RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00057 rg/gm
Lugano 24 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 10 luglio 2001 interposto da
__________,
rappr. da: __________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 giugno 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 18 settembre 2001 una nuova decisione (cfr. Doc_) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la signora __________ del __________, con scritto 22 ottobre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi