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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2020 31.2020.26

10. Dezember 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,270 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Ricorso contro decisione della Cassa che dichiara irricevibile l'opposizione in quanto tardiva. Ricorso respinto dal TCA che conferma la non tempestività dell'opposizione

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 31.2020.26   rg/gm

Lugano 10 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 settembre 2020 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per decisione 13 dicembre 2019, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1, facendole obbligo di risarcire l’importo di fr. 4'602.45 per contributi paritetici non versati dalla FA 1 succursale di __________, per l’anno 2017, in via solidale con __________ e __________.

                                         Con scritto 6 agosto 2020 RI 1 ha contestato l’addebito di responsabilità indicando __________ quale unico responsabile del mancato pagamento dei contributi dovuti (doc. 2-C).

                                         Con scritto 17 agosto 2020 la Cassa ha comunicato a RI 1 che la decisione risarcitoria è nel frattempo cresciuta in giudicato, spiegando altresì all’interessata cosa significhi responsabilità solidale ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LAVS (doc. 2-D). Sono seguiti lo scritto 24 agosto 2020 con cui l’opponente ha nuovamente negato una sua responsabilità e indicato __________ quale unico responsabile (doc. E) nonché lo scritto 1. settembre 2020 nel quale l’amministrazione ha invitato l’opponente a voler comunicare se i suoi scritti 6 e 24 agosto 2020 fossero da intendere anche quale domanda di revisione o di ri-considerazione (doc. F). A quest’ultima richiesta l’interessata ha dato riscontro con scritto 7 settembre 2020 nel quale ha nuovamente ribadito l’esclusiva responsabilità di __________ (doc. 2-G).

                                1.2   Per decisione 24 settembre 2020 la Cassa ha dichiarato irricevibile l’opposizione in quanto tardiva argomentando:

"  (…)

1.     In data 13 dicembre 2019 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha intimato mediante lettera raccomandata alla signora RI 1, ex membro del CdA della succursale di __________ FA 1, la decisione di risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS.

La decisione è stata ritornata in quanto non ritirata (doc. A - A1). La Cassa ha quindi proceduto in data 3 gennaio 2020 ad un secondo invio raccomandato del provvedimento in parola (doc. B - B1) che è stato ritirato in data 8 gennaio 2020 (doc. B2).

2.     Con scritto datato 6 agosto 2020 ma spedito l'8 agosto 2020 e pervenuto alla Cassa il 12 agosto 2020 (doc. C), la signora RI 1 ha sollevato delle lamentele riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni.

        In data 17 agosto 2020 (doc. D), il Servizio giuridico della Cassa ha informato la signora RI 1 che la decisione risarcitoria del 13 dicembre 2019 era passata in giudicato ed il relativo credito era divenuto esigibile.

        Con scritto del 24 agosto 2020 (doc. E), la signora RI 1 ha contestato nuovamente l'addebito di responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della FA 1 respingendo ogni richiesta in tal senso.

        La Cassa, in con scritto 1. settembre 2020 (doc. F), ha chiesto alla signora RI 1 di voler specificare se i precedenti scritti del 6/8 agosto 2020 e 24 agosto 2020 fossero da intendere quale opposizione alla decisione risarcitoria del 13 dicembre 2019, domanda di revisione o di riconsiderazione oppure unicamente tendenti ad ottenere una dilazione di pagamento.

        In data 7 settembre 2020 (doc. G), la signora RI 1 ha sollevato le medesime contestazioni delle precedenti raccomandate senza tuttavia precisare l'esatto tenore di tali lettere.

        Viste le contestazioni esposte dalla signora RI 1, la Cassa ha pertanto deciso di considerare le raccomandate del 6/8 agosto 2020 e 24 agosto 2020 quali opposizioni alla decisone risarcitoria emessa nei suoi confronti il 13 dicembre 2019.

        Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni devono essere impugnate mediante opposizione entro 30 giorni dalla notifica. Trattandosi di un termine legale ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LPGA, lo stesso è perentorio.

        Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il capoverso 3 della medesima disposizione prescrive che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Inoltre, giusta il cpv. 4, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

        Nel caso concreto, la decisione risarcitoria è stata recapitata rispettivamente notificata mercoledì 8 gennaio 2020 (doc. B2). Pertanto detto termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere giovedì 9 gennaio 2020 (giorno successivo alla notifica) ed è giunto a scadenza venerdì 7 febbraio 2020.

        Nelle surriferite circostanze e non indicando neppure il benché minimo motivo atto a giustificare una restituzione del termine giusta l'art. 41 LPGA, l'opposizione presentata dalla signora RI 1 il 6/8 agosto 2020 e 24 agosto 2020 è quindi chiaramente tardiva. (…)” (doc. III-1)

                                         Avverso questa decisione insorge RI 1 contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e osservando anche che:

"  (…) In data 13 dicembre 2019 l'Istituto Cassa di compensazione indice una decisione risarcitoria, senza alcun preavviso. A questa decisione ho inoltrato che non sono più responsabile della ditta FA 1 come esposto nei fatti concreti soprastanti.

Se in data 17 novembre 2018 è stato avvisato per raccomandata della mutazione dell'amministratore della ditta con le condizioni sopraelencate non posso accettare una decisione dall'Istituto fatta dopo un anno e precisamente il 13 dicembre 2019 di cui, non posso pure fare opposizione dato che non sono più responsabile come dicono i fatti sopramenzionati. La Cassa di compensazione ha inoltre continuato con delle lettere alquanto minatorie a motivare quale opposizione della decisione.

Non posso accettare o decidere su fatti altrui, di cui non ho competenze ed è perciò che non è opposizione ma bensì un'informazione ai fatti concreti successi e oltre tutto in attivi attualmente come si legge inizialmente di questa opposizione. (…)” (doc. I)

                                         Con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

                                2.2   La decisione determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413 consid. 1a, DTF 118 V 311 consid. 3b).

                                         In caso d’opposizione tardiva l'autorità amministrativa statuisce tramite decisione di natura formale, pronunciando segnatamente la non entrata nel merito dell'impugnativa. In tale ipotesi l'istanza giudiziaria successivamente adita con ricorso contro siffatta pronunzia formale deve limitare il proprio esame giudiziale alla questione a sapere se a ragione l'amministrazio-ne non è entrata nel merito dell’opposizione, un esame materiale sfuggendo in tal caso alla cognizione del giudice (DTF 132 V 76, 121 V 159, 116 V 266; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, n. 5 ad § 25).

                                         In concreto la decisione impugnata si limita a dichiarare irrice-vibile poiché tardiva l’opposizione di RI 1 avverso la decisione di risarcimento resa il 13 dicembre 2019, per il che le censure ricorsuali non aventi per oggetto la tardività dell'opposizione ma volte a mettere in discussione nel merito (ed annullare) la decisione su opposizione del 24 settembre 2020 s’appalesano all’evidenza irricevibili.

                                         Oggetto del presente ricorso è quindi unicamente sapere se la decisione che ha dichiarato irricevibile l’opposizione presentata da RI 1 con scritto 6 agosto 2020 è conforme o meno alla legislazione federale.

                                2.3   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Per l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. L'art. 38 cpv. 1 LPGA prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (art. 38 cpv. 2bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+ 2C_796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49, DTF 127 I 34 consid. 2a/aa, DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

                                2.4   Nel caso in disamina, la decisione 13 dicembre 2019 – che peraltro secondo le norme di procedura applicabili non necessitava, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, di essere preavvisata e la cui intimazione, a seguito soprattutto dello scambio di corrispondenza con la Cassa antecedente il mese di dicembre 2019 (doc. A-5, cfr. anche doc. 2-G), l’interessata non poteva in buona fede non attendersi – è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo. RI 1 (destinataria dell’invio) è stata avvisata per il ritiro lunedì 16 dicembre 2019 (doc. 2-A1, doc. B2). Scaduto il termine di giacenza il 23 dicembre 2019 la busta – non ritirata – contenente la decisione è stata ritornata all’amministrazione (doc. 2-A, 2-A1) che il 3 gennaio 2020 ha effettuato un secondo invio raccomandato che è stato recapitato alla destinataria l’8 gennaio 2020 (doc. 2-B1, 2-B2).

                                         Orbene, pur volendo prescindere dal primo invio e dalla relativa notifica in applicazione dell’art. 38 cpv. 2 LPGA con decorrenza del termine d’opposizione il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini per ferie ex art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA (DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006), la decisione di risarcimento essendo stata notificata (con secondo invio) l’8 gennaio 2020 il termine di 30 giorni per presentare opposizione ha iniziato a decorrere il giorno successivo per scadere il 7 febbraio 2020. Consegnata all’ufficio postale l’8 agosto 2020 (cfr. busta d’impostazione), l’opposizione risulta manifestamente tardiva.

                                2.5   Nulla ha per il resto addotto l’interessata in merito ad eventuali impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine per presentare opposizione giusta l'art. 41 LPGA, secondo cui se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. Per giurisprudenza possono costituire un impedimento non colposo il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale, non bastando però che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. anche STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                         Nel caso in esame non può di certo essere considerata circostanza atta a giustificare una restituzione del termine quanto addotto dall’insorgente – oltretutto, avuto riguardo al termine di cui all’art. 41 LPGA, non in sede d’opposizione o nel successivo suo scritto all’amministrazione (doc. 2-E) ma nell’ambito della presente procedura ricorsuale – secondo cui essa non ha potuto fare opposizione non essendo (più) responsabile del danno cagionato alla Cassa (cfr. ricorso, cfr. supra consid. 1.2).

                                2.6   Stante quanto precede, la decisione con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione merita di essere confermata mentre il ricorso deve essere respinto.

                                         La procedura è gratuita (art. 61 lett. a LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                 2.-   Non si prelevano spese di procedura.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai CHF 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i CHF 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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