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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2020 31.2019.10

23. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,286 Wörter·~36 min·4

Zusammenfassung

Responsabilità ex art. 52 LAVS del socio gerente. Violato gravenebte l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Confermato l'importo del danno fatto valere

Volltext

CO 1Raccomandata

      Incarto n. 31.2019.10   FS

Lugano 23 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 aprile 2019 emanata da

CO 1      in materia di art. 52 LAVS    

in relazione alla fallita: FA 1

                                         radiata da RC il __________ 2017

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il __________ 2012 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         Lo scopo sociale consisteva nell’esecuzione di opere nel campo dell’edilizia, anche quale impresa generale di costruzione, segnatamente per riattazione e manutenzione di stabili, l’acquisto e la vendita di immobili nuovi o ristrutturati, la consulenza, la progettazione e la direzione lavori (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di socio e gerente con diritto di firma individuale sin dalla fondazione della società.

                               1.2.   Dal 1. gennaio 2013 al 31 ottobre 2017 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datore di lavoro (cfr. doc. 3).

                                         Con decreti del 10 marzo e del 3 aprile 2017 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC del __________ 2017 sub doc. 8).

                                         La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC agli atti).

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione dell.1 gennaio 2019 (doc. 3), confermata con decisione su opposizione del 10 aprile 2019, la Cassa ha chiesto a RI 1 (quale ex socio gerente) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 18'882.90 per contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, come pure di riprese salariali per l’anno 2013 (doc. 1).

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1 dello studio legale __________, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione e – contestato, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, da una parte l’importo del danno fatto valere dalla Cassa e, dall’altra parte, che vi sia stata da parte sua negligenza grave o intenzionale, nonché la prescrizione del credito risarcitorio per l’anno 2013 – ha chiesto che “(…) la decisione su opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGA /art. 12 0PGA) del 10.04.2019 relativa al conteggio no__________ (__________) e la decisione dell'11 gennaio 2019 di risarcimento dei danni giusta l'art. 52 LAVS della Cassa CO 1 sono annullate e l'opposizione alla predetta decisione confermata con conseguente ricalcolo del saldo a favore della cassa di compensazione a carico del Signor RI 1 in CHF 2'125.85, con conseguente liberazione da qualsiasi responsabilità in merito al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società per la differenza di CHF 16'757.05. (…)” (I, pag. 6).

                               1.5.   Con la risposta di causa – indicato di aver emanato solo una decisione di risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente – la Cassa, con argomentazioni di cui di dirà in seguito, ha postulato la reiezione del ricorso.

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         I soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pag. 177 segg.; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (ex socio gerente della società; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                2.3   Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento dei contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, così come risulta dai conteggi allestiti secondo le relative dichiarazione dei salari (doc. 3/B e 3/C) e dagli specchietti sub doc. 6 e 7, come pure di riprese salariali per l’anno 2013 (ripresa delle indennità per intemperie versate a quattro dipendenti nell’anno 2013; cfr. la “Tassazione d’ufficio” del 20 aprile 2017 e il relativo “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” sub doc. 3/A).

                            2.3.1.   L’insorgente eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio per l’anno 2013 adducendo che “(…) essendo il fallimento della società stato sospeso per mancanza di attivo, il momento decisivo per la decorrenza del termine biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS risulta essere il 13 aprile 2017 (data di pubblicazione nel FUSC del fallimento con sospensione della procedura). La decisione di risarcimento dell'11 gennaio 2019 rispetta quindi il termine di prescrizione biennale ma le pretese relative alla ripresa salari per l'anno 2013 risultano di conseguenza prescritte, essendo decorsi più di cinque anni. (…)”  (I, punto 3a, pag. 4).

                                         L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                         Secondo la giurisprudenza, nel caso di una sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza del danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag. 306 consid. 4bb). Tale principio è stato confermato dall’Alta Corte nella DTF 126 V 443, consid. 3c pag. 445 (vedi anche Pratique VSI 2003 pag. 435, 2002 pag. 96, 2001 pag. 194 segg. = SVR 2003 AHV Nr. 23)

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda il periodo di prescrizione assoluta di 5 anni, il danno subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto. Ciò si avvera in caso di perenzione dei contributi ai sensi dell'art. 16 LAVS oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria (DTF 136 V 268 consid. 2.6 pag. 273, DTF 134 V 257 consid. 3.2 pag. 263, sentenza H 96/03 del 30 novembre 2004 consid. 5.3.1). In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto intervenire il giorno dell'apertura del fallimento del datore di lavoro; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio come pure la data a partire dalla quale decorre il termine di cinque anni (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16).

                                         In concreto, ai sensi dell’art. 52 cpv. 3 LAVS e conformemente alla succitata giurisprudenza, visto che l’insorgenza del danno si è realizzata con l’apertura del fallimento della società il 10 marzo 2017 (cfr. consid. 1.2), è a torto che l’insorgente pretende che la decisione risarcitoria dell’11 gennaio 2019 non rispetta il periodo di prescrizione assoluta di 5 anni.

                                         In questo senso ha ragione la Cassa con la risposta ha addotto che “(…) nel caso in esame, il fallimento della società è stato aperto con decreto del 10 marzo 2017, mentre la sospensione per mancanza di attivi con decreto del 3 aprile 2017, come da pubblicazione sul FUSC del 18 aprile 2017 (doc. 8). […] Ritenuto che l'insorgenza del danno è intervenuta il 10 marzo 2017 con l'emanazione del decreto di fallimento (mentre la conoscenza si è realizzata con la pubblicazione sul FUSC del 18 aprile 2017), la decisione risarcitoria è perfettamente tempestiva, essendo stata emanata I’11 gennaio 2019 e quindi nel rispetto tanto del termine di due anni dalla conoscenza del danno quanto di quello di cinque anni dall'insorgenza. È bene sottolineare che i contributi relativi al 2013, divenuti elemento del danno a seguito al [ndr: recte: del] decreto di fallimento del 10 marzo 2017 in quanto non soluti, sono stati fissati con decisione del 21 dicembre 2016 - quindi entro i 5 anni previsti dall'art. 16 cpv. 1 LAVS - che è regolarmente cresciuta in giudicato (doc. 9-91). Ne consegue che la censura è destituita di fondamento. (…)” (III, punto 3, pagg. 4 e 5).

                            2.3.2.   Per gli anni 2014, 2015 e 2016 l’insorgente ha addotto che “(…) per l'anno 2014 il ricorrente chiede di considerare che ha rinunciato integralmente al proprio stipendio pur avendo versato i relativi contributi pari a CHF 11'358.91, rispettivamente per l'anno 2015 chiede che vengano considerati soltanto gli stipendi effettivamente versati, conteggio dal quale risulta un saldo a favore della cassa di compensazione pari a CHF 2'125.85, come da conteggio qui allegato quale Doc. E. Contestato che il conteggio della Cassa di compensazione meriterebbe conferma. La presente fattispecie presenta circostanze particolari, di cui occorre tener conto. In particolare, vista la grave situazione finanziaria in cui versava la società e la circostanza che non solo il ricorrente ma anche gli altri dipendenti abbiano visto ridursi il salario, si chiede che vengano considerati soltanto gli stipendi effettivamente versati, come da conteggio allegato, dal quale risulta un saldo a favore della cassa di compensazione di CHF 2'125.85 (Doc. E). (…)” (I, punto 3b, pag. 5).

                                         Nella misura in cui, considerate le suesposte motivazioni, l’insorgente intenda mettere in discussone l’entità dei salari soggetti a contribuzione e di riflesso la quantificazione del danno derivante dal loro mancato pagamento, va rilevato quanto segue.

                                         Secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).

                                         Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto (non sarebbe altrimenti possibili una rinuncia ad esso), realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

                                         Nella fattispecie dagli atti risulta infatti che i conteggi per gli anni 2015 e 2016 sono stati allestiti in base alle relative dichiarazioni dei salari fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 3/B e 3/C).

                                         Con scritti del 27 dicembre 2016 (doc. 2/A e 2/E), ai quali aveva in particolare allegato una nuova dichiarazione dei salari (doc. 2/B e 2/F), la società ha chiesto la modifica retroattiva del calcolo dei contributi per gli anni 2014 e 2015: per il 2014 adducendo che “(…) il dipendente e titolare della società, signor RI 1, ha rinunciato in modo definitivo al versamento del saldo dei propri arretrati 2014, ammontanti a 75'252.00 CHF lordi. (…)” (doc. 2/A) e per il 2015 che “(…) i dipendenti elencati qui di seguito hanno percepito sino ad oggi solo parte del salario precedentemente comunicato per l’anno 2015. […] Sarete tempestivamente informati su ogni modifica futura che interverrà sulla presente distinta. (…)” (doc. 2/E).

                                         Le suddette richieste sono state respinte dalla Cassa con scritto del 3 gennaio 2017 indirizzato alla FA 1 del seguente tenore: “(…) con riferimento alle vostre richieste del 27 dicembre 2016 vi comunichiamo che sulla base della marginale 1009 delle direttive sul salario determinante (DSD): "Una retribuzione può anche non essere versata, ma semplicemente accreditata. Si considera quindi che essa è conseguita mediante l’accreditamento e i contributi sono dovuti da quel momento (RCC 1957, p. 178 e RCC 1976 pag. 87. Vedi anche STCA dell'8 agosto 2005, inc. N. 30.2004.105, consid. 2.12 e seguenti, pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch; STF del 30 gennaio 2007, H 82/05)". Al proposito la Cassa tiene a ricordare che l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente. L'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito al momento del suo allibramento può giustificarsi solo restrittivamente e solo in circostanze assai particolari. La società deve trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Non è sufficiente che, temporaneamente, abbia problemi di liquidità. Inoltre, l'omessa retribuzione dell'attività lucrativa non deve concernere unicamente una parte dei dipendenti, come nel caso in esame. Conseguentemente, le vostre richieste non possono essere accettate. (…)” (doc. 2/G).

                                         Dagli atti non risulta, e nemmeno l’insorgente fa valere e tantomeno documenta, che il succitato scritto del 3 gennaio 2017 sia stato contestato.

                                         Viste le succitate circostanze è dunque a ragione che la Cassa con la risposta di causa ha addotto che “(…) riguardo alla contestazione riferita al 2014, si ribadisce che tale anno non è oggetto della decisione risarcitoria: lo scoperto concerne, infatti, una tassazione d'ufficio per riprese di salari riferiti all'anno 2013 e contributi non pagati per gli anni 2015 e 2016. In ogni caso, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, i contributi delle assicurazioni sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003). In merito all’imponibilità delle retribuzioni, si ribadisce anche in questa sede che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87); non è quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 15 ottobre 2003, inc. 31 .2002.48-49). Irrilevante quindi, ai fini della quantificazione del danno, la circostanza che sia il ricorrente sia alcuni dipendenti avrebbero visto ridursi lo stipendio. Del resto, come rilevato nella decisione avversata, la Cassa già aveva risposto nella negativa alla domanda di modifica della distinta dei salari per l'anno 2015 presentata il 27 dicembre 2016, ovvero ben successivamente all'emissione del conguaglio avvenuta il 13 gennaio 2016 sulla scorta dei dati salariali notificati dal datore di lavoro medesimo che con l’apposizione della propria firma ha attestato l’esattezza dei dati. (…)” (III, punto 4, pag. 5).

                            2.3.3.   In conclusione – considerato che per il 2013 l’importo di fr. 419.10 (importo in quanto tale non contestato; cfr. doc. 3/A) non è prescritto (cfr. consid. 2.2.1), che per i motivi suesposti (cfr. consid. 2.2.2) per l’anno 2015 l’importo di fr. 10'347.60 (fissato secondo la relativa dichiarazione di salario; cfr. doc. 3/B) va confermato e che per il 2016 l’importo di fr. 8'116.20 (fissato secondo la relativa dichiarazione di salario; cfr. doc. 3/C) non è contestato e corrisponde a quello indicato dall’insorgente nel proprio conteggio sub doc. E – l’importo complessivo di fr. 18'882.90 (419.10 + 10347.60 + 8116.20), peraltro, lo si ribadisce, non validamente contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

                                         Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                               2.7.   Nella fattispecie concreta va fatto presente che nella sua veste di socio e gerente con diritto di firma individuale della FA 1 a RI 1 incombevano gli obblighi di diligenza e vigilanza della carica ricoperta.

                                         Occorre infatti ribadire (cfr. consid. 2.1) che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Ritornando al caso in esame, il ricorrente sostiene che “(…) il mancato pagamento dei contributi nel caso specifico è stato effettuato dal ricorrente nell'intento di salvare la società a seguito della mancanza di liquidità. […] Nella fattispecie il ricorrente ha fatto tutto quanto il possibile al fine di salvare la società, rinunciando peraltro al proprio stipendio. […]. Nelle circostanze del presente caso, il comportamento del ricorrente appare legittimo e non colposo. Il ricorrente ha infatti fatto tutto il possibile al fine di salvare la ditta, con tutti quanti i mezzi in suo possesso, segnatamente rinunciare al proprio onorario per l'intero anno 2014, per il quale aveva già versato i propri contributi pari a CHF 11'358.91, rispettivamente procedendo al quasi integrale pagamento dei contributi per l'anno 2015 (Doc. E). (…)” (I, punto 2, pag. 3).

                                         RI 1 fa dunque valere dei motivi di giustificazione concludendo che “(…) le ragioni del differimento del pagamento dei contributi 2016 in rassegna non possono essere considerate quale segno di negligenza grave, proprio perché onorando altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda riteneva oggettivamente che i contributi dovuti avrebbero potuto essere soluti entro un termine ragionevole. (…)” (I, punto 2, pag. 3).

                                         Va qui ricordato che ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza grave e che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         Occorre pertanto esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193).

                               2.8.   Conformemente alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                               2.9.   Nel caso in esame, al fine di esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto rilevato che, come addotto dalla Cassa, “(…) a seguito dell'entrata in mora della FA 1 con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di ottobre 2013 all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di agosto 2015, all'avvio di procedure esecutive. (…)” (doc. 1, punto 6.2, pag. 5).

                                         Questo Tribunale rileva che effettivamente la Cassa, dall’ottobre 2013 in avanti (cfr. l’“Elenco diffide di pagamento emesse” sub doc. 4 e gli specchietti relativi agli anni 2015 e 2016 sub doc. 6 e 7), al fine d’incassare i contributi dovuti ha dovuto costantemente e sistematicamente procedere a diffide e che dal 16 gennaio 2014 la società è stata oggetto di numerose esecuzioni (cfr. l’“Elenco esecuzioni promosse” sub doc. 5 e gli specchietti relativi agli anni 2015 e 2016 sub doc. 6 e 7).

                                         In particolare, dall’estratto conto per l’anno 2015 risulta che lo scoperto per quell’anno ammontava a fr. 10’347.60 (cfr. il relativo conteggio di chiusura sub doc. 6) e l’insorgente non ha addotto alcun valido motivo sul perché “(…) riteneva oggettivamente che i contributi dovuti avrebbero potuto essere soluti entro un termine ragionevole. (…)” (I, punto 2, pag. 3).

                                         Viste le suesposte risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), la società non aveva validi motivi per giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi.

                                         In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità.

                                         Va rilevato che, in assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che (in applicazione analogica della STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012 che riguardava un amministratore unico) l’obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un unico socio gerente.

                                         In questo senso non può essere seguito l’insorgente laddove, sostenendo a torto di aver pagato quasi integralmente i contributi per l’anno 2015, pretende che “(…) le ragioni del differimento del pagamento dei contributi 2016 in rassegna non possono essere considerate quale segno di negligenza grave, proprio perché onorando altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda riteneva oggettivamente che i contributi dovuti avrebbero potuto essere soluti entro un termine ragionevole. (…)” (I, punto 2, pag. 3).

                                         Al riguardo a ragione la Cassa con la risposta ha addotto che “(…) si evidenzia che quanto asserito dal signor RI 1 non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Infatti, non risulta comprovato che il mancato pagamento dei premi AVS abbia consentito effettivamente alla società di sopravvivere, rispettivamente che la sospensione del pagamento dei premi fosse necessaria per un tempo breve e ragionevole. In ogni caso, così come stabilito dalla giurisprudenza, non si è liberati dalla responsabilità in caso di differimento cronico di pagamento e di un periodo contributivo maggiore ai 2-3 mesi (cfr. STCA del 26 aprile 2018 inc. n. 31.2017.15 e ivi citata STF 9C 548/2017 del 13 marzo 2018, secondo cui il pagamento degli stipendi non è prioritario rispetto a quello dei contributi). Nel caso di specie, lo scoperto si riferisce agli acconti mensili da novembre 2015 a giugno 2016 e ai rispettivi conteggi di chiusura. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, la sospensione del pagamento dei premi non può considerarsi avvenuta per un tempo breve e ragionevole. Secondo il ricorrente, la società prima del fallimento avrebbe sempre onorato i propri obblighi nei confronti della Cassa e lo scoperto concernerebbe unicamente il 2016 e quindi l'ultimo periodo di attività, ciò che però così non è, come risulta sia dall'elenco delle diffide di pagamento (doc. 4) sia da quello delle esecuzioni promosse nei confronti della società (doc. 5). Infatti, dal primo documento citato emerge che la FA 1 ha dovuto essere diffidata in modo pressoché sistematico in parte già a partire dall'anno della sua costituzione, mentre dal secondo indicato che la società è stata oggetto di numerose esecuzioni (e questo anche per parte degli acconti che sono stati successivamente pagati). Oltre a ciò, per quanto concerne l'anno 2015, si evidenzia che lo scoperto è di CHF 10'347.60 (cfr. estratto conto allegato alla decisione di risarcimento danni dell'11 gennaio 2019; doc. 6). Nel caso in cui, come quello di specie, una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STFA 31 agosto 2001, H 446/00, consid. 4b) con l'adozione, se necessario, di misure drastiche e immediate (STFA 23 giugno 2002, H 171/02). In queste circostanze, non risultano dati gli estremi per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità. (…)” (III, punto 2, pagg. 3 e 4).

                                         Da quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8) – ha commesso una grave negligenza per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati.

                                         In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di socio gerente gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione/discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                             2.10.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

                             2.11.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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