Raccomandata
Incarto n. 31.2024.6 FC
Lugano 21 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 marzo 2024 emanata da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla ditta: DT 1
ritenuto in fatto
1.1. La DT 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 25 gennaio 2007 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 ha rivestito la carica di amministratore unico con firma individuale dal 22 febbraio 2022 (data di pubblicazione nel FUSC).
1.2. La società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro dal 1° agosto 2007 al 14 maggio 2022.
A seguito dell’entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha dovuto procedere dal mese di febbraio 2021 a sistematiche diffide di pagamento e da ottobre 2022 all’avvio di procedure esecutive, le quali sono poi sfociate in tre attestati carenza di beni del 20 ottobre 2022 relativi ai periodi 2021, gennaio - marzo 2022 e aprile - giugno 2022, dell’importo di fr. 19'909.75, rispettivamente fr. 7'887.30 e fr. 7'928.25 e in due attestati carenza beni del 4 luglio 2023 riferiti ai periodi luglio-settembre 2022 e ottobre - dicembre 2022 dell’importo di fr. 6'826.05 rispettivamente fr. 7'973.25.
1.3. Constatato di aver subito un danno, con due decisioni del 16 febbraio 2024, confermate da una decisione su opposizione dell’8 marzo 2024, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 28'123.30 per i contributi non soluti dalla DT 1 per gli anni 2021 e 2022.
1.4. Contro tale decisione su opposizione s’aggrava il 3 aprile 2024 al TCA RI 1, postulandole l’annullamento. Egli sostiene anzitutto di non poter essere ritenuto responsabile quale organo societario in ragione del suo breve periodo di carica e in ogni modo di contributi maturati e dovuti anteriormente alla data della sua nomina a amministratore unico avvenuta il 25 gennaio 2022, considerato come la società non fosse in grado di far fronte alle pendenze già anteriormente alla sua nomina. Rileva inoltre che la società sarebbe stata vittima di un atto illecito, indipendente dalla sua volontà. Adduce infine di aver messo in atto tutte le misure opportune per salvaguardare gli interessi dei creditori. Conferma inoltre la disponibilità degli azionisti ad eseguire il pagamento del dovuto mediante tre accrediti.
1.5. Con risposta di causa del 26 aprile 2024 la Cassa ha confermato
la propria decisione postulando la reiezione del gravame.
Delle relative argomentazioni si dirà, nella misura del necessario,
nel merito.
1.6. L’8 maggio 2024 RI 1 si è sostanzialmente ribadito nelle sue allegazioni, producendo ulteriore documentazione (V). In merito, la Cassa si è a sua volta confermata nelle proprie posizioni con allegato del 23 maggio 2024, comunicando contestualmente che in ragione del versamento di fr. 10'000 la pretesa nei confronti del ricorrente si riduceva a fr.18'123.30 (VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 deve essere condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS come da decisione contestata.
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a e riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro.
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1. gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Va inoltre ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, in un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo ai sensi degli artt. 115 cpv. 1 e 149 LEF – che determina parimenti l’insorgenza del danno e sancisce quindi l’irrecuperabilità del credito contributivo – e questo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per il fallimento; da quel momento decorre il termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2020 e in concreto applicabile; in argomento vedi le STCA 31.2020.27-28 del 28 luglio 2021 consid. 2.2. e 31.2020.33 dell’8 marzo 2021, consid. 2.2.2.). Con l’attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 LEF (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zurigo 2018, n. 22 ad art. 52 LAVS con vari rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Nel caso in esame, come da giurisprudenza sopra esposta, a seguito del rilascio, il 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023, di cinque attestati carenza beni a debito della DT 1 (cfr. consid. 1.2) – che segnano l’insorgenza e la conoscenza del danno e quindi l’insolvenza della società – la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (amministratore unico dal 22 febbraio 2022; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi non versati dalla società nel 2021 e 2022.
Il ricorrente rimprovera, anche se implicitamente, alla Cassa di non aver sostanzialmente dato seguito alla proposta che egli ha fatto per conto della società di liquidare la pendenza mediante tre pagamenti rateali (l’unico dei quali essendo avvenuto nel marzo 2024; cfr. e-mail del 21 marzo 2024, doc. 10). A fronte di tale assunzione di responsabilità da parte della società datrice di lavoro, il ricorrente sostiene, almeno implicitamente, che la decisione di procedere nei suoi confronti sia lesiva del principio della responsabilità sussidiaria degli organi.
A torto.
Come detto, a seguito dell’emissione degli ACB, la Cassa era pienamente legittimata a chiedere in via sussidiaria a RI 1, quale organo societario (cfr. supra consid. 1.1.), il risarcimento ex art. 52 LAVS dei contributi non versati dalla società.
Quanto allo scritto 21 marzo 2024 - quindi successivo all’avvio delle procedure risarcitorie nei confronti dell’insorgente -, con il quale il ricorrente ha proposto alla Cassa un rimborso rateale del debito contributivo, occorre osservare quanto segue. Va anzitutto rilevato che l’art. 34b cpv. 1 OAVS stabilisce che “Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie (…) la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere puntualmente pagati”. Già solo per questa ragione una tale richiesta non poteva essere presa in considerazione, poiché la Cassa non aveva alcuna ragione d’ammettere che la società potesse far fronte puntualmente a tale impegno. Infatti la datrice di lavoro non ha in alcun modo spiegato come, a fronte della sua manifesta illiquidità, intendesse rimborsare tale debito.
In ogni caso, tale richiesta è avvenuta successivamente a quello che la giurisprudenza federale indica quale momento dell’insorgenza del danno (la notifica degli ACB il 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023, doc. 7) e che fa pertanto sorgere il credito risarcitorio nei confronti degli organi (eventualmente) responsabili, sicché rettamente la Cassa ha promosso e proseguito la procedura di risarcimento nei confronti di RI 1.
Dalla documentazione agli atti risulta in ogni modo che la DT 1 dal febbraio 2021 ha dovuto regolarmente essere diffidata per quanto riguarda i contributi oggetto della presente procedura e che, da ottobre 2022, la Cassa ha dovuto procedere in via esecutiva per il recupero dei contributi non soluti. Se si considera inoltre che le prime procedure esecutive avviate tempestivamente in relazione agli scoperti contributivi sono sfociate in diversi attestati di carenza di beni e che la società ha sostanzialmente cessato l’attività dalla fine di luglio 2022 (data a partire dalla quale ha comunicato di non avere più dipendenti, cfr. doc. 9) e che, infine, fatta eccezione per il versamento di fr. 10'000 operato dalla società il 22 marzo 2024, ovvero posteriormente alla resa della decisione impugnata (doc. E), l’ultimo pagamento da parte della società risale al febbraio 2022 (cfr. doc. D), questo TCA deve convenire che, dopo la resa degli attestati di carenza di beni il 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023, legittimamente la Cassa poteva considerare come irrecuperabile l’intero credito contributivo, già invano sollecitato e precettato (cfr. al riguardo STFA H 162/03 del 2 luglio 2004; STF 9C_910/2009 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2; STCA 31.2017.3 dell’11 settembre 2017 consid. 2.9).
Del resto, con la risposta di causa la Cassa ha comunicato la diminuzione del danno posto a carico dell’insorgente in ragione dell’intervenuto pagamento di fr. 10’000 da parte degli azionisti della società. Visto quanto sopra esposto tuttavia tale versamento non permette di mettere in dubbio le difficoltà finanziarie della società né dimostra alcuna violazione del principio della sussidiarietà. Giova peraltro a tal riguardo ricordare che è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c).
Infine, con riferimento alla censura, quantomeno implicita, per cui la Cassa avrebbe dovuto avviare una procedura di risarcimento contro il precedente amministratore, è sufficiente nuovamente rammentare che la responsabilità degli organi di una persona giuridica per i contributi insoluti è di carattere solidale (art. 52 cpv. 2 seconda frase LAVS), ragione per cui la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere e, qualora ometta di procedere contro uno di loro, nessun’altra autorità può sostituirsi ad essa ed agire al suo posto (DTF 108 V 195 consid. 3, 119 V 86 consid. 5.).
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso concreto, la Cassa ha debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2021 e 2022, chiedendo il risarcimento di complessivi fr. 28'123.30 (poi diminuiti di fr. 10’000 a seguito del pagamento nel frattempo intervenuto, doc. 2, 3, 11-14, D).
Del resto l’ammontare dei contributi dovuti, debitamente documentato dalla Cassa, non è stato contestato dal ricorrente.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.
2.6. Ora, accettando il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003).
Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile (cfr. STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STFA H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Nella fattispecie, a sua discolpa RI 1 afferma che la società sarebbe stata vittima di un'appropriazione indebita da parte di terzi. Adduce, tra l’altro, quanto segue:
" (…) prima della mia nomina gli azionisti della società avevano concluso un accordo di compravendita verbale con dei terzi, che prevedeva un periodo di prova di tre mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2022, durante i quali i compratori, rappresentati da una Sagl con socio unico, si sarebbero occupati della gestione della liquidità della società proveniente dalle vendite effettuate nei locali di DT 1, in nome e per conto di quest'ultima. Terminato questo periodo gli accordi prevedevano la stesura del contratto di compravendita in forma scritta. Un anticipo di CHF 95'000 sull'acquisto era stato versato ai venditori già nel mese di gennaio 2022, importo che è stato interamente destinato al soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati, fra cui CO 1, per contributi dovuti relativi agli esercizi 2020 e 2021. Trascorso il periodo di tre mesi, i compratori hanno tergiversato sulla firma del contratto, fino a quando mi sono trovato costretto a intimare in data 9 maggio 2022 la riconsegna dei locali entro il 14 maggio 2022. La società a partire dalla data 15 maggio 2022 ha quindi cessato ogni attività economica. Ho chiesto ai compratori la restituzione degli incassi di proprietà di DT 1 per il periodo 01.01.2022 - 15.05.2022, almeno nella misura sufficiente a coprire le spese sostenute in quel periodo. II totale degli incassi di proprietà di DT 1 in quel periodo ammonta a CHF 220'032.80. Di fronte al loro rifiuto, ho presentato, per conto di DT 1, una denuncia penale per appropriazione indebita, che è in fase istruttoria. L'importo reclamato è stato quantificato in CHF 135'.797.60, più che sufficiente a soddisfare tutte le pretese creditizie verso DT 1.” (I)
Ora, tale argomentazione non permette al datore di lavoro, rispettivamente al suo organo formale, di liberarsi da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Innanzitutto va rilevato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 pag. 160 con riferimenti). Nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota con l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA H 171/02 del 23 giugno 2002, H 446/00 del 31 agosto 2001, consid. 4b).
Nella fattispecie, i documenti prodotti dal ricorrente non menzionano i motivi per cui i “compratori” abbiano rifiutato la restituzione degli incassi di proprietà della società, né dagli stessi si evince se e se del caso quali altre misure la società, e per essa il suo amministratore, abbia attuato al fine di rispettare gli obblighi contributivi. In ogni caso, va ribadito che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che è molto rischioso affidare le sorti di una società principalmente all'apporto di un committente o di terzi con i quali sarebbero intercorse trattative o accordi non certi. In tal modo la ditta fonda la propria esistenza su equilibri delicati (STCA del 16 aprile 2003 in re A. T., consid. 2.6.1).
Inoltre, come dianzi indicato, dalla documentazione agli atti si evince che la DT 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi a partire da inizio 2021, costringendo la Cassa a inviare diffide di pagamento e avviare successivamente procedure esecutive. Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico e non riconducibile ad una situazione di momentanea illiquidità, e ciò è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del ricorrente, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2 e DTF 123 V 244 consid. 4b, 108 V 188).
La circostanza che il mancato pagamento dei contributi fosse dovuto (anche) ad un presunto – e peraltro non comprovato – agire scorretto da parte di terzi, non può quindi esimere il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Come detto, del resto, il ricorrente non ha nemmeno specificato con precisione quali iniziative egli abbia intrapreso per assicurare che i contributi fossero interamente liquidati.
Del resto, il fatto che, dopo la sua entrata quale amministratore unico della società, egli abbia presentato una denuncia penale nei confronti di terzi per appropriazione indebita degli incassi, non basta per liberarlo dall'obbligo che la carica di amministratore unico di una SA comporta. In virtù di quanto disposto dall’art. 716a CO infatti l'amministratore di una società deve "vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse rispettino la legge", ciò che comporta segnatamente che egli deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti e esigere, se e ove necessario, informazioni supplementari e intervenire se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag. 106), dovendo peraltro, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO, adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza.
. A prescindere dal fatto che quanto addotto dal ricorrente non risulta comprovato, se l'amministrazione avesse adottato le procedure ragionevolmente esigibili giusta l’art. 716a CO, verosimilmente non si sarebbe giunti ad accumulare lo scoperto nei confronti della Cassa oggetto della presente procedura.
E in ogni caso l’amministratore diligente non può liberarsi dalle proprie responsabilità appellandosi (peraltro senza addurre prove concludenti) a azioni lesive commesse da terze persone, rilevato nuovamente che ogni amministratore diligente deve preoccuparsi di limitare i rischi per la società prendendo le misure opportune e non affidarsi ad equilibri precari e delicati.
In proposito sia peraltro nuovamente ricordato che il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, è stato ingannato da macchinazioni penalmente rilevanti di un altro organo della società in merito agli importi arretrati a favore della cassa di compensazione, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della cassa. Il Tribunale federale ritiene quest’evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475). Rilevanti non sono le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato; STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6, H 411/01 del 5 marzo 2005 consid. 5, H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla 31.2003.13 del 22 settembre 2003; cfr. anche STCA 31.2023.10 del 27 novembre 2023 consid. 2.7.2.).
In concreto, l’asserito comportamento di rilevanza penale di terzi nulla muta alla grave negligenza del ricorrente in punto al versamento dei contributi paritetici. Infatti, conformemente alla suevocata giurisprudenza, i raggiri di rilevanza penale da parte di terzi possono comportare un’esenzione dalla responsabilità dell’organo, interrompendo il nesso di causalità adeguata, solo se quest’ultimo ha provveduto ad effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che, come accertato in questa sede, in concreto non è avvenuto (cfr. anche al consid. 2.7).
Né peraltro il fatto, addotto dal ricorrente, che i presunti accordi in essere con la parte acquirente risalissero a dicembre 2021, ovvero anteriormente alla sua nomina quale amministratore unico, permette di modificare la sua responsabilità rilevato come egli ammette esplicitamente di esserne espressamente stato informato al momento della sua entrata in funzione.
Del resto, se è vero, come adduce il ricorrente, che dal bilancio di chiusura del 31 dicembre 2021 risultava evidente che la società presentava un bilancio deficitario, a ragione la Cassa fa notare che in simile evenienza egli avrebbe dovuto depositare i bilanci.
Pure con pertinenza la Cassa rileva inoltre che, stante le difficoltà palesate dalla società, sarebbe stato compito dell’amministratore unico di diminuire la massa salariale invece di continuare a versare salari (in particolare a __________ un salario di oltre fr. 63'000 per sette mesi nel 2022, doc. F).
2.7. Il ricorrente contesta di poter essere ritenuto responsabile dei contributi scoperti nel 2021 e 2022, considerato come a suo dire lo scopo prioritario della sua nomina sarebbe stato “solo” quello di gestire il passaggio di consegne fra la gestione precedente e quella nuova. Sottolinea inoltre la brevità della sua carica (egli avrebbe gestito la società solo per circa tre mesi, fino al maggio 2022, data di cessazione di ogni attività economica; in seguito la società sarebbe infatti rimasta iscritta a RC con l’unico scopo di poter recuperare i fondi necessari al soddisfacimento dei creditori) e sottolinea che la società alla data della sua nomina presentava già un bilancio insolvente.
La responsabilità per danni, se del caso, sarebbe quindi imputabile alle persone occupate nella gestione societaria nel periodo anteriore.
Ai sensi della giurisprudenza federale, è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).
La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Nella fattispecie, accettando il mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli – che peraltro non indica né tantomeno dimostra le reali misure da lui intraprese per far fronte alla difficile situazione della società, limitandosi a sostenere di “aver provveduto a prendere le misure necessarie al risanamento del bilancio societario, mediante parziale rinuncia e postergazione dei crediti vantati dagli azionisti della società” (I pag. 1) – incombeva l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli arretrati, precedenti alla sua entrata in carica) venissero effettivamente versati. Tale omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.
Gli argomenti addotti dal ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 5.2; STCA 31.02.29 del 24 marzo 2003 nella consid. 2.7.1). Come suesposto, infatti, un amministratore non può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave (cfr. anche STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, consid. 3.1).
Né del resto il fatto che egli abbia ricevuto da parte degli azionisti, in occasione dell’assemblea generale straordinaria del 25 gennaio 2022, delle rassicurazioni circa il fatto che essi avrebbero provveduto a far fronte a eventuali impegni della società in caso di necessità (doc. B), permette di scaricarlo dalle proprie responsabilità. Considerato anche come siffatte assicurazioni non paiono essere state accompagnate da valide garanzie, un simile agire denota tutt’al più una certa leggerezza nello svolgere i propri compiti quale amministratore unico di una SA, ricordato nuovamente come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sull’andamento della società e l’osservanza della legge, vigilando i particolare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165).
Ma nemmeno la brevità della carica può esimere il ricorrente dalla sua responsabilità.
Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).
A ragione la Cassa ha quindi fatto rilevare che l’assunzione della carica da parte del ricorrente sia da situare al 25 gennaio 2022, come risulta dal verbale assembleare di nomina (doc. B), carica che peraltro egli riveste tuttora.
In ogni modo la brevità del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, per i contributi oggetto della presente procedura la DT 1 era già stata oggetto di diffide e procedure esecutive promosse dalla Cassa a far tempo dal mese di febbraio 2021 e poi sfociate negli ACB del 20 ottobre 2022 e 4 luglio 2023 (cfr. supra consid. 1.2; doc. 7).
Del resto sia di nuovo ricordato che, conformemente a quanto comunicato proprio dal ricorrente il 28 febbraio 2023 (doc. 8), la DT 1 ha cessato l'attività il 14 maggio 2022 ed i salari sono stati notificati fino al 26 luglio 2022 (doc. 9). La comunicazione della cessazione dell'attività per il 14 maggio 2022, vidimata da RI 1, è avvenuta solo il 28 febbraio 2023 (doc. 8). Dall’e-mail del 27 aprile 2023 risulta inoltre che la dipendente __________ è rimasta assicurata fino al 26 Iuglio 2023 (doc. 9).
Ora, alla luce di questa situazione non si può ragionevolmente sostenere che RI 1, che peraltro è tuttora amministratore unico della società, abbia messo in atto tutte le misure opportune per salvaguardare gli interessi dei creditori.
Non è possibile seguire il ricorrente nemmeno laddove contesta di doversi far carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione.
In effetti, il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE 2020 III Nr. 1, consid. 3.2.2.).
Tuttavia, il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Seppure un nuovo organo, formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente, ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H 112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).
In una pronunzia del 2020 (STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020) il Tribunale federale si è determinato sul ricorso di un ex presidente del CdA di una società fallita che, in sintesi, declinava ogni responsabilità per i contributi paritetici insoluti asserendo che al momento della sua elezione nel CdA la società presentava già una situazione di eccedenza di debiti e di insolvenza, circostanza dalla quale il ricorrente ne desumeva l’interruzione del nesso di causalità adeguata. L’Alta Corte, ripercorrendo la giurisprudenza topica, ha precisato quanto segue:
" Vi è insolvenza se un debitore non ha onorato da molto tempo i propri obblighi finanziari. In un simile caso un creditore non può più sperare di essere pagato […] Si deve ammettere una situazione d’insolvenza se vi sono attestati di carenza beni, è stato dichiarato il fallimento o è stato concluso un concordato con cessione di beni. È riconosciuta un’insolvenza anche quando sono presenti elementi che dimostrano la continua inadempienza verso i propri obblighi finanziari, come la costante mancanza di fondi per far fronte alle proprie obbligazioni scadute. Per contro, in caso di difficoltà finanziarie di corto termine, l’insolvenza non è ancora data; deve trattarsi infatti di una difficoltà durevole […].
Un’eccedenza di debiti è invece data quando i debiti della società non sono più coperti né al valore di esercizio né al valore di alienazione (art. 725 cpv. 2 seconda frase CO). […] L’eccedenza di debiti configura un indizio dell’insolvenza della società.”
(consid. 4.1. e 4.2.).
Va poi qui anche ricordato che incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene al pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato a far parte del CdA può essere ritenuto responsabile del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione (STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011, consid. 4.3). Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr., in questo senso, STCA 31.2016.13 del 13 aprile 2017 e la giurisprudenza ivi citata). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
D’altra parte, come esposto, il nesso di causalità naturale ed adeguata tra la violazione – intenzionale o per negligenza – delle disposizioni pertinenti e l’insorgenza del danno è da considerarsi interrotto anche qualora l’organo chiamato a risarcire il danno non avrebbe potuto evitare l’insorgere dello stesso. Ciò è il caso, tra l’altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato risulta così preponderante che il comportamento errato dell’organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l’esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto. L’interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del consiglio d’amministrazione è stato ingannato da macchinazioni penalmente rilevanti di un altro organo della società in merito agli importi arretrati a favore della cassa di compensazione, vedendosi così impedito nell’ossequiare ai propri incombenti nei confronti della cassa. Il Tribunale federale ritiene quest’evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid. 4.3.1.1. con rinvii giurisprudenziali; cfr. anche Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pag. 475).
In concreto l’insorgente non ha sostenuto che al momento dell’assunzione della funzione di amministratore unico la DT 1 fosse già insolvente o indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili. E neppure la documentazione all’inserto permette di sostenere tale conclusione (cfr. anche STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e 4.2.).
Del resto dalla documentazione agli atti non si rilevano attestati carenza beni o concordati di cessione di beni al momento della sua entrata in carica. Ne consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza, non trovandosi nel gennaio 2022 la società in stato di insolvenza, l’insorgente è responsabile anche per i contributi paritetici insoluti concernenti l’anno 2021 e gennaio 2022, ossia precedenti all’assunzione della funzione di amministratore.
Né peraltro dagli atti emergono elementi che permettono di concludere che il precedente amministratore o terzi abbiano celato – eventualmente con atti di rilevanza penale – a RI 1 l’esistenza di oneri sociali arretrati e/o impeditogli di saldare tale debito verso la Cassa.
Anzi dalla documentazione e da quanto peraltro attestato dallo stesso ricorrente risulta come egli, al momento di assumere la carica, fosse ben consapevole delle difficoltà in cui versava la società e anche della questione della compravendita prospettata con dei terzi (che ha in seguito dato adito alla denuncia per appropriazione indebita). Dal verbale dell’Assemblea generale straordinaria del 25 gennaio 2022, data in cui egli è stato nominato ad amministratore unico, risulta che era stato dato scarico al precedente amministratore per l’attività svolta negli esercizi contabili dal 2019 al 2021 (doc. B).
In considerazione di quanto esposto, è accertato che all’assunzione della carica di amministratore unico comportante un dovere di diligenza accresciuto, l’insorgente era cosciente che vi fossero dei contributi paritetici insoluti e per i quali sarebbe stato doveroso creare immediatamente delle congrue riserve contabili rispettivamente diminuire la massa salariale.
Ribadito che quale nuovo amministratore unico risponde pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione in quanto non ha provato che al momento in cui ha assunto la carica la società fosse già insolvente e ritenuto che il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé un segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006), all’insorgente deve essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
Inoltre va ricordato che nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile, ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H 268/01 e STF H 269/01 del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha fatto.
Ne consegue che egli deve rispondere anche dei contributi paritetici insoluti antecedenti alla sua nomina quale amministratore unico della società.
2.8. Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione che si realizzano allorquando un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).
In concreto, stanti le considerazioni che precedono, non si rilevano motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita giurisprudenza.
Riguardo all’allegazione del ricorrente per il quale la società sarebbe ancora iscritta a registro di commercio con l'unico scopo di poter recuperare i fondi necessari al soddisfacimento dei creditori, va in proposito ribadito che il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività di un’azienda può eventualmente rappresentare motivo di discolpa, qualora l’azienda, dopo aver per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i suoi obblighi di datore di lavoro, cade in difficoltà economiche e resta debitrice dei contributi sociali per gli ultimi mesi della sua esistenza.
Ora, sottolineato nuovamente che la giurisprudenza in questi casi circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti), nella fattispecie i contributi rimasti insoluti concernono un lungo periodo e meglio per gli anni 2021 e 2022. Alla luce di tale circostanza, un valido motivo di discolpa non può essere ammesso.
A maggior ragione vista la cronicità del mancato pagamento dei contributi e considerato come la Cassa abbia dovuto emettere diffide e iniziare diverse procedure esecutive per arrivare alla fine ad ottenere degli attestati di carenza di beni e aver fatto intimare la comminatoria di fallimento. Sia peraltro ricordato che giusta l'art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme ai suoi contributi i quali vanno pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34a OAVS).
Con pertinenza la Cassa ha del resto fatto osservare che a queste conclusioni nulla muta il versamento di fr. 4'424.50 effettuato nel corso del 2023 da parte di terzi azionisti e citato nel ricorso.
Si trattava infatti di un versamento a titolo di contributi dovuti, per i quali la Cassa aveva proceduto in via esecutiva fino alla comminatoria di fallimento, ritenuto come le procedure esecutive promosse sono poi state continuate in via di pignoramento e sono poi sfociate nell’emissione dei citati attestati carenza beni il 4 luglio 2023.
Si deve quindi concludere che non si rileva alcuna speciale circostanza ai sensi della succitata giurisprudenza federale che avrebbe potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbe potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.9. Visto tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza, deve assumersi le conseguenze ex art. 52 LAVS del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte di DT 1 per gli anni 2021 e 2022.
Il 23 maggio 2024, come dianzi accennato, la Cassa ha comunicato che il 22 marzo 2024 ha ricevuto il pagamento di fr. 10'000 e di averlo computato, come da prassi, sul periodo più vecchio degli scoperti (VII).
Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS dell’insorgente, il suo ricorso va dunque accolto parzialmente, il danno imputatogli essendosi ridotto dai fr. 28'123.30 chiesti con la decisione impugnata a fr. 18'123.30 (cfr. supra consid. 1.9.).
2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Pronunciandosi di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione dell’8 marzo 2024 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla CO 1 fr. 18'123.30.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti