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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2002 32.2001.74

27. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,060 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00074   BS/cd

Lugano 27 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

le decisioni del 12 luglio 2001 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, 1947, di professione aiuto-gessatore, è stato vittima di un infortunio, occorsogli il 17 febbraio 1998. Scivolando in un cantiere, si è procurato una contusione e distorsione della colonna vertebrale, delle spalle, della coscia e gamba sinistra. Il caso è stato assunto dalla __________. Dopo la visita circondariale 20 luglio 1998 l’assicuratore infortuni ha cessato il versamento di prestazioni assicurative dal 1° settembre 1998, poiché la causalità tra i sintomi e il trauma era da ritenere unicamente possibile (cfr. in doc. AI _).

Il 16 marzo 1998 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione 22 maggio 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha accolto la domanda di prestazioni poiché:

"  Dalla documentazione medica specialistica acquisita all'incarto risulta

che lei mantiene una residua capacità lavorativa del 50% nell'attività precedentemente svolta (manovale) e una capacita del 70% in altre attività adeguate al suo stato di salute (lavori così detti medio-leggeri).

Di conseguenza in considerazione di quanto sopra esposto risulta che lei presenta un'incapacità lavorativa del 45% e meglio come al seguente specchietto:

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                        franchi

senza invalidità                                                      42785

con invalidità                                                          23830

perdita di guadagno/grado d'invalidità                   18955 = 45 %

Un assicurato che presenta un grado d'invalidità situato tra 40 e 50% e che si trova in una situazione economicamente precaria, ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita.

Voglia farci pervenire, nei 14 giorni, il foglio complementare 3 allegato, al fine di permetterci di esaminare se lei assolve le condizioni economiche del caso di rigore. Senza questo documento, il suo caso non potrà essere esaminato e lei beneficerà unicamente del quarto di rendita.

A partire dal 01.02.1999, lei ha diritto al quarto di rendita e, se assolve le condizioni economiche del caso di rigore, alla mezza rendita." (cfr. doc. AI _)

                                         Con lettera 28 maggio 2001 __________ ha contestato il progetto di decisione, ritenendo che con i disturbi accusati non gli è possibile di esercitare un’attività lucrativa adeguata anche parziale e quindi sostiene di essere invalido al 100% (doc. AI _).

                                         Con due decisioni 12 luglio 2001, ritenendo le succitate osservazioni ininfluenti, l’UAI ha erogato un quarto di rendita dal 1° febbraio 1999 ed una mezza rendita dal 31 dicembre 2000 in quanto l’assicurato adempieva ai requisiti di caso di rigore secondo l’art. 28 cpv. 1bis AI (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, rappresentato dall’avv. __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera. Innanzitutto egli ha rimarcato le discrepanze tra il rapporto medico 13 ottobre 1999 del reumatologo curante dr. __________ e la perizia amministrativa 8 novembre 2000 del dr. __________, anch’egli specialista in reumatologia, riguardo alla valutazione sull’incapacità lavorativa. Il primo ha valutato il paziente pienamente inabile nella sua professione di aiuto gessatore, con un’esigibilità di 3 o 4 ore in un’attività leggera rispecchiante le indicazioni mediche (doc. AI _), mentre il perito ha ritenuto l’assicurato abile al 50% quale gessatore ed al 70% in lavori medio-leggeri (doc. AI _). L’assicurato ha poi evidenziato che, con rapporto 12 febbraio 2001, il consulente in integrazione professionale lo aveva considerato non più collocabile (doc. AI _).

Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per il tramite del suo legale. Tale richiesta è stata accolta con decreto 2 ottobre 2001 del vicepresidente del TCA (doc. _).

                               1.4.   Con risposta 20 settembre 2001 l’amministrazione ha postulato la reiezione del gravame. Evidenziando di aver fondato la propria decisione sulla perizia del dr. __________, l’UAI ha sostenuto che:

"  non ha ragione alcuna per scostarsi dalla dettagliata valutazione

effettuata dal perito, valutazione che adempie a tutti i requisiti richiesti affinché possa essere considerata quale valido mezzo probatorio. Per la stessa ragione non si ravvede necessità alcuna di sottoporre l'assicurato ad ulteriori accertamenti, così come richiesto dallo stesso.

Per quanto attiene alla trasposizione della valutazione medica a livello economico, si rileva quanto segue.

II consulente in integrazione professionale ha dichiarato l'assicurato non collocabile.

II perito, come visto, ha invece stabilito che in un'attività adeguata il paziente è in grado di lavorare almeno al 70%. Da notare inoltre che questi ha rilevato una chiara tendenza all'aggravamento della sintomatologia ("si ha inoltre, durante tutta la visita, il chiaro sospetto di un'aggravazione della sintomatologia" ..., perizia, p. 5).

Infine si è stabilito che, tramite adeguati accorgimenti, lo stato valetudinario del paziente è addirittura suscettibile di miglioramento.

Medesimo avviso hanno del resto espresso anche il dottor

__________ (cf. doc. n. _ inc. AI) ed il dottor __________

(cf. doc. n. _ inc. AI).

In considerazione dell'elevato grado di capacità lavorativa che l'assicurato presenta ancora in attività adeguate, nonché del fatto che a carico dello stesso non vi sono particolari limitazioni d'ordine medico (attività medio-leggera, possibilità di variare la posizione), lo scrivente Ufficio non ha ritenuto esistessero i presupposti atti a concludere che l'interessato non è collocabile." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 19 novembre 2001 il ricorrente ha prodotto una perizia datata 14 novembre 2001 del dr. __________ ed il rapporto 26 ottobre 2001 del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta (doc. _).

Interpellato dal TCA, l’11 dicembre 2001 l’UAI ha comunicato di ritenere la nuova documentazione non decisiva per modificare la decisione contestata (doc. _).

                               1.6.   In data 21 dicembre 2002 il TCA ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del __________, invitando le parti a formulare le domande peritali (doc. _).

Con decreto 28 gennaio 2002 il TCA ha sottoposto al __________ le domande peritali (doc. _).

Il 18 giugno 2002 il __________ ha rassegnato il proprio referto (doc. _), che il TCA ha trasmesso agli interessati per una presa di posizione. Con lettera 5 agosto 2002 l'assicurato ha rilevato come la perizia confermi la tesi ricorsuale (doc. _), mentre con scritto 9 agosto 2002 l’UAI ha dichiarato di non avere delle osservazioni in merito (doc. _).                                        

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -     un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -     la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                               2.3.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212).

                                         A questo proposito occorre rilevare che il TFA ha inoltre stabilito che per determinare il grado d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo il guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno (RCC 1979, 336).

                               2.4.   Durante l’istruttoria amministrativa, __________, affetto principalmente da problemi alla schiena, è stato sottoposto ad una perizia reumatologica a cura del dr. __________. Nel referto 8 novembre 2000 il reumatologo, posta come diagnosi principale una sindrome lombospondilogena a sinistra su scoliosi destro convessa della colonna vertebrale ed una degenerazione discale con osteocondrosi ridotta, ha ritenuto l’assicurato abile al 50% nella sua professione di gessatore. In un’attività medio-leggera in cui l’interessato possa far fronte ai minimi criteri ergonomici richiesti e possa alternare la posizione seduta con quella in piedi e camminare, la capacità lavorativa è stata valutata al 70% (doc. AI _).

Di diverso tenore è invece il rapporto 18 giugno 1999 del reumatologo curante, dr. __________, che ha concluso per una piena inabilità quale gessatore. In attività leggere in cui l’assicurato eviti di portare carichi superiori a 5-10 kg e di eseguire determinati movimenti del rachide, quali la reclinazione, l’anteflessione e la rotazione, l’esigibilità è di 3 o 4 ore al giorno, corrispondente ad una percentuale del 50% (doc. AI _). Pendente causa il ricorrente ha trasmesso una dettagliata perizia del dr. __________, eseguita il 6 novembre 2001, in cui lo specialista ha sostanzialmente confermato quanto valutato nel 1999 (doc. _, F1). Egli ha anche prodotto il certificato 28 ottobre 2001 del dr. __________, attestante che l’assicurato, sofferente di un disturbo d’adattamento, con sintomi d’ansia e di depressione, è in cura dal 22 agosto 2001 (doc. _, F2).

Infine, con rapporto 12 febbraio 2001 il consulente, preso atto della perizia del dr. __________, ha comunque escluso che le funzionalità residue dell’assicurato permettano di configurare un’attività esistente nel normale ciclo produttivo (doc. AI _).

Considerata la succitata documentazione medica non concludente e contraddittoria, rilevata anche la necessità di procedere ad una valutazione psichiatrica, questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del Centro di accertamento medico (__________) di __________.

                               2.5.   Dal referto 18 giugno 2002 (doc. _) risulta che il __________ si è avvalso di tre consultazioni specialistiche esterne (neurologica, reumatologica e psichiatrica). Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti, i periti hanno posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"  4.1.    DIAGNOSEN MIT WESENTLICHER EINSCHRÄNKUNG DER

          ZUMUTBAREN ARBEITSFÄHIGKEIT

Chronifiziertes, therapierefraktäres lumbospondylogenes und lumbovertebra­genes Syndrom links, wahrscheinlich mit intermittierender radikulärer Reiz­symptomatik links,

Claudicatio-spinalis-Symptomatik und segmentaler Instabili­tät

(ICD-10: M 51.8/M 54.8)

-     Rechtskonvexe Torsionsskoliose der Lendenwirbelsäule mit muskulärer Dysbalance

-     Hyperostotische Segmentdegeneration L3/4

      -   Segmentale Gefügelockerung L3/4

      -   Diskusprolaps L3/4 (CT 1998)

      -   Spondylophytäre Foraminalstenosierung L3/4 links

-     Segmentdegeneration L4/5

      -   Segmentale Gefügelockerung L4/5

      -   Beträchtliche osteodiskale Stenosierung des Spinalkanals auf

           Höhe L4/5 und Foraminalstenosierung L4/5 beidseits

-     Lumbosakrale Übergangsanomalie mit Nearthros beidseits

-     Status nach Kontusion der Rückens und des linken Beins am

      17.02.1998

Chronifizierte Anpassungsstörung mit vorwiegend depressiver und ängstlicher Symptomatik infolge sozialer Probleme und Isolierung bei länger dauernder Arbeitsunfähigkeit (ICD-10: F 43.25)."

(cfr. doc. _)

                            2.5.1.   Per quel che concerne le affezioni neurologiche, nel rapporto 13 maggio 2002 del dr. __________, si legge che l’assicurato presenta in particolare una degenerazione della colonna lombare con compressione a livello L3 sinistro, sussistente dall’incidente del 17 febbraio 1998. Il neurologo ha poi rilevato come subito dopo l’incidente la capacità lavorativa di gessatore sia diminuita al 50% per poi divenire totale. Lo specialista ha proposto una consultazione neurochirurgia per valutare se con un intervento chirurgico si possa migliorare lo stato di salute. Tuttavia egli ha sostenuto che la depressione del peritando ridurrebbe notevolmente le possibilità di successo di un eventuale intervento. Ritenendo quindi l’assicurato totalmente inabile nella sua professione di gessatore, il dr. __________ ha comunque valutato un’incapacità lavorativa teorica del 50% in attività leggere, senza sforzi della schiena, con possibilità di muoversi frequentemente, senza sollevamento e porto di pesi (cfr. doc. _,3).

                            2.5.2.   L'assicurato è stato visto dal dr. med. __________, __________, specialista in reumatologia. Posta la dettagliata diagnosi reumatologica riportata al consid. 2.5.1, anch’egli ritiene l’assicurato inabile al 100% nella professione di gessatore e abile al 50% in un’attività leggera e variata, rispecchiante le controindicazioni mediche. Lo specialista ha inoltre escluso qualsiasi provvedimento medico per migliorare la capacità lavorativa (cfr. rapporto 17 maggio 2002, doc. _).

                            2.5.3.   Nel rapporto 6 giugno 2002 lo psichiatra dr. __________, ha invece diagnosticato un disturbo di adattamento, con sintomi depressivi e d’ansia ( “Anpassungsstörung mit depressiver und ängstlicher Symptomatik. Diese psychische Störung ist IV-relevant” , doc. _ pag. 3). Riferendosi all’attività adeguata al 50% accertata dal neurologo e dal reumatologo, lo specialista ritiene l’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, non collocabile (“Ich betrachte diesen Exploranden unter Berücksichtigung seiner körperlichen Behinderung und aufgrund seiner psychischen Veranlagerung als nicht mehr ernsthaft vermittelbare für eine 50%ige berufliche Tätigkeit “, sottolineatura del redattore, doc. _ pag. 3). Tuttavia egli ha quantificato un’inabilità lavorativa teorica del 70 % almeno, sia nella professione di gessatore che in qualsiasi altra attività (cfr. risposta alle domande no. 2 e 3 del ricorrente doc. _ pag. 5).

           2.5.4.   Tenuto conto delle succitate risultanze, il __________ ha poi proceduto ad una valutazione globale del grado di capacità lavorativa della ricorrente, evidenziando quanto segue:

"  5.        Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

5.1.    ARBEITSFÄHIGKEIT IN BISHERIGER TÄTIGKEIT

In seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Hilfsgipser erachten wir den Versi­cherten als dauernd nicht mehr arbeitsfähig (Arbeitsfähigkeit 0%). Verursacht wird diese Arbeitsunfähigkeit in erster Linie durch die rheumatologischen und die neurologischen Befunde.

5.2.    ARBEITSFÄHIGKEIT BEI ANDERER TÄTIGKEIT

Bei jeder körperlich mittelschweren oder gar schweren alternativen Tätigkeit und bei allen Tätigkeiten, die ausschliesslich stehend, sitzend oder gehend auszuüben sind, ist der Versicherte aus den gleichen Gründen als voll arbeits­unfähig (Arbeitsfähigkeit 0%) zu beurteilen. Dies betrifft insbesondere auch die früher ausgeübten Tätigkeiten als Etagenportier und als Küchengehilfe im Gastgewerbe.

Für eine körperlich leichte Tätigkeit, bei der keine Lasten über 8 kg gehoben werden müssen, bei der die Körperposition regelmässig gewechselt werden kann und bei der keine gehäuft vorgeneigte oder abgedrehte Haltung gefordert wird, besteht noch eine theoretische Arbeitsfähigkeit von 30%. Limitierend wir­ken sich in diesem Ausmass die psychiatrischen Befunde aus, etwas weniger ausgeprägt auch die rheumatologischen und die neurologischen Befunde.

5.3.     MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER

           ARBEITSFÄHIGKEIT DURCH MEDIZINISCHE ODER

           BERUFLICHE MASSNAHMEN

Medizinische Massnahmen

Durch medizinische Massnahmen kann die Arbeitsfähigkeit des Versicherten mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr verbessert werden. Theoretisch ist eine Reduktion der Schmerzen durch einen neurochirurgischen Eingriff möglich. Wir glauben aber nicht, dass damit die Belastbarkeit und die Arbeitsfähigkeit des Versicherten relevant verbessert werden können. Es ist auch zu berück­sichtigen, dass die Aussicht auf eine erfolgreiche Operation durch den

psychi­schen Zustand des Versicherten beeinträchtigt würde.

Berufliche Massnahmen

Durch berufliche Massnahmen ist keine Verbesserung der von uns geschätzten theoretischen Arbeitsfähigkeit von 30% bei einer angepassten Tätigkeit mög­lich. Aufgrund der psychiatrischen Einschätzung ist der Versicherte wegen seines psychischen Zustandes praktisch als nicht mehr vermittelbar zu betrachten.

5.4.     MUTMASSLICHER BEGINN DER REDUZIERTEN

           ARBEITSFÄHIGKEIT

Aufgrund der bei uns erhobenen Befunde und unter Berücksichtigung der ver­schiedenen medizinischen Unterlagen nehmen wir rückblickend an, dass dem Versicherten seit dem Unfall vom 17.02.1998 während mindestens 9 Monaten eine volle Arbeitsunfähigkeit in allen denkbaren Tätigkeiten attestiert werden muss, also bis mindestens Ende November 1998. Ab Dezember 1998 wäre ihm dann eine Arbeitsfähigkeit von 30% für eine leichte, wechselbelastende Tätig­keit zumutbar gewesen. Bei dieser Annahme stützen wir uns hauptsächlich auf die rheumatologische und die psychiatrische Beurteilung.

5.5.     PROGNOSE

Unabhängig davon, ob der Versicherte operiert wird oder nicht, ist mit einer Zu­nahme der degenerativen Veränderungen der Lendenwirbelsäule zu rechnen und somit mit einer wahrscheinlichen Zunahme der Krankheitssymptome. Wie rasch diese Entwicklung vor sich geht, kann nicht vorausgesehen werden. Mit Sicherheit kann aber für die Zukunft keine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit

des Versicherten mehr erwartet werden. Auch aus psychiatrischer Sicht ist an eine berufliche Wiedereingliederung nicht mehr zu denken." (cfr. doc. _)

                       Riassumendo, i periti ritengono l’assicurato inabile al 100% nella professione di gessatore, come in attività pesanti e medio-pesanti. L’assicurato è invece teoricamente abile al lavoro nella misura del 30% in attività leggere ove non debba sollevare pesi maggiori di 8 chili, con possibilità di cambiare regolarmente la posizione del corpo, evitando movimenti di anteflessione e rotatori. Escludendo misure sanitarie per migliorare la capacità lavorativa, il ________ ha comunque rilevato che le limitazioni fisiche e lo status psichico rendono l’assicurato praticamente non collocabile. Circa l’inizio della residua capacità lavorativa, dopo l’infortunio del 17 febbraio 1998 l’assicurato è rimasto per nove mesi totalmente inabile in qualsiasi attività lucrativa. Da dicembre 1998 risulterebbe teoricamente abile al 30% in attività adeguate. Infine, i periti sostengono un peggioramento dello stato di salute dell’insorgente, indipendentemente da un’eventuale operazione.

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.7.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Va tuttavia sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

                                         Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravvede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni del __________ che si basano su un approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurato. I periti sono giunti ad una logica conclusione in merito alla totale incapacità lavorativa globale dell’assicurato nell’attività di gessatore, come pure nel valutare un’abilità teorica del 30% in professioni leggere rispecchianti le indicazioni mediche.

                                         Tale valutazione conferma sostanzialmente quanto espresso dal dr. _________ nel rapporto 13 ottobre 1999 (doc. AI _) e nella perizia “privata” 14 novembre 2001 (doc. _, F1).

                                         Convincenti sono anche le conclusioni sulla non collocabilità dell’insorgente in qualsiasi attività lucrativa, già rimarcata - in sede di valutazione professionale - dal consulente in integrazione con rapporto 12 febbraio 2001 (doc. AI _), viste le limitazioni fisiche e lo status psichico del medesimo.

In simili circostanze, dunque, alla perizia del __________ deve essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6). Pertanto, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che ____________ è da ritenere totalmente inabile al lavoro nella sua professione di gessatore, a decorrere dal 17 febbraio 1998, e, a partire da tale data, non più collocabile in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata.

                                         Conformemente all'art. 29 cpv. 1 lett. b - che prevede la nascita del diritto alla rendita al più presto nel momento in cui l’assicurato, per un anno e senza notevoli interruzioni, è stato incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media-, il diritto ad una rendita intera decorre dal 1° febbraio 1999.

Visto l'esito del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento di fr. 2'000 a titolo di spese ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto la richiesta d'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6, cfr. STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                        1.-   Il ricorso é accolto. §    Le decisioni 12 luglio 2001 sono annullate. §§ __________ ha diritto ad una rendita intera dal      1°febbraio 1999.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Il decreto 2 ottobre 2001 sulla concessione dell’assistenza giudiziaria è privo di oggetto.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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