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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2001 32.2001.59

20. September 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,988 Wörter·~25 min·9

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00059   RG/sc

Lugano 20 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 11 luglio 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurato, nato nel 1942, di professione falegname, in data 30 ottobre 1996 ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità, in quanto affetto da cardiopatia ischemica, insufficienza venosa cronica, arteriopatia periferica, ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia.

                               1.2.   Con decisione 7 settembre 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato all'assicurato un quarto di rendita per un grado d'invalidità del 40%.

                                         Adito con ricorso 28 settembre 1998, per decisione 29 novembre 1999 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto il gravame confermando il grado d'invalidità stabilito dall'amministrazione.

                                         Con decisione su ricorso 31 gennaio 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha annullato la sentenza cantonale rinviando l'incarto all'UAI affinché stabilisse, conformemente ai criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., il reddito da invalido sulla base dei dati statistici salariali e statuisse nuovamente sul diritto alla rendita di __________.

                               1.3.   Esperiti nuovi accertamenti economici, di cui si dirà - per quanto necessario - di seguito, per decisione 11 luglio 2001 l'UAI ha confermato il diritto ad un quarto di rendita per un grado d'invalidità del 47%, motivando:

"  in base alla sentenza del Tribunale Federale delle assicurazioni abbiamo effettuato ulteriori accertamenti.

Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

66 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.

La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.

Se il grado d'invalidità di un beneficiario di rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima è, per il futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41 LAI.

In seguito alle osservazioni presentate in merito al progetto d'assegnazione di rendita datato 13.03.2001 è stato effettuato un nuovo calcolo della capacità di guadagno residua in base all'inchiesta svizzera della struttura dei salari. Il reddito ancora esigibile è stato ridotto del 25% (riduzione massima secondo la giurisprudenza TFA).

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                franchi

senza invalidità                                             65000

con invalidità                                                 34506

perdita di guadagno/grado d'invalidità           30494 = 47%

Abbiamo esaminato il grado d'invalidità e constatiamo che non si è modificato al punto tale da influenzare il diritto alla rendita. L'assicurato continuerà quindi a beneficiare della stessa rendita fino ad oggi erogata.

Facciamo comunque notare che con decisione datata 16.06.2000 il Signor ___________, in seguito al decesso della moglie, è stato messo al beneficio di una rendita intera d'invalidità e pertanto, qualora dovesse subentrare un peggioramento dello stato di salute atto ad influenzare ulteriormente la capacità di guadagno ‑ e conseguentemente il grado d'invalidità ‑ continuerebbe a percepire la medesima rendita."

(Doc. AI _

                               1.4.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, rappresentato dal proprio datore di lavoro, il quale fa valere:

"  (…)

Il 31 gennaio 2001 il Tribunale federale decise di esaminare nuovamente il caso. Dopo questo periodo, il salario d'invalidità fu stabilito due volte in modo tale che, nel primo caso, ne derivò un IV°  grado del 43 %, nel secondo caso un IV° grado del 47%. Come certamente saprete dal diritto della previdenza sociale relativo all'assicurazione invalidità, ciò non cambia nulla nella determinazione della rendita, poiché soltanto dal 50 % si può parlare di una mezza rendita e dal 66 2/3 grado di una rendita intera. Dopo tutti questi sforzi e dopo le lettere fino al Tribunale federale, di fatto non è cambiato nulla per quanto concerne la situazione materiale.

Desidero al riguardo sostenere quanto segue: fino ad oggi, l'Assicurazione invalidità del Cantone Ticino non mi ha ancora dato alcuna informazione di come sia stato determinato il salario d'invalidità. Già nel questionario del datore di lavoro risalente all'anno 1996, noi abbiamo indicato un salario a rendimento di gran lunga più basso. Come abbiamo già ampiamente dichiarato davanti al Tribunale federale, il signor __________ non poteva più, in nessun caso, continuare a lavorare nella nostra impresa. La situazione non fu mai esaminata sul posto anche dall'Assicurazione invalidità.

Siamo a conoscenza che il signor __________, da giugno 2000, riceve un'intera rendita della IV, ciò tuttavia solamente perché sua moglie è deceduta. Primariamente, in tutta la faccenda non si tratta, in ogni modo, dell'ammontare della rendita ottenuta attualmente, bensì di una determinazione dell'incapacità lavorativa corrispondente alle effettive condizioni, rispettivamente della determinazione dell'invalidità dell'assicurato come pure del momento in cui essa si è verificata. Con i criteri finora adottati, si è stati tutt'altro che equi, sotto questo punto di vista, nei confronti dell'assicurato.

La nostra proposta: decisione con effetto retroattivo (5 anni) per una rendita completa. Ciò comporta una nuova determinazione del IV° grado. Abbiamo già, più volte, esposto questo fatto e la decisione non ci è stata mai spiegata, in questo senso, dietro nostra richiesta. Dopo la decisione del Tribunale federale nel gennaio 2001, non siamo disposti ad accettare una decisione che non cambi nulla alla situazione di fatto. Altrimenti l'intero percorso procedurale finirebbe per essere stata una farsa.

Come membro della direzione della __________ sono disposto a parlare personalmente con il responsabile dell'Assicurazione invalidità. Un tale colloquio non sarebbe solo utile alla fiducia reciproca, esso si opporrebbe anche all'insorgenza di timori di arbitrio delle autorità. In caso contrario, mi rivolgerò direttamente al Consiglio di stato del Cantone Ticino come pure al Tribunale federale. La relativa corrispondenza sulla mia richiesta come pure il giudizio del Tribunale federale dovrebbe essere in vostro possesso." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta di causa 6 agosto 2001, l'UAI propone la reiezione del gravame osservando:

"  con decisione 7 settembre 1998 l'UAI ha posto l'assicurato a beneficio di un quarto di rendita a far tempo dal settembre del 1997.

La decisione è stata confermata dal Giudice di prime cure con sentenza 29 novembre 1999 (doc. n. _ inc. AI).

Il Tribunale federale per contro, prontamente adito dall'assicurato, ha ordinato il rinvio degli atti all'amministrazione, affinché determinasse nuovamente l'ammontare del reddito teorico da invalido, sulla base della nuova prassi adottata recentemente dall'Alta Corte, e della quale si dirà fra breve (sentenza 31 gennaio 2001, doc. n. _ inc. AI).

Le nuove indagini hanno permesso di confermare il diritto dell'assicurato ad un quarto di rendita. Tempestivamente insorto, il ricorrente pone nuovamente in discussione le valutazioni operate dall'UAI. In particolare l'assicurato chiede lumi circa il metodo adottato per stabilire l'attuale grado di invalidità, non comprendendo in sostanza come mai non si sia giunti a determinare un tasso superiore a quello precedentemente stabilito.

Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI , l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo la manifestazione dell'invalidità nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, ed il reddito che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido.

La residua capacità dell'assicurato non viene quindi analizzata esclusivamente in relazione alla precedente attività, ma in considerazione dell'intero mercato del lavoro. In altri termini, se la capacità di guadagno può essere migliorata nell'ambito di un'altra attività, esigibile dall'assicurato, quest'ultimo è tenuto ad adeguarvisi.

Nella fattispecie, per quel che concerne il reddito presumibile senza invalidità, ci si è riferiti ai dati salariali forniti dal datore di lavoro.

Per quanto attiene invece al secondo termine di paragone, ovvero il reddito presumibile da invalido, si rileva che nella prima decisione emessa l'UAI ha ritenuto la somma di fr. 35'000.‑.

In effetti, in base alla giurisprudenza cantonale in vigore sino a qualche tempo addietro, un uomo che in Ticino lavorava a tempo pieno in un'attività che non richiede una solida formazione di base e che non impone particolari sforzi, era in grado di guadagnare in media fr. 35'000.‑ annui.

Paragonando tale somma a quella che avrebbe guadagnato l'assicurato senza danno alla salute, si è ottenuta una percentuale di inabilità del 40%, grado minimo che apre il diritto ad un quarto di rendita.

Recentemente però il Tribunale federale ha stabilito una nuova pratica. In base a tale metodo occorre innanzitutto far riferimento ai dati forniti dalle statistiche salariali.

Interpellato a tal fine, l'Ufficio federale di statistica ha reso noto che nel 1998 un uomo che esercitava un'attività leggera ed adeguata in Ticino guadagnava mediamente la somma di fr. 45'390.‑ annui.

Il Tribunale federale ha ancora precisato che, al fine di considerare quei fattori che nel caso concreto sono suscettibili di influenzare il guadagno ‑quali ad esempio la mancanza di esperienza lavorativa, le scarse conoscenze linguistiche, il tipo di permesso ‑ tale reddito può ancora essere ridotto nella misura massima del 25% (cfr. sentenza TFA 9.5.2000 in re A).

L'UAI ha quindi calcolato nuovamente il grado di invalidità sostituendo alla somma di fr. 35'000.‑  ‑che come visto non è più attuale‑ quella ottenuta dal calcolo effettuato secondo i criteri sopradescritti.

Concretamente, il salario statistico di fr. 45'390.‑ é stato aggiornato al 2000, ottenendo la somma di fr. 46'008.‑. Tale reddito, ridotto del 25% (fr. 34'506.‑), è infine stato paragonato a quello conseguibile senza invalidità (fr. 65'000.‑), ottenendo un grado di inabilità del 47%, che conferma il diritto ad un quarto di rendita.

Si rilevi ad ogni modo che la consulente in integrazione professionale incaricata ha altresì considerato alcune attività che l'assicurato potrebbe concretamente svolgere, ritenendo i salari medi percepiti in tali settori, e confrontandoli poi al reddito senza invalidità (cf. rapp. 1. marzo 2001, doc. n. _ inc. AI). Il grado di invalidità in questo caso è risultato del 41%.

Anche applicando un diverso metodo di calcolo il diritto al quarto di rendita viene quindi confermato." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Con la decisione impugnata l'UAI ha assegnato a __________ un quarto di rendita per un grado d'invalidità del 47%. Contestato è in particolare il reddito da invalido che l'assicurato potrebbe conseguire in attività adeguate computato dall'amministrazione ai fini della determinazione dell'incapacità al guadagno. L'insorgente postula quindi l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità.

                                         Perché sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

                                         Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

                                         Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

                                          -  che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

                                          -  che sia costatata un'incapacità di guadagno;

                                          -  che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;

                                         allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

                                         L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

                                         Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.

                                         In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.

                                         La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).

                               2.3.   A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'as­sicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Per costante giurisprudenza federale l'assicurato, prima di chiedere il riconoscimento di prestazioni, deve intrapren­dere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reinte­grazione, di conseguire con il suo lavoro un reddito esclu­dente un'invalidità pensionabile. Secondo questo principio un assicurato può ad esempio pretendere soltanto una mezza rendita quando gli sarebbe ragionevolmente possibile, senza provvedimenti reintegrativi, conseguire un reddito determi­nante un'invalidità della metà ed in quanto non esista alcuna possibilità di reintegrazione idonea ad escludere il diritto alla mezza rendita (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.4.   Nella fattispecie in esame, la refertazione medica agli atti ha permesso di accertare che, a causa del danno alla salute di cui è portatore, __________ è totalmente incapace al lavoro nella sua precedente attività di operaio (falegname) alle dipendenze della __________ mentre presenta una piena capacità lavorativa in attività che non comportino particolare impegno fisico e da svolgere possibilmente in ambiente stazionario e protetto (cfr. perizia 23 luglio 1998 del dott. __________, doc. AI _). Tale valutazione, per altro non contestata dall'assicurato, già avallata dal TCA con decisione 29 novembre 1999, è stata pure confermata nella decisione di rinvio del TFA del 31 gennaio 2001.

                               2.5.   Nell'ambito dei nuovi accertamenti economici esperiti dall'amministrazione, con rapporto 1. marzo 2001 la Consulente in integrazione professionale dell'AI ha in particolare osservato:

"  (…)

Possibilità di reintegrazione

Alla luce di quanto stabilito in sede medico‑teorica (rapporto peritale Dr. __________), le possibilità di reinserimento sul mercato del lavoro sono da ritenersi sufficienti,‑ vi sono comunque da considerare delle limitazioni dovute in pane alle condizioni di salute ed in parte alla specificità delle mansioni svolte da sempre e fino al sopraggiungere del danno alla salute. Tenuto conto dei parametri determinanti la gamma delle attività praticabili e quindi esigibili, riteniamo che un collocamento nel normale ciclo economico sia comunque realizzabile, pur con qualche restrizione dovuta ai limiti funzionali e alla conseguente capacità di lavoro utilizzabile; si considerano quindi solo le attività leggere (pesi fino ad un massimo di 15 Kg) e che non richiedano particolari situazioni di stress produttivo (si escludono quindi e priori mansioni alla catena di montaggio). Desidero ancora precisare che vista la scarsa scolarità di base (Scuole elementari e Scuole medie) non si ipotizza una riqualifica professionale di base.

Dati economici e discussione

Considerato quanto la precedente analisi ha messo in luce, la pratica può essere definita unicamente con il calcolo dei redditi e qui, procederò in due modi, in un primo tempo cercherò di configurare delle precise attività/mansioni lavorative con relativa remunerazione in uso; in un secondo tempo prenderò in analisi l'inchiesta sulla struttura svizzera dei salari e vedrò di fare un confronto dei redditi anche su questa base.

Sulla base delle limitazioni, espresse in termini di carico sopportabili (possibilità di sollevare pesi fino a 10 kg e sporadicamente pesi fino a 15 kg), prendo in considerazione i dati salariali riferibili ad attività generiche leggere che non richiedano una formazione specifica; ovvero, Operaio addetto al pre‑montaggio, Operaio addetto al confezionamento ed alla spedizione; Autista addetto alle consegne di merceologia leggera, così dicendo mi riferisco alle ditte che si occupano di trasportare e consegnare sul territorio cantonale quantità di merci di medie dimensioni (DHL, UPS, Unione __________ ‑ centrale di distribuzione dei medicinali per le farmacie ‑, oppure addetto al rifornimento dei distributori automatici di bibite, ... ); entrano in linea di conto anche attività di sorveglianza (Custode di stabili con piccola manutenzione, Agente ausiliario per le segnalazioni e la sorveglianza per conto di ditte come la __________, ...).

Conclusioni

Visto quanto ha messo in luce l'analisi precedente, devo rilevare che sul mercato del lavoro accessibile, si può pensare ‑ per il signor __________ ‑ alla possibilità di realizzare una capacità di guadagno di circa fr. 2'500/3'000.‑ mensili, ricoprendo le mansioni sopra elencate senza necessità di una formazione specifica; di seguito il calcolo (parametri salariali 2000).

R2:

         •    media: fr. 2'750 per 13 = fr. 35'750. ‑

R1:

         •    ca. fr. 60'109.‑ (adeguamento dello stipendio di fr. 58'700.‑ del 1996 ai parametri 2000, sulla base           dei rincari USF, 0.5% 1997, 0.7 % 1998, 0.3% 1999, 0.9% 2000, complessivamente 2.4%).

Capacità di guadagno residua:

         •    59,5%.

Adottando il calcolo che si basa sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari ISS (parametri salariali 1998), avremmo come risultato una capacità di guadagno residua (come da foglio allegato) pari a:

         •    57,2%." (Doc. AI _)

                                         Nella decisione impugnata l'UAI, considerato un reddito da invalido di fr. 34'506 a fronte di un reddito da valido di fr. 65'000, corrispondente al salario che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2000 alle dipendenze della __________, ha stabilito un tasso d'invalidità pari al 47%.

                                         L'insorgente rimprovera in sostanza all'amministrazione di aver nuovamente, a torto, stabilito un tasso d'invalidità giustificante l'erogazione di un quarto di rendita.

                               2.6.   Riguardo alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, va ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, aveva stabilito che in attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche  per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 28.1.2000 18.3.1998 in re Y.O. c. H.;  STCA 19.6.1998 in re E. M.; STCA in re B.C).

                                         Tuttavia, come precisato nella sentenza di rinvio del TFA, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica.

                                         Il TFA, riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., ha infatti giudicato non conforme alle esigenze poste dalla nuova giurisprudenza la prassi cantonale che stabiliva in fr. 35'000 il reddito conseguibile da personale maschile in attività leggere non qualificate.

                               2.7.   Con la sentenza dell'8 settembre 2000 in re. N. R. questa Corte ha tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, esprimendo le seguenti considerazioni:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (…)"

                                         Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico. (…)" (cfr. doc. Vbis)

                                         Alfine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

                                         Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

                                         Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

                                         Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«  (…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

    Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»"

                                         Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes."

                                         Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario medio di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).

                                         Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).

                                         Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne.

                               2.8.   Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, accertata una capacità lavorativa in attività di tipo leggero e tenuto conto della riduzione massima del 25% del salario stabilito per siffatte attività nel settore privato, il reddito da invalido, nel 1998, ammonta a fr. 34'042 (75% di fr. 45'390).

                                         Dagli atti risulta che l'ultimo salario percepito dall'assicurato alle dipendenze della __________ ammontava, nel 1996, a fr. 58'676. Inoltre dalle informazioni fornite dal datore di lavoro, emerge che senza invalidità, nel 2000, l'assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito pari a fr. 65'000.

                                         E' pertanto da ritenere che nel 1998 (la decisione qui impugnata sostituisce quella resa in data 7 settembre 1998), anche volendo - per ipotesi considerare un reddito da valido di fr. 65'000, il tasso d'invalidità dell'assicurato (47,6%) era tale da giustificare l'erogazione di un quarto di rendita.

                                         In simili circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2001.59 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2001 32.2001.59 — Swissrulings