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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2000 32.2000.9

19. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,225 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00009   rg/nh

Lugano 19 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2000 di

__________

contro  

la decisione del 19 gennaio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con istanza 6 settembre 1999 l'assicurata, nata nel __________, collaboratrice di ristorante e casalinga, ha presentato all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta tesa all'assegnazione di una rendita d'invalidità.

                                         Con rapporto 10 novembre 1999, in relazione a tale richiesta il dott. __________, oftalmologo, ha diagnosticato:

"  OD afachia chirurgica, stato dopo intervento di distacco retinico (tipo d'intervento sconosciuto)

OS pseudofachia complicata di risposta infiammatoria endoculare massiccia trattata mediante antibiotici intraoculari.

Bilateralmente miopia."

                                         attestando che

"  La paziente presenta un visus ridotto in entrambi gli occhi, non le è possibile eseguire lavori che richiedano estrema precisione."

                                         ed evidenziando una capacità al lavoro limitata a quattro ore giornaliere nella professione precedentemente intrapresa (collaboratrice di ristorante).

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, per decisione 19 gennaio 2000 l'UAI - confermando la proposta di decisione 28 dicembre 1999 - ha respinto la richiesta motivando:

"  Secondo l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto a una rendita intera quando è invalido per almeno due terzi, a una mezza rendita quando é invalido per almeno la metà, a un quarto di rendita quando è invalido nella misura del 40%.

Nei casi di disagio economico (caso di rigore) la mezza rendita può, essere assegnata ‑ su richiesta ‑ anche per un'invalidità del 40%.

Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è richiesta una prestazione.

Per determinare l'invalidità, si raffronta il reddito che l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività ragionevolmente da lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe oggi conseguire senza il danno alla salute. Il grado di invalidità è calcolato in per cento in base alla perdita di capacità, di guadagno.

Nella fattispecie trattasi di una cittadina di nazionalità italiana, entrata in Svizzera in data __________ 1995, affetta da problemi alla vista che avevano già resi necessari precedentemente degli interventi chirurgici di correzione. In fatto di attività lucrativa, l'esame degli atti ci permette di con­statare come dopo l'arrivo in Svizzera abbia intrapreso la professione di collaboratrice presso il Ristorante __________, con un rapporto di lavoro stipulato a tempo parziale, comportante un orario di 3 ore al giorno sull'arco di 5 giorni settimanali. Per il resto della giornata evidentemente, in qualità anche di persona coniugata e madre di una figlia nata il __________.1998, aveva ed ha tuttora da svolgere i compiti relativi alla conduzione della propria economia.

Giusta l'art. 27 bis dell'Ordinanza Al, l'invalidità degli assicurati

che esercitano solo parzialmente un'attività, lucrativa è stabilita, per questa parte, secondo il metodo della comparazione dei redditi. Se

a lato di quest'attività, si occupano, ad esempio, del governo della casa o collaborano nell'azienda del coniuge, l'assicurazione determina la quota parte dell'una e dell'altra attività e commisura il grado di invalidità all'impedimento nei due campi d'azione.

L'assicurata poi nel corso del mese dì gennaio 1999 si è sottoposta ad una operazione di cataratta.

Ella richiede ora la concessione di una rendita dì invalidità.

A questo proposito, esaminati gli atti dell'incarto, non si ritiene che vi siano i presupposti per tale concessione. Dal profilo medico infatti risulta, normalmente ancora abile al lavoro precedentemente svolto in misura di quattro ore giornaliere.

Pertanto addirittura questa capacità dì lavoro le permetterebbe, in caso di collocamento adeguato, di poter esercitare un'attività di una durata giornaliera e settimanale superiore alla precedente cessata nel 1997.

Ciò considerato, ritenuto che anche nell'ambito casalingo non vi siano impedimenti di natura medica, tenuto conto che le limitazioni si producono in mestieri o mansioni richiedenti solo estrema precisione, nel caso concreto non vi sono le condizioni per giustificare l'attribuzione di un grado di invalidità e di una rendita."

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa l'assicurata ha interposto tempestivo dinanzi al TCA, adducendo, per quanto è dato di capire, che il danno alla salute di cui è portatrice la rende incapace al lavoro in maniera tale da giustificare l'erogazione di una rendita d'invalidità.

                               1.4.   Con risposta 7 luglio 1999 l’UAI ha proposto di respingere il gravame ribadendo in sostanza l'attendibilità della valutazione medica posta alla base della decisione impugnata.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’assegnazione di una rendita AI a __________.

                                         L’UAI ha respinto la richiesta, in quanto, a suo dire, il grado d'invalidità complessivo quale salariata e quale casalinga non giustifica l'assegnazione di una rendita d'invalidità.

                                         Dal canto suo col gravame l'assicurata censura la valutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa posto alla base dell'atto impugnato, pone in rilievo il fatto che nell'ambito della disoccupazione le vengano proposti lavori incompatibili con il l'affezione di cui è portatrice e chiede, come visto, l'erogazione di una rendita d'invalidità.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

   un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità

     congenita, malattia o infortunio, e

                                          la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                               2.3.   Se tuttavia un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può  esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Lausanne, p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

  Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

"  Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolarvi il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo  i principi validi  per le persone esercitanti attività lucrativa.”

                               2.5.   Ai fini di accertare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale  invalidità, si deve accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo dell’invalidità non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; DTF 98 V 262; M. Valterio, op. cit., p. 109; U. Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1997, p. 28).

                               2.6.   In casu la refertazione medica agli atti, in particolare il summenzionato rapporto 10 novembre 1999 del dott. __________ (cfr. consid. 1.1) - da ritenersi concludente ai fini probatori in quanto redatto in base ad accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista nel ramo e non essendo per il resto ravvisabili agli atti indizi capaci di metterne in dubbio l'attendibilità - attesta che a causa della ridotta acuità visiva in entrambi gli occhi l'assicurata non è in grado di esercitare attività richiedenti estrema precisione, mentre la stessa è da ritenersi capace di esercitare la precedente professione di collaboratrice di ristorante limitatamente a quattro ore giornaliere.

                                         Orbene, ritenuto che l'assicurata senza l'insorgenza del danno alla salute (essa presenta da anni problemi oculistici, mentre ha subito l'intervento di cataratta solo nel gennaio 1999) avrebbe svolto la propria attività (esercitata sino all'aprile 1997 ed interrotta per cause estranee all'invalidità, cfr. doc. AI _) in ragione di 3 ore giornaliere per 5 giorni la settimana (ciò che è peraltro rimasto incontestato) e considerato che quale unica controindicazione dal profilo medico è stata evidenziata l'impossibilità di svolgere lavori implicanti una "estrema precisione", è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 6, 47) che il danno alla salute di cui l'assicurata soffre non è tale da cagionarle un'invalidità giustificante l'erogazione di una rendita d'invalidità.

                                         Infatti se, sulla base delle surriferite indicazioni mediche, essa non presenta alcuna incapacità per quanto riguarda la parte di attività salariata, lo stesso può essere ritenuto anche per quanto riguarda l'attività di casalinga.

                                         È infatti da ritenere verosimile che l'affezione di cui __________ é portatrice non ha ripercussioni sullo svolgimento delle consuete mansioni di casalinga - che secondo l'esperienza generale della vita non implicano di principio l'esecuzione di lavori di "estrema precisione" - o comunque non può incidere in misura tale da giustificare, considerando anche l'accertata assenza di conseguenze invalidanti sull'attività salariata, il riconoscimento di un'invalidità (complessiva) di grado pensionabile.

                                         In simili circostanze, a ragione l'amministrazione - sulla base del referto del dott. __________ e posta l'incontestata parte di tempo dedicata all'attività lucrativa - ha ritenuto nella specie non adempiute le premesse giustificanti l'assegnazione di una rendita d'invalidità.

                               2.7.   A motivazione del gravame, per quanto riguarda la parte di attività salariata, l'insorgente, come visto, adduce altresì l'impossibilità di trovare un impiego adeguato al suo stato di salute, non sussistendo da parte del mercato del lavoro richieste d'impiego in attività compatibili con l'affezione di cui è portatrice.

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

Il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se -ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

                                         Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto, la decisione impugnata meritando di essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti