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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.12.2012 31.2012.6

11. Dezember 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,641 Wörter·~38 min·2

Zusammenfassung

Richiesta di risarcimento per contributi paritetici non versati dalla società di cui il ricorrente era amministratore unico; ricorrente contesta una sua negligenza grave; TCA conferma la responsabilità dell'AU

Volltext

CO 1omandata

Incarto n. 31.2012.6   FC/sc

Lugano 11 dicembre 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2012 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione dell' 11 giugno 2012 emanata da

            in relazione alla

CO 1     in materia di art. 52 LAVS       FA 1 (radiata da RC il ___________)

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La FA 1 SA, iscritta a Registro di Commercio (RC) il __________ 1971, con sede a __________ e in seguito ad Arbedo, aveva quale scopo l’esecuzione e il montaggio di carpenteria metallica e di impianti industriali, l’esecuzione di coperture e insolazioni, di ponteggi tubolari e di centinature, ecc..

                                         Dal 17 marzo 2000 (e sino alla cancellazione della società avvenuta il 28 ottobre 2011, doc. A) RI 1 ha assunto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC informatizzato).

                               1.2.   La FA 1 è stata affiliata alla CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1. marzo 1971 al 28 febbraio 2011.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi costringendo la Cassa a procedere, dal mese di settembre 2004, all’invio di diffide e, dal mese di aprile 2006, all’avvio di procedure esecutive.

                                         Con decreto 20 dicembre 2010 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società (FUSC 27 dicembre 2010), autorizzando in seguito la liquidazione del fallimento in procedura sommaria (FUSC 18 febbraio 2011).

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio Esecuzioni di __________ il proprio credito di fr. 91'869.25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non versati relativamente agli anni dal 2008 al 2011 di cui fr. 7'137.15 per contributi sulle rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro (doc. D).

                                         La procedura di fallimento si è conclusa, per la Cassa, con il rilascio, in data 20 ottobre 2011, di un attestato di carenza beni per l’intero ammontare del credito insinuato (doc. E).

                                         Con decreto pretorile 27 ottobre 2011 la procedura di fallimento è stata chiusa e la ragione sociale è stata cancellata da RC il __________ 2011.

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 29 febbraio 2012 (doc. 3), confermata con provvedimento su opposizione dell’11 giugno 2012 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 91'869,25 corrispondenti ai contributi paritetici non pagati dalla FA 1 relativamente agli anni dal 2008 al 2011.

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato il presente ricorso, chiedendone l’annullamen-to. Contesta in sostanza una sua negligenza grave in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.   

                               1.5.   Con la risposta di causa la Cassa postula la reiezione del ricorso, ribadendo una violazione degli obblighi di vigilanza del ricorrente e confermando la decisione impugnata.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         Nel merito

                               2.2.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito della procedura di fallimento nei confronti della FA 1 e del conseguente  rilascio dell’attestato di carenza beni (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha chiesto rettamente, in via sussidiaria, a RI 1, amministratore unico della stessa, il risarcimento ex 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla società.

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA 31.2002.10 del 10 giugno 2002 consid. 2.3; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, il danno è costituito dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla FA 1 e rimasti scoperti relativamente al periodo 2008 - 2011 (cfr. decisione formale 11 giugno 2012, doc. 1), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali compilate e firmate dalla società nonché delle riprese salariali eseguite a seguito delle rivendicazioni di credito dopo controllo del datore di lavoro. 

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., in RSA 1987 p. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                               2.7.   Il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della FA 1 dal 17 marzo 2000 sino alla dichiarazione di fallimento.

                                         Accettando il mandato di amministratore unico, l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Infatti ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

                                         Nella fattispecie il mancato integrale pagamento dei contributi sociali nel periodo dal 2008 al 2011 non è contestato ed è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere di principio la responsabilità dell’amministratore cui incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

                                         Del resto, la passività a dispetto della (eventuale) conoscenza di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115).

                                         Detto diversamente, l’insorgente ha di principio omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

                               2.8.   Il ricorrente contesta tuttavia l’addebito di negligenza grave evidenziando di aver intrapreso gli sforzi necessari affinché la società potesse continuare l’attività e i contributi paritetici AVS fossero integralmente pagati. Rileva in sostanza che la congiuntura negativa e le difficoltà incontrate dalla società nell’incasso di crediti hanno reso vani tali sforzi. Evidenzia di aver optato per una dilazione del pagamento dei contributi, dopo attenta riflessione e per tentare un risanamento della società, essendosi reso conto nel 2004 che il pagamento totale dei contributi avrebbe portato la ditta ad una situazione di insolvenza, ritenendo che la decisione di privilegiare il pagamento dei salari dei dipendenti e dei fornitori costituisse l’unica possibilità per salvare la società dal fallimento. Del resto la Cassa avrebbe concesso alla società una dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 34b OAVS, rendendosi in tal modo corresponsabile nella creazione del danno ai sensi dell’art. 44 CO. Rileva inoltre che i contributi sarebbero nondimeno stati versati nella misura del 70% circa (fr. 129'755 su ca. fr. 193'000 dovuti). Ribadito come la situazione della società sia precipitata a causa del mancato pagamento di fatture importanti emesse dalla società, egli ribadisce di essersi seriamente adoperato per scongiurare il fallimento e, quindi, il mancato pagamento del residuo dovuto alla Cassa. Rileva inoltre che il credito della Cassa non sarebbe definito e certo. 

                                         Mette quindi conto di esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Secondo la giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                               2.9.   Occorre in concreto verificare se la FA 1 si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’a-zienda.

                                         In questo contesto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Non è pertanto rilevante, ad esempio, che i problemi di liquidità fossero dovuti al peggioramento delle condizioni del mercato o che il datore di lavoro soggettivamente sperasse in un salvataggio aziendale e di conseguenza confidasse nel pagamento dei contributi scaduti, e ciò nemmeno se questo ha portato ad immettere capitali privati nella società (Reichmuth, op. cit., n. 677 e 679 p. 160 con riferimenti).

                                         Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 e riferimenti; H 336/95 del 7 maggio 1997). In un'altra sentenza ha ancora ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G., p. 6 e giurisprudenza ivi citata). Infine, il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare – la FA 1 era attiva nel settore dell’edilizia – è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998; STCA 31.00.30-32 del 14 ottobre 2002; STCA 31.01.23 del 22 marzo 2002) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

                                         Nell'evenienza concreta, è rimasto incontestato quanto asserito dalla Cassa nella decisione impugnata, ossia che i problemi finanziari e di liquidità della società risalivano almeno all’estate del 2004. In effetti, la Cassa, al fine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, é stata obbligata a sistematicamente diffidarla dal settembre 2004 e precettarla dall’aprile 2006. Se poi fino al 2007 il datore di lavoro è stato ancora in misura, seppur con costante ed evidente ritardo, di onorare i suoi impegni, successivamente i contributi hanno potuto venir versati, e sempre dopo solleciti e precettazione, solo in misura parziale: quelli del 2008 e del 2009 nella misura del 60% circa del dovuto complessivo, quelli del 2010 nella misura del 17% soltanto, ritenuto un debito di fr. 34’706 e il versamento di fr. 5'881 (cfr. specchietto concernente l’evolu-zione del debito contributivo sub doc.C1-C2). Nel dicembre  2010 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano, negli ultimi anni, cronici, rimanendo in definitiva scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, segnatamente  degli anni dal 2008 al 2011 per complessivi

                                         fr. 91’869.25 (spese amministrative e interessi di mora inclusi).

                                         In simili circostanze non è dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel 2004 e poi nuovamente nel gennaio 2008, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Come anticipato al considerando precedente, l’Alta Corte ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non si realizza nel caso in esame.

                                         Non vi è quindi dubbio alcuno sul fatto che nella fattispecie non era concepibile, soprattutto per una persona – come RI 1 – cognita di questioni economiche, continuare a sperare in una ripresa nonostante diversi anni di arretrati contributivi.

                                         L’asserita circostanza di aver cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della società, segnatamente tramite la formulazione del “progetto turnaround 100 giorni” nel maggio 2009 (doc. F) e l’invio di una diffida alla direzione della ditta del giugno 2009 (doc. G), non è sufficiente ad esonerare il ricorrente da una responsabilità ex art. 52 LAVS, non essendo comprovato, conformemente alla succitata giurisprudenza, né che il differimento del pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta né che si potesse oggettivamente presumere di soddisfare la Cassa riguardo a ogni suo credito entro breve termine, nel senso di pochi mesi e non di anni.

                                         In tale contesto la documentazione versata agli atti per dimostrare gli sforzi intrapresi per salvare la società e informare la direzione della stessa (cfr. doc. E-G) evidenzia tutt’al più quali fossero già a tale epoca i problemi con cui era confrontata la FA 1. Basti rilevare che nel giugno 2009 non erano ancora stati presentati i bilanci per l’esercizio 2007 e 2008, a conferma di una situazione in seno alla società alquanto caotica (doc. G).   Né infine appare di rilievo la prodotta corrispondenza intercorsa con la società di revisione né il fatto di aver conferito nel 2005 un mandato di mediazione ad una società di servizi assicurativi (doc. H).

                                         Non risultano d’altronde neppure dati motivi di discolpa invocabili, come visto, nel caso di aziende  che dopo aver per lungo tempo ed ineccepibilmente provveduto al versamento dei contributi cadono in difficoltà economiche, vengono sciolte (di regola, come in casu, per fallimento) e causano una perdita contributiva limitata a due-tre mesi.

                                         Nemmeno il fatto di aver effettuato il concorso del 24 agosto 2007 delle opere inerenti allo smontaggio e smaltimento di componenti idroelettriche del Consorzio depurazione acque di __________ (doc. B) può evidentemente mutare alla responsabilità dell’amministratore unico. Infatti, a prescindere dal fatto che tale concorso è stato effettuato nel periodo precedente l’esigibilità dei contributi il cui versamento è oggetto della presente procedura, è evidente che il fatto di proporsi per nuovi lavori non solleva il datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi sociali dovuti. Anzi, è vero semmai il contrario.

                                         Irrilevante risulta pure l’allegazione secondo cui nel periodo dal 2004 al 2006 il pagamento dei contributi sarebbe stato procrastinato solo “pochi mesi” e quindi poi tacitato.

                                         Sta di fatto in effetti che la presente procedura riguarda i contributi scoperti per gli anni successivi (2008-2011), rimasti insoluti malgrado diffide, solleciti e procedure esecutive. Anzi, il fatto che già in passato vi erano stati problemi nella tempestività dei pagamenti dei contributi sociali non fa che ulteriormente confermare che il mancato pagamento degli stessi fosse cronico.

                                         Quanto ancora al richiamo ai doveri di controllo contabile inviato dall’insorgente il 3 giugno 2009 alla società di cui era amministratore unico (e per essa al suo direttore __________) (doc. G), lo stesso non basta evidentemente per scagionarlo dalle sue responsabilità che direttamente discendono dalla carica da lui rivestita. Basti rilevare che successivamente a tale scritto la società ha mancato di onorare in buona misura il pagamento di contributi ancora per oltre due anni.   

                                         Determinante è ricordare che, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese, egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni (STF H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 4.4). L’insorgente, pur avendo ripetutamente preso atto del mancato e cronico pagamento dei contributi, non ha ritenuto di dover rassegnare le proprie dimissioni, ratificando di fatto l’operato tardivo della società.

                                         Irrilevante risulta d’altro canto anche la circostanza, addotta dal ricorrente (senza tuttavia specificarne chiaramente il motivo), che il Pretore di __________, nella procedura creditoria che vedeva opposta la FA 1 alla __________, abbia in data 13 dicembre 2010 rigettato l’istanza di deposito cauzionale inoltrata dalla controparte. In effetti, dalla decisione medesima si rileva che il Pretore ha rigettato tale istanza, malgrado la FA 1 fosse a quell’epoca già oggetto di 14 comminatorie di fallimento, con espresso riferimento alla giurisprudenza per la quale il fatto che una società sia oggetto di comminatoria di fallimento non significa ancora che essa si trovi in una situazione di “insolvenza risultante da atti ufficiali” come previsto dall’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC (doc. A). In altre parole: il rigetto di tale istanza processuale non comprende un giudizio sulla solvibilità della ditta.

                                         Va osservato infine che il fatto che la società ha comunque fatto fronte al debito verso la Cassa mediante il versamento di contributi AVS nella misura di circa il 70% del dovuto, ossia per complessivi fr. 56'580.40 (su fr. 94'113.65 dovuti) per il 2008, fr. 38'918.30 (su fr. 57'291.80 dovuti) per il 2009 rispet­tivamente fr. 5'881.40 (su fr. 34706.75 dovuti) per il 2010/11 non è rilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha ac­cumulato importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debi­to per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del di­sposto in esame (sul punto STFA H 270/03 del 28 giugno 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

                                         Né infine l'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente può mutare alla sua responsabilità. In particolare le attesta­zioni concernenti l'avvenuto pagamento dei contributi e dei premi assicurativi sino alla fine del 2007 (doc. Al- H1 prodotti in allegato al doc. V) non modificano la circostanza che per il periodo successivo e sino all'apertura del fallimento la società non ha fatto fronte completamente ai propri obblighi nei con­fronti della Cassa come anche dell'Ufficio imposte alla fonte, dell'ufficio esazione e condoni cantonale e comunale e di altri enti assicurativi evincibili dalla lista dei creditori iscritti nella graduatoria di fallimento. Anzi, l'attestazione della Cassa del 17 ottobre 2007 non fa che confermare la prassi ormai conso­lidata della FA 1 di procedere con ritardo e sempre a seguito di diffide e procedure esecutive al pagamento dei contributi (doc. A1).

                                         In conclusione, non si misconosce che il ricorrente abbia cer­cato in qualche modo di risollevare la FA 1 dalla crisi in cui versava. Anche il progetto di risanamento elaborato nel maggio 2009 dimostra intenti apprezzabili. Tuttavia lo stesso, così come gli avvertimenti all'indirizzo della direzione della società, non hanno poi sortito alcun esito concreto tanto è ve­ro che i debiti (anche quello contributivo verso la Cassa) sono continuati a lievitare sino all'apertura di fallimento.

                                         In realtà, queste misure sono intervenute in un momento in cui la situazione finanziaria della società era già gravemente ed irrimediabilmente compromessa, tenuto conto del fatto che, come visto, almeno già dal 2004 vi erano problemi di li­quidità, tanto è vero che anche la Cassa ha dovuto ricorrere alle diffide e ai precetti esecutivi per l’incasso del dovuto.

                                         Visto quanto precede, non sussistono dunque motivi che consentono di ritenere che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Non è nemmeno assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito (STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era piuttosto pensabile il contrario.

                                         In queste condizioni, il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale considerevole periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’e-videnza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente ed eccezionalmente assurgere a motivo di discolpa e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243, principi ancora confermati in STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003; STFA H 93/01 e H 169/01 del 27 gennaio 2003, consid. 3.4.3).

                                         Né, come detto, risultano d’altronde dati gli estremi - che l’in-sorgente non ha peraltro neanche fatto valere - per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261).                                            

                                         In realtà, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 5.3; H 279/01 del 12 dicembre 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002, consid. 4c; H 153/01 del 5 novembre 2001; DTF 122 III 198).

                             2.10.   Il ricorrente sostiene inoltre che la Cassa avrebbe concesso alla FA 1 una dilazione di pagamento in forza dell’art. 34b OAVS in corrispondenza della prima comminatoria di fallimento e, quindi, essendo a conoscenza del tentativo di risanamento in corso, fatto questo che renderebbe la Cassa corresponsabile nella creazione del danno ai sensi dell’art. 44 CO.

In una sentenza del TFA del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno (cfr. anche SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a). In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (DTF 122 V 189, consid. 3c; SVR 2000 AHV Nr. 16 consid. 7a).

Nel caso esaminato dal TFA in SVR 2000 AHV Nr. 16, la Cassa è stata ritenuta corresponsabile del danno da lei stessa subito in quanto, dopo un controllo presso il datore di lavoro, ha omesso di emanare la decisione di tassazione, configurando così un motivo di riduzione ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 CO (SVR 2000 AHV Nr. 16, consid. 7c). Secondo il TFA si giustifica una riduzione dell'importo del danno se la Cassa, al momento di concedere un'ulteriore dilazione di pagamento (nella fattispecie esaminata la società non ha mai rispettato i piani di dilazione concessegli in passato dalla Cassa), non ha sufficientemente valutato la capacità della società di rispettare il piano di dilazione (STF H 142/03 del 19 agosto 2003).

                                         D’altra parte, per la giurisprudenza ai fini di una valutazione dell’obbligo di diligenza del datore occorre prendere in considerazione, fra l'altro, un accordo concluso con la cassa di compensazione che prevede una proroga dei termini di pagamento con piano d'ammortamento nella misura in cui simile accordo modifichi a favore dei debitori dei contributi i termini di pagamento usuali (DTF 124 V 254 consid. 3b). Determinante è, tra l’altro, che non emergano indizi che permettevano di ritenere che il datore di lavoro abbia richiesto la dilazione nella consapevolezza di un imminente fallimento della società e, quindi, dell’impossibilità di rispettare le scadenze. Il datore di lavoro aveva inoltre regolato gli oneri sociali precedenti a quelli oggetto della dilazione (sul tema dilazioni di pagamento cfr. STFA H 142/03 del 19 agosto 2003; H 151/02 del 9 dicembre 2003; cfr. STCA 31.99.53 del 27 ottobre 2000).

.

                                         Nella fattispecie, la concessione di una dilazione di pagamento è fermamente contestata dalla Cassa e il ricorrente, cui incombe l’onere di apportarne la prova, non ha minimamente documentato tale circostanza. Si rileva peraltro che la concessione di una proroga ai sensi della citata norma presuppone la forma scritta (art. 34b cpv. 2 OAVS). Del resto da quanto addotto dal ricorrente non risulta nemmeno chiaro quando una siffatta dilazione sarebbe stata concessa. La stessa risulta peraltro quantomeno inconciliabile col fatto che proprio da settembre 2004 la Cassa ha iniziato a inviare ripetutamente diffide di pagamento alla FA 1 giungendo poi, nell’aprile 2006, all’invio di precetti esecutivi. Si rileva inoltre che anche un’ipotetica concessione di una dilazione di pagamento nel 2004 non avrebbe alcuna rilevanza nella presente procedura che concerne, lo si ricorda, i contributi non versati negli anni dal 2008 al 2011.

                                         Né del resto risulta provato che l’UEF (come sembrerebbe asserire il ricorrente) abbiano concesso delle dilazioni, circostanza questa peraltro irrilevante ai fini della presente procedura che vede opposto l’amministratore unico della FA 1 e la CO 1.  

D’altra parte, alla Cassa non può essere rimproverata alcuna negligenza, in quanto dagli atti risulta che essa ha regolarmente diffidato e precettato la società al fine di incassare i contributi scaduti. Dagli atti emerge come sin dal mese di settembre 2004 l’amministrazione ha iniziato a diffidare sistematicamente la società e a precettarla a partire dal mese di aprile 2006, riuscendo ad incassare i contributi dal 2003 al 2007, ma non integralmente quelli relativi al 2008-2011 (cfr. specchietto evoluzione del pagamento contributivo, doc. C-C3).

Visto quanto precede, non vi è nessun valido motivo per poter ipotizzare una riduzione del danno conformemente alla succitata giurisprudenza federale.

                             2.11.   Né di rilievo può essere l’allegazione del ricorrente secondo cui l’amministrazione del fallimento avrebbe ancora ingenti crediti della società da incassare che permetterebbero di sod-disfare quasi interamente il credito della Cassa (doc. I).

                                         Ora, deve essere premesso che la procedura fallimentare è stata chiusa con decreto della Pretura di __________ del __________ 2011. A procedura conclusa l’UEF ha rilasciato un attestato carenza beni per l’intero credito insinuato dalla Cassa (fr. 91'869.25, doc. E). A torto quindi il ricorrente sostiene che il credito della Cassa non sarebbe definito e certo (cfr. consid. 2.8).  

                                         D’altra parte, per quanto riguarda l’addotta esistenza di crediti della società, a prescindere dal fatto che rimane ancora tutto da dimostrare che i crediti della fallita mai incassati avrebbero comunque permesso di risanare la società, deve essere rilevato che la maggioranza dei creditori, in base alla proposta formulata ai creditori del 17 agosto 2011 – con la quale l’amministrazione del fallimento FA 1 ha proposto di rinunciare a fare valere talune pretese avanzate dalla fallita verso presunti debitori con l’avvertenza che salvo contrario avviso della maggioranza entro il 29 agosto 2011 la rinuncia della Massa sarebbe stata data per acquisita (doc. F) - ha rinunciato, a norma dell’art. 260 LEF, a far valere le pretese della massa, come risulta dalle autorizzazioni del 26 settembre 2011 dell’UEF di __________ con le quali è stata concessa l’autorizzazione a far valere alcune pretese della fallita a due creditori che avevano domandato, nel termine assegnato, la cessione delle stesse pretese per farle valere per proprio conto e a loro rischio e pericolo, ma in nome della massa (doc. F e G).

                                         Né in proposito può essere di rilievo il fatto, addotto dal ricorrente, che la FA 1 avrebbe tentato, anche  tramite azioni legali (come quella intentata contro la __________ per il recupero di uno scoperto di fr. 87'828.35, doc. A), l’incasso di fatture scoperte.

                             2.12.   Il ricorrente contesta inoltre l’ammontare del danno fatto valere dalla Cassa nella misura in cui i salari rivendicati dagli ex dipendenti della società per gli anni 2010 e 2011 non corrisponderebbero a quanto dovuto soprattutto relativamente ai termini di disdetta e alle ferie. Tale circostanza sarebbe del resto stata segnalata, ma senza esito, all’UEF.

                                         In merito si rileva innanzitutto che se è vero che spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture, ecc, in caso di contestazione incombe invece alla controparte, in virtù dell’obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l’inesattezza dell’importo chiesto dalla Cassa (RCC 1991, p. 133).

                                         In concreto, con pertinenza la Cassa fa valere che a seguito della pubblicazione dell’apertura del fallimento della FA 1 sul FUSC del __________ 2011 (doc. B), il Servizio ispettorato della Cassa ha proceduto alla revisione e, in particolare, all’accertamento dei salari per gli anni 2010 e 2011 sulla base della documentazione rilevata presso l’UEF (doc. H, I, doc. 3 e 4). Si rilevi inoltre che i crediti fatti valere sono stati fissati sulla base delle schede salariali allestite dalla FA 1 e sono stati verificati dal suo direttore, signor __________ (doc. 4). Gli stessi sono del resto evincibili dalle distinte dei salari compilate e sottoscritte dalla società per gli anni 2008, 2009 e 2010 (doc. 3).  

                                         In seguito, l’ammontare complessivo dei contributi scoperti di fr. 91'869.25, oggetto della presente procedura di risarcimento, è stato insinuato nel fallimento della società e inserito nella graduatoria depositata dal 24 giugno al 13 luglio 2011 (doc. L), contro la quale, nel termine dei legge (art. 250 LEF), non è stata presentata alcuna contestazione, nemmeno da parte della società fallita (art. 244 LEF). Con comunicazione del 7 agosto 2012 infatti l’UEF informava la Cassa che i creditori avevano accettato che l’UEF non facesse valere in proprio le pretese della ditta e inoltre che i crediti per salari insinuati nel fallimento erano stati verificati e ritenuti corretti dal direttore della fallita, signor __________ e che gli stessi non erano stati oggetto di contestazione alcuna durante il periodo di pubblicazione della graduatoria (doc. 4). Vero è inoltre che dall’attestato di carenza beni a seguito del fallimento rilasciato alla Cassa risulta che il credito non è stato contestato dalla fallita, ma anzi “riconosciuto dall’amministratore”  (doc. E).

                                         Quanto alla censura del ricorrente secondo cui egli avrebbe contestato i crediti anche presso l’UEF con lettera 6 ottobre 2011 (doc. G), agli atti figura lo scritto 7 ottobre 2011 con il quale l’UEF gli ha comunicato in risposta che gli importi notificati quali salari erano stati oggetto di opportuna verifica (e conferma da parte del direttore della società) e, quindi, collocati correttamente in graduatoria; inoltre erano da ritenere definitivi essendo la graduatoria cresciuta in giudicato (doc. 4).

                                         Di conseguenza l’ammontare del danno fissato dalla Cassa sfugge ad ogni censura e ogni contestazione appare oltre che immotivata ampiamente tardiva.

                             2.13.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente non può che essere confermata con la conseguenza che l’insorgente dovrà risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura determinata nella decisione impugnata, ossia di fr. 91'869.25.

                                         Ne consegue la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

                             2.14.   Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura giudiziaria è gratuita.

                             2.15.   Nella DTF 137 V 51 il TF, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

giudice Raffaele Guffi   Fabio Zocchetti

31.2012.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.12.2012 31.2012.6 — Swissrulings