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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2024 31.2024.3

28. November 2024·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,177 Wörter·~41 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro una decisione con cui la Cassa ha dichiarato tardina l'opposizione contro la decisione di risarcmento nei confronti di una ex membro del CdA della fallita; e contro una decisione con cui la Cassa non era entrata nel merito di una domanda di revisione e riconsiderazione

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 31.2024.3-4     FC

Lugano 28 novembre 2024          

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio/2 febbraio 2024 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

una decisione su domanda di revisione e riconsiderazione e una decisione su opposizione del 3 gennaio 2024 emanate da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  La FA 1, con sede precedentemente a __________, __________, __________, __________ e da ultimo a __________, è stata iscritta a Registro di commercio l’8 novembre 1984 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                  RI 1 ha rivestito la carica di membro del consiglio di amministrazione di tale società dal 25 giugno 2015 fino al 21 marzo 2018 (date di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                          1.2.  La società, affiliata dal 1° settembre 2013 alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro, è entrata in mora con il pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal mese di marzo 2014 (sistematicamente dal novembre 2016) e precettarla nel novembre 2015 (sistematicamente dal settembre 2017). A seguito dell’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione presentata il 4 ottobre 2018 dalla Cassa, la quale vantava a quel momento un credito verso la FA 1 di fr. 57'167.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni dal 2016 al 2018 oltre spese e interessi, con decreto del 13 febbraio 2019 della Pretura del distretto di __________ è stato dichiarato il fallimento della società dal 14 febbraio 2019 (pubblicazione nel FUSC del 19 febbraio 2019, cfr. estratto RC informatizzato agli atti). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza d’attivo con decreto pretorile del 5 luglio 2019 e la ragione sociale è stata radiata d’ufficio da RC in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC il 19 novembre 2019 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                          1.3.  Costatato di avere subìto un danno, con decisione dell’11 febbraio 2022 la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 44'370.55 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017, in via solidale con __________ (membro del CdA dal 20 settembre 2013 e amministratore unico dal 21 marzo 2018). Contro tale decisione non è stata interposta alcuna opposizione nel termine di legge.

                          1.4.  Con e-mail del 10 dicembre 2023 dapprima e un esposto del 27 dicembre 2023 (inoltrato il giorno seguente) poi, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contestando di poter essere chiamata a rispondere dei contributi sociali non pagati dalla FA 1, ha presentato alla Cassa un atto denominato “impugnazione decisione di risarcimento danni (art. 52 LAVS) n. conteggio __________; in via subordinata revisione della decisione; in via di ulteriore subordine riconsiderazione della decisione in capo alla signora RI 1” con il quale ha chiesto di accogliere l’opposizione e di conseguenza annullare la decisione dell’11 febbraio 2022, in via subordinata di “porre in revisione la decisione e dichiarare che nulla è dovuto”, e in via ancora più subordinata di “porre in riconsiderazione la decisione” (doc. 2).

                          1.5.  Gli atti di RI 1 sono stati evasi mediante due decisioni della Cassa del 3 gennaio 2024.

                                  Con una “decisione su opposizione” ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione promossa contro la decisione di risarcimento danni giusta l’art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022 (che era stata intimata il 28 febbraio 2022), considerato come la stessa fosse stata inoltrata il 28 dicembre 2023 e, quindi, manifestamente oltre il termine per interporre opposizione di 30 giorni, scadente in casu il 30 marzo 2022.                                                

                                  Con parallela “decisione su domanda di revisione e riconsiderazione”, la Cassa non è entrata nel merito della domanda di revisione e riconsiderazione dell’interessata. Ha considerato che non erano stati fatti valere nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che potessero giustificare una revisione della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022. Nemmeno erano dati gli estremi per riconsiderare, in quanto manifestamente errata, la medesima decisione.

                                  Entrambe le decisioni hanno pure respinto la domanda di gratuito patrocinio dell’interessata, non essendo comprovata l’indigenza e difettando pure la probabilità di esito favorevole.

                          1.6.  RI 1, tramite il suo legale, ha impugnato entrambe le decisioni con un unico ricorso datato 30 gennaio 2024 ma inviato il 2 febbraio 2024.

                                  Nel suo gravame ella censura sostanzialmente un lacunoso accertamento dei fatti da parte della Cassa, ritiene ingiusto il fatto di non essere stata sentita in audizione e sostiene di non essere corresponsabile del mancato versamento dei contributi sociali alla Cassa e di essere venuta a conoscenza solo con la diffida del 23 novembre 2023 del mancato risarcimento del danno da parte di __________. A comprova delle proprie affermazioni rinvia all’allegato decreto del 18 aprile 2019 con il quale il Ministero pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso nei suoi confronti per i reati di usura, usura per mestiere e inganno aggravato nei confronti delle autorità. Adduce inoltre che il procedimento che vedrebbe coinvolti i reali amministratori della RI 1 sarebbe terminato solo di recente. Chiede quindi in via principale l’annullamento delle decisioni, con l’accertamento del suo mancato obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS e, quindi, “la manifesta infondatezza” della decisione dell’11 febbraio 2022, e in via subordinata la revisione o la riconsiderazione della medesima decisione nonché, in via ancora più subordinata, il condono secondo i presupposti di legge.  

                          1.7.  Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA che aveva avviato una procedura di risarcimento danni anche nei confronti di __________ e che la relativa decisione dell’11 febbraio 2022 era pure passata in giudicato in difetto di opposizione – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà meglio in seguito se necessario, si è confermata nelle proprie decisioni. Dopo aver sottolineato che la decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022 è cresciuta in giudicato divenendo esecutiva in assenza di opposizione da parte della destinataria, sottolinea l’irricevibilità del ricorso presentato contro la decisione di non entrata nel merito della domanda di revisione, considerato come avverso la decisione risarcitoria l’interessata avrebbe dovuto semmai presentare, nei termini di legge, opposizione ex art. 52 LPGA. In ogni modo nemmeno sarebbero stati invocati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto giustificare l’entrata nel merito di una domanda di revisione. Quanto invece al ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione, ritenuta esclusa la procedura di opposizione, lo stesso sarebbe pure irricevibile perché secondo giurisprudenza né l'assicurato né il giudice possono obbligare la Cassa a riconsiderare una decisione regolarmente cresciuta in giudicato. Rileva infine che nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato il condono.

                          1.8.  Con osservazioni del 26 febbraio 2024 l’insorgente, tramite il suo legale, ribadisce le sue allegazioni e le sue domande ricorsuali, con motivazioni di cui si dirà, ove necessario, nel merito, allegando pure nuova documentazione.

L’amministrazione si è pure riconfermata nelle proprie posizioni l’8 marzo 2024, precisando che __________ aveva effettuato un ulteriore versamento di fr. 500, ciò che diminuiva a fr. 37'427.44 il danno posto a carico della ricorrente.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                  nel merito

                          2.2.  Secondo costante giurisprudenza federale la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (fra le tante cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1., 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; DTF 131 V164, 130 V 388 e 122 V 36 consid. 2a).

                                  Nel caso in esame, con la prima delle due decisioni contestate la Cassa ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione formulata il 27 dicembre 2023 (e inoltrata il giorno successivo) da RI 1 alla decisione di risarcimento danni giusta l’art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022.

                                  Con il secondo provvedimento di pari data qui censurato la Cassa, considerato come non ne fossero dati i presupposti, non è entrata nel merito della domanda del 27/28 dicembre 2023 con cui l’interessata postulava la revisione e/o la riconsiderazione della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022.

                                  L’oggetto del contendere dinanzi allo scrivente TCA deve quindi essere limitato alla questione di sapere se a ragione o meno l’amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione alla decisione dell’11 febbraio 2022, da un lato, della richiesta di revisione e/o riconsiderazione della medesima decisione, dall’altro.

                                  Per questi motivi non possono essere oggetto di esame giudiziale in questa sede le richieste e le censure di merito presentate da RI 1, segnatamente laddove sostiene in sostanza di non essere corresponsabile del mancato versamento dei contributi sociali alla Cassa da parte della FA 1.

                          2.3.  Trattandosi, nel caso del provvedimento dell’11 febbraio 2022 – di cui, mediante le decisioni qui oggetto di gravame, era stato negato il chiesto annullamento rispettivamente la postulata revisione e/o la riconsiderazione – di una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, occorre brevemente inquadrare il relativo quadro giuridico come segue.

                                  In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                  La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                  Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta in effetti l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (129 V 11, 123 V 15; Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; cfr. anche Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).  Inoltre, qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (cfr. l’art. 52 cpv. 2 LAVS e DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                  Nel caso in esame, a seguito della procedura di fallimento aperta nei confronti della FA 1 e della successiva chiusura della stessa per mancanza di attivo (e conseguente radiazione d’ufficio da RC della regione sociale), la Cassa ha constatato di aver subito un danno nella misura di fr. 57'167.25 pari ai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla società negli anni dal 2016 al 2018 oltre a spese e interessi e, mediante decisione dell’11 febbraio 2022, ha quindi chiesto (in via sussidiaria) alla ricorrente (e a __________), quali membri del consiglio di amministrazione della fallita, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il relativo periodo in cui erano in carica. Contro tale provvedimento l’interessata è insorta solo in data 27/28 dicembre 2023, chiedendone l’annullamento, la revisione e/o la riconsiderazione presso la Cassa, la quale ha respinto tali richieste mediante le due decisioni del 3 gennaio 2024 impugnate in questa sede.

                          2.4.  Decisione sull’opposizione alla decisione di risarcimento danni dell’11 febbraio 2022

                       2.4.1.  Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Secondo l’art. 38 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).

Quanto all’“osservanza dei termini”, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA).

Giusta l’art. 40 LPGA (Proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza), il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1). Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate (cpv. 2). Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (cpv. 3).

Infine, per l’art. 41 LPGA (Restituzione per inosservanza), “se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento” (cpv. 1).

Nella fattispecie, il termine di trenta giorni per formulare opposizione alla decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, come peraltro espressamente indicato in calce alla decisione stessa (cfr. doc. A/6), giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA è un termine legale ed è quindi perentorio, come disposto dall’art. 40 cpv. 1 LPGA.  

La decisione dell’11 febbraio 2022 è stata notificata lunedì 28 febbraio 2022 (doc. A/1-3), ragione per cui il termine di 30 giorni per interporre opposizione ha iniziato a decorrere da tale data (art. 38 cpv. 1 LPGA), giungendo a scadenza mercoledì 30 marzo 2022.

In considerazione di quanto esposto, l'opposizione a tale decisione formulata da RI 1, tramite il suo legale, con scritto datato 27 dicembre 2023, spedito per raccomandata il giorno seguente, è ampiamente tardiva e, come tale, irricevibile in ordine.

A ragione, nella sua decisione l’amministrazione ha pure precisato a titolo abbondanziale che non sussisteva, né peraltro nemmeno era stato fatto valere (e questo malgrado la richiesta in tal senso della Cassa indicata nella email del 12 dicembre 2023 al legale dell’interessata, doc. 9), alcun motivo che potesse rendere scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione rispettivamente che giustificasse la restituzione dei termini. L’opponente non ha in effetti dichiarato (e tantomeno comprovato) di essere stata impedita senza sua colpa nel presentare la sua opposizione e tantomeno quindi che l’impedimento sia cessato entro i dieci giorni precedenti ai sensi dell’art. 41 LPGA.

                       2.4.2.  Nella decisione impugnata la Cassa ha pure respinto la richiesta di essere sentita formulata dall’opponente. Dopo aver ricordato che per la giurisprudenza del Tribunale federale può essere ritenuta superflua l’audizione dell’opponente “se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è fondata su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria posizione, in quanto la fattispecie risulta già sufficientemente chiara”, ha concluso che “la documentazione agli atti è sufficiente per poter decidere in merito alla presente vertenza, per cui non è necessario convocare l'interessata per un colloquio” (doc. 3).

                                  In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282).

                                  Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2).

                                  Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                  Nell'evenienza concreta, nella misura in cui la censura proposta dalla ricorrente si riferisca ad una mancata audizione prima della resa della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022, la stessa appare manifestamente infondata, considerato come l’interessata, qualora l’avesse voluto, avrebbe avuto la possibilità di esprimere le sue allegazioni e contestazioni mediante opposizione al provvedimento medesimo. Opposizione che tuttavia ella ha trascurato di presentare nel termine indicato di trenta giorni. In effetti, ai sensi dell’art. 42 LPGA (Diritto di audizione) le parti hanno il diritto di essere sentite, ma non devono obbligatoriamente esserlo prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Nella misura invece in cui tale censura si riferisca alla decisione del 3 gennaio 2024 qui impugnata, va detto che in caso di manifesta tardività dell’opposizione nemmeno si pone la questione dell’eventuale audizione della parte interessata, stante una reiezione in ordine dell’atto oppositivo ampiamente tardivo.

                                  Nemmeno con il suo ricorso in questa sede del resto l’interessata adduce fondati motivi per cui avrebbe dovuto essere sentita in audizione prima dell'evasione della sua (tardiva) opposizione.

                                  Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita.

                       2.4.3.  Quanto infine, alla domanda – formulata con la sua (tardiva) opposizione – di poter beneficiare del gratuito patrocinio in fase amministrativa, a ragione la Cassa l’ha respinta.

                                  Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.

                                  Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG -Kommentar, 2020, ad art. 37 n. 36 pag. 703).

                                  Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 34 pag. 703).

                                  Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 36 segg.).

                                  La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                  Con sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, l’allora TFA ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.

Con la STF 9C_991/2008 del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 il TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella fattispecie – ribadito che il gratuito patrocinio in fase ammnistrativa di principio può essere riconosciuto solo in casi eccezionali, l’assenza di conoscenze giuridiche non essendo di per sé atta a fondare la necessità di un patrocinio legale, e solo se l’istante comprova di essere indigente – secondo questa Corte la necessità di patrocinio legale, in occasione della presentazione dell’opposizione (palesemente tardiva) al provvedimento dell’11 febbraio 2022, manifestamente non era data, trattandosi peraltro di una procedura che verteva su questioni ordinarie nell’ambito di procedure di recupero dei contributi sociali non pagati, che non richiedono pertanto necessariamente l’intervento di un patrocinatore. Appare in altre parole chiaro che la ricorrente, già membro di un consiglio d’amministrazione di una società anonima con diritto di firma individuale per quasi tre anni, dimostrando quindi verosimilmente con i fatti di sapersi destreggiare con questioni amministrative, avrebbe potuto gestire la pratica autonomamente.

                                  Inoltre, come ben precisato dalla Cassa, l’interessata non aveva addotto e nemmeno minimamente comprovato di trovarsi nel bisogno e vista la palese e ingiustificata tardività dell’atto oppositivo, appariva pure evidente che le conclusioni dell'opponente non presentavano probabilità di esito favorevole.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la richiesta di gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendone difetto le condizioni.

                       2.4.4.  Ne discende che il gravame avverso la decisione con la quale l’amministrazione ha dichiarato irricevibile, in quanto intempestiva, l’opposizione al provvedimento dell’11 febbraio 2022, va respinto e la decisione confermata.

                          2.5.  Decisione sulla domanda di revisione e riconsiderazione    

                                  Come anticipato, con parallela decisione del 3 gennaio 2024, la Cassa non è entrata nel merito della domanda dell’interessata tendente alla revisione e/o alla riconsiderazione del provvedimento ex art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022. Ha considerato che non erano stati fatti valere nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che potessero giustificare una revisione della decisione. Nemmeno erano dati gli estremi per riconsiderare, in quanto manifestamente errata, la medesima decisione (doc. A).

                       2.5.1.  Revisione processuale

                    2.5.1.1.  Secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 e I 339/01 del 29 novembre 2002).

                                  Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 e I 339/01 del 29 novembre 2002).

                                  La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62). 

Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio (o il provvedimento) è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza dell’autorità giudicante, poiché non era noto all’interessato malgrado tutta la diligenza del caso.

I fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).

Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche la STF 2A.531/1999 del 22 agosto 2000).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a comprovare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza e allegati nel procedimento precedente, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza (DTF 127 V 353 consid. 5b). Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2). 

                                  Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b, 110 V 138 consid. 2e 2a, 108 V 170 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; 1970, pag. 457 consid. 3).

                                  Va rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).

                                  Infine, va ricordato che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 39 pag. 976 con riferimenti).

                                  Pertanto la presenza di fatti nuovi o nuovi mezzi costituiscono i presupposti per un’entrata del merito di una domanda di revisione processuale.

                    2.5.1.2.  Nel caso in esame, rettamente la Cassa rileva come non siano stati addotti nuovi rilevanti fatti che non erano conosciuti al momento dell’emissione della decisione cresciuta in giudicato di cui l’interessata ora chiede la modifica.

                                  A tal riguardo sottolinea innanzitutto che per motivare la sua domanda di revisione (e/o riconsiderazione) l’interessata fa sostanzialmente valere una serie di allegazioni che mirano essenzialmente a contestare la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Ora, tali allegazioni, di natura prettamente di merito, che tuttavia non contengono né fatti nuovi né nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 53 LPGA, avrebbero dovuto semmai essere allegati in sede di (tempestiva e valida) opposizione ex art. 52 LPGA alla decisione dell’11 febbraio 2022. 

                                  In particolare la ricorrente ha sostenuto che il fatto di essere venuta a conoscenza con la diffida di pagamento del 23 novembre 2023 del mancato risarcimento del danno da parte di __________ (debitore solidale con la ricorrente) costituisca un fatto nuovo, suscettibile di inficiare la fondatezza della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022.

                                  Ora, a ragione l’amministrazione ha evidenziato che tale circostanza è del tutto ininfluente riguardo alla responsabilità della ricorrente ex art. 52 LAVS e, di conseguenza, manifestamente non può essere richiamata quale motivo di revisione.

                                  Va in proposito nuovamente ricordato che giusta l’art. 52 cpv. 2 LAVS “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”. Se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.12).

                                  Di conseguenza, anche nella presente fattispecie la Cassa godeva per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni.

Il fatto che __________, ovvero l’altro amministratore della FA 1, debitore solidale con la ricorrente, abbia o non abbia risarcito il danno non assume alcuna rilevanza per quanto riguarda la posizione di responsabilità ex art. 52 LAVS dell’interessata e men che meno quindi può assurgere in qualche modo a “fatto nuovo” – suscettibile di inficiare la fondatezza della decisione risarcitoria dell’11 febbraio 2022 – nell’ambito della richiesta di revisione della decisione risarcitoria divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 54 LPGA in assenza di opposizione da parte dell’interessata.

                                  Con pertinenza del resto la Cassa osserva che la ricorrente misconosce la differenza tra gli elementi che legittimano

                                  la Cassa ad emettere una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS – vale a dire in particolare il mancato rispetto delle disposizioni relative al pagamento degli oneri sociali da parte degli organi aziendali –, da un lato, e le problematiche inerenti il successivo incasso del credito risarcitorio, dall'altro.

                                  Nemmeno la circostanza che con un decreto del 18 aprile 2019 il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale promosso nei suoi confronti per i reati di usura, usura per mestiere e inganno aggravato nei confronti delle autorità (doc. 2), poteva consentire una revisione della decisione dell’11 febbraio 2022. 

Ricordato nuovamente che costituisce fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157, 1970, pag. 457 consid. 3), appare manifesto che il fatto ora menzionato non appare “nuovo” in tal senso, giacché avrebbe potuto essere invocato già nell'ambito della precedente procedura o quantomeno in sede di tempestiva opposizione al provvedimento dell’11 febbraio 2022.

A prescindere dal fatto che non si vede in qual modo tale circostanza, di natura prettamente penale e non amministrativa come invece è la procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, possa essere ritenuta rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie a fondamento del provvedimento dedotto in revisione e condurre ad una decisione diversa sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii), l’abbandono del procedimento penale nei confronti della ricorrente era evidentemente circostanza a lei ben nota sin dal momento della resa del relativo decreto di abbandono del 18 aprile 2019 e, quindi, in ogni modo anche nel momento in cui è stata emanata la decisione dell’11 febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di trenta giorni per formulare la relativa opposizione. In proposito a ragione la Cassa osserva che la data di crescita in giudicato di tale atto (rispettivamente la chiusura della procedura penale nei confronti di terzi) appare irrilevante giacché la stessa non influisce sulla conoscenza dello stesso da parte della ricorrente e nemmeno sulla possibilità di utilizzare tale argomentazione nell'ambito dell’opposizione che ella avrebbe avuto la possibilità di inoltrare alla decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS entro il termine perentorio del 30 marzo 2022.

Ribadito che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto già nell'ambito della precedente procedura, quanto invocato dalla ricorrente non può essere ritenuto un valido motivo di revisione della decisione dell’11 febbraio 2022.

                                  A titolo abbondanziale la Cassa osserva in ogni modo che anche qualora fosse stato notificato alla Cassa tempestivamente e, quindi, prima della resa della decisione ex art. 52 LAVS dell’11 febbraio 2022 o quantomeno entro il termine di opposizione di trenta giorni, il decreto penale d’abbandono non avrebbe modificato la situazione. In effetti esso non certifica l'infondatezza della decisione risarcitoria, bensì “solo” il fatto che la ricorrente non è penalmente perseguibile per i reati ivi indicati. Nell’ambito della procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS si tratta invece di determinare quali obblighi legali stabiliti dal CO e dalla LAVS l'organo formale abbia disatteso durante il suo periodo di carica, generando e incrementando il danno patito dalla Cassa e impegnando così la sua responsabilità in qualità di organo aziendale. In quest’ottica, il fatto che il decreto in questione evidenzi il ruolo subalterno e passivo della ricorrente nella gestione della FA 1 non è in discussione. Anzi, tale circostanza potrebbe addirittura rafforzare ulteriormente la sua responsabilità ex art. 52 LAVS, potendo teoricamente confermare che la ricorrente si sia limitata, in modo gravemente negligente, ad eseguire i compiti amministrativi ad essa affidati senza tuttavia svolgere pienamente la sua funzione di membro del CdA (con diritto di firma individuale) e in particolare trascurando di adempiere i corrispettivi e inalienabili obblighi di vigilanza sull'andamento aziendale così come l'obbligo legale di pagamento di tutti gli oneri sociali.

                                  Va detto ancora infine che anche se si volesse – per ipotesi di lavoro – ammettere l’esistenza di rilevanti nuovi fatti o nuove prove, l’istanza di revisione processuale sarebbe comunque da respingere in quanto manifestamente tardiva. Infatti, come detto sopra, l’istanza dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, termine che l’interessata non ha chiaramente rispettato.

                    2.5.1.3.  Visto quanto sopra, in assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi della legge e della giurisprudenza, rettamente la Cassa non è entrata nel merito della domanda di revisione processuale. Anche su questo punto il ricorso è da respingere e la decisione del 3 gennaio 2024 da confermare.

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                       2.5.2.  Riconsiderazione

                    2.5.2.1.  Secondo l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

                                  Secondo giurisprudenza riassunta in STF 8C_113/20121 del 21 dicembre 2012, per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).                                                 

Per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione. La mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è quindi impugnabile mediante opposizione e nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto, il rifiuto di entrare in materia su una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (DTF 133 V 50, 117 V 12; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011, 9C_452/2013 del 10 luglio 2013). 

Un ricorso contro la non entrata in materia di un’istanza di riconsiderazione va dichiarato irricevibile (STF 8C_588/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 2.1; 8C_210/2017 del 22 agosto 2017 consid. 8.2 con riferimenti).

                    2.5.2.2.  Nel caso in esame, nella decisione oggetto di ricorso la Cassa, dopo aver ribadito che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà e qualora ne siano soddisfatte determinate condizioni, ha affermato che “indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata - peraltro solo agli occhi dell'istante -, la Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso” (doc. A/2).

                                  Come detto, il rifiuto di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione non può essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria.

                                  Su questo punto il ricorso è pertanto irricevibile.

                        2.5.3  Nella decisione contestata la Cassa ha inoltre (nuovamente) respinto la richiesta dell’assicurata di essere sentita (doc. 4 pag. 4). Richiamata la giurisprudenza per la quale questo può essere ritenuto superfluo se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione, che si è fondata su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che ulteriori misure probatorie non porterebbero ad una modifica della propria posizione, in quanto la fattispecie risulta già sufficientemente chiara, ha respinto la richiesta ritenuto che “nel caso in esame la documentazione agli atti è sufficiente per poter decidere in merito alla presente vertenza, per cui non è necessario convocare l'interessata per un colloquio”.

Ora, nella misura in cui la censura di cui al ricorso in questa sede sia riferita al provvedimento dell’11 febbraio 2022, si rimanda integralmente a quanto esposto al consid. 2.4.2. che precede.

Qualora la stessa sia invece indirizzata al provvedimento di non entrata nel merito sulla domanda di revisione e/o riconsiderazione del 3 gennaio 2024, richiamato quanto già dianzi esposto (cfr. consid. 2.4.2.), e ricordato come in ogni modo all’interessata è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare questo provvedimento di fronte a questa Corte, stante l’evidente assenza di rilevanti nuovi fatti o nuove prove, e ritenuto che l’istanza di revisione processuale era in ogni modo manifestamente tardiva, la decisione di non entrata nel merito poteva essere resa senza necessità di audizione dell’interessata.

                                  Nemmeno con il ricorso in questa sede del resto l’interessata adduce fondati motivi per cui avrebbe dovuto essere sentita in audizione prima dell'evasione della sua richiesta di revisione. Anche questa censura non permette quindi una conclusione diversa.

                                  Parimenti, ribadito che l'amministrazione non è obbligata ad entrare nel merito di una richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto la facoltà, e pure che il rifiuto di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione non può essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria, su questo punto il ricorso è irricevibile.

Quanto infine alla domanda – formulata con la sua richiesta di revisione e/o riconsiderazione – di poter beneficiare del gratuito patrocinio in sede amministrativa, richiamato e ribadito quanto esposto al consid. 2.4.3 che precede, a ragione la Cassa l’ha respinta, non avendo l’istante minimamente comprovato di trovarsi nel bisogno, e nemmeno apparendo necessaria l’assistenza di un avvocato. Infine, le richieste e conclusioni dell’istante non presentavano manifestamente probabilità di esito favorevole.

Dovendo, come detto, la necessità di patrocinio da parte di un legale essere verificata con rigore, la relativa richiesta presentata dall’interessata di fronte alla Cassa a ragione è stata respinta.

                       2.5.4.  Ne discende che la decisione del 3 gennaio 2024, con la quale la Cassa non è entrata nel merito della richiesta di revisione e/o riconsiderazione del provvedimento dell’11 febbraio 2022, va confermata.

                          2.6.  La ricorrente ha inoltre chiesto, in via subordinata, che, alla luce della sua precaria situazione finanziaria, le venga concesso il condono di quanto dovuto alla Cassa quale risarcimento ex art. 52 LAVS.

                                  Ora, nella misura in cui tale domanda si configura quale richiesta alla Cassa di desistere dalla procedura nei suoi confronti per motivi di opportunità, non essendo tale richiesta oggetto delle decisioni impugnate, essa è irricevibile.

                                  A titolo abbondanziale va comunque osservato che, come indicato dalla Cassa, la situazione economica della ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto del condono, istituto previsto dall’art. 25 LPGA (e art. 4, 5 OPGA) e che presuppone due condizioni cumulative quali la buona fede e l'onere gravoso. Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297; STCA 31.2020.30 del 4 marzo 2021 e relativi riferimenti).

                                  In effetti gli artt. 11 LAVS e 40 OAVS citati dalla controparte si riferiscono alle condizioni e alla procedura di condono del pagamento dei contributi AVS/Al/IPG per gli affiliati alla Cassa e non trovano applicazione nell'ambito della procedura di risarcimento dei danni imputati ex art. 52 LAVS ad un organo societario.

                                  Spetterà comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione della decisione risarcitoria, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448).

                          2.7.  In conclusione, le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso respinto.

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Pronunciandosi sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

                                  Nella caso in esame, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative (e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative) non si prelevano spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

                          2.8.  La ricorrente, tramite il suo legale, ha formulato anche in questa sede istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                  Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 183 segg).

                                  A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61 n. 183 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

                                  Nella fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).  

                                  In casu, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

                                  In effetti, non solo appariva scontata la tutela della decisione che ha dichiarato irricevibile, giacché ampiamente tardiva, l’opposizione alla decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS, ma, stante l’assenza di allegazione di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova rilevanti, anche il ricorso contro il provvedimento di non entrata nel merito della richiesta di revisione e/o riconsiderazione della medesima decisione appariva sprovvisto di probabilità di esito favorevole.

                                  Ne segue che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

                          2.9.  In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.

2.     Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.     La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                             4.  Comunicazione agli interessati.

                                  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                  Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

31.2024.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.11.2024 31.2024.3 — Swissrulings