Raccomandata
Incarto n. 31.2025.7 31.2025.8 BS/sc
Lugano 24 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 29 giugno 2025 di
1. RI 1 (inc. 31.2025.7) 2. RI 2 (inc. 31.2025.8) tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 5 giugno 2025 emanate da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________ e poi a __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 24 febbraio 2003 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 è stato socio e presidente della gerenza della società dal 19 maggio 2011, mentre RI 2 n’è stata socia e gerente dal 22 dicembre 2006 sino alla dichiarazione di fallimento della stessa (24 maggio 2023), entrambi con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato in doc. 8 se non diversamente indicato, i documenti citati fanno riferimento all’inc. 31.2025.7).
1.2. La società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.
Non avendo la società versato integralmente i contributi paritetici, (almeno) dal marzo 2022 la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla dal mese di agosto 2022 (cfr. specchietti dell’evoluzione del debito contributivo per gli anni 2022 e 2023; doc. 4 e 5).
Con decisione del 24 maggio 2023 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento in via ordinaria della società per il giorno successivo (pubblicazione FUSC del 31 maggio 2023).
1.3. Con scritto del 7 novembre 2023 la Cassa ha insinuato all’UF di __________ un credito (in 2a classe) di complessivi fr. 25’374 relativo ai contributi paritetici insoluti per gli anni 2021-2023 (doc. 7).
Con scritto del 23 maggio 2024 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che non era possibile indicare se vi saranno dividendi. Nella successiva email del 21 novembre 2024 l’amministrazione del fallimento ha in seguito comunicato che “non sono previsti dividendi per i creditori” (doc. 3/A e B).
1.4. Constatato di aver subito un danno, con decisioni del 28 febbraio 2025, confermate con decisioni su opposizione del 5 maggio 2025, la Cassa ha chiesto a RI 1 e RI 2 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 13'628,10 per contributi paritetici non soluti per gli anni 2022 e 2023 (docc. 1 e 1 inc. 31.2025.8). Per i contributi non soluti del 2021 la Cassa aveva già avviato una procedura ex art. 52 LAVS (cfr. consid. 2.3).
1.5. Con due ricorsi in oggetto RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno contestato le succitate decisioni di opposizione, postulandone l’annullamento. Chiedono altresì l’emissione di una nuova decisione di risarcimento “con la deduzione dell’ammontare che il fallimento della FA 1 dichiara di rimborsare”.
I ricorrenti non contestano la loro responsabilità ex art. 52 LAVS. Contestano tuttavia l’entità del danno fatto valere nelle decisioni impugnate, sostenendo che il credito contributivo insinuato nella procedura fallimentare risulterà con ogni probabilità integralmente coperto dal dividendo. Ritengono inoltre che la Cassa avrebbe dovuto verificare con l’UF l’effettivo dividendo spettante e considerare la futura ripartizione, invece di basarsi su una generica conferma di assenza di dividendi.
1.6. Con le rispettive risposte di causa la Cassa ha chiesto la reiezione dei ricorsi, rinviando sostanzialmente alle motivazioni contenute nelle decisioni su opposizioni impugnate. Essa osserva che, a seguito della comunicazione del 21 novembre 2024 dell’UF, dalla quale risultava che non erano previsti dividendi per i creditori, era tenuta ad avviare una procedura risarcitoria nei confronti degli ex organi della società per l’intero debito contributivo. Precisa inoltre che, anche nell’eventualità della corresponsione di un dividendo, l’ammontare del danno fatto valere nei confronti dei ricorrenti resterebbe invariato.
1.7. Con decreto del 6 agosto 2025 il Vicepresidente del TCA ha congiunto le cause.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se i ricorrenti devono essere condannati al risarcimento ex art. 52 LAVS come dalle decisioni contestate.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie in esame, con riferimento alla menzionata giurisprudenza, a seguito del fallimento della FA 1 – che segna l’insolvenza della società e quindi l’insorgenza del danno – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) ai ricorrenti, quali soci e gerenti con diritto di firma individuale della fallita, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.
2.3. In primo luogo, occorre ricordare che i ricorrenti, quali soci e gerenti della FA 1, sono stati già oggetto di precedenti procedure ex art. 52 LAVS, così come indicato nelle decisioni contestate:
decisione del 16 luglio 2021 per fr. 21'940.35, relativi ai contributi non versati per gli anni 2018-2020. Tale importo è stato regolarmente corrisposto;
decisione del 13 maggio 2022 di fr. 11'675.35, relativi ai contributi non versati per l’anno 2021. Per il recupero di tale somma, il 17 agosto 2022 sono state avviate procedure esecutive nei confronti dei coniugi __________, senza esito, in quanto nel frattempo si erano trasferiti in Italia. Attualmente, il signor RI 1 sta provvedendo al risarcimento del danno mediante una trattenuta mensile di fr. 110 sulla propria rendita AVS. Nel periodo gennaio 2024 – maggio 2025 cono stati recuperati complessivamente fr. 1'870.00; il saldo residuo, comprensivo delle spese esecutive, ammonta pertanto a fr. 10'028.65.
Ora, vista l’insolvenza del datore di lavoro motivo del fallimento della società, dopo aver insinuato all’UF di __________ crediti (in 2a classe) per complessivi fr. 25'374.30 (cfr. supra consid. 1.3.) per i contributi non soluti dalla società negli anni 2021, 2022 e 2023, il 21 novembre 2024 la Cassa è stata informata dall’UF di __________ (quale amministratore del fallimento) che “non sono previsti dividendi per i creditori” (doc. 3/A e B). Di conseguenza, la Cassa ha avviato con le decisioni 28 febbraio 2025 le procedure di risarcimento oggetto del contendere per i contributi insoluti del 2022 e 2023 (non per il 2021; cfr. 1.3). A tal proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospeso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l’ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento, ma la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l’amministrazione cederà loro l’eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 31.1999.00026/31.1999.00036 del 20 ottobre 2000; STCA 31.2015.15 del 18 marzo 2019).
2.4. I ricorrenti, pur non contestando – a ragione (cfr. supra consid. 2.2) – la propria responsabilità sussidiaria in qualità di organi della società fallita, contestano tuttavia l’importo del danno, ritenendo che il credito contributivo insinuato nel fallimento sarà con ogni probabilità coperto dal dividendo fallimentare.
In particolare, essi sostengono che la pretesa della Cassa, pari a fr. 13'628.10, risulterebbe integralmente coperta dagli attivi della massa fallimentare, ammontanti a fr. 22'489.46, tenuto conto anche della riduzione della pretesa dell’Istituto __________ da fr. 33'006 a fr. 9'789.86. I ricorrenti rilevano inoltre che il credito vantato in sede fallimentare dalla Cassa è già in corso di rimborso mediante una trattenuta mensile applicata sulla rendita di vecchiaia di RI 1, trattenuta che dovrà essere adeguata una volta che l’UF avrà proceduto al versamento del dividendo in favore della Cassa.
Va ora rilevato che, in data 13 maggio 2024, l’UF ha depositato sia l’inventario (doc. 2/C) sia la graduatoria (doc. 2/D). Dai citati documenti risultano contanti per complessivi fr. 22'489.45, crediti di prima classe per fr. 33'006 a titolo di premi previdenziali (successivamente ridotti a fr. 9'789.86) e crediti da contributi paritetici della Cassa per fr. 25'534.30 relativi agli anni 2021, 2022 e 2023.
Correttamente la Cassa ha osservato che, pur tenendo conto della riduzione dell’insinuazione dell’Istituto __________ (da fr. 33'006 a fr. 9'789.86), risulta evidente che gli attivi a disposizione della massa fallimentare, pari a fr. 22'489.46, una volta dedotte le spese dell’UF (generalmente non inferiori a fr. 3'000; cfr. Circolare n. 36/2009 del 14 ottobre 2009 sulle tasse e le spese in materia di fallimento della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza) e soddisfatta la pretesa di prima classe (fr. 9'789.86) risulterebbero inferiori a fr. 10'000. Tale importo non sarà sufficiente a estinguere lo scoperto della Cassa, poiché il dividendo verrebbe imputato esclusivamente ai contributi insoluti relativi all’anno 2021 (fr. 11'675.35), conformemente alle disposizioni vigenti che impongono la priorità di copertura dei crediti più vecchi (artt. 86 e 87 CO; cfr. STCA 31.2028.23 del 17 ottobre 2019 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati). Di conseguenza, rimarrebbero scoperti i contributi dovuti per gli anni 2022 e 2023, per i quali la Cassa ha avviato le due procedure risarcitorie oggetto del presente giudizio.
È infine evidente che qualora dalla ripartizione e dal conto finale del fallimento (art. 261 ss LEF) dovesse risultare la liquidazione (totale o parziale) dei contributi paritetici del 2021,spetterà alla Cassa rivedere – ed eventualmente cessare – la trattenuta mensile della rendita AVS di RI 1, riferita al credito risarcitorio di quell’anno (cfr. consid. 2.3).
2.5. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3.; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
In concreto, la Cassa ha allegato alle decisioni di risarcimento 28 febbraio 2025 i conteggi riepilogativi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativi agli anni 2022 e 2023 per complessivi fr. 13'628.10. La Cassa ha altresì prodotto le tabelle che illustrano l’evoluzione del saldo contributivo nel surriferito periodo e la distinta dei salari rivendicati (doc. 4 e 5).
Pertanto, la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria conformemente alla surriferita giurisprudenza.
2.6. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA di una SA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).
Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA del 28 gennaio 2004 nella causa A.F., STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.9. Va rilevato che RI 1 e RI 2, accettando rispettivamente i mandati di presidente della gerenza e di socia gerente di una Sagl, hanno assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).
A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."
Nel caso concreto i ricorrenti non hanno mai contestato la loro responsabilità ex art. 52 LAVS quali soci gerenti della FA 1 per il credito contributivo che, a seguito del fallimento della società, è diventato il credito risarcitorio per il quale la Cassa ha avviato la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS.
Tantomeno i ricorrenti hanno fatto valere motivi di giustificazione e/o di discolpa (cfr. consid. 2.7).
2.10. In conclusione, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che i ricorrenti, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 relativi agli anni 2022 e 2023 per complessivi fr. 13'628.10.
Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dei ricorrenti, le decisioni impugnate meritano pertanto conferma mentre i ricorsi vanno integralmente respinti.
2.11. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.12. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti