questo livello possono interferire con quella determinante le limitazioni funzionali sopra descritte, ossia il restringimento secondario del canale spinale in particolare all'altezza del corpo vertebrale L5. Questa interferenza determinerebbe e determinerà quindi una manifestazione dei dolori in sede lombare ed in particolare nell'arto inferiore sinistro, anche in posizione seduta, quindi nei diversi atteggiamenti del corpo.

Ciò rende impossibile pensare ad una attività idonea, considerando la formazione del paziente e la sua età.

3.   Quali sono le possibilità di migliorare la capacità di lavoro?

Le possibilità di migliorare la capacità di lavoro, dal punto di vista medico - conservativo sono molto ridotte e si limiterebbero all'assunzione di medicamenti antalgici regolarmente, che potrebbero danneggiare a corto - medio termine la salute del paziente.  Un'indicazione operatoria, come scritto nella mia lettera del 19.10.2001 non è data, considerando anche la complessità dell'intervento, l'età del paziente e quasi sicuramente l'impossibilità di riprendere una attività lavorativa. Supposto, che l'assicurato acconsenta alla via chirurgica, il chirurgo deve chiaramente informare, di fronte ad un intervento così delicato, che eventualmente anche la qualità di vita potrebbe essere compromessa.

Di fronte a questa situazione, le possibilità reali di migliorare la capacità di lavoro, sia dal punto di vista medico, che dal punto di vista pratico sono praticamente nulle, per cui ribadisco la necessità di concedere al signor __________, 1940, un'incapacità lavorativa tra I'80 e il 100 %." (Doc. _)

                                         In conclusione, considerata un’inabilità dell’80 - 100 % nell’attività precedentemente esercitata dall’assicurato, ritenuto come dal punto di vista medico un’altra attività non sia realizzabile e preso atto che non vi sono praticamente possibilità per migliorare la capacità lavorativa, a mente del TCA, l’assicurato è da ritenere incapace al guadagno nella misura dell’80 - 100%, ciò che apre il diritto ad una rendita intera.

                               2.9.   Occorre ora accertare da quando far decorre il peggioramento dello stato di salute dell’insorgente, rispettivamente dell’incapacità al guadagno. Infatti, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. consid. 2.2).

Il TCA ha quindi chiesto al dr. __________ se il peggioramento dello stato di salute può essere fatto risalire almeno al momento in cui è stata eseguita la risonanza magnetica del 28.08.1991. Con scritto 3 maggio 2002 lo specialista ha precisato quanto segue:

"  Non è sicuramente facile valutare il momento, in cui le condizioni della colonna lombare del signor __________ sono peggiorate: tuttavia, in una sua lettera del 11.10.2001, il medico curante del paziente riferisce, che i sintomi accusati sono peggiorati “ultimamente”. Quindi affermando ciò verso la metà ottobre 2001, non escludo che al momento in cui è stata eseguita la risonanza magnetica (28.08.2001) lo stato di salute del signor __________ era già peggiorato. Probabilmente, la MRI del 28.08.2001 è stata eseguita, appunto perché le condizioni lombari del paziente erano peggiorate. Nella mia lettera del 19.10.2001 al medico curante, nell’anamnesi, rilevavo come la sindrome dolorosa lamentata dal signor __________ si sia intensificata nel corso degli anni, con un carattere quindi di progredienza. La progredienza rispecchia l’evoluzione di un restringimento del canale spinale lombare, diventata sintomatica in modo importante, appunto, a mio modo di vedere, nell’estate del 2001. La diagnostica per immagini parla di una grave stenosi secondaria del canale spinale, in particolare a livello L4-L5.” (Doc. _).

                                         Sulla base delle convincenti motivazioni del dr. __________ appare attestato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che il peggioramento dello stato di salute e la conseguente riduzione della capacità lavorativa, rispettivamente al guadagno, è riconducibile almeno dall’esecuzione della risonanza magnetica avvenuta il 28 agosto 2001. Del resto, visto il carattere degenerativo del danno alla salute, è quindi da ritenere verosimile che tale aggravamento sia perdurato da oltre tre mesi, termine previsto dall’art. 88a cpv. 2 OAI per tenere conto di un’eventuale modifica del diritto alla rendita ex art. 41 LAI.

Orbene, come visto, il succitato peggioramento è quindi intervenuto prima dell’emissione della decisione contestata. Non essendo al 1° ottobre 2001 trascorso il termine di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI, la modifica del diritto alla rendita non avrebbe quindi potuto essere presa in considerazione. Tuttavia, visto il chiaro e concludente rapporto del dr. __________, nonché le successive risultanze processuali, nel caso in esame appaiono dati i presupposti giustificanti, per economia di procedura, una riforma del querelato provvedimento in merito al diritto di __________ a prestazioni assicurative dopo la resa della pronunzia querelata.

Stante quanto sopra, considerato come il peggioramento delle condizioni di salute - che ha causato all’assicurato nell’espletamento della sua precedente professione un’inabilità lavorativa e, di riflesso, un’incapacità al guadagno tra l’80 ed il 100 % - sia subentrato a far tempo dal 28 agosto 2001, dal 1° novembre 2001 l’insorgente ha diritto ad un rendita intera d'invalidità (sino al 31 ottobre 2001 egli ha diritto ad una mezza rendita). Infatti, come visto, secondo l’art. 88a cpv. 2 OAI, per essere riconosciuta la modifica dello stato invalidante giustificante un aumento della rendita ex art. 41 LAI deve durare almeno tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto che la rendita più elevata è assegnata fin dal primo giorno del mese nel corso del quale ha termine il periodo di tre mesi (cfr. RCC 1980 pag. 479).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                        1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § __________ ha diritto ad una rendita intera dal 1° novembre    2001.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2001.94 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 32.2001.94 — Swissrulings