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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2020 31.2020.15

16. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,853 Wörter·~49 min·5

Zusammenfassung

Responsabilità dell'amministratore unico ex art. 52 LAVS. A torto contestato il danno adducendo di non essere il datore di lavoro effettivo. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Responsabilità solidale. Chiamata in causa. Valutazione alticipata

Volltext

Incarto n. 31.2020.15   FS

Lugano 16 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da

CO 1      in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

                                         radiata da RC il 28 agosto 2018

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (ora Comune di __________), è stata iscritta a Registro di commercio l’11 marzo 2004 (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).

                                         Negli anni dal 2016 al 2018 RI 1 ha rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).

                               1.2.   Dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro (doc. 1).

                                         Con decreti del 13 dicembre 2017 e dell’8 marzo 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ex art. 230 LEF (data di pubblicazione nel FUSC, cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).

                                         In data 13 aprile 2018 Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 12'720.10, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/AD e AF non soluti per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1 e 5/2).

                                         La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi (cfr. lettera 3 maggio 2018 dell’UF sub doc. 5).

                                         La ragione sociale è stata radiata da RC il 28 agosto 2018 in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC informatizzato agli atti sub doc. A/8).

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 13 dicembre 2019 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 27 aprile 2020 (doc. 3), la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 12'975.95 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo.

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione contestando (con motivazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto) una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendo:

" (…)

In via principale

1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione 27 aprile 2020 è annullata e riformata come segue:

      § L'opposizione è accolta.

1.1 La decisione del 13 dicembre 2019 di risarcimento dei danni giusta l’art. 52 LAVS della Cassa CO 1 AVS/Al/IPG è annullata.

1.2. Il signor RI 1 non è debitore dell'importo di CHF 12'975.95 per contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per gli anni 2016 e 2017.

2.   __________ è debitrice dell’importo di CHF 12'975.95 per contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per gli anni 2016 e 2017.

3.   Protestate tasse, spese e ripetibili.

In via subordinata

4.   II ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza

5.   __________ è solidalmente debitrice, a fianco del signor RI 1, dell’importo di CHF 12'975.95 per contributi dovuti alla Cassa CO 1 dalla fallita FA 1 per gli anni 2016 e 2017.

6. Protestate tasse, spese e ripetibili.” (I, pag. 9)

                               1.5.   Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Il ricorrente, dopo essersi riservata la facoltà di presentare una replica spontanea e aver chiesto/ottenuto la trasmissione di tutti i documenti prodotti dalla Cassa con la risposta di causa (V e VI), è rimasto silente e non ha presentato ulteriori mezzi di prova.

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (ex amministratore unico; cfr. consid. 1.1 e 1.3) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

                               2.2.  

                            2.2.1.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA H 136/04 del 18 agosto 2005 consid. 3.2; DTF 123 V 15, pag.16, consid. 5b; 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, STF H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                            2.2.2.   Come evidenziato dalla Cassa “(…) il signor RI 1 contesta l'ammontare del danno imputatogli in considerazione del fatto che in seguito al trasferimento dal 1º aprile 2017 dei dipendenti della FA 1 (__________, __________, __________ e __________, di cui chiede l'assunzione della testimonianza) alla __________, società gestita dai signori __________ e __________, quest'ultima sarebbe di conseguenza divenuta datrice di lavoro di tali dipendenti ai sensi dell'art. 12 LAVS, avendo provveduto a pagare, per il periodo precedente il 1º aprile 2017, gli stipendi di pertinenza della FA 1 e, a suo dire, divenendo pertanto debitrice nei confronti della Cassa dei relativi oneri sociali. (…)” (doc. 3, punto 6, pag. 5).

                                         In effetti l’insorgente con il ricorso, tra l’altro, ha addotto che “(…) 2. I contributi insoluti si riferiscono agli stipendi dei signori __________, __________, __________, __________ (ma solo per il 2016) nonché della signora __________, qui chiamata in causa. Si richiama il doc. A allegato alla sentenza impugnata. 3. Queste persone lavoravano presso il Bar __________ di __________, di proprietà del Comune di __________ e la cui gestione era stata attribuita per aggiudicazione alla società __________ [ndr. recte, una volta per tutte: __________ divenuta __________ dal 21 maggio 2019; data di pubblicazione nel FUSC], di pertinenza tra l’altro della signora __________, la quale aveva firmato con il Municipio di __________ il relativo contratto di locazione il 14 giugno 2016. […] 4. L’esercizio pubblico avrebbe dovuto aprire I'8 luglio 2016 a nome e per conto della __________. Sennonché, il 23 giugno 2016 la __________ ha chiesto di poter sub-locare l’attività alla FA 1. Si produce l'autorizzazione Municipale alla sub-locazione. È untile [ndr. recte: utile] sottolineare che la sub-locazione non ha modificato il rapporto principale tra __________ e il comune di __________, a dimostrazione che era la __________ la principale gestore dell'attività in questione. […] 5. I signori __________ e __________ avevano scelto FA 1 siccome era loro intenzione riprendere la società, e meglio come risulta dall’email del loro fiduciario. Proprio per questa ragione, gli intendimenti prevedevano che fossero i __________ e __________ a gestire concretamente l’attività, ciò che è effettivamente accaduto siccome il Bar veniva effettivamente gestito dalla società __________ rispettivamente dalla signora __________ direttamente. Ovviamente, fino all’effettiva ripresa della società da parte di __________ e __________, RI 1 sarebbe dovuto rimanere amministratore, motivo per cui formalmente in un primo momento era RI 1 ad aver firmato le assunzioni dei dipendenti. Tuttavia, è altresì importante sottolineare che RI 1 si è limitato alla sola firma, mentre tutta la procedura di assunzione, la determinazione dei compiti, dello stipendio, degli orari, ecc., è stato gestito da __________ e concretamente da __________, come tra l’altro risulta dalle fatture emesse da quest'ultima a carico di FA 1: due fatture, proprio relative al 2016, dove si parla di assunzione di personale, di formazione dell'identità dell'attività del Bar, tutte prestazioni svolte da __________ e fatturate alla FA 1. 6. Queste fatture dimostrano come tutto fosse in realtà gestito __________ e che FA 1 sia solo stata una società di facciata da anteporre formalmente. Se in un primo momento __________ ha dotato FA 1 dei fondi necessari a pagare i rapporti di cui era "formalmente parte" (v. punto sotto, dove si riprende il passaggio dell'interrogatorio dinnanzi al MP dove __________ conferma che fosse lei a riversare a FA 1 gli incassi dell'attività), da gennaio 2017 in poi __________ non ha più versato un solo franco alla FA 1, nonostante l'attività del Bar fosse fiorente e produttiva, con la conseguenza che la scelta di bloccare i versamenti a FA 1 (segnandone il triste destino) è stata presa esclusivamente e autonomamente da __________, a dimostrazione che era __________ a decidere tutto quanto riguardasse la vita societaria di FA 1. […] 8. Come detto sopra, benché formalmente il locale era stato sub-locato da __________ a FA 1 (come risulta dall'autorizzazione municipale), il Bar __________ è però sempre stato gestito da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________, la quale si occupava di tutti gli aspetti (assunzioni incluse) e incassava tutti gli utili dell’attività del Bar addirittura sul proprio conto personale: "sino a dicembre 2016 mia moglie, __________, versava gli incassi percepiti dal locale __________. [...] venivano versati sul conto personale di mia moglie, per poi essere bonificati alla __________ insieme alla chiusura di cassa" (doc. D prima istanza, verbale MP del 7 maggio 2019 di __________, pag. 3, riga 18 e 23). Attenzione che __________ non era la gerente ai sensi della Lear: ciò nonostante era lei ad incassare tutto il provento dell'attività, a conferma che aveva il controllo totale dell'attività. 9. Ovviamente la signora __________ ha negato di poter essere considerata concretamente o organo di FA 1 oppure datrice di lavoro per motivi di pura convenienza, siccome viceversa tale ammissione avrebbe comportato per lei, tramite la sua società __________, il fatto di essere riconosciuta debitrice verso la Cassa AVS ex 12 LAVS. Tuttavia, da tutto quanto precede, è dimostrato che è lei che gestiva l'attività del Bar, agendo concretamente quale datrice di lavoro verso i dipendenti. […] 11. Tra i vari debiti di FA 1 vi erano anche i contributi AVS per i dipendenti assunti sotto la gestione di __________, la quale si spacciava amministratrice di FA 1, come risulta dalla documentazione agli atti segnatamente i documenti allegati al doc. E dell’opposizione [ndr. trattasi del “Verbale di interrogatorio dell’imputata” del 7 maggio 2019 sub doc. 2/E]. 12. È importante sottolineare, per determinare la qualità di datore di lavoro ex art. 12 LAVS, che è sempre la __________, e meglio la signora __________, ad aver notificato e formalizzato la cessione dell’autorizzazione alla conduzione del Bar da FA 1 a favore della propria società __________. Si produce l'e-mail con cui __________ notifica la cessione al signor RI 1. FA 1 non è stata coinvolta in nessun caso in questa "ripresa" o cessione di attività: ha fatto tutto la signora __________. Ora, per non saper né scrivere né leggere, proprio il fatto che __________ abbia preso atti di disposizione vincolanti per FA 1, autonomamente e senza richiedere la firma di RI 1, è la prova regina che era proprio lei la deus ex machina di tutta l'attività. 13. A confortare tale tesi, in particolare quanto accertato dalla Cassa AVS nella sentenza impugnata, ovvero che __________ si sia "ripresa" i propri dipendenti dal 01.04.2017 e che abbia pagato i salari dal 01.01.2017 nonostante fossero formalmente di pertinenza della FA 1. La Cassa AVS, in maniera superficiale e conveniente, ritiene che tale operazione non faccia di __________ un datore di lavoro ex art. 12 LAVS ma che, al contrario, si tratti di un'operazione di pura continuità aziendale che non modifica i rapporti debitori versi la Cassa. A torto. 14. FA 1, come detto sopra, è fallita con decreto della Pretura di __________ il 13 dicembre 2017. Il 3 marzo 2017 era quindi ancora "formalmente" - dunque sulla carta - datrice di lavoro dei dipendenti i cui contributi AVS insoluti sono oggetto della procedura in narrativa. RI 1 non ha firmato alcun licenziamento. Tuttavia, con email del 30 maggio 2017, __________ ha avvisato RI 1 di essersi ripresa I’attività e i dipendenti, confermando - in interrogatorio MP - di aver liquidato i loro stipendi. In tutta evidenza, dall’email in questione si deduce dunque che __________ ha pure notificato alle autorità la ripresa dell'attività a favore di __________, il tutto senza il concorso di RI 1. […] 15. Da quanto precede si possono trarre solo due conclusioni: la prima è che __________, per il tramite della __________, è sempre stata la reale datrice di lavoro dei dipendenti; una cessione dei dipendenti da FA 1 a favore di __________ presupponeva un accordo tra queste due società, accordo che RI 1 non ha mai sottoscritto. RI 1 non ha neppure licenziato i dipendenti. Ne consegue che il passaggio da FA 1 a __________ è avvenuto con semplice accordo tra i dipendenti e __________ (o in ogni caso __________) e si è svolto senza particolare formalità e sicuramente senza coinvolgere FA 1 siccome la stessa, di fatto, non aveva mai svolto alcun ruolo preponderante dal profilo lavorativo per i dipendenti. Questo perché appunto materialmente ed economicamente è sempre stata __________ la figura "datore di lavoro". In altri termini, per i dipendenti, il rapporto di "subordinazione" era verso __________, rispettivamente __________, e non verso FA 1. Di conseguenza, proprio secondo lo stesso argomento della Cassa AVS, in questa circostanza non è rilevante che il pagamento dello stipendio dovesse avvenire da parte di FA 1, rispettivamente non bisogna limitarsi alla mera apparenza formale sul contratto di lavoro (intestato a FA 1), bensì bisogna verificare, secondo quanto indicato dal TF nella sentenza citata dalla Cassa TF 9C 824/2008, consid. 6.1, chi avesse concretamente il ruolo di datore di lavoro: […] 16. Tale ruolo era concretamente assunto da __________. Del resto, è __________ che si è occupata delle assunzioni (v. fatture doc. 6), che determinava la remunerazione e le modalità concrete di svolgimento dell'attività (orari, pause, vacanze, ecc), che incassava il risultato dell'attività del Bar __________ per pagare gli stipendi (incasso che inizialmente riversava a FA 1 fino al 31.12.2016, per poi non più versare alcunché come ammesso dalla signora __________ dinnanzi al MP). Bisogna quindi giocoforza ritenere che il ruolo assunto da __________ è quello di datore di lavoro ai sensi dell’art. 12 LAVS, a tutti gli effetti. Poco importa se il "mandato" di versare gli stipendi fosse stato assunto, fino al 31.12.2016, da FA 1 per una scelta imputabile solo alla volontà di __________ di non apparire formalmente nei confronti della Cassa AVS. Il fatto che __________ abbia versato gli stipendi arretrati è un altro indizio a favore della tesi qui portata avanti. 17. Il secondo elemento è che in ogni caso __________ decideva, di fatto, per FA 1 per tutto quanto riguardava la gestione del personale che le serviva per l'attività di gestione dell'esercizio pubblico Bar __________ a __________. Solo un organo con potere di rappresentare la società può decidere e predisporre la cessione di contratti a favore di un terzo soggetto. Questo fa di __________ un organo di fatto di primissimo piano. […] 18. Ad ulteriore dimostrazione che FA 1 era una società di facciata utilizzata da __________, la quale era la vera datrice di lavoro ex art. 12 LAVS, vi sono anche le due fatture emesse da __________ a carico di FA 1 per prestazioni inusuali: "consulenza assunzione e formazione personale" rispettivamente "realizzazione gara e progettazione format, consulenza assunzione e formazione personale". Ovvero, la __________ ha rifatturato alla FA 1 le prestazioni per l'aggiudicazione della gestione dei locali la __________ e per tutte le pratiche di assunzione del personale per il Bar __________. Questo dimostra come fosse __________ ad occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi, e non il signor RI 1. 19. In altri termini, alla luce di quanto precede, si ritiene che i dipendenti il cui contributo AVS non è stato pagato erano in un rapporto di subordinazione non già con FA 1 bensì con ____________________, con la conseguenza che __________ deve essere considerata datrice di lavoro ex art. 12 LAVS, quand’anche formalmente e per pura apparenza fosse la FA 1. (…)” (I, punti dal 2 al 6 e dall’11 al 19, pagg. 3-8)

                            2.2.3.   Secondo l’art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l’articolo 5 capoverso 2.

                                         Il TF, chiamato a pronunciarsi su chi fosse il datore di lavoro, nella STF 9C_355/2018 del 1. aprile 2019 ha, in particolare, osservato che “(…) di regola è considerato datore di lavoro colui che versa il salario determinante. Questo non significa tuttavia che si debba considerare datore di lavoro chi, pur effettuando i conteggi e pagando i contributi, versa il salario per conto terzi. L'art. 12 LAVS stabilisce unicamente che, in caso di dubbio, cioè se non è chiaro chi sia il reale datore di lavoro, bisogna prendere in considerazione chi versa il salario. Quando la persona che versa il salario non è la stessa di quella che impiega i salariati, il datore di lavoro ai sensi della LAVS è colui che occupa effettivamente i lavoratori e non il terzo che versa il salario. In altre parole, in queste circostanze, non è la destinazione del versamento (indirizzo del prelievo, rispettivamente del pagamento) che è determinante ma piuttosto a favore di chi l'attività dipendente è esercitata (sentenza 9C_824/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6.1 con i riferimenti) (…)” (STF 9C_355/2018 del 1. aprile 2019, consid. 3.2).

                                         Questo Tribunale rileva innanzitutto che il Municipio di __________, con la Risoluzione Municipale “__________” del 7 luglio 2016, ha deciso che “(…) 1. la __________ è autorizzata a sublocare alla FA 1 i locali e le infrastrutture inerenti all'esercizio pubblico denominato "__________", oggetto del contratto di locazione e del citato Capitolato; 2. il contratto di locazione e tutte le condizioni elencate nel Capitolato per la locazione e la gestione dell'esercizio pubblico di cui ai considerandi, che costituisce parte integrante del contratto di locazione, sono completamente ripresi dalla FA 1. (…)” (doc. A/4).

                                         Vista la suddetta Risoluzione Municipale a ragione la Cassa, nella risposta di causa, ha concluso che “(…) dalle informazioni agli atti risulta che la signora __________ e/o il signor __________ e/o la __________ abbiano nella pratica gestito l'attività del Bar __________ di __________ durante il periodo in cui la FA 1 ha preso in sub-locazione locali e infrastrutture, assumendo di conseguenza la mansione di gestori dell'attività, vale a dire di amministratori di beni o affari per conto di terzi e non il ruolo di organi di fatto della società anonima FA 1. Durante il periodo oggetto della procedura di risarcimento danni (luglio 2016 - marzo 2017) la FA 1 - di cui il ricorrente è stato amministratore unico dall'11 marzo 2004 - ha per contro assunto il ruolo di gerente dell'attività commerciale, vale a dire di incaricato della conduzione dell'impresa commerciale, come per altro risulta dallo scritto del 7 luglio 2016 dell'autorità comunale (doc. 4 allegato al ricorso) che conferma la sub-locazione dei locali e delle infrastrutture inerenti il Bar __________ dalla __________ alla FA 1 a partire dal 1º luglio 2016. (…)” (III, punto 2, pag. 3).

                                         Lo stesso ricorrente ammette di aver firmato le assunzioni dei dipendenti – “(…) Ovviamente, fino all’effettiva ripresa della società da parte di __________ e __________, RI 1 sarebbe dovuto rimanere amministratore, motivo per cui formalmente in un primo momento era RI 1 ad aver firmato le assunzioni dei dipendenti. (…)” (I, punto 5, pag. 3) – e che si occupasse in prima persona delle questioni relative ai contributi sociali risulta, in particolare, dal fatto che ha compilato il “Questionario per l’affiliazione dei datori di lavoro” del 28 luglio 2016 (doc. 3/C), che ha fatto la “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari anno 2016” della FA 1 (doc. 5/17; la dichiarazione salari del 2017, sub doc. 3/A, è stata trasmessa alla Cassa con scritto 16 marzo 2018, sub. doc. 5/28, nel quale l’avv. RA 1 ha precisato che “(…) per vostra visura e praticità di consultazione e evasione della vostra pratica, in allegato il mio cliente, per il nostro tramite, trasmette la dichiarazione stipendi al 2017, compilata sulla base delle informazioni in suo possesso, fermo restando che la stessa non è firmata appunto per effetto del fallimento. (…)”), che ha richiesto il trasferimento di un versamento erroneamente fatto a favore della società (doc. 3/D) e che ha comunicato alla Cassa che la società non aveva più dipendenti dal 31 marzo 2017 (doc. 3/E).

                                         Che fino al 31 marzo 2017 la FA 1 avesse assunto il ruolo di gerente dell’attività commerciale è confermato anche dall’e-mail 30 maggio 2017 con cui __________ – a nome della __________ e, all’epoca, quale socia gerente della stessa (cfr. estratto RC agli atti sub doc. 5/30) – ha comunicato al ricorrente che “(…) Le confermo che a far data dal 1 Aprile 2017 la gestione del Ristorante __________ è stata assunta dalla società __________. Abbiamo provveduto a inviare a __________ tutti i documenti richiesti, compresa la gerenza nella persona del Sig. __________. (…)” (doc. A/6).

                                         Quanto alle assunzioni dei dipendenti il ricorrente sostiene che “(…) è altresì importante sottolineare che RI 1 si è limitato alla sola firma, mentre tutta la procedura di assunzione, la determinazione dei compiti, dello stipendio, degli orari, ecc., è stato gestito da __________ e concretamente da __________, come tra I’altro risulta dalle fatture emesse da quest'ultima a carico di FA 1: due fatture, proprio relative al 2016, dove si parla di assunzione di personale, di formazione dell'identità dell'attività del Bar, tutte prestazioni svolte da __________ e fatturate alla FA 1. 6. Queste fatture dimostrano come tutto fosse in realtà gestito dalla __________ e che FA 1 sia solo stata una società di facciata da anteporre formalmente. (…)” (I, punti 5 e 6, pagg. 3 e 4). Al riguardo rettamente la Cassa ha rilevato che “(…) le fatture fatte dalla __________ alla FA 1 in date 31 agosto 2016 e 5 settembre 2016 (doc. 7 allegato al ricorso) riguardano prestazioni fornite durante i mesi da marzo ad agosto 2016 per consulenze nell'assunzione e nella formazione del personale e che nulla dimostrano sull'asserita posizione di datore di lavoro della __________. Tanto più che la FA 1 ha assunto personale solamente dal mese di luglio 2016 e che inoltre i salari corrisposti da quest'ultima per i mesi di luglio e agosto 2016 sono ben superiori alle prestazioni di consulenza fatturate (doc. 4). (…)” (III, punto 2, pagg. 3 e 4; sottolineatura del redattore).

                                         Ritenute le suesposte circostanze e considerato che dai verbali d’interrogatorio del 7 maggio 2019 (viste le versioni contrastanti al riguardo; cfr. doc. 2/D e 2/E) non è possibile concludere (come preteso dall’insorgente) che “(…) il Bar __________ è però sempre stato gestito da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________ (…)” (I, punto 8, pag. 4), questo Tribunale deve confermare la conclusione della Cassa secondo cui “(…) nella fattispecie la __________ ha assunto autonomamente il ruolo di "terzo pagante" divenendo semmai creditrice nei confronti della FA 1 dei salari anticipati ai dipendenti di quest'ultima, ma non anche debitrice nei confronti della Cassa dei relativi oneri sociali che sono rimasti di pertinenza esclusiva del vero datore di lavoro, vale a dire della FA 1, e in via sussidiaria del signor RI 1, ex art. 52 LAVS, in qualità di organo formale della stessa. Del resto, dal verbale d'interrogatorio del signor __________ del 7 maggio 2019 presso il Ministero pubblico (allegato doc. D all'opposizione) - vale a dire ben prima che la Cassa emettesse la decisione qui contestata - risulta anche che la __________ abbia sì pagato gli stipendi arretrati della FA 1, ma solo per motivi di continuità aziendale, versando ai lavoratori l'importo netto ad essi spettante senza la trattenuta di oneri sociali, ritenendo che fosse solo dal 1º aprile 2017 che la __________ avesse assunto nei loro confronti la qualifica di datrice di lavoro (pag. 8, riga da 5 a 9, pag. 9, riga da 1 a 5). (…)” (doc. 3, punto 6, pagg. 6 e 7).

                                         Inoltre, che l’insorgente medesimo si ritenesse debitore dei contributi sociali dovuti dalla FA 1 fino al 31 marzo 2017 lo si può/deve desumere anche dal suo scritto 28 luglio 2017 con il quale, a nome e per conto della società e per far fronte agli oneri contributivi, si è così rivolto a __________ e __________: “(…) Egregi Signori, vi contattiamo in quanto dalla contabilità che ci avete consegnato e da una prima analisi dei dati ottenuti constatiamo che gli oneri sociali relativi ai conguagli 2016 e al I trimestre 2017 risultano essere tuttora aperti. Con la presente siamo a richiedervi il versamento di SFr. 22'661.75 per far fronte agli impegni sopra esposti e di ulteriori SFr. 3’432.00 riguardanti le rate leasing dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio che ci sono state ingiustamente addebitate in quanto non più di nostra competenza bensì della __________ dal 01 aprile 2017. (…)” (doc. C allegato ai verbali d’interrogatorio di __________ e __________ sub. doc. 2/D e 2/E).

                                         Questo Tribunale deve pure fare proprio quanto pertinentemente addotto dalla Cassa con la risposta di causa e meglio che “(…) come risulta dallo scambio di e-mail del 22-23 novembre 2016 tra il signor __________ e il signor RI 1 (cfr. doc. fornita dal ricorrente alla Cassa in data 15 novembre 2019, doc. 5 - ulteriore documentazione all'incarto 52 LAVS [ndr. cfr. doc. 5/65]), è quest'ultimo a decidere infine su come gestire i conti contabili della FA 1, tra cui quello relativo agli onorari, malgrado le proposte formulate dal signor __________. Inoltre, nello scambio di e-mail sopraindicati, ve n'è uno del 10 ottobre 2016 nel quale il signor RI 1 riconosce la propria posizione di gerente e dal quale si evince la sua consapevolezza dell'andamento aziendale e delle relative criticità. La Cassa osserva inoltre che la giurisprudenza prevede che laddove una persona si trovi, allo stesso tempo e per la stessa attività, in rapporto di dipendenza e subordinazione verso diverse persone, l'obbligo di conteggiare gli oneri sociali spetta alla persona che ha preso espressamente questo impegno nei confronti della Cassa. II Tribunale federale ha avuto modo di precisare che in tale situazione il datore di lavoro non può in seguito sottrarsi retroattivamente agli impegni a cui si è precedentemente obbligato (RCC 1990, pag. 141, consid. 5d). (…)” (III, punto 2, pag. 6).

                                         Stante tutto quanto precede e conformemente alla succitata giurisprudenza il datore di lavoro che doveva pagare i contributi sociali era dunque la FA 1 e ora in via sussidiaria ex art. 52 LAVS, RI 1 quale ex amministratore unico della società (cfr. consid. 2.1).

                            2.2.4.   Riguardo alle prove richieste “(…) Richiamo / edizione: richiamo dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, Bellinzona, dell'incarto. N. __________ relativo al Bar __________; edizione da __________ della contabilità relativa agli anni 2016 -2017 per I’attività "Bar __________"; richiamo dal Municipio di __________ dell'incarto relativo alla gestione del Bar __________, spazio area svago a lago __________; edizione dalla Cassa AVS degli indirizzi di recapito dei testi __________, __________, __________, __________ e __________; Richiamo incarto dalla Cassa AVS relativo alla procedura in narrativa. Testi: Stef__________. È stato, al momento dei fatti, il fiduciario di riferimento dei signori __________ e __________. È l'estensore dell'email di cui al doc. 5 e potrà riferire su quello che erano gli accordi in merito alla ripresa di FA 1. __________, __________, __________, __________ e __________: sono stati o sono tutt'ora dipendi di __________ in merito al Bar __________. Potranno riferire sui rapporti con __________ e in particolare sul rapporto di subordinazione con __________ e sul suo ruolo a livello direttivo e gestionale. (…)” (I, pagg.10 e 11) – a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) – per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.2.3), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il datore di lavoro che doveva pagare i contributi sociali era la FA 1.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

                                         Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

                            2.2.5.   Come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo, per fr. 12'975.95, così come risulta dai conteggi per il 2016 e il 2017 (doc. 1/A e 1/B) con le relative dichiarazioni dei salari (doc. 3/A e 5/17) e dal dettaglio evoluzione incasso per gli stessi anni (doc. 6 e 7).

                                         L’importo complessivo di fr. 12'975.95 (5'098.70 per il 2016 + 7'877.25 per il 2017), peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

                                         In particolare, pure incontestatamente, la Cassa ha precisato che “(…) nel caso in esame si rileva preliminarmente che la FA 1 ha notificato alla Cassa, tramite la dichiarazione dei salari dell'anno 2017 (doc. A), i salari del periodo gennaio-marzo. Rispettivamente la __________ (nel frattempo divenuta __________ dal 21 maggio 2019), ha notificato i salari versati ai signori __________, __________ e __________, unicamente a partire dal 1º aprile 2017 (doc. B). Nessuna delle due società ha notificato salari per l'anno 2017 a nome del signor __________. (…)” (doc. 3, punto 6, pag. 6).

                                         Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                         Tutto ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti esaustiva, da un lato, e che il ricorrente (lo si ribadisce) non ha formulato precise censure sugli importi chiesti in pagamento, dall’altro, l’importo chiesto quale risarcimento danni ex art. 52 LAVS dalla Cassa di fr. 12'975.95 va confermato.

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                         La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

                               2.6.   Il ricorrente non adduce la benché minima ragione per la quale la FA 1 non ha pagato i contributi paritetici per gli anni 2016 e 2017, quest’ultimo sino al mese di marzo, così come fatto valere dalla Cassa nella decisione del 13 dicembre 2019 confermata con decisione su opposizione del 27 aprile 2020 (cfr. consid. 1.3).

                                         Va qui ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         Accettando il mandato di amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

                                         Al ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto (cfr. consid. 2.5), una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario.

                                         In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste amministratore unico (va qui ribadito che in tale veste la giurisprudenza prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti; cfr. STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3), accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                                         Al ricorrente, che nemmeno adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivato nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può che essere imputata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.

                                         Va qui inoltre ricordato che l’insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell’amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         In particolare, nella misura in cui – adducendo che “(…) il Bar __________ è però sempre stato gestito da __________ sin dal principio, e meglio dalla signora __________ (…)” (I, punto 8, pag. 4) – pretendesse di essere stato impedito ad eseguire puntualmente i propri compiti, giova ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01 del 5 giugno 2003) ciò che l’insorgente non ha fatto.

                                         Nella misura in cui RI 1 volesse invece fare valere un’esclusiva gestione della società da parte di terzi (in casu della __________), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

                               2.7.   Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pagg. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25 segg. e 35 seg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e STF H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pagg. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         Nel caso in disamina, dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto, sono del resto state invocate dal ricorrente.

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione o discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                               2.8.   Quanto alle censure secondo le quali “(…) alla luce di quanto precede e segnatamente le prove circa il chiaro coinvolgimento della __________ quale datore di lavoro ex art. 12 LAVS nei confronti dei dipendenti di cui si discute in questa sede, la scelta della Cassa AVS di non estendere l'obbligo di pagamento anche alla __________ rispettivamente ai suoi organi, __________ e __________ (v. giudizio impugnato, considerando 7.2), è totalmente incomprensibile e contraria alla legge. La logica dell'art. 52 LAVS è quella di evitare che la Cassa AVS subisca un danno. Maggiori i debitori che rispondono solidalmente, maggiore è la garanzia di incasso per il creditore. Questo modo di procedere della Cassa AVS, a maggior ragione visto il chiaro tenore delle prove, non è quindi compatibile con lo spirito dell’art. 52 LAVS con la conseguenza che anche __________, rispettivamente i suoi organi, sono tenuti al pagamento. 21. Pertanto, sicuramente si giustificata di chiamare in causa la __________ e la signora __________ affinché rispondano per gli insoluti nei confronti della Cassa AVS al posto del signor RI 1. A titolo principale, RI 1 va quindi lasciato indenne dalla richiesta di risarcimento del danno patito dalla Cassa AVS, la quale deve invece procedere contro __________, rispettivamente e in solido contro i di lei organi __________ e __________. (…)” (I, punti 20 e 21, pag. 8) questo Tribunale rileva, da ultimo, quanto segue.

                                         Se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.12).

                                         Di conseguenza – a prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come sostenuto dall’insorgente – la Cassa gode per legge di un’ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo Tribunale non può procedere al suo posto.

                                         Con la chiamata in causa, terze persone particolarmente toccate nei propri interessi dall'esito di una decisione vengono coinvolte in una determinata procedura a cui poi partecipano. Il coinvolgimento degli interessati a livello di scambio degli allegati (cfr. pure art. 110 cpv. 1 OG e a tal proposito DTF 125 V 80 consid. 8b pag. 94 con riferimenti) ha lo scopo di estendere al cointeressato l'effetto di cosa giudicata della pronuncia, in modo tale che quest'ultimo nell'ambito di una successiva procedura nei suoi confronti dovrà lasciarsi opporre tale giudizio. L'interesse a una chiamata in causa è di natura giuridica. Una situazione giustificante una simile chiamata si presenta quando da una determinata decisione sono da attendersi ripercussioni nei rapporti giuridici tra una parte principale e il cointeressato (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 183 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 191 n. 528; BGE 125 V 80 consid. 8b pag. 94). La chiamata in causa consente di tenere adeguatamente conto del diritto di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole ed è così un'emanazione del diritto di essere sentito (STF H 72/06 del 16 ottobre 2006, consid. 2.2 con riferimenti; Kölz/Häner, op. cit, pag. pag. 191 seg. n. 528).

                                         Secondo la giurisprudenza citata in Reichmuth (op. cit., § 13 n. 1099, pag. 261) non sono chiamati in causa le persone che non sono state coinvolte dalla Cassa, nel senso che non sono state destinatarie di una decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS o in caso di accoglimento della loro opposizione. Detto diversamente sono chiamati in causa in un procedimento giudiziario ex art. 52 LAVS coloro che hanno rinunciato ad opporsi ad una decisione di risarcimento o che la loro opposizione è stata respinta dall’amministrazione.

                                         In concreto, come comunicato al TCA (cfr. consid. 1.5), la Cassa ha proceduto solo contro l’insorgente e pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, la domanda di chiamata in causa di __________ e di __________ (quali organi della __________) va disattesa.

                               2.9.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

31.2020.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2020 31.2020.15 — Swissrulings