Raccomandata
Incarto n. 32.2000.00045 Rif. costo n. 161.318.05 rg/gm
Lugano 19 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 10 maggio 2000 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 16 gennaio 2001 con la quale è stato stralciato il gravame;
richiamata l'ordinanza 18 luglio 2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che in data 15 giugno 2001 l'avvocato ________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 1'699.30 (IVA inclusa);
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi