RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00047 cs/nh
Lugano 7 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 13 aprile 2000 l'ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________ al beneficio di una rendita ordinaria d'invalidità di fr. 1'978 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2000.
La prestazione è stata calcolata sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 69'948, per un periodo di contribuzione di 36 anni, corrispondente alla scala di rendita massima 44.
Il medesimo giorno l'ufficio dell'assicurazione invalidità ha posto __________, suo marito, al beneficio di una mezza rendita ordinaria d'invalidità di fr. 997 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2000, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 71'154, un periodo di contribuzione di 12 anni, corrispondente alla scala di rendita massima 44.
1.2. Contro queste decisioni gli assicurati, tramite l'avv. __________, sono tempestivamente insorti con due distinti ricorsi. In data 9 gennaio 2001 __________, dopo l'emissione da parte dell'ufficio competente di una nuova decisione in sostituzione di quella impugnata, ha ritirato il proprio ricorso (cfr. doc. _) e il 12 gennaio 2001 il TCA ha stralciato il suo gravame dai ruoli.
1.3. Il marito mantiene invece la propria impugnativa nella quale fa valere:
"1. Con la decisione oggetto del presente gravame la rendita Al di fr. 1'307.‑‑ precedentemente erogata in favore del signor __________ e corrispondente ad un grado d'invalidità del 50%, veniva ridotta a fr. 997.-. La modifica veniva giustificata con il conseguimento di una rendita Al da parte della coniuge.
Prove: documenti.
2. Dagli estratti relativi al periodo contributivo dell'assicurato, trasmessi al di lei legale solo in data 11.5.2000, risulta che gli anni di contribuzione del signor __________ sono 45 per una durata di contribuzione di anni 45, e meglio dal 1955 al 1999. Gli anni e la durata di contribuzione indicati nella sentenza in 12, costituiscono quindi base di calcolo evidentemente errata.
Occorre infatti tener conto che sebbene dal 1971 il ricorrente percepisca una rendita Al (al 50%), egli ha sempre continuato a svolgere la sua attività lavorativa nella misura del rimanente 50% corrispondendo regolari contributi.
Anche la definizione del reddito annuo determinante in fr. 71'154.- non appare corretta, seppur tenuto conto dello splitting da operarsi conformemente all'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS.
Prove: documenti, testi, richiamo atti.
3. A norma dell'art. 29ter cpv. 2 LAVS, da applicarsi per analogia secondo l'art. 37 LAI, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi; la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio, che si compone principalmente dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (art. 29quater LAVS).
In concreto la rendita Al fissata in fr. 1'978.‑ appare piuttosto una proposta formulata dalla Cassa federale di compensazione, senza che risulti in alcun modo sostanziata da precise basi di calcolo. Appare inoltre manifestamente errata se si pon mente che nella decisione viene indicato un periodo contributivo di soli anni 12, contrariamente ai 45 risultanti dall'estratto dei contributi versati dalla ricorrente (cfr. doc. _).
Prove: c.s.
4. Si postula pertanto l'accoglimento del presente gravame e la riforma della decisione impugnata nel senso di stabilire una rendita ordinaria fondata sul corretto periodo contributivo e sul corretto reddito annuo medio determinante, calcolo che la Cassa federale di compensazione, risp. Ufficio Al, dovranno giustificare con supporto documentale più preciso." (doc. _)
1.4. Nella sua risposta del 18 luglio 2000 l'ufficio assicurazioni sociali condivide il contenuto dello scritto del 21 giugno 2000 della Cassa federale di compensazione, nel quale viene proposta la reiezione dell'impugnativa. Quest'ultima osserva in particolare:
" Dal 1° novembre 1971 il signor __________ percepiva una mezza rendita semplice d'invalidità dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità compresa la rendita completiva per la moglie in ultimo del montante di Fr. 1'307.00 al mese. Dal momento che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ci ha annunciato il 2 febbraio 2000, che la signora __________ a partire dal 1° gennaio 2000 aveva diritto a una rendita intera d'invalidità le rendite sono state ricalcolate. Dopo avere fatto una riunione dei conti individuali della signora __________ e avere eseguito lo splitting, la Cassa federale di compensazione ha comunicato al signor e alla signora __________ tramite due decisioni del 13 aprile 2000, prendendo in considerazione la deduzione delle mezze rendite semplici d'invalidità già versate, il diritto a partire dal 1° gennaio 2000 a una mezza rendita d'invalidità rispettivamente a una rendita intera d'invalidità di Fr. 997.00 rispettivamente Fr. 1'978.00 al mese.
Contro queste decisioni il signor e la signora __________ presentano i ricorsi sottostanti con la motivazione, che la rendita del marito è inferiore a quella di prima e che il reddito annuo medio determinante di entrambi sia stato calcolato in modo errato. Inoltre che non siano stati presi in considerazione tutti gli anni di contribuzione.
2. Mezzi di diritto
Secondo l'art. 29bis LAVS, il quale può essere applicato secondo l'art. 36 cpv. 2 LAI, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
Inoltre i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS).
Questo è il caso sottostante. Il reddito annuo medio determinante del marito è stato influenzato dallo splitting nel modo da diminuirlo da Fr. 90'450.00 a Fr. 71'54.00. Ne segue, che la mezza rendita d'invalidità del signor __________ ammonta adesso a Fr. 997.00 al mese. Il reddito annuo medio determinante della moglie è stato fissato a Fr. 69'948.00, il quale corrisponde a una rendita intera d'invalidità di Fr. 1'978.00 al mese.
Per quello che concerne gli anni di contribuzione è da prendere in considerazione, che entrambi i coniugi beneficiano di una rendita completa della scala delle rendite 44.
E da notare che per la moglie vengono presi in considerazione i contributi registrati a partire dall'anno 1964. I tre anni, i quali apparentemente "dimenticati", vengono presi in considerazione solo per riempire eventuali lacune contributive, trattandosi di anni di gioventù. Questo non è stato necessario in questo caso.
Per il marito restano le stesse basi di calcolo fino al raggiungimento del secondo caso d'assicurazione (entrata nell'età AVS).
In seguito a l'entrata dei ricorsi la Cassa federale di compensazione ha ricalcolato le rendite e constatato che il calcolo è esatto."
(doc. _ Bis inc. __________).
1.5. Pendente causa il TCA ha chiesto alcune informazioni alla Cassa federale di compensazione (doc. _), trasmesse all'assicurato per osservazioni.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 delle Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due accrediti cumulativi.
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine, secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto (art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. Nel caso che ci occupa, va preliminarmente rilevato che __________ percepiva, dal 1° novembre 1971, una mezza rendita semplice d'invalidità e una rendita completiva per la moglie per per un importo complessivo di fr. 1'307 al mese (doc. _). In seguito all'assegnazione alla moglie di una rendita d'invalidità a partire dal 1° gennaio 2000, l'amministrazione ha proceduto ad un nuovo calcolo dell'importo percepito dall'assicurato, assegnandogli fr. 997 mensili. Tale modo di procedere è, di principio, corretto. Infatti, la rendita del primo coniuge avente diritto, di regola, deve essere ricalcolata quando l'altro coniuge acquista il diritto alla rendita (direttive UFAS sulle rendite (DR), marg. 5682).
Con il ricorso in esame, __________ contesta anzitutto il periodo di contribuzione preso in considerazione dall'amministrazione nel calcolo della rendita, asserendo di aver contribuito per 45 anni e non per 12 anni come riportato nella decisione impugnata.
Va preliminarmente rilevato che per determinare gli anni interi di contribuzione di un assicurato occorre basarsi sulla durata di contribuzione che egli ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato (cfr. consid. 2.2.). Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data dell'invalidità o del decesso (DR, marg. 5020).
La rendita di vecchiaia o di invalidità in corso del primo coniuge avente diritto deve essere ricalcolata fino al momento in cui è sorto il primo evento assicurato (DR, marg. 5682). La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo della rendita è determinante anche per la nuova rendita. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le regole e tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine completato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite valide da quel momento fino alla mutazione (DR, marg. 5683). La rendita del primo coniuge avente diritto non deve essere ricalcolata all'insorgere dell'evento assicurato dell'altro coniuge se non devono essere ripartiti redditi dell'attività lucrativa per i periodi di unione coniugale (DR, marg. 5685).
In concreto pertanto, il periodo di contribuzione di __________, classe 1938, va dal 1° gennaio 1959 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1970 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita), per un periodo di contribuzione di 12 anni, corrispondente, secondo le tabelle UFAS, alla scala di rendita massima, ossia la 44.
Gli anni precedenti il 1959 non vengono invece presi in considerazione poiché il periodo di contribuzione è completo e pertanto non ci sono lacune contributive da colmare (cfr. art. 52b OAVS). Per contro i periodi seguenti il 1970 ed i relativi redditi non sono determinanti per il calcolo della rendita d'invalidità in esame. Questi potranno semmai essere presi in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia.
2.5. In secondo luogo il ricorrente contesta la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Il RAM è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1970).
Come detto al consid. 2.3., i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà ed attribuiti a ciascun coniuge, segnatamente se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS).
Di conseguenza la Cassa ha rettamente proceduto al riparto dei redditi coniugali. Secondo le disposizioni vigenti i redditi conseguiti nell’anno del matrimonio e dello scioglimento dello stesso (divorzio o decesso) non sono ripartiti (art. 50b cpv. 3 OAVS). Sottoposti alla ripartizione sono quindi i redditi dal 1965 (anno susseguente il matrimonio) fino al 1970 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita). Sono invece integralmente computabili i redditi dell'assicurato conseguiti dal 1959 al 1964.
La Cassa ha pertanto proceduto alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali, giungendo ad un importo di fr. 120'675.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS).
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1959 e dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,750.
Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 211'182.-- (120'675 x 1,750).
L'importo così ottenuto va diviso per i 12 anni di contribuzione per ottenere un reddito annuo medio di fr. 17'598.5. Come visto al consid. 2.2., giusta l'art. 36 cpv. 3 LAI, se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. In concreto, in virtù dell'art. 33 OAI il reddito va aumentato del 20%, e raggiunge un importo complessivo di fr. 21'118. Tale somma va poi aggiornata in virtù della tabella di conversione delle rendite allegata alla circolare II sul calcolo delle rendite dei casi di mutazione e successione edite dall'UFAS, e raggiunge nel 2000 fr. 66'329.
L’assicurato ha avuto dal suo matrimonio una figlia nata nel 1967.
Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto (art. 52f OAVS).
Da rilevare inoltre che ai sensi dell’art. 29 sexies cpv. 3 LAVS, l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi e la ripartizione viene eseguita unicamente durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita. Per questo motivo la Cassa ha riconosciuto al ricorrente metà degli accrediti per compiti educativi dal 1968 (anno susseguente la nascita della figlia) al 1970 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Quindi all'insorgente sono stati computati 1.5 anni interi (oppure 3 mezzi accrediti).
Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180 (3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 54'270.-- (36'180 x 1.5 accrediti). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
(marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto, nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 4'523.-- (fr. 54'270.--: 12 anni).
Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita è pari a fr. 70'852.-- (66'329 + 4'523) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 71'154.--.
Di conseguenza la prestazione di __________, calcolata, con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 71'154 ammonta a fr. 997.-- (mezza rendita AI).
Il ricorrente si lamenta del fatto che la sua rendita ha subito una diminuzione. Ciò, come rettamente affermato nella risposta di causa, è dovuto all'aggiornamento della rendita avvenuto in seguito all'insorgere del diritto alla rendita anche per la moglie, e in particolare alla ripartizione e attribuzione dei redditi conseguiti nel corso del matrimonio (splitting).
Va poi ricordato che, secondo la costante giurisprudenza del TFA sussiste un diritto acquisito, e quindi un diritto inalienabile, ad una rendita corrente di pari importo dopo una modifica legislativa solo se la legge prevede una simile garanzia (DTF 108 V pag. 119, consid. 5; 112 V 395).
Ciò è il caso, per esempio, quando determinate rendite del vecchio diritto sono sostituite da rendite giusta il nuovo diritto, come le rendite per coniugi (art. c cpv. 5 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS) o le rendite per persone vedove e divorziate fissate sulla base del cumulo dei redditi dei coniugi (art. c cpv. 7 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS). In questi casi ”i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori (...)” (art. c cpv. 10 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS).
Per il caso di specie non è prevista una tale garanzia. In concreto la rendita semplice di invalidità di una persona sposata è stata ricalcolata secondo il nuovo diritto, conformemente alla legge e alle direttive dell'UFAS, in seguito alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità della moglie (art. c cpv. 1 disp. trans. LAVS e punto 2 cpv. 1 disp. trans. LAI della 10.a revisione dell'AVS; cfr. Direttive UFAS sul calcolo delle rendite dei casi di mutazione e di successione, marg. 2004 e 4001).
Va infine rammentato che in concreto non si procede al plafonamento delle rendite d'invalidità percepite dai coniugi __________ (art. 35 cpv. 1 LAVS) poiché i coniugi beneficiano di differenti frazioni di rendite (DR, marg. 5520; 50% per il marito e 100% per la moglie).
2.6. Nel proprio gravame l'assicurato ha postulato il richiamo dall'Ufficio cantonale AI di Bellinzona e dalla Cassa federale di compensazione dell'intero incarto del ricorrente, in particolare tutti gli estratti relativi ai redditi annui e ai contributi versati e ha fatto riferimento ad ulteriori prove, quali documenti, testi, e richiami atti (doc. _).
Si rileva anzitutto che la cassa, con la risposta di causa ha allegato l'incarto dell'assicurato, da cui emerge che in data 11 maggio 2000 l'amministrazione ha trasmesso alla rappresentante dell'insorgente il foglio di calcolo dal quale si evincono tutti i redditi e i contributi versati da __________ nel periodo litigioso.
L'assunzione di ulteriori prove appare superflua.
Infatti, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 in re F.S., H 238/98; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto.
In conclusione dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di giungere a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti