RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00114 BS
Lugano 7 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 14 dicembre 2001 interposto da
__________,
contro
la decisione del 11 dicembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto:
- che con decisione 11 dicembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1964, al beneficio di un’indennità giornaliera di fr. 107,30 per il periodo 1° dicembre 2001 – 31 maggio 2002;
- che contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato chiedendo che l’indennità giornaliera venga determinata sulla base del suo ultimo salario quale istruttore militare e non come impiegato di vendita;
- che l’8 aprile 2002 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione, in sostituzione di quella impugnata, dove ha fissato un’indennità giornaliera di fr. 139.— (doc. _);
- che, interpellato dal TCA, con scritto 8 maggio 2002 il ricorrente ha chiesto la sospensione della causa poiché la pratica inerente l’indennità giornaliera verrà riesaminata dall’assicurazione militare (doc. _);
- che lo scrivente Tribunale ha sospeso la causa sino al 30 giugno 2002 (doc. _);
- che con lettera 5 giugno 2002 __________ ha scritto al TCA quanto segue (sottolineatura del redattore):
“l’assicurazione militare ha riesaminato il mio caso concernente le indennità giornaliere, con la presente intendo quindi ritirare il ricorso in questione e ringraziarvi della vostra disponibilità” (doc. _);
- che a sensi dell’art. 44 cpv.1 LAI, le persone assicurate alla LAI e nel contempo soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità soltanto se gli stessi non sono concessi dalle altre assicurazioni;
- che con lettera 27 maggio 2002 l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM), Sezione AM 7 Bellinzona, ha comunicato all’insorgente di assumersi i costi relativi alla riformazione professionale quale assistente di cura e di riconoscere retroattivamente dal 1° maggio 1999 sino al termine della riformazione stessa, una perdita di guadagno basata sul salario di istruttore militare e non più su quello di impiegato di vendita come finora fatto (doc. _);
- che il 27 maggio 2002 l’UFAM ha comunicato all’UAI di assumersi la riformazione professionale dell’assicurato e di rimborsare le indennità giornaliere corrisposte dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero dal 1° settembre 2001 al 31 maggio 2002 (doc. _);
- che, richiamato l’art. 44 cpv. 1 LAI, l’obbligo di versare l’indennità giornaliera spetta all’assicurazione militare la quale ha preso a carico la riformazione professionale dell’assicurato, considerato inoltre che l’UFAM ha rimborsato all’AI l’indennità giornaliera già versata, la decisione 8 aprile 2002 è divenuta pertanto priva di oggetto;
- che per questi motivi la causa dev’essere stralciata dai ruoli
viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al TCA,
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi