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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.07.2010 31.2010.3

28. Juli 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,268 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Ricorso irricevible perché tardivo

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 31.2010.3   BS

Lugano 28 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2010 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 aprile 2010 emanata da

            in relazione alla

Cassa CO 1     in materia di art. 52 LAVS      FA 1 __________, 

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisione su opposizione 15 aprile 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la condanna di RI 1 al pagamento di fr. 39'556,30 a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF non soluti dalla FA 1, di cui egli è stato amministratore unico, per gli anni 2007 e 2008 (sino al mese di luglio);

                                     -   con ricorso 25 maggio 2010 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della citata decisione amministrativa, postulando contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio;

                                     -   il 1° giugno 2010 questo TCA, oltre ad intimare il ricorso alla Cassa per la risposta di causa, ha chiesto a quest’ultima di accertare presso la Posta la data esatta della notifica della decisione impugnata;

                                     -   con la risposta di causa la Cassa, fornendo la prova della notifica delle decisione contestata, ha postulato in ordine l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivo; in via subordinata, essa ha chiesto la reiezione del gravame;

                                     -   con scritto 5 luglio 2010 il ricorrente ha preso posizione in merito alla tardività del ricorso;

                                     -   il 13 luglio 2010 l’insorgente ha dato seguito alla richiesta di accertamento del TCA del 12 luglio 2010;

                                     -   ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 della Lptca del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                                     -   in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

                                     -   gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, 115 Ia 12, 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV pag. 444);

                                     -   l’onere della prova dell’osservanza di un termine incombe a chi se ne prevale. In una procedura amministrativa generalmente è la persona assicurata che deve dimostrare che il termine di ricorso è stato rispettato, posto che l’amministrazione dimostri la decorrenza del termine. Di regola il timbro postale è sufficiente per dimostrare la consegna all’ufficio postale. Nel caso in cui il timbro postale rechi la data successiva alla scadenza del termine ricorsuale, alla parte rimane aperta la possibilità di dimostrare che l’invio è stato tuttavia ricevuto dall’ufficio postale entro il termine utile, ad esempio mediante consegna nella cassetta postale (Kieser, Kommentar zum ATSG, 2009, ad art. 39 n.5 p. 518 con riferimenti);

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479);

                                     -   nel caso in esame, dagli accertamenti postali eseguiti dalla Cassa risulta che la decisione impugnata è stata ritirata il 24 aprile 2010 (doc. 1), motivo per cui il termine di 30 giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno successivo (25 aprile 2010) e di conseguenza veniva a scadere il 24 maggio 2010. Trattandosi di un sabato, il termine sarebbe protratto al 24 maggio 2010, Lunedì di Pentecoste. Essendo tuttavia il 24 maggio 2010 un giorno festivo di diritto cantonale (cfr. art. 1 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009, RL 10.1.1.1.2), il termine di ricorso giungeva a scadenza il giorno feriale successivo, ossia il 25 maggio 2010;

                                     -   con scritto 12 luglio 2010 questo TCA ha chiesto al legale dell’assicurato il motivo per cui non ha inviato il ricorso per raccomandata e di dimostrare che “l’atto di ricorso è stato consegnato all’Ufficio postale il 25 maggio 2010. La seconda cifra (leggibile) della data del timbro postale non risulta essere un 5” (VIII);

                                     rispondendo in data 13 luglio 2010 l’avv. RA 1 ha evidenziato che “purtroppo non so spiegarmi per quale motivo il ricorso in oggetto non è stato inviato per plico raccomandato. Non essendovi stato un invio per lettera raccomandata non mi è neppure possibile fornire la prova dell’avvenuta consegna all’Ufficio postale il giorno 25 maggio 2010” (IX);

                                     -   non è stato fatto valere un motivo di restituzione del termine di ricorso ex art. l'art. 41 LPGA, applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA;

                                     -   siccome l’insorgente non ha dimostrato – né offerto eventuali mezzi di prova da assumere al riguardo – di aver consegnato in data 25 maggio 2010 il ricorso all’ufficio postale, lo stesso deve essere dichiarato irricevibile poiché tardivo, ritenuto che, come accennato, dalla busta contenente l’atto di ricorso, ancorché non completamente leggibile, è deducibile non tanto la data del 25 maggio 2010 bensì quella del 31 maggio 2010 (cfr. busta d’impostazione, sub I);

                                     -   essendo il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti comulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. fra le tante, DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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