Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2025 31.2025.6

22. Dezember 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,368 Wörter·~1h 7min·4

Zusammenfassung

Responsabilità per contributi di un amministratore unico e in seguito amministratore di fatto. Decisione confermata

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 31.2025.6   FC/sc

Lugano 22 dicembre 2025          

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2025 di

RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 27 maggio 2025 emanata da

Cassa CO1, ______     in materia di art. 52 LAVS    

FA1      

in relazione alla fallita: FA1, ______

chiamato in causa:      TERZ1, ______

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  La FAL1, con sede a ______, è stata iscritta a Registro di commercio il 27 febbraio 2006 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti) ed è in seguito stata affiliata alla Cassa CO1 (di seguito: Cassa; incarto Cassa).

                                  RI1 è stato membro del consiglio d’amministrazione dal 29 ottobre 2018 al 4 luglio 2019, amministratore unico dal 4 luglio 2019 al 12 maggio 2020 e in seguito direttore fino al 2 novembre 2022, sempre con diritto di firma individuale (data di pubblicazione nel FUSC).

                          1.2.  Con decreto del 27 gennaio 2023 della Pretura del Distretto di ______ è stato revocato con effetto immediato il differimento del fallimento concesso alla società il 15 dicembre 2022 e, di conseguenza, pronunciato il fallimento della FAL1 (FUSC 2 febbraio 2023), liquidata in seguito in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF.

                                  In data 6 gennaio 2023 e in via definitiva il 19 agosto 2024 la

                                  Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di ______ il proprio credito di fr. 399'538.20, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2017 al 2024 (doc. 7 incarto Cassa).

                          1.3.  Costatato di avere subìto un danno, con decisione 28 febbraio 2025 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione 27 maggio 2025 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI1 (quale ex organo formale e di fatto della fallita) il risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS di fr. 155'148.70 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società per il periodo da gennaio 2020 ad aprile 2022, in via solidale con TERZ1 amministratore unico dal 15 ottobre 2020 e sino al fallimento della FAL1 (data di pubblicazione nel FUSC).

                          1.4.  Contro la suddetta decisione su opposizione RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto il presente ricorso.

                                  Il ricorrente respinge la responsabilità attribuitagli ex art. 52 LAVS affermando sostanzialmente di essere stato organo formale della società unicamente fino al 12 maggio 2020. In seguito, e fino al fallimento, sarebbe stato unicamente dipendente della società, svolgendo solo funzioni di natura amministrativa e senza disporre di alcun potere decisionale in seno alla stessa, ma limitandosi a mettere in atto le istruzioni impartitegli dall'amministratore unico TERZ1 e dall'azionista di maggioranza della società, la ______, rappresentata da ______ e ______. Queste persone sarebbero state le uniche a prendere tutte le decisioni inerenti alla società e a determinare la volontà aziendale in qualità di organi formali e/o di fatto.

                                  In merito agli scoperti, il ricorrente sostiene che a seguito della cessione delle azioni in data 1° giugno 2022, la nuova proprietà si sarebbe assunta anche l'onere di tutti i debiti, tra cui anche quello relativo agli oneri sociali. Del resto il pagamento regolare delle rate delle dilazioni fino a tale data e quindi il suo diligente comportamento nell'ambito del pagamento dei contributi AVS

                                  sarebbero dimostrati dalle indicazioni da egli fornite alla fiduciaria per il pagamento degli oneri sociali e ciò anche in un periodo in cui egli non deteneva comunque più alcun potere decisionale in seno alla società. Chiede quindi che la decisione risarcitoria sia annullata e riformata limitandone la responsabilità al solo periodo da gennaio 2020 al 12 maggio 2020.

                          1.5.  Con decreto 20 agosto 2025 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ1 (V), che si è determinato in merito inoltrando in data 2 settembre 2025 uno scritto datato 16 gennaio 2023 (VI).

                          1.6.  Con la risposta di causa, la Cassa ribadisce le argomentazioni esposte in sede di decisione di opposizione e segnatamente il fatto che dall’agire del ricorrente, segnatamente dal fatto che fino al maggio 2022 solo lui aveva intrattenuto rapporti con la Cassa e pure dall’ammontare della retribuzione da lui percepita, emerge l’alta posizione dirigenziale da lui assunta in seno alla FAL1 anche successivamente al maggio 2020. Secondo la Cassa, la gestione ed il pagamento degli stipendi e dei relativi oneri sociali era di pertinenza del ricorrente, ciò che ne evidenzia la posizione di organo di fatto, specificatamente per quanto relativo al pagamento degli oneri sociali. Quanto all’eventuale posizione di terzi nella gestione della società, segnatamente di TERZ1 ______ e ______, la Cassa ha ricordato che le spetta per legge la facoltà di decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni di essi. Sottolinea pure che il ricorrente si sia pure reso autore di una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS, avendo omesso di notificare i cambiamenti della massa salariale della società. La Cassa evidenzia infine l’assenza di motivi e di giustificazione per il mancato pagamento dei contributi, confermando di conseguenza la responsabilità dell’ex amministratore unico e amministratore di fatto.

                          1.7.  Con scritti del 1° e 11 settembre 2025 il ricorrente ha ribadito le sue posizioni, producendo ulteriori documenti e ha elencato i mezzi di prova da assumere (VII, XII).  Il 5 settembre 2025 la Cassa ha preso posizione in merito riconfermandosi nella propria richiesta di conferma della decisione impugnata (XI). Delle ulteriori argomentazioni fatte valere dalle parti si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

considerato                 in diritto

                          2.1.  Il ricorrente fa innanzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito, poiché la Cassa avrebbe effettuato un’istruttoria insufficiente, violando il suo diritto di essere sentito e di fornire le prove rilevanti, segnatamente per aver disatteso la sua richiesta di esprimersi di fronte alla Cassa e di audizione dei testi proposti che avrebbero potuto testimoniare in merito alla situazione esistente in seno alla FAL1 (di seguito FAL1).

                                  Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite.

                                  Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                  Si tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato materiale della procedura (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati). Qualora l’istanza superiore goda dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente grave – possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).

                                  La giurisprudenza federale non ammette in ogni caso una richiesta in termini generici di edizione di documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo all’amministrazione – o ai giudici cantonali in caso di ricorso – il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (tra le altre, STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3, H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2, H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3, H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c).

                                  In concreto, a ragione l’amministrazione, nella decisione contestata, con riferimento alla richiesta dell’interessato di essere sentito ha ricordato che per la giurisprudenza del Tribunale federale l’audizione può essere ritenuta superflua se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è fondata su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria posizione (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; STCA 31.2021.10 del 13 settembre 2021 consid. 2.13 e relativi riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b).

                                  All’interessato, già assistito da un legale durante la procedura amministrativa, è stata data ampia e completa opportunità di far valere le proprie ragioni e contestazioni in sede di opposizione alla decisione del 28 febbraio 2025. Considerate le argomentazioni da lui addotte in tale sede, e ritenuta la documentazione agli atti, la Cassa a ragione ha ritenuto che non fosse necessario sentire l’interessato e neppure acquisire ulteriori prove prima dell'emanazione della decisione su opposizione in quanto la fattispecie risultava già sufficientemente chiarita e l’ampia e completa documentazione agli atti rendeva superflua l’audizione di testi e dell’interessato medesimo. In merito alla quantificazione del danno del resto la Cassa ha compiutamente allegato alla decisione risarcitoria i conteggi riassuntivi con le basi di calcolo, le aliquote e gli accrediti considerati, copia delle dichiarazioni dei salari degli anni rimasti scoperti, oltre a dettagli sull'evoluzione dell'incasso dei contributi per tali anni.

In simili circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta.

                          2.2.  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 cosi. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).

                                  Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                  Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                  La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                  Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura del fallimento della FAL1 la Cassa legittimamente ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale ex organo formale e di fatto della fallita, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla stessa.

                          2.3.  Con la decisione contestata, la Cassa ha chiesto a RI1 (quale ex amministratore unico e amministratore di fatto) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 155'148.70 per contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti dalla società fallita FAL1 per il periodo da gennaio 2020 ad aprile 2022, in via solidale con TERZ1 (amministratore unico dal 15 ottobre 2020; data di pubblicazione nel FUSC).

                                  Va ricordato che costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370).

                                  Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                  Nel caso in esame, la Cassa ha debitamente comprovato il danno da lei subito, avendo prodotto i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/AD e AF rimasti scoperti e relativi agli anni da gennaio 2020 ad aprile 2022 e per gli interessi mora, allegandoli alla decisione di risarcimento (doc. 1, 2, cfr. doc. 3/A1-A/3, B; doc. 3/C1-C3). Ha prodotto anche le dichiarazioni dei salari 2020/21/22 (doc. A 1-3), il calcolo pro rata temporis dei salari gennaio-aprile 2022 (doc. B), e il dettaglio dell’evoluzione dell’incasso negli anni 2020/21/22 (doc. C 1-3). Ha pure versato agli atti l’estratto conto dettagliato relativo al periodo complessivo (doc. 7 incarto Cassa), con l’elenco di tutte le diffide emesse e le esecuzioni promosse (con copia di esse), la lista dei salari notificati e rettificati, copia delle fatture per contributi inviate alla società, le decisioni di dilazione di pagamento. L’ampia documentazione e i conteggi inoltrati all’Ufficio fallimenti documentano con precisione il credito fatto valere e insinuato nel fallimento della società – con scritti e rettifiche del 6 gennaio 2023, 3 e 6 marzo 2023, 9 maggio 2023, 14 agosto 2024 e (definitivamente) 19 agosto 2024 – di fr. 399'538.20, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni dal 2017 al 2024, incluse spese di diffida, multe e tassazioni d’ufficio (sub doc. 5). Ha prodotto anche la tassazione d’ufficio del 23 maggio 2022 concernente i contributi rilevati dall’ispettore della Cassa durante il controllo del datore di lavoro, tra cui alcune riprese salariali, con allegato il rapporto sul controllo dei datori di lavoro per il periodo 2017-2021 (doc. inc. Cassa). La Cassa ha parimenti prodotto le dichiarazioni dei salari, fondamentali per calcolare gli oneri sociali dovuti dalla società e il dettaglio relativo all’evoluzione del debito contributivo per gli anni 2020/21/22 (doc. inc. Cassa).

                                  Il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione circa l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa né da un esame degli atti emerge che non sia corretto.

                                  Pertanto occorre concludere che la Cassa ha debitamente comprovato l’ammontare del danno di cui ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS.

                          2.4.  Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                  L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                  Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                          2.5.  La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                          2.6.  Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                  La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                  La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

                                  Secondo la giurisprudenza, incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3.). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell’arretrato contributivo (STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 con rinvii giurisprudenziali).

                                  Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 consid. 2.10.2. con riferimenti e DTF 109 V 86 consid. 6.; Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 15 ad art. 52 LAVS) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi della propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell’ambito della società quali organi di fatto non scarica l’amministrazione formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9.).

                                  La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                          2.7.  Colui che accetta il mandato di amministratore unico di una società anonima, assume tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 e 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). 

                                  Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                          2.8.  Il ricorrente ammette la sua responsabilità per i contributi non pagati relativamente al periodo in cui egli era iscritto a RC quale amministratore unico della FAL1 (ossia dal 4 luglio 2019 al 12 maggio 2020).

                                  Tuttavia contesta la decisione su opposizione del 27 maggio 2025 nella misura in cui la Cassa l’ha ritenuto responsabile anche per il periodo successivo al 12 maggio 2020 e meglio sino al mese di aprile 2022, periodo in cui egli risultava iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale (date di pubblicazioni nel FUSC). Secondo la Cassa anche durante tale periodo egli era consapevole della posizione contributiva della società, essendosi occupato di questioni legate all’AVS, assumendo pertanto la funzione di “organo di fatto”.

                                  L’interessato contesta tale tesi adducendo in sostanza che dopo il 12 maggio 2020 egli era un mero dipendente della FAL1 senza potere decisionale e che in quanto tale si limitava ad eseguire gli ordini dei propri superiori, ovvero TERZ1 e l'azionista di maggioranza della società, la ______, rappresentata da ______ e ______. 

                       2.8.1.  Al riguardo va detto che la giurisprudenza non limita la responsabilità ex art. 52 LAVS agli organi formali di una persona giuridica, ossia quelli iscritti a registro di commercio, ma anche a quelli di fatto, ovvero a quelle persone che pur non essendo formalmente designati quali organo assumono effettivamente decisioni che competono in linea di principio a tali organi formali o curano l’andamento degli affari e partecipano così alla formazione della volontà della società (STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022 e 9C_428/2013 del 16 ottobre 2013; DTF 128 III 30 consid. 3a; 114 V 214; STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3; H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.3; H 51/00 del 24 gennaio 2002 consid. 6a; STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 e 31.2022.4 del 4 aprile 2022; Reichmuth, op cit., § 4 n. 323s. pagg. 55s.; Nussbaumer, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht den AHV, pag. 102, in: Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, 1998; Nussbauer, op. cit.,  AJP 1996, pag. 1075; Dieterle/Kieser, Der Schadensersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: Der Schweizer Treuhändler 1995, pag. 661s), vale a dire persone che, pur non essendo formalmente designate quale organo, lo sono di fatto in quanto prendono le decisioni di competenza di questi ultimi e assumono la gestione propriamente detta della società (amministratori di fatto: DTF 114 V 78 = RCC 1988 pag. 631 e 1989 pag. 180; cfr. anche Grisanti, I vari tipi di organi e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013 pagg. 438 ss.).

                                  Tuttavia è necessario che la persona in questione abbia avuto la possibilità di causare un danno o di non averlo impedito, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 146 III 37 consid. 5 e 6, 132 III 523 consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                                  La persona in questione è responsabile solo per gli atti o le omissioni che rientrano nel suo campo di attività, che dipende dall'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto interno, altrimenti sarebbe tenuta a risarcire i danni che non ha potuto evitare che si verificassero perché non disponeva dei poteri necessari (DTF 132 III 523 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche DTF 146 III 37 consid. 5 e 6).

                                  Nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Egli deve avere avuto la possibilità di causare o d'impedire il danno (DTF 128 III 30 consid. 3a), detto altrimenti doveva poter disporre dei contributi paritetici non versati e organizzare il loro pagamento alla Cassa (cfr. STF 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.1 con riferimenti). Sempre in tale ambito dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice; cfr. STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022).

                                  A determinate condizioni possono assumere la qualità di organo anche il direttore, il procuratore ex art. 458 CO, il mandatario commerciale, l’azionista principale o l'amministratore di fatto (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, cfr. anche STFA H 83/04 del 1° settembre 2005 e H 51/00 del 24 gennaio 2002).

                                  Nell'ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione dell'organo di fatto deve essere in ogni modo limitata al contesto dell'obbligo del versamento dei contributi (STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi riferimenti).

                                  Con sentenza 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 (consid. 4.1 e 4.2) il Tribunale federale ha determinato la qualità di organo di fatto di un direttore di una SA con diritto di firma individuale in considerazione del fatto che si era occupato dell'obbligo di conteggio dei contributi, aveva firmato le dichiarazioni dei salari e aveva richiesto una rateazione. In tale fattispecie, tenuto conto della sua funzione di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali compiti non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la richiesta di un pagamento rateale che non compete al personale amministrativo, bensì al consiglio di amministrazione o alla direzione. Non essendosi limitato a svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni contabili di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, la persona in questione ha partecipato alla determinazione della volontà aziendale, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi, assumendo quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                  Con sentenza 9C_27/2017 dell'8 agosto 2017 la massima Corte ha anche avuto modo di confermare la posizione di organo di fatto di una persona che aveva una funzione dirigenziale in seno alla società e che disponeva del diritto di firma individuale. In tale fattispecie è emerso che il ricorrente era l'unico interlocutore nei confronti della Cassa e dell'Ufficio esecuzioni, venendo recepito da quest'ultimi, oltre che da terzi, quale unico organo decisionale della società in base al ruolo avuto ed alle attività da egli svolte, le quali non rappresentavano semplicemente degli atti eseguiti da una persona subordinata che si occupa solo di puntuali questioni amministrative. In tale fattispecie non è determinante il fatto che l'interessato si possa essere presentato quale amministratore della società, bensì che la Cassa e l'Ufficio esecuzioni, in considerazione della sua presenza ed il suo agire, l'abbiano percepito come tale (cfr. anche STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022, consid. 5).

                                  In una recentissima pronuncia (STF 9C_240/2025 dell'11 agosto 2025) il Tribunale federale ha riconosciuto la posizione

                                  di organo di fatto di un vice direttore/amministratore delegato che per la sua alta posizione nella dirigenza aziendale aveva l'obbligo di vigilare che gli oneri sociali fossero versati, e

                                  ciò indipendentemente dal fatto che gli fossero stati attribuiti compiti nel settore finanze e/o nel settore del personale, se ne occupasse personalmente, o che il suo contratto di lavoro

                                  non riportasse nulla di specifico al riguardo.

                       2.8.2.  Nel caso in esame, la Cassa ha in sostanza sottolineato che il ricorrente, anche dopo il 12 maggio 2020 allorquando era direttore della FAL1, pur non figurando più tra gli organi formali della società, ha svolto un ruolo fondamentale all’interno della stessa e ha assunto una serie di iniziative e comportamenti che ne evidenziano la posizione di organo di fatto con particolare riferimento al pagamento degli oneri sociali fino al maggio 2022.

                                  Tutto ben considerato, per i motivi che verranno esposti di seguito, questo TCA deve condividere tale conclusione.

                                  Più precisamente, nella decisione impugnata l’amministrazione ha come segue descritto le posizioni assunte dal ricorrente:

" (…)

il 07.01.2020 firma la richiesta di modifica degli acconti dal 01.01.2020 sulla base di un volume annuo dei salari pari a CHF 780mila;

il 14.02.2020 richiede alla Cassa una dilazione in 12 rate per il pagamento del conguaglio 2019 di ca. CHF 42mila;

il 29.01.2021 firma la richiesta di modifica degli acconti dal 01.01.2021 sulla base di un volume annuo dei safari pari a CHF 546mila;

il 21.04.2021 richiede alla Cassa una dilazione in 12 rate per il pagamento del conguaglio 2020 di ca. CHF 95mila;

l'08.05.2021 riformula la richiesta di dilazione per il 2020, questa volta richiedendo il pagamento in 24 rate;

il 26.01.2022 firma la dichiarazione dei salari dell'anno 2021;

il 16.02.2022 richiede alla Cassa una dilazione in 24 rate per il pagamento de! conguaglio 2021 di ca. CHF 139mila;

il 18.02.2022 firma la richiesta di modifica degli acconti dal 01.01.2022 sulla base di un volume annuo dei safari pari a CHF 670mila;

il 13.06.2022 è invece il signor TERZ1 - in linea con quanto indicato nello scritto del signor RI1 alla società del 20.10.2022 (modifica delle mansioni assegnate) - che firma la richiesta di modifica degli acconti dal 01.06.2022 sulla base di un volume annuo dei salari pari a CHF 475mila;

l'11.11.2022 in qualità di General manager invia alla Cassa la conferma dell'avvenuto pagamento di un importo di ca. CHF 6mila inerente la diffida della fattura d'acconto del mese di settembre 2022;

ha presenziato assieme agli azionisti all'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 24.02.2018, controfirmando il verbale quale segretario. Dal verbale risulta che il signor RI1 a quel momento era già Direttore generale del FA1;

ha presenziato all'assemblea generale ordinaria degli azionisti del 19.10.2018 che lo ha nominato nuovo membro del CdA con potere di firma individuale;

ha presenziato quale membro del CdA, all’assemblea generale straordinaria degli azionisti del 18.02.2019;

ha presenziato quale membro del CdA all'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 28.06.2019, controfirmando il verbale quale presidente della seduta. In tate occasione è stato deciso di non nominare nessun nuovo membro del CdA, malgrado le dimissioni dei signori ______ e ______ e che "la gestione sarà garantita dall'attuale membro in carica e Direttore Generale con firma individuale, Signor RI1, il quale assumerà da oggi la carica di Amministratore Unico";

ha presenziato, quale amministratore unico dimissionario, all'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 24.04.2020;

ha presenziato quale Direttore generale e presidente dì giornata, assieme agli azionisti, all'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 30.09.2020, proponendo il signor TERZ1 quale nuovo amministratore unico. In tale occasione il signor RI1 comunica anche che: "... per poter nominare un Presidente, è necessaria la formazione di un CdA che, allo stato attuale, risulta essere molto difficile data la mancanza di persone disposte ad assumersi tali responsabilità."', "... ci sono stati degli interessamenti da parte di potenziali investitori esterni per l'acquisizione della SA. Tuttavia, la disomogeneità nella distribuzione delle quote azionane del ______ ha portato fa mancata cessione.";

il 20.10.2022 richiede al FA1 e al Registro di commercio di stralciare la sua iscrizione (ndr: a quel momento di Direttore con firma individuale), ritenuto che dal 01.06.2022 "la gestione e il pagamento di stipendi oneri sociali ecc. è di totale competenza dell'Amministratore unico e dei rappresentanti del nuovo azionista", specificando inoltre di continuare a rimanere attivo nella società secondo quanto previsto nel contratto di lavoro (ndr: di Direttore generale al 100%) concluso il 14.12.2020 (rinnovo di quello già in essere);

ha presenziato in rappresentanza della FA1, quale Direttore generale, all'udienza del 27.01.2023 presso la Pretura di Mendrisio-Sud in relazione alla procedura di deposito dei bilanci, durante la quale è stato sancito il fallimento della società;

è stato verbalizzato il 27.01.2023 daII'Ufficio fallimenti di ______, fornendo i dettagli della posizione finanziaria del FA1 (attivi, passivi, contratti in essere, crediti da incassare, ...) consegnando bilanci e rapporti di revisione;

dallo scritto del 10.02.2022 dell'allora amministratore unico, signor TERZ1, si rileva che in aprile 2022 al signor RI1 era stato conferito anche il mandato di cercare acquirenti per la cessione delle azioni societarie. Sempre in tale scritto viene indicato che da luglio 2022 la nuova proprietà rassicurava non solo l’amministratore unico ma anche il Direttore generale, signor RI1, sul fatto che sarebbero arrivati fondi e sponsor;

copia del rapporto della ______ SA del 23.01.2023 alla Pretura di Mendrisio-Sud sulla situazione finanziaria del FA1 viene trasmesso non solo al signor TERZ1 (quale "Presidente") ma anche al signor RI1 (quale "Direttore generale"). Tale rapporto evidenzia che già a metà 2021 il FA1 era confrontato con una perdita d'esercizio di ca. CHF 1 mio (ca. CHF 1,6 mio a ottobre 2022).”

Ora, tutto ben considerato questo Tribunale concorda con l’amministrazione sul fatto che dalle circostanze esposte – che non sono state in quanto tali contestate dal ricorrente e che sono peraltro tutte corroborate dalla relativa documentazione facente parte del copioso fascicolo prodotto dalla Cassa – risulta che anche nel periodo successivo alla conclusione formale del suo ruolo di amministratore unico, vale a dire successivamente al 12 maggio 2020 – momento a partire dal quale il ricorrente risultava iscritto a RC quale direttore con diritto di firma individuale – egli ha esercitato una posizione dirigenziale, e per quanto riguarda in particolare il tema del presente contendere, è stata la persona di riferimento in relazione allo stato contributivo della società, occupandosi in prima persona delle questioni relative al pagamento degli stipendi e degli oneri sociali.

In applicazione della precedentemente citata STF 9C_240/2025 dell'11 agosto 2025 (nella quale il TF ha riconosciuto la posizione di organo di fatto di un vice direttore/amministratore delegato che per la sua alta posizione nella dirigenza aziendale aveva l'obbligo di vigilare che gli oneri sociali fossero versati, e ciò indipendentemente dal fatto che gli fossero stati attribuiti compiti nel settore finanze e/o nel settore del personale, che se ne occupasse personalmente, o che il suo contratto di lavoro non riportasse nulla di specifico al riguardo), alla luce degli elementi evidenziati dalla Cassa, questa Corte deve pertanto riconoscere la posizione di organo di fatto al ricorrente successivamente al 12 maggio 2020.

La sua posizione di organo di fatto appare chiara specie nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi, come previsto dalla giurisprudenza (STCA 31.2021.13 del 27 settembre 2021 consid. 2.9.3.1. e relativi riferimenti; cfr. anche la STF 9C_275/2019 del 6 novembre 2019 consid. 4.1 e 4.2).

Appare infatti comprovato che egli, in qualità di direttore della FAL1, non solo era al corrente della situazione finanziaria e debitoria della società (in relazione in particolare agli scoperti AVS), ma ha, almeno fino al 31 maggio 2022, indiscutibilmente esercitato una posizione dirigenziale, come pure specificatamente è stato la persona di riferimento in relazione allo stato contributivo della società, si è occupato in prima persona delle questioni relative agli stipendi e agli oneri sociali e si è esposto come persona di riferimento esclusivo della società, dinnanzi alle autorità, segnatamente alla Cassa e all’Ufficio fallimenti, ciò che per la giurisprudenza ne determina lo statuto di amministratore di fatto (cfr. STF 9C_578/2021 del 29 giugno 2022). Egli ha pure assunto una serie di iniziative e comportamenti che ne evidenziavano la posizione di organo di fatto (segnatamente occupandosi di dare istruzioni alla fiduciaria incaricata in particolare per quanto attinente a quali fatture della Cassa pagare; cfr. doc. inc. Cassa) con particolare riferimento al pagamento degli oneri sociali fino al maggio 2022. Il suo agire non rappresentava il mero svolgimento di puntuali compiti ammnistrativi delegati da un organo formale ad una persona subordinata, ma di attività normalmente spettanti ad un membro del consiglio d’amministrazione.

Emerge infatti chiaramente che il ricorrente si è innanzitutto occupato dell'obbligo di conteggio dei contributi, avendo pure firmato le dichiarazioni dei salari e richiesto alla Cassa dilazioni e rateazioni (doc. inc. Cassa).

In effetti, il 29 gennaio 2021 ha sottoscritto e inviato la richiesta di modifica degli acconti dal 1° gennaio 2021, il 21 aprile 2021 ha richiesto alla Cassa una dilazione in 12 rate per il pagamento del conguaglio 2020 e l’8 maggio 2021 ha riformulato la richiesta di dilazione per il 2020 (doc. incarto Cassa). Non solo: il 26 gennaio 2022 ha nuovamente firmato la dichiarazione dei salari dell'anno 2021 e il 16 febbraio successivo ha chiesto alla Cassa una dilazione in 24 rate per il pagamento del conguaglio 2021. Il 18 febbraio 2022 ha pure firmato la richiesta di modifica degli acconti dal 1° gennaio 2022.

Tenuto conto della sua funzione di direttore con diritto di firma individuale, l'espletamento di tali compiti non può essere qualificato come esecuzione di semplici mansioni amministrative che non influenzano la volontà aziendale. Ciò vale in particolare per la richiesta di un pagamento rateale che non può ragionevolmente essere di competenza del personale amministrativo, bensì del consiglio di amministrazione o della direzione.

                                  Del resto la sua posizione influente e rilevante in seno alla società è stata confermata anche successivamente, allorquando ancora l’11 novembre 2022 in qualità di “General Manager” egli ha inviato alla Cassa la conferma dell'avvenuto pagamento di un importo di ca. fr. 6’000 inerente la diffida della fattura d'acconto del mese di settembre 2022, pagamento da lui predisposto (doc. incarto Cassa).

Il suo ruolo attivo in seno alla società emerge anche dalla sua presenza costante in seno alle assemblee societarie degli azionisti, anche successivamente all’aprile 2022 (cfr. i relativi verbali delle sedute ai doc. 7 della Cassa).  

Dopo aver presenziato a quella del 24 febbraio 2018, a quella del 19 ottobre 2018 (nelle cui sedi egli ha funto da segretario, ma dai verbali risulta che egli a quel momento era già Direttore generale della società e, nella secondo citata egli è stato nominato nuovo membro del CdA con potere di firma individuale) e a quelle del 18 febbraio 2019 e del 28 giugno 2019 (in quest’ultima occasione controfirmando quale presidente della seduta il verbale, dal quale si evince che "la gestione sarà garantita dall'attuale membro in carica e Direttore Generale con firma individuale, Signor RI1, il quale assumerà da oggi la carica di Amministratore Unico"; doc. inc. Cassa), anche dopo la cessazione del mandato quale amministratore unico (12 maggio 2020) egli ha continuato a partecipare alle assemblee. Non solo a quella del 24 aprile 2020, ma anche, quale Direttore generale e presidente di giornata, assieme agli azionisti, all'assemblea straordinaria del 30 settembre 2020, proponendo TERZ1 quale nuovo amministratore unico. In tale occasione il ricorrente aveva, tra l’altro, comunicato che: "... per poter nominare un Presidente, è necessaria la formazione di un CdA che, allo stato attuale, risulta essere molto difficile data la mancanza di persone disposte ad assumersi tali responsabilità”, "... ci sono stati degli interessamenti da parte di potenziali investitori esterni per l'acquisizione della SA. Tuttavia, la disomogeneità nella distribuzione delle quote azionane del ______ ha portato la mancata cessione” (doc. 7 incarto Cassa).

                                  La sua posizione decisoria in seno alla società trapela peraltro anche laddove il 20 ottobre 2022 egli ha richiesto al FAL1 e al Registro di commercio di stralciare la sua iscrizione (a quel momento di Direttore con firma individuale), specificando che dal 1. giugno 2022 "la gestione e il pagamento di stipendi oneri sociali ecc. è di totale competenza dell'Amministratore unico e dei rappresentanti del nuovo azionista", e in ogni modo che “il contratto in essere siglato tra le parti in data 14 dicembre 2020 rimane in vigore e continuerò a svolgere le mie mansioni, così come modificate da espletare dal 1 giugno 2022”. L’informazione è che egli sarebbe rimasto attivo nella società secondo quanto previsto nel contratto di lavoro (di Direttore generale al 100%) concluso il 14 dicembre 2020 (rinnovo di quello già in essere; doc. 7 incarto Cassa).

                                  Trattasi di un passaggio di consegne che a non averne dubbio esplicita chiaramente che la gestione dei pagamenti degli stipendi e degli oneri sociali era stata, fino al momento indicato (1° giugno 2022), a lui affidata. A ragione in effetti la Cassa attribuisce a tale scritto un ruolo determinante al fine di comprovare che fino a quel momento il ricorrente aveva lo statuto di amministratore di fatto. 

                                  Non da ultimo, appare significativo il fatto che egli ha continuato ad essere attivo nella gestione della società anche successivamente.

In effetti egli ha presenziato quale Direttore generale, da solo e in rappresentanza della società, all'udienza del 27 gennaio 2023 presso la Pretura di ______ in relazione alla procedura di deposito dei bilanci e durante la quale è stata sancita la revoca del differimento del fallimento concessa il 15 dicembre 2022 e, quindi, pronunciato il fallimento della società (doc. 7 inc. Cassa). Egli (e solo lui) è inoltre stato sentito dall'Ufficio fallimenti, sempre il 27 gennaio 2023, per determinare la posizione finanziaria della società (attivi, passivi, contratti in essere, crediti da incassare, ecc.), fornendo anche i relativi giustificativi contabili, inclusi bilanci e rapporti di revisione (cfr. verbale preliminare del 27 gennaio 2023, doc. 7 inc. Cassa).

Ma il ruolo attivo del ricorrente emerge anche dallo scritto del 10 febbraio 2022 dell'allora amministratore unico, TERZ1 all’Ufficio Fallimenti dal quale risulta che in aprile 2022 al ricorrente era stato conferito anche il mandato di cercare acquirenti per la cessione delle azioni societarie, competenza che chiaramente pertiene alle competenze di un consiglio di amministrazione (doc. 7 incarto Cassa). Sempre in tale scritto viene indicato che da luglio 2022 la nuova proprietà rassicurava non solo l’amministratore unico, ma anche il Direttore generale, RI1, sul fatto che sarebbero arrivati fondi e sponsor.

Infine significativo è anche che il rapporto del 23 gennaio 2023 della ______ (e per essa di ______ nella sua funzione di commissario del differimento del fallimento) alla Pretura di ______ sulla situazione finanziaria della FAL1 era stato trasmesso non solo a TERZ1 (quale "Presidente") ma anche al ricorrente (quale "Direttore generale"; doc. 7 inc. Cassa).

Da tutti questi elementi, ponderati attentamente, questo Tribunale ritiene di dover far propria la tesi della Cassa, la quale ha ammesso “l'alta posizione dirigenziale del signor RI1 in seno al FA1 e il fatto di agire nei confronti di terzi in rappresentanza della società e ciò anche successivamente all'aprile 2020”.

                                  Risulta in effetti che fino al maggio 2022 il ricorrente e nessun altro membro del CdA del FAL1 ha intrattenuto rapporti con la Cassa (invio dichiarazione dei salari, modifica acconti, richieste di dilazione, ecc.). Solo dal mese di giugno 2022 l'amministratore unico TERZ1 ha iniziato ad avere contatti diretti con la Cassa e ciò in corrispondenza con quanto indicato dal ricorrente nel suo scritto del 20 ottobre 2022 alla società. Per il resto la documentazione agli atti evidenzia che in seno alla FAL1 fino al maggio 2022 fosse RI1 ad occuparsi di dare istruzioni alla fiduciaria incaricata, in particolare per quanto atteneva a quali fatture della Cassa pagare e ciò anche se a Registro di commercio non figurava più iscritto quale organo formale della società. Egli era indiscutibilmente costantemente a conoscenza della situazione debitoria con la Cassa e della delicata posizione finanziaria della società.

Non essendosi limitato a svolgere meri lavori amministrativi e occupandosi anche di questioni contabili di pertinenza del consiglio di amministrazione o della direzione, l’insorgente ha partecipato alla determinazione della volontà aziendale e degli affari societari, in particolare per quanto attiene al pagamento dei contributi, avendo la possibilità di causare o impedire un danno e assumendo quindi lo status di organo di fatto e impegnando quindi la sua responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. DTF 146 III 37 consid. 5 e 6, 132 III 523 consid. 4.5, 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                                  Da sottolineare che il ricorrente è stato l'unico interlocutore della società nelle questioni relative al fallimento (cfr. doc. 7 inc. Cassa), cercando di fare il possibile per evitarlo, mostrando così ancora una volta sia la sua conoscenza della situazione debitoria della società, come pure il suo impegno per l'andamento della stessa, in concreto allestendo un piano per il pagamento degli arretrati. Come a ragione affermato dalla Cassa, il ricorrente ha pertanto assunto sotto la sua responsabilità una competenza duratura per determinare decisioni che trascendono il quadro degli affari quotidiani e che influiscono pertanto sul risultato e nel caso concreto anche sull'esistenza stessa della società, dimostrando così la sua funzione di organo di fatto.  

Del resto pure a ragione la Cassa ha sottolineato che gli statuti societari del 26 aprile 2021 prevedevano, agli art. 18 e 19, la facoltà per il consiglio d’amministrazione di delegare la gestione della società o singoli rami della gestione stessa, così come anche la rappresentanza della società, a uno o più dei suoi membri, oppure a una o più terze persone anche non azionisti della società (doc. 7 inc. Cassa).

Infine quanto precede è anche confermato da un ultimo ulteriore elemento sottolineato nella decisione contestata: l’ammontare della retribuzione percepita dal ricorrente. Il ricorrente ha in effetti percepito quale direttore generale e amministratore unico negli anni 2017-2020 tra i fr. 141 e 156mila, mentre negli anni 2021 e 2022, quale a suo dire "semplice direttore dipendente", la non trascurabile retribuzione di fr. 112'211.00 e fr. 138'680.00 (alla quale andava ad aggiungersi il pagamento della pigione di un appartamento ad uso del ricorrente; doc. incarto Cassa). Contrariamente a quanto sostiene l’interessato, a ragione la Cassa sottolinea come tali importi quantomeno concorrano a dimostrare il più alto livello dirigenziale da lui ricoperto in seno alla FAL1.

                          2.9.  Questo Tribunale può quindi riferirsi alla valutazione globale dei fatti operata dall’amministrazione, rilevato peraltro che, come diremo di seguito, il ricorrente non ha addotto elementi che permettano al TCA di modificare tali conclusioni.

                                  Innanzitutto non permette comunque di scostarsi dalle predette conclusioni l'asserzione del ricorrente secondo cui egli dopo il 12 maggio 2020 era solo un semplice dipendente della società senza alcun potere decisionale in seno alla stessa, avendo agito su ordine dell'amministratore unico TERZ1 e degli azionisti di maggioranza della società, la ______ SA, rappresentata da ______ e ______ e della società proprietaria dalle cui istruzioni egli non poteva sottrarsi.

                                  Oltre al fatto che egli non produce alcun mezzo di prova a sostegno di tale allegazione di parte, occorre parimenti rimarcare come una tale circostanza avrebbe potuto essere ritenuta nel caso di una semplice segretaria amministrativa, non di certo nel caso di una persona con un'alta posizione dirigenziale come quella da lui ricoperta nella FAL1. Nemmeno egli adduce o dimostra di essere stato impedito nell'evitare il perpetrarsi di un tale abuso ai danni della Cassa.

                                  A titolo abbondanziale occorre sottolineare come anche un semplice rifiuto di eseguire un compito amministrativo – rifiuto che peraltro il ricorrente nemmeno adduce di aver mai espresso – non avrebbe permesso ad ogni modo di giungere ad altra conclusione. Tale rifiuto avrebbe, in effetti, costituito una misura comunque insufficiente per impedire il danno, non costituendo, pertanto, un valido motivo di discolpa; a maggior ragione considerando come il ricorrente era certamente a conoscenza della grave situazione finanziaria della FAL1 e delle conseguenze di un'errata manipolazione rispettivamente del mancato rispetto delle prescrizioni legali della LAVS.

                                  Sia in proposito solo ribadito che per la giurisprudenza la persona che partecipa da sola e/o di concerto con altri alla gestione aziendale, potendo esercitare effettivamente un'influenza sugli affari societari, in particolare partecipando alla gestione del pagamento degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente impedito, indipendentemente dal ruolo o dalla mansione ricoperti in seno alla società (cfr. DTF 128 III 30 consid. 3a: STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                                  Nella fattispecie va pure in ogni modo nuovamente ricordato che il ricorrente nel periodo dal 2018 al 2020 era dapprima membro del CdA, successivamente amministratore unico della FAL1 e dal mese di maggio 2020 ha ricoperto la carica di Direttore generale e si è sempre occupato in prima persona dei rapporti con la Cassa, inoltrando richieste di dilazione, modifica di acconti, presentazione delle distinte salari. Alla luce di questi fatti appare evidente che egli non poteva ignorare e misconoscere le conseguenze in caso di mancata comunicazione di un'adeguata base di calcolo degli acconti, a maggior ragione essendo ben al corrente della grave situazione finanziaria in cui versava la

                                  società.

                                  A ragione la Cassa osserva che l’interessato nulla ha intrapreso al fine di impedire tale manchevolezza, adottando egli stesso personalmente ed attivamente tale comportamento che va ben oltre una mera grave negligenza, causando un grave danno della Cassa. Nemmeno la dichiarazione prodotta il 2 settembre 2025, ma datata 16 gennaio 2023, di TERZ1 (VI) permette di concludere diversamente.

                                  Non sorregge il ricorrente cercare di minimizzare quanto indicato dalla Cassa affermando in sostanza che si trattava di incombenze che rientravano tra i compiti usuali di una segretaria. Come dianzi menzionato, egli è stato l’unico interlocutore della società nelle questioni relative ai contributi e al fallimento della società, mostrando la sua conoscenza della situazione debitoria della società anche laddove egli si era impegnato nel cercare di ottenere dalla Cassa delle rateazioni.

In merito poi agli articoli di stampa prodotti (doc. D e J1), si rileva che essi nulla dicono di concreto sull’effettiva gestione della società. Inoltre a ragione l’amministrazione rileva che proprietario e amministratore sono comunque due figure societarie differenti con poteri e compiti diversi tra loro. Il fatto, addotto e evincibile da tali articoli, che ______ non avesse più la disponibilità per portare avanti il club, non permette in alcun modo di modificare la conclusione, tratta dai diversi elementi evidenziati dalla Cassa e rilevante per il presente contendere, secondo cui il ricorrente ha rivestito un ruolo attivo e determinante nella gestione della società, segnatamente per quanto riferito al pagamento dei contributi, assumendo in tale contesto la posizione di organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma individuale).

In ogni caso tali documenti nulla chiariscono in merito alla questione determinante in questa sede, ovvero quella della gestione del pagamento degli oneri sociali in seno alla FAL1.

                                  Considerazioni analoghe valgono anche per il riferimento al verbale dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti del 17 dicembre 2021 (doc. E). Il ricorrente evidenzia come dallo stesso si evinca che ______ avrebbe garantito la continuità della società [“l’avv ______ (______ SA) risponde che il Sig. ______ garantirà la continuità aziendale come ha sempre fatto”, doc. E] e sottolinea la specificazione, fornita dall’allora amministratore unico TERZ1 secondo cui l'incarico di RI1 riguardava solo funzioni sportive e amministrative e che tutta la sua attività veniva svolta costantemente “di concerto” con le figure dirigenziali della società. E questo con riferimento alle perplessità sollevate da altri azionisti in merito al fatto che il medesimo, pur non essendo organo e non detenendo alcun potere direzionale sulla società, avesse un diritto di firma (“Il Sig. ______, tramite una mail inviata all'Amm Unico Sig. TERZ1 si esprime contrario al diritto di firma individuale del Sig. RI1. L'Amm. Unico TERZ1 chiarisce ai presenti pur avendo il RI1 firma individuale, la sua attività viene svolta costantemente di concerto con le altre figure societarie. Tale prerogativa riguarda in particolare le funzioni amministrative e sportive”, doc. E).

Tutto ben considerato, tali allegazioni non permettono di modificare le predette conclusioni circa il ruolo effettivo svolto dal ricorrente in seno alla società. 

In effetti, innanzitutto val la pena ricordare nuovamente la giurisprudenza per la quale il fattore decisivo nella valutazione delle pretese di responsabilità ai sensi dell'articolo 52 LAVS non è l'ambito di applicazione della procura conferita a una determinata persona nei rapporti esterni, bensì i suoi obblighi specifici, sotto forma di diritti e doveri nei rapporti interni. La documentazione agli atti e le circostanze elencate nella decisione contestata dimostrano come nei compiti specifici del ricorrente rientrasse la gestione degli stipendi e degli oneri sociali, ragione per cui a maggior ragione si impone di ammettere una responsabilità ex art. 52 LAVS.

Sia nuovamente menzionata la giurisprudenza per la quale la persona che partecipa da sola e/o di concerto con altri alla gestione aziendale, in particolare alla gestione del pagamento degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente impedito, indipendentemente dal ruolo o dalle mansioni ricoperti in seno alla società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28 febbraio 2019).

Nemmeno l’email dell’8 luglio 2020 dell’avv. ______ (doc. F), gli scambi di email dell’ottobre 2020 (doc. G, I), la lettera del 23 marzo 2022 del ricorrente alla società (“facendo seguito agli incontro intercorsi gli scorsi giorni con il signor ______, socio di riferimento del club, e il signor ______ in cui mi è stata presentata una situazione dì grave difficoltà finanziaria dell'azionista e conseguente difficoltà di finanziare il club nei prossimi mesi , al fine di cercare di aiutare il club a ridurre i propri costi nella stagione 2022/2023 vi informo che, come richiesto dall'azionista, mi impegnerò a cercare una nuova soluzione lavorativa. Resta inteso che il contratto di lavoro in essere tra le parti è valido e resterà valido sino all'eventuale risoluzione del medesimo che dovrà essere concordata consensualmente tra le parti. Tutti i miei diritti e doveri contrattuali, che continuerò a rispettare con diligenza come fatto sino a ora, restano quindi invariati sino ad un'eventuale accordo consensuale”, doc, H) e nemmeno l’email del 24 marzo 2022 dell’insorgente (doc. H/1) manifestamente permettono di smentire le circostanze fattuali elencate dalla Cassa (cfr. consid. 2.8.2). Queste ultime evidenziano in modo chiaro, come detto, che il ricorrente anche dopo il 12 maggio 2020 si sia occupato delle questioni riguardanti il pagamento dei salari e degli oneri sociali, assumendo in tale contesto la posizione di organo di fatto (avendo peraltro diritto di firma individuale).

Tali scritti del resto nulla dicono sulla posizione assunta dall’insorgente in merito al pagamento degli oneri sociali. Appare in ogni modo normale che gli aventi diritto economici della società, in concreto TERZ1 ______ e ______, si occupassero di incombenze che a loro competevano, quali la nomina di nuovi amministratori e le decisioni riguardo al finanziamento della società. Ciò non escludeva ovviamente che altre persone agissero nelle questioni amministrative e in sede di pagamento degli oneri sociali come amministratori di fatto.

Del resto non risulta in concreto né provata né specificata l’esistenza di indicazioni precise sull'utilizzo dei fondi disponibili e/o che tali indicazioni riguardassero anche il pagamento (o il non pagamento) degli oneri sociali e/o che le stesse fossero fornite direttamente e in modo vincolante a RI1.

Quanto allo scritto del 1°marzo 2022, con il quale la Cassa, con riferimento al saldo dei contributi per l’anno 2021 di fr. 132'621, dando seguito allo scritto della società del 16 febbraio 2022 (doc. 5; cfr. di seguito), comunicava che “per il saldo citato a margine, la Cassa sarebbe disposta a concedere una dilazione di pagamento in ragione di 24 (ventiquattro) rate dal 31 maggio 2022, alle seguenti condizioni: sottoscrizione del debito contributivo della società FAL1 a titolo personale da parte del signor TERZ1; oppure rilascio di una garanzia bancaria riscuotibile a prima richiesta”, assegnando quindi “il termine massimo del 15 marzo 2022 per ritornare il formulario "assunzione di debito" debitamente sottoscritto o la garanzia bancaria” (doc. J), a torto il ricorrente pretende di poterne trarre dei motivi che lo scagionino dalla sua responsabilità. Per quanto riguarda il tema del contendere è piuttosto rilevante che tale presa di posizione faceva seguito allo scritto, inviato il 16 febbraio 2022 proprio da RI1 a nome della società, contenente la richiesta di dilazione di pagamento (per i contributi scoperti per l’anno 2021 di fr. 132'621), e ciò a conferma delle sue competenze in sede di gestione dei pagamenti dei contributi (doc. 5 inc. Cassa).

Sia peraltro pure osservato che proprio in tale scritto egli, oltre a richiedere la rateazione, aveva anche comunicato che la FAL1 non aveva proceduto ad alcuna riduzione del personale nonostante l’importante calo degli introiti dalle sponsorizzazioni e dallo stadio. Malgrado ciò, pochi giorni dopo, con email del 21 febbraio 2022 (doc. 6), sempre il ricorrente aveva chiesto al servizio contributi paritari della Cassa una riduzione della massa salariale di riferimento per la fatturazione degli acconti 2022 a fr. 670'000, in palese contraddizione (cfr. ancora al consid. 2.11).

Tali comportamenti, che le allegazioni del ricorrente (cfr. VII) non riescono a confutare, evidenziano a non averne dubbio un comportamento attivo nella gestione dei contributi sociali (e pure una palese violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS; cfr. consid. 2.11).

Quanto infine allo scritto del 10 febbraio 2022 di TERZ1 all’Ufficio fallimenti (doc. K/1), dallo stesso emerge che la copertura finanziaria era una costante preoccupazione non solo dell'amministratore unico, ma anche del ricorrente quale direttore generale. Risulta anche chiaramente che le informazioni relative ai fondi necessari alla società giungevano a entrambi. A ragione l’amministrazione ha in proposito evidenziato il fatto che da tale scritto emerga anche che a luglio 2022 erano stati inseriti nella società nuovi dipendenti e alcuni giocatori con stipendi "ben sopra la media del ______".

Da tale circostanza a ragione la Cassa deduce che sia l’amministratore unico che il direttore generale avrebbero dovuto preoccuparsi di reperire i fondi non solo per versare tali salari, bensì anche per sostenere l'aggiuntivo fabbisogno per la copertura dei corrispettivi oneri sociali, e ciò nell'ambito di una ormai conclamata precaria situazione finanziaria della società. Avere tralasciato di introdurre le dovute misure a tutela non solo delle finanze della società, ma anche dei crediti della Cassa, rappresenta una grave violazione degli obblighi che derivano dall’art. 52 LAVS.

Tale aspetto evidenzia insomma ulteriormente che la gestione della fatturazione degli acconti AVS e dei contributi da parte del ricorrente non ha ossequiato gli obblighi che dalla sua posizione di già amministratore unico e in seguito amministratore di fatto e direttore generale gli incombevano. Tale violazione ha portato al danno lamentato in questa sede dalla Cassa.

Quanto infine all’allegazione secondo cui egli non poteva disattendere le istruzioni dell’azionista di maggioranza, va detto che a prescindere dal fatto che egli non comprova minimamente tale allegazione, non può che essere nuovamente ribadito che considerata la situazione e il fatto che egli era al corrente non solo degli obblighi in materia di pagamento dei contributi ma anche della situazione della società, egli avrebbe dovuto fare il necessario per salvaguardare tali obblighi imperativi e nel caso non vi fosse riuscito egli avrebbe dovuto prendere in considerazione anche di rassegnare le dimissioni. In ogni caso egli non poteva accontentarsi di un ruolo passivo, avendo l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi fossero effettivamente versati nell’ammontare corretto.

Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.

A ragione la Cassa ha osservato che dall'indicazione che l’insorgente, quale Direttore generale – peraltro unica persona all'infuori del CdA che abbia mai avuto potere di firma individuale in seno al FA1 (fino alla pubblicazione sul FUSC del 2 novembre 2022) – agisse "di concerto" con le altre figure societarie per le funzioni amministrative e sportive, il ricorrente nulla può dedurre a suo favore. In effetti, tale affermazione non esplicita che lo stesso non potesse intrattenere individualmente i rapporti con la Cassa (il contrario è semmai comprovato dagli elementi citati sopra), o che eseguisse in tale ambito esclusivamente le istruzioni dell’amministratore unico e o della proprietà. Come giustamente rilevato dalla Cassa, l'espressione "agire di concerto" significa agire di comune accordo, ciò che appalesa lo svolgimento di un'attività condivisa, senza che ciò lasci necessariamente trasparire la subordinazione effettiva di una delle parti coinvolte. In ogni caso quanto indicato nel citato verbale conferma senza ombra di dubbio che era compito del ricorrente, in qualità di Direttore generale, occuparsi delle questioni amministrative e quindi anche di quella relativa al pagamento degli oneri sociali. E questo non senza poi nuovamente ricordare che per la giurisprudenza la persona che partecipa da sola e/o di concerto con altri alla gestione aziendale, in particolare alla gestione del pagamento degli oneri sociali, risponde ai sensi dell'art. 52 LAVS del danno cagionato e aggravato nel tempo, ma anche nel caso in cui non lo abbia consapevolmente impedito, indipendentemente dal ruolo o dalla mansione ricoperti in seno alla società (cfr. STCA 31.2018.16-17 del 28 febbraio 2019, consid. 2.10.2.).

                                  Del resto, contrariamente a quanto adduce il ricorrente, il quale cerca di sminuire la sua posizione in seno alla società e sottolinea l’irrilevanza del fatto che egli disponesse del diritto ad agire a firma individuale, non è tanto l’applicazione della procura conferitagli, ma piuttosto il fatto che dai vari elementi sopracitati si evince con chiarezza che la gestione ed il pagamento degli stipendi e dei relativi oneri sociali fosse gestita dal ricorrente. Si ribadisce a questo proposito in effetti che per la giurisprudenza nell’ambito della responsabilità del datore di lavoro, la posizione di organo di fatto deve essere esaminata nel contesto dell’obbligo del versamento dei contributi. Per questo motivo, dev'essere esaminato chi nella ditta impartiva disposizioni per il calcolo e il pagamento dei salari (e dei contributi AVS/AI/AD e AF) e in che forma dette disposizioni venivano impartite (STFA del 24 aprile 1986 nella causa E.W, a proposito di una procuratrice). Ne consegue che il fatto che al ricorrente non pertenessero effettivamente decisioni sul piano economico e gestionale non muta al fatto che egli agisse come un amministratore di fatto riguardo al pagamento dei salari e degli oneri sociali. A non averne dubbio quindi egli ha avuto la possibilità di causare un danno o di impedire che lo stesso insorgesse, in altri termini di aver esercitato effettivamente un'influenza sugli affari societari (DTF 128 III 30 consid. 3a, STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 del 16 aprile 2003 consid. 7.3).

                        2.10.  Relativamente alla possibile responsabilità di terzi nella gestione della società, va detto che il ricorrente non ha invero in sostanza sostenuto e comunque non comprovato che altri si occupavano dei pagamenti, ma unicamente che altri definivano le spese e gli investimenti della società.

                                  In ogni modo, una simile argomentazione non permetterebbe al ricorrente di liberarsi dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                  Secondo la giurisprudenza (STFA H 149/02 dell’8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di causalità tra il comportamento gravemente negligente ed il danno non è dato se – con il grado probatorio della certezza (“Gewissheit”) o dell’alta verosimiglianza (“hohe Wahrscheinlichkeit”) – anche l’adozione di una condotta conforme alla legge non avrebbe potuto evitare il danno. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato (leggasi: della Cassa) risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STFA 207/06 del 19 luglio 2007 consid. 4.2.2). L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da atti penalmente rilevanti di un altro organo della società, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della Cassa (STF 9C_135/2011 dell’11 aprile 2011 consid. 4.3). Il Tribunale federale ritiene quest’ultima evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1 con rinvii giurisprudenziali; Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 475).

                                  Nella fattispecie, il ricorrente ha più volte ribadito che tutte le decisioni inerenti la società (contratti, nomina del nuovo amministratore, istruzioni sui pagamenti, immissioni di capitali, ecc.) erano prese da ______ e ______, ma non ha sostanziato (circostanziando condizioni di tempo e luogo, modalità, soggetti coinvolti) e tantomeno comprovato con il grado probatorio richiesto della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che altre persone e/o altri organi della società gli avrebbero impedito con macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente agli obblighi legali quale organo della società. Quanto addotto dall’insorgente è rimasto allo stadio della mera ipotesi e le sue allegazioni sono tutto fuorché precise.

                                  Pertanto, il nesso causale tra la negligenza grave del ricorrente e il danno arrecato alla Cassa non è stato interrotto.

                                  Né del resto la dichiarazione del 16 gennaio 2023/2 settembre 2025 di TERZ1 (VI) permette di modificare tali conclusioni. In effetti l’amministratore unico della fallita si limita in sostanza a ribadire quanto affermato dall’insorgente riguardo al ruolo svolto da ______ e ______, senza tuttavia apportare elementi probatori concreti e plausibili che consentano, alla luce degli altri elementi probatori all’inserto, di escludere la posizione di organo di fatto di RI1 (cfr. in merito anche al consid. 2.14).

                        2.11.  Va poi rilevato che la Cassa ha potuto constatare anche una violazione grave dell’obbligo di comunicare l’adeguamento degli acconti previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.

                                  Come ricordato al consid. 2.7, l’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

                                  Agisce quindi in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010; STCA del 28 febbraio 2019, inc. n. 31.2018.16, consid. 2.6, 2.9.2 e relativi riferimenti).

                                  Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva.

                                  La giurisprudenza ha avuto modo anche di statuire che il conguaglio per il pagamento dei contributi paritetici, inviato successivamente alle dimissioni dell’amministratore, esclude la responsabilità di quest'ultimo per il relativo importo (STCA del 7 febbraio 2001), tranne nel caso in cui è data una pregressa negligenza riferita alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010 citata, consid. 2.5.2. con riferimenti).

                                  Ritornando alla fattispecie concreta, pertinentemente la Cassa ha evidenziato:

" Nel caso in esame la Cassa ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come conseguenza per la società di pagare acconti manifestamente inferiori al dovuto e ciò in particolare per i seguenti anni:

anno 2020: conformemente alle indicazioni fornite dal signor RI1

(07.01.2020, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti sulla base di una somma annua dei salari di CHF 780mila, benché i salari versati per tale periodo siano risultati in realtà ammontare a CHF 1'448'861.00 (stato alla fattura di chiusura del 29.04.2022), con una differenza tra acconti e conguaglio dell'85.75%;

anno 2021: conformemente alle indicazioni fornite dal signor RI1 (29.01.2021, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti sulla base di una somma annua dei safari di CHF 546mila, benché i safari versati per tale periodo siano risultati in realtà ammontare a CHF 1'502'399.00 (stato alla fattura di chiusura del 22.04.2022), con una differenza tra acconti e conguaglio del 175.16%;

anno 2022: conformemente alle indicazioni fomite dal signor RI1 (18.02.2022, cfr. p.to 6.1) la Cassa ha fatturato acconti per il periodo gennaio-giugno sulla base di una somma annua dei salari di CHF 670mila. In particolare per il periodo gennaio-aprile - oggetto della contestata decisione risarcitoria - gli acconti sono stati fatturati in base a CHF 223'333.40 (4/12 di CHF 670mila), a fronte di salari effettivi ammontanti a CHF 512’204.18, vale a dire una differenza tra acconti e conguaglio del 129.35%.” (decisione impugnata, pag. 14seg)

                                  Quanto allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (doc. inc. Cassa) e nel dettagliato conteggio allestito dalla Cassa quale doc. 4. La documentazione prodotta dimostra che il ricorrente ha manipolato le basi di calcolo degli acconti negli anni 2020, 2021 e 2022, così come ben di evince dalla tabella allegata quale doc. 4 dalla Cassa. La stessa riassume in effetti l’evoluzione delle basi di calcolo degli acconti per il periodo 2018-2022 e evidenzia le chiare e gravi violazioni commesse dal ricorrente, il quale peraltro al proposito nulla adduce.

                                  Ne discende che, accettando il mandato di amministratore unico, dapprima, e amministratore di fatto poi, nonché di direttore preposto alla gestione dei salari e dei contributi sociali, il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano, incluso l’obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (cfr. supra consid. 2.4 e 2.7), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui il ricorrente era tenuto quale organo della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente

                                  La Cassa ha pure fatto notare che già negli anni 2018/19 (periodo in cui il ricorrente era membro del CdA e amministratore unico) la differenza tra la base di calcolo degli acconti ed il conguaglio violava i principi dell'art. 35 cpv. 2 OAVS. Tuttavia, limitandosi ad uno scarto nell'ordine del 16-18%, la società era comunque stata in grado di onorare i primi conguagli emessi per tali anni, tramite un pagamento in 12 rate ciascuno. Tale fatto conferma ulteriormente che l’insorgente doveva essere perfettamente consapevole che una corretta comunicazione della base di calcolo degli acconti era richiesta dalle prescrizioni legali, ma anche che la stessa era importante con riferimento alla gestione della liquidità a disposizione della società.

                                  Pertanto, egli avrebbe dovuto annunciare alla Cassa l’importante aumento della massa salariale negli anni menzionati in luogo di notificare per l'anno 2020 una base d'acconto risultata essere di circa la metà del dovuto e per gli anni 2021 e 2022 una base di circa un terzo di quella reale.

                                  Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere (cfr. XII), che le richieste di riduzione dell'ammontare degli acconti da lui formulate negli anni erano finalizzate alla riduzione dei costi aziendali. Ne discende che tati richieste non erano motivate dalla necessità di adeguare l'ammontare degli acconti AVS al reale livello della massa salariale (in realtà mai diminuita), come i fatti peraltro hanno dimostrato (cfr. doc. 4). Inoltre egli ha in realtà formulato le richieste di adeguamento degli acconti già nei mesi di gennaio/febbraio degli anni 2020/21/22 e non alla fine della rispettiva stagione. Inoltre è stato proprio il ricorrente, con la lettera del 20 ottobre 2022 alla società (inclusa nel doc. 7 alla risposta di causa della Cassa), a dichiarare che dal 1. giugno 2022 la gestione degli stipendi e degli oneri sociali era passata interamente nelle mani dell'amministratore unico.

                                  A ragione la Cassa ha rilevato che tale comportamento, in relazione alla critica situazione finanziaria della FAL1 di cui pure era consapevole, ha fatto sì che la situazione debitoria della società nei confronti della Cassa fosse sempre più insostenibile – obbligandolo peraltro a richiedere dilazioni a 24 rate per il pagamento dei conguagli – giungendo infine all'irrecuperabilità degli scoperti a seguito dell'insolvenza della società, sfociata nel decreto di fallimento del 27 gennaio 2023, intervenuto peraltro solo dopo 8 mesi dalla fine del periodo di gestione degli oneri sociali da parte del ricorrente.

                                  La cassa ha pure con pertinenza osservato che le modifiche degli acconti sopraccitate non trovavano comunque alcuna giustificazione, ritenuto che erano state inviate a metà della stagione calcistica.

                                  Infine, per quanto attiene all'asserita regolarità nel pagamento degli acconti e delle rate delle dilazioni da parte del ricorrente, la Cassa evidenzia con pertinenza che tale circostanza è in ogni caso irrilevante, ritenuto che la stessa è semplicemente il frutto di un'alterazione intenzionale delle modalità di pagamento dei contributi – in evidente e grave violazione delle prescrizioni della LAVS – dato che nella pratica la copertura delle rate sui conguagli è stata possibile, solo fino ad un certo momento, grazie agli importi non pagati sotto forma di acconti congrui e regolari. II comportamento dell’insorgente è pertanto in relazione diretta e causale con il danno patito con la Cassa, ciò che ne evidenzia la chiara responsabilità risarcitoria ex art. 52 LAVS.

                        2.12.  L’insorgente adduce inoltre che a seguito della cessione delle azioni in data 1° giugno 2022, la nuova proprietà si sarebbe assunta anche l'onere di tutti i debiti, tra cui anche quello relativo agli oneri sociali (allegato al doc. 2 inc. Cassa). Ritiene pertanto di non poter essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle obbligazioni assunte da parte della nuova proprietà. A suo avviso, il fatto che ______ avesse garantito alla FAL1 e alla Commissione ______ la copertura di eventuali perdite e/o necessità finanziarie, includerebbe implicitamente anche la copertura degli oneri sociali ed evidenzierebbe la responsabilità per tali debiti del citato (cfr. lo scritto di ______ del 20 aprile 2021 alla FAL1, allegato al doc. 2 inc. Cassa). Analogamente varrebbe per le garanzie di pagamento fomite verbalmente da ______, il quale avrebbe saldato integralmente lo scoperto relativo alle imposte alla fonte. Inoltre, la sua responsabilità sarebbe da negare anche considerando come la Cassa abbia ottenuto, al fine di concedere un pagamento rateale sul conguaglio dell'anno 2021, una dichiarazione di assunzione di debito sottoscritta il 3 marzo 2022 da TERZ1 (cfr. allegato al doc. 2 inc. Cassa).

                                  Ora, in relazione alle eventuali assunzioni di debito da parte dei rappresentanti della proprietà, soccorre innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di quantomeno una negligenza grave, ma costituiscono solo fatti riguardanti i rapporti interni alla società che non scaricano il convenuto dai propri obblighi risarcitori.

                                  Va qui infatti ricordato che secondo giurisprudenza, accordi tra ex amministratori in merito all’assunzione di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sono, secondo giurisprudenza federale, ininfluenti nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili e non assurgono a motivo di discolpa e in ogni modo (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2, 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 consid. 3.3. con riferimenti; STF H 208/00 e STF H 209/00 del 28 aprile 2003).

                                  E questo a prescindere dal fatto che l'assunzione debitoria espressa in sede di contratto di cessione delle azioni del 1° giugno 2022 non pare comunque espressa in termini assoluti.

                                  La cassa, nella decisione contestata, ha pure pertinentemente osservato che il fatto che la Cassa abbia richiesto il 1° marzo 2022 la dichiarazione di assunzione di debito unicamente a TERZ1 è ininfluente ai fini della presente vertenza, considerato come “tale richiesta è stata fatta a quest'ultimo semplicemente perché organo formale iscritto a Registro di commercio, rispettivamente perché non era ancora insorto formalmente un danno a carico della Cassa (il decreto di fallimento è del 27.01.2023) e quindi non era ancora stato possibile rilevare e attribuire la posizione di organo di fatto del ricorrente” (doc. B pag. 16).

                        2.13.  L’insorgente non ha del resto fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                  Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                  La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op.cit., n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                  Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                  D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico eiei pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                  In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.

                                  Dai dettagli sull’evoluzione dell’incasso relativi agli anni si rileva infatti come la Cassa abbia dovuto dal

31.2025.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2025 31.2025.6 — Swissrulings