Raccomandata
Incarto n. 31.2019.21 BS
Lugano 18 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2019 emanata da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
chiamati in causa: 1. TERZ 1
rappr. da: RA 3
2. TERZ 2
rappr. da: RA 4
3. TERZ 3
rappr. da: RA 2
4. TERZ 4
5. TERZ 5
rappr. da: RA 2
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1 (in seguito: FA 1), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 7 aprile 2009. Il 27 settembre 2016 la società ha trasferito la sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale era quello di detenere, acquisire partecipazioni in società in Svizzera e all’estero, in particolare operanti nel campo delle energie alternative ecc. (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Negli anni dal 2015 al 2017 il Consiglio di amministrazione era così composto (le date corrispondo alle iscrizioni a RC):
TERZ 3, presidente dal 7 aprile 2009 al 26 novembre 2015 poi membro dal 7 dicembre 2015 al 12 aprile 2016;
TERZ 5, membro dal 7 aprile 2009 al 28 settembre 2015;
TERZ 4, vicepresidente dal 3 maggio 2013 al 28 settembre 2015;
TERZ 1, membro dal 1° luglio 2014 al 28 settembre 2015, delegato dal 28 settembre 2015 al 4 agosto 2017;
TERZ 2, membro dal 28 settembre 2015 al 26 novembre 2015, in seguito presidente dal 26 novembre 2015 al 21 giugno 2016;
__________, membro dal 28 settembre 2015 al 15 aprile 2016;
RI 1, membro dal 28 settembre 2015 al 26 settembre 2017, dimissionario il 13 giugno 2017 (sub doc. 2).
1.2. Dal 6 luglio 2009 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro.
Con decreto del 6 agosto 2017 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della società e successivamente ha autorizzato la liquidazione in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC __________ 2017).
In data 16 agosto 2017 la Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 18'020,65 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati nel 2015 (fr. 11'567,05) e 2016 (fr. 6'453,60) (doc. 5/F).
A seguito del controllo eseguito dal proprio ispettorato (cfr. doc. 5/H), il 9 novembre 2017 (doc. 5/G) la Cassa ha proceduto ad una seconda insinuazione di credito per complessivi fr. 30'446,70, comprendente il saldo dei contributi del 2015 (fr. 11'567,05 rimasto invariato) e del 2016 (ridotto a fr. 6'000,50 dopo accredito di fr. 453,10 quale ridistribuzione della tassa sul CO2), nonché fr. 12'879,15 di contributi paritetici determinati su rivendicazioni salariali di ex dipendenti dalla società per gli anni 2016 e 2017 (per una massa salariale complessiva di fr. 146'027.-- al netto dell’indennità d’insolvenza; cfr. le relative distinte salari del 7 novembre 2017 in doc. 4/I).
A seguito della comunicazione 15 novembre 2017 dell’ex presidente del CdA TERZ 2 concernente la retribuzione di tre dipendenti (__________, __________ e __________) per il 2016 (doc. 5/I), la Cassa ha ridefinito la massa salariale di quell’anno in complessivi fr. 147’500.-- per un saldo contributivo di fr. 22'432,40. Di conseguenza l’8 ottobre 2019 la Cassa ha provveduto ad insinuare nel fallimento un credito complessivo di fr. 46'878,40 (doc. 5/L).
Con scritto 5 aprile 2018 l’UF di __________ ha comunicato alla Cassa che non sono da prevedere dividendi per i creditori di 2.a classe (sub doc. 3).
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 15 maggio 2019, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 33'999,25 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, in via solidale con TERZ 1 per analogo periodo ed importo, con TERZ 2 limitatamente a fr. 33'949,25, con TERZ 5 e TERZ 4 limitatamente a fr. 11'567,05 e con TERZ 3 limitatamente a fr. 11'317,45 (doc. 1).
A seguito dell’opposizione di RI 1, tenuto conto dei pagamenti intervenuti da parte degli altri ex membri del Cda sella società, con decisione su opposizione del 9 ottobre 2019 la Cassa ha ridotto l’ammontare del danno subito a fr. 24'745,60 (doc. 5).
1.4. Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone, in via principale, l’annullamento e, subordinatamente, il rinvio degli atti alla Cassa per un nuovo calcolo del danno in considerazione delle censure sollevate.
Il ricorrente rileva innanzitutto di esser stato scelto quale membro del Cda della FA 1 viste le sue competenze tecniche (ingegnere chimico) e di non aver mai assunto una carica operativa in seno alla società, contrariamente a TERZ 1 che controllava i flussi finanziari societari avendo infatti diritto di firma sui conti della stessa.
Sostenendo una violazione del diritto di essere sentito, egli solleva diverse censure in merito alla determinazione del danno, rispettivamente all’ammontare dei contributi paritetici dovuti dalla società.
Ritiene inoltre di non dover rispondere degli oneri sociali scoperti per il periodo precedente la sua entrata in carica quale membro del Cda, poiché già a quel momento la società risultava gravemente indebitata.
1.5. Con la risposta di causa, facendo riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale, confermando i conteggi dei contributi rimasti scoperti e, di conseguenza, il danno subito, la Cassa postula la reiezione del ricorso.
1.6. Il 16 dicembre 2019 il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta di causa (V).
1.7. In data 18 dicembre 2019 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2, TERZ 3, TERZ 4 e TERZ 5, tutti membri del Cda della fallita e destinatari di singole decisioni di risarcimento, dando loro la facoltà di visionare gli atti di causa e di presentare osservazioni in merito (VIII).
1.8. In data 7 gennaio 2020 il legale di TERZ 1 ha postulato – e ottenuto – una proroga per prendere posizione in merito alla chiamata in causa (XVIII), ciò che in seguito non ha fatto.
Il 10 gennaio 2020 il rappresentante di TERZ 5 ha comunicato di non avere osservazioni, facendo presente che il credito risarcitorio della Cassa nei suoi confronti è stato completamente regolato (XIX).
Anche TERZ 4, con scritto del 15 gennaio 2020 rileva di non avere osservazioni nel merito, facendo presente di aver lasciato “la società sana e molto liquida nel 2015” e di aver estinto al 19 luglio 2019 qualsiasi – a suo dire ingiustificata - pretesa della Cassa (XXII).
Il 24 gennaio 2020 il legale di TERZ 2, non avendo particolari osservazioni da formulare, rileva di aver rinunciato per motivi di opportunità ad impugnare la decisione di risarcimento nei suoi confronti. Evidenzia che eventuali riduzioni del danno che dovessero risultare durante la procedura, dovranno valere anche per lui, fermo restando ogni suo dritto di regresso verso gli altri organi della società nel periodo rilevante (XXXIV).
1.9. Su richiesta del TCA, con scritto 20 maggio 2020 la Cassa ha informato che dopo la notifica della decisione su opposizione impugnata sono stati versati fr. 750.da parte di TERZ 2 e fr. 1'000.-- da TERZ 1 (XXVIII).
1.10. Il 15 maggio 2020 questo Tribunale ha chiesto al ricorrente di trasmettere copia del bilancio 2015 prima e dopo il risanamento della società deciso dall’allora CdA il 21 settembre 2015 (XXIX), documentazione ricevuta l’8 giugno 2020 (XXXI).
Il 16 giugno 2020 la Cassa ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo, rimarcando che, sulla base di una proiezione contributiva, gli oneri sociali per i salari da gennaio a settembre 2015 sono stati pagati, motivo per cui il ricorrente risponde solo dell’aggravamento del debito contributivo successivamente all’entrata in carica (XXXIII).
Il 30 giugno 2020 il ricorrente ha preso posizione su quanto sopra (XXXV).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 consid 5 del 21 novembre 2016).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Nella fattispecie concreta, a seguito della procedura di fallimento nei confronti della FA 1, la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, all’insorgente, membro del Cda della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.
2.2. Invocando una violazione del diritto di essere sentito, il ricorrente rileva come prima dell’emissione della decisione risarcitoria non sia stato sentito. Sostiene inoltre che la decisione su opposizione impugnata non è sufficientemente motivata in merito alla definizione del danno richiesto in risarcimento.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).
Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
Nel caso concreto, con riferimento alla succitata giurisprudenza, la Cassa non era obbligata a sentire il ricorrente prima dell’emissione della decisione formale del 15 maggio 2019. Va poi rilevato che, su richiesta della patrocinatrice dell’insorgente, il 21 giugno 2019 la Cassa le ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura risarcitoria (doc. 3), ciò che le ha permesso di prendere posizione in merito tramite opposizione del 26 giugno 2019 (doc. 4).
Inoltre, come si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.4) e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella decisione su opposizione l’amministrazione ha puntualmente ed esaurientemente motivato il danno richiesto.
Del resto, con il presente ricorso l’insorgente si è confrontato con il contenuto della decisione impugnata.
Visto quanto sopra, nei confronti del ricorrente non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Volendo ciononostante ipotizzare un’eventuale violazione del diritto di essere sentito, la stessa è stata comunque sanata in questa sede, dove l’interessato ha nuovamente esposto e ribadito le sue motivazioni dinanzi ad un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2 e 3.3, 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DTF 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 e riferimenti).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 5.2.1. pag. 368 con giurisprudenza ivi citata; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
2.4. Il ricorrente contesta l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa, sostenendo come non sia chiara e comprovata la determinazione dei contributi paritetici dovuti dalla società.
2.4.1 Contributi paritetici 2015
2.4.1.1 Il ricorrente stigmatizza di non aver ricevuto dalla Cassa ragguagli in merito alla determinazione di tali contributi fissati su una massa salariale di fr. 556'623,55 (cfr. conteggio allegato alla decisione di risarcimento), precisando di non essere in possesso della relativa documentazione (in parte sequestata dal Ministero Pubblico) per effettuare un controllo di tale importo.
Va qui rilevato che la massa salariale è stata desunta dalla distinta salariale per il 2015 firmata il 1° marzo 2016 dalla società (doc. 4/P), contenuta nella documentazione inviata il 21 giugno 2019 dalla Cassa (doc. 3). Correttamente l’amministrazione ha determinato gli oneri sociali tenendo conto della succitata distinta dei salari non avendo alcun indizio che potesse mettere in dubbio quanto ivi dichiarato. Spettava piuttosto all’insorgente portare la controprova. Non risulta del resto che quale ex amministratore della FA 1 egli non avesse accesso agli atti penali.
Il saldo contributivo di fr. 11'567,05 risulta dal conteggio allegato alla decisione risarcitoria e dal citato specchietto riassuntivo del debito contributivo (doc. 7), nonché dall’estratto conto 4 aprile 2019 (sub doc. 3) e quello allegato alla decisione di risarcimento 15 maggio 2019 (sub doc. 1).
2.4.1.2. Il ricorrente ribadisce la richiesta fatta in sede di opposizione, ossia che siano stralciate dal salario determinante le retribuzioni di poco conto ai sensi dell’art. 34d cpv. 1 OAVS (“Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato”). Trattasi di compensi versati nel 2015 agli amministratori della società __________ (fr. 2'133,35), TERZ 2 (fr. 2'133,35), RI 1 (fr. 1'581,45), TERZ 4 (fr.1'600.--) e TERZ 5 (fr. 2'133,35).
A tal riguardo nella decisione contestata pertinentemente la Cassa fa riferimento al marginale 2127 delle Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC) secondo cui “se il datore di lavoro effettua il conteggio dei contributi, la cassa di compensazione presuppone che il salariato abbia optato per il versamento dei contributi o che vi abbia acconsentito”. Pertanto essa rileva che tali retribuzioni sono state inserite nella dichiarazione dei salari 2015 (doc. 4/P) e che essendo i destinatari, per formazione ed esperienza professionale, persone cognite delle norme dell’assoggettamento ai fini dell’AVS, i compensi notificati non possono ora, per motivi di opportunità, essere esclusi dalle remunerazioni soggette a contribuzione.
Nel ricorso RI 1 contesta l’assunto della Cassa, sostenendo che __________ (colui che avrebbe firmato la distinta salari del 2015) non aveva potere di rappresentare e vincolare la società datrice di lavoro, anche perché non risulta che i diretti interessati avessero dato il loro accordo di notificare loro salari di poco conto. Ritiene peraltro poco verosimile che gli amministratori della FA 1 “abbiano inteso sottoporre i propri onorari al versamento dei contributi sociali, ritenuto peraltro che a marzo 2016 la società risultava già in mora con i pagamenti dei contributi ed aveva ingenti debiti, di cui alcuni proprio verso la Cassa di compensazione stessa”. L’insorgente contesta inoltre l’affermazione della Cassa riguardo alle presunte conoscenze degli interessati in materia AVS.
Visto quanto sopra, questo TCA non può che confermare l’assoggettamento all’AVS dei succitati redditi di poco conto. La presunzione dell’accordo di cui al marg. 2127 DRC è manifestamente data dalla sottoscrizione della distinta salari del 1° marzo 2016. Che il __________ non avesse avuto l’autorizzazione di vincolare la società, non può essere opposto alla Cassa, la quale, vista la dichiarazione di salari sottoscritta, poteva ritenere corretto quanto ivi indicato e presumere l’accordo degli interessati. Del resto l’insorgente non ha prodotto documentazione che possa smentire il presunto accordo.
2.4.1.3. Il ricorrente sostiene che al momento dell’entrata in carica quale membro del CdA (21 settembre 2015) la società risultava gravemente indebitata, tenuto conto che, come ammesso dalla stessa Cassa nell’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione del 19 aprile 2017, dall’agosto 2014 la FA 1 era entrata in mora col pagamento dei contributi e che da gennaio 2016 non aveva più saldato alcun contributo. Evidenzia inoltre che con l’istanza alla Pretura erano stati prodotti i debiti contributi dal 2015 al 2017, nonché l’estratto dell’UEF della società ove risultavano debiti per oltre un milione di franchi.
L’insorgente rileva inoltre che la drammaticità della situazione finanziaria della società risulta dal verbale dell’assemblea generale straordinaria del 21 settembre 2015 (doc N). In quell’occasione era stata decisa una riduzione del capitale azionario (fr. 62'600'000.--) per eliminare la perdita di bilancio con contestuale immissione di nuovo capitale (fr. 6'260'000.--), i cui flussi finanziari – secondo quanto sostenuto dall’insorgente – sono stati tuttavia destinati a risanare altri debiti (quindi non quelli contributivi) rispettivamente, come altresì sostenuto dallo stesso nello scritto 8 giugno 2020 (XXXI), che gli azionisti non avrebbero rispettato i loro impegni, situazione che ha poi portato al fallimento della società.
Per questi motivi il ricorrente contesta di essere responsabile per il mancato pagamento dei contributi scaduti ed esigibili prima del mese di settembre 2015.
A tal riguardo va ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).
Ritornando al caso in esame, con scritto 16 giugno 2020 la Cassa ha allegato una proiezione contributiva, dalla quale risulta che, tenendo conto dei soli salari dei mesi da gennaio a settembre 2015, nonché di tutti gli accrediti intervenuti per tale anno, i contributi per i primi nove mesi di quell’anno risultano essere pagati (doc. 9; cfr. consid. 2.9).
Pertanto, richiamata la succitata lettera dell’amministrazione – a prescindere dall’esaminare se al mese di settembre 2015 la società fosse già insolvente, rispettivamente sovraindebitata [va comunque fatto presente che dal bilancio revisionato al 30 giugno 2015, risulta che, come pertinentemente osservato dalla Cassa nello scritto 16 giugno 2020, le misure contabili hanno evitato che al 30 giugno 2015 la società si trovasse con una perdita di capitale non sufficientemente coperta (art. 725 cpv. 1 CO) o in una situazione di sovraindebitamento (art. 725 cpv. 2 CO); inoltre al 21 settembre 2015 il capitale risultava essere stato interamente liberato (cfr. verbale del Cda del 21 settembre 2015 con relativa relazione sull’aumento del capitale in doc. 5/N] – risulta che il danno richiesto con la decisione contestata fa riferimento a contributi dovuti successivamente all’entrata in carica del ricorrente nel CdA della società. Ne consegue che egli deve rispondere dell’aggravamento del danno, pari a fr. 11’567,05 di contributi non versati (cfr. consid. 2.4.1.1).
2.4.2 Contributi paritetici 2016
2.4.2.1. Per quanto concerne il 2016, come dettagliatamente spiegato nella decisione contestata (cfr. consid. 14.1), la Cassa ha dapprima eseguito una chiusura dei conti fondandosi su una massa salariale di fr. 37'899.-- corrispondente al lordo degli importi indicati all’amministrazione dall’allora membro del CdA __________ nell’e-mail 2 luglio 2017 (doc. M) e nella lettera 3 luglio 2017 (doc. 5/A ) relativi ad anticipi di retribuzione e spese versati ai (ed unici) dipendenti della società __________, __________ e __________. Non essendo gli anticipi spese stati comprovati, gli stessi sono stati correttamente considerati dalla Cassa quale salario determinante (sul principio in cui è ammessa la deduzione delle spese effettive cfr. marg. 3010 delle Direttive sul salario determinante).
In data 15 novembre 2017 l’allora presidente del Cda della società, TERZ 2, ha notificato alla Cassa i salari 2016 per complessivi fr. 147'500.--; ossia fr. 86'500.-- versati a __________ per il periodo di attività 15 giugno – 17 dicembre 2016, fr. 30’500 a __________ occupato dal 15 giugno 2016 al 31 ottobre 2016 e fr. 30’5000.-- a __________ per il periodo di attività dal 15 settembre al 7 dicembre 2016 (doc. O).
Siccome per il 2016 (come anche per il 2017) i succitati tre ex dipendenti hanno rivendicato nei confronti della società salari non versati per complessivi fr. 127'692, così come risulta dalla relativa “distinta salari rivendicati” allestita durante la revisione eseguita dall’Ispettore della Cassa il 7 novembre 2017 (quindi successivamente alle dimissioni del ricorrente, doc. 4/I), la Cassa ha verificato l’ammontare dei salari dichiarati il 15 novembre 2017 da TERZ 2 ed il periodo d’impiego. Dalla relativa documentazione prodotta con la risposta di causa (e consultabile presso il TCA) sub doc. 6, come pertinentemente spiegato nella decisione contestata, è emerso che:
" (…)
- __________: i pagamenti fatti dal datore di lavoro nel periodo dal23 giugno 2016 al 1º settembre 2016 ammontano a CHF 30'650.OO.
- __________: i pagamenti fatti dal datore di lavoro sul conto corrente comunicato dal dipendente stesso, l'ammontare dei salari e dei bonus percepiti per il perìodo giugno-agosto 2016 è di CHF 84'000.00.
In considerazione di quanto precede la comunicazione del signor TERZ 2 del 15 novembre 2017, alla base del conteggio finale per l'anno 2016, risulta essenzialmente corretta, tenendo anche presente che gli importi pagati al netto dovrebbero essere riportati al lordo degli oneri sociali. Si precisa che il signor __________ non ha risposto alla richiesta di accertamento della Cassa, ma alla luce di quanto emerso non vi sono elementi che possano far dubitare, secondo il grado di verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali, che i salari notificati per i tre dipendenti in questione non rappresentino i salari effettivamente percepiti per il periodo da giugno ad agosto. Del resto tutti e tre í dipendenti hanno rivendicato i salari solamente per periodi a partire dal mese di settembre 2016.
Si precisa inoltre che non sono emersi elementi che facciano presumere che gli importi citati siano comprensivi di elementi non assoggettabili ai fini AVS, quali rimborsi spese documentati e assegni familiari. In merito a quest'ultima voce si sottolinea che il conteggio di chiusura per l’anno 2016 non contempla peraltro alcun assegno familiare versato ai dipendenti in questione.”
Che le succitate rivendicazioni si riferiscono ai salari a partire da settembre 2016 lo si evince per quel concerne __________ dal suo conteggio salari arretrati (settembre 2016 – gennaio 2017) (cfr. sub doc. 6) e per quanto riguarda __________ e __________ dalle sentenze 9 maggio 2017 del Pretore di __________ che confermano le loro pretese salariali con decorrenza dal mese di settembre 2016 (doc. 5/B e doc. 5/C).
Visto quanto sopra, la Cassa ha imputato al ricorrente i contributi paritetici del 2016 determinati sulla base della massa salariale di fr. 147'500.-- (dichiarata il 15 novembre 2017 da TERZ 2), escludendo i salari rivendicati emersi dopo le sue dimissioni del 13 giugno 2017.
Va poi rilevato che l’amministrazione non ha imputato al ricorrente gli acconti luglio-dicembre per complessivi fr. 32'374,40, determinati sulla massa salariale del 2015 (fr. 556'623.--; cfr le relative fatture in doc. 4/M1-4) essendo superiori, come visto, ai contributi effettivamente dovuti durante il periodo in questione.
2.4.2.2. Il ricorrente rileva che i succitati tre dipendenti (__________, __________ e __________) figurano sia nella FA 1 SA che nella società sorella __________ (in seguito __________) e che dalla documentazione agli atti non risulta con chiarezza se gli oneri sociali per le medesime mensilità non sono stati erroneamente addebitati due volte.
Va qui rilevato che nell’ambito della procedura ex art. 52 LAVS nei confronti del qui ricorrente relativa ai contributi non versati dalla __________ (vertenza conclusa con STCA 31.2019.2 del 27 aprile 2020, attualmente sub iudice al TF), la Cassa aveva preso in considerazione le retribuzioni dei tre dipendenti in questione sino al 19 giugno 2019. A tal riguardo, nella citata STCA è stato fra l’altro evidenziato (sottolineature del redattore) che: “
" (…) A seguito delle censure sollevate in sede di opposizione, dopo aver proceduto ad una revisione del calcolo dei salari rivendicati nell’ambito del fallimento della società (cfr. doc. 3/C), la Cassa ha ridefinito l’ammontare degli stessi, scorporando, come si legge nella decisione contestata:
(omissis)
(omissis)
eventuali salari percepiti dal personale durante il periodo di disdetta, in relazione ad attività lucrative svolte per altri datori di lavoro.
In merito a quest’ultimo punto, sempre nella decisione contestata, la Cassa ha precisato che questo ha riguardato “una parte consistente del salario rivendicato dal signor __________. Per contro, per i signori __________ e __________, il salario rivendicato per il mese di giugno 2016, rappresenta già solamente una parte della mensilità ordinaria, in considerazione del fatto che l’attività per il nuovo datore di lavoro (FA 1) è iniziata solo il 20 di giugno 2016. (…)”
Per quel che concerne il dipendente __________, nella STCA 31.2019.2 è stato evidenziato (sottolineature del redattore):
" __________: per questa rivendicazione salariale la Cassa si è attenuta al credito salariale insinuato nel fallimento della società (si trattava della __________, nota del redattore), senza correttamente considerare gli assegni familiari, le indennità di licenziamento abusivo ed il salario relativo al periodo di disdetta dal 21 giugno 2016 (doc. 6).
Con la risposta di causa la Cassa ha ricontrollato la posizione e rilevato che la rivendicazione delle vacanze residue e della 13a non erano state limitate al 20 giugno 2016 (ma al novembre 2016), riducendo pertanto l’ammontare del salario rivendicato a fr. 28'813.-- (a fronte dei fr. 33'648.-- esposti nella decisione contestata). A tale calcolo va prestata adesione. (…)”
. Quindi, nell’ambito della FA 1 la Cassa ha tenuto conto dei salari versati da metà giugno 2016, mentre quelli precedenti sono stati computati alla __________.
Non vi è stata quindi una doppia imposizione dei contributi partiteci per le medesime mensilità.
2.4.3. In conclusione, visto quanto sopra, questo TCA non può che confermare l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa essendo stato debitamente comprovato. Né del resto il ricorrente ha portato la controprova circa la non affidabilità dei conteggi eseguiti dall’amministrazione.
2.5. Premesso quanto sopra, occorre stabilire la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.
A tal riguardo occorre rilevare che, per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che costata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.8. Ritornando al caso in esame, come detto, il ricorrente rileva innanzitutto di esser stato scelto quale membro del Cda della FA 1 viste le sue competenze tecniche (ingegnere chimico), di non aver mai assunto una carica operativa in seno alla società, contrariamente a TERZ 1 che controllava i flussi finanziari societari avendo infatti diritto di firma sui conti della stessa.
Quanto sostenuto dal ricorrente non è sufficiente per esonerarlo da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
Occorre infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.
L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Non è pertanto esimente da responsabilità che il ricorrente abbia evidenziato di aver assunto la carica di amministratore unico della società a motivo delle sue competenze tecniche (ingegnere chimico), senza percepire alcun compenso e senza aver avuto alcun potere decisionale. Conformemente alla suevocata giurisprudenza, a lui, quale amministratore, incombevano (almeno) gli obblighi di vigilanza.
Va poi ricordato che prima che il ricorrente diventasse membro del CdA la società non aveva versato regolarmente i contributi (cfr. a tal riguardo la citata istanza di fallimento senza preventiva esecuzione), costringendo la Cassa per quel che concerne l’incasso dei contributi 205 a diffidarla il 9 marzo 2015 ed il 3 agosto 2015 (cfr. specchietto evoluzione del debito contributivo del 2015 in doc. 7).
Nondimeno va rilevato che durante il suo periodo quale membro del CdA la società non ha versato alcun contributo nonostante che l’amministrazione abbia emesso quattro diffide ed altrettanti precetti esecutivi (cfr. specchietto evoluzione del debito contributivo del 2016 in doc. 8).
Inoltre, nel periodo in cui il ricorrente era in carica quale amministratore la FA 1 era una piccola società, con tre dipendenti (cfr. le citate distinte salari 2015 e 2016). Facendo uso della diligenza richiesta dal suo ruolo di amministratore, egli avrebbe dovuto (regolarmente) controllare lo stato dei pagamenti dei contributi. Sia in proposito rilevato che l’insorgente non ha provato di essere stato impedito di ottenere le necessarie informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali o in generale sulla situazione finanziaria della società (STFA H 194/01 del 4 febbraio 2002; H 38/01 del 17 gennaio 2002; STFA H 115/00 e H 132/00 dell'8 marzo 2001).
La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]).
In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore gli imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.
2.9. Conformemente la giurisprudenza costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C-812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s, pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).
Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).
Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pagg. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).
Nel caso in esame, va rilevato che, nonostante il risanamento operato nel settembre 2015, la società non ha saldo integralmente i contributi di quell’anno, lasciando scoperti quelli del 2016.
Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne consegue che la responsabilità ex art 52 LAVS del ricorrente va confermata. Per quel che concerne l’ammontare del danno, ritenuti i pagamenti effettuati da TERZ 2 e TERZ 1 per fr. 1'750.-- successivamente alla decisione contestata, esso va aggiornato a fr. 22'995,60 (24'745,60 – 1'750).
In tal senso il ricorso è da accogliere parzialmente.
Siccome i succitati pagamenti non hanno inciso sulla posizione del ricorrente e ritenuto che il suo obbligo di risarcimento ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non può essere ravvisata una sua vittoria, nemmeno parziale, tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non assegnare ripetibili (cfr. al riguardo: STF H 67/01 del 5 agosto 2002 e STCA 31.2005.7 del 22 febbraio 2006).
2.10. Con osservazioni 16 dicembre 2019 il ricorrente ha chiesto di richiamare dalla Cassa l’incarto relativo alla società ed i documenti prodotti nell’ambito della procedura di opposizione, dal TCA l’inc. 31.2019.2 in relazione alla AMH SA, dall’UF l’incarto relativo alla liquidazione della società e dall’ufficio di revisione il bilancio certificato nel settembre 2015 per il risanamento della AEH SA.
Occorre innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame va fatto presente che gli atti della Cassa sono stati prodotti con la risposta di causa, il bilancio certificato settembre 2015 è stato richiamato dal TCA, mentre l’altra documentazione richiesta non è necessaria per il presente giudizio.
2.11. Non avendo i legali dei chiamati in causa postulato la reiezione del ricorso, essi non hanno diritto a ripetibili (sul diritto a ripetibili dei terzi chiamati in causa risultanti vittoriosi: STFA inedite 26 agosto 2002 nella causa S, H 204/00, consid. 6 e 10 luglio 2006 nella causa S, K 8/06, consid. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgesricht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 34 N. 4 pag. 239 con riferimenti; Reichmuth, op. cit., § 13 n. 1132 pag. 268).
2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 9 ottobre 2019 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla CO 1 fr. 22'995,60.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti