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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2009 31.2009.7

17. Juli 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·898 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Domanda di revisione di una sentenza cantonale. Se è inoltrata prima della scadenza del termine di ricorso, la domanda di revisione è da considerare come ricorso al TF al quale vanno trasmessi gli atti per competenza di giudizio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 31.2009.7   BS

Lugano 17 luglio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla domanda di revisione 13 luglio 2009 della STCA 22 giugno 2009 in relazione al ricorso del 6 novembre 2007 di

  RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione 8 ottobre 2007 del emanata da

          in relazione alla fallita

CO 1     in materia di art. 52 LAVS     FA 1 SA in liquidazione, __________

ritenuto                            in fatto e in diritto

che                              -   con sentenza 22 giugno 2009 (intimata il 23 giugno 2009) il TCA ha fra l’altro respinto il ricorso dell’avv. RI 1 contro la decisione su opposizione 8 ottobre 2007 mediante la quale la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha chiesto il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 281'493,50 per i contributi non versati dalla FA 1 SA, di cui egli è stato presidente del CdA;

                                     -   con la presente istanza di revisione l’avv. RI 1, rappresentato dall’avv. __________, chiede l’annullamento di suddetta sentenza cantonale ed il rinvio degli atti alla Cassa “per nuova decisione, con calcoli completi, precisi e comprovati”;

                                     -   quale nuovo mezzo di prova l’istante produce un conteggio interno allestito dal __________ nell’ambito del procedimento a suo carico, documento ricevuto dal suo patrocinatore in sede penale, avv. __________, il 6 luglio scorso (doc. B-E);

                                     -   secondo l’istante il succitato conteggio, dal quale risulta che i contributi paritetici di competenza della Cassa ammontano al massimo a fr. 61'636.--, dimostra “una cifra quindi di gran lunga inferiore a quella arbitrariamente valutata e non comprovata dalla CCC AVS”;

                                     -   ai sensi dell’61 cpv. 1 lett. i LPGA (che ha abrogato l’art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS di analogo tenore, valido sino al 31 dicembre 2002) la procedura cantonale deve soddisfare l’esigenza che “le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto”;

                                     -   l'art. 24 lett a della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca), nella versione in vigore dal 1° ottobre 2008 applicabile al caso concreto, dispone che contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                     -   secondo la giurisprudenza federale la domanda di revisione può essere diretta, quale rimedio straordinario, solo contro pronunzie cantonali cresciute in giudicato (consid. 3b inedito della sentenza pubblicata in DTF 111 V 51 segg.; STFA 1963 pag. 85 consid. 1, pag. 212 consid. 2, 1961 pag. 291 consid. 2; RCC 1962 pag. 447; STFA H 295/00 del 22 gennaio 2001 consid. 2, I 62/94 del 17 agosto 1994 consid. 2 e H 153/2000 del 24 aprile 2002 consid. 2; Reichmuth, Die Haftung des Arbeitsgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, § 13 marg. 1138 pag. 270 con riferimenti di giurisprudenza). Di conseguenza, se l’istanza è rivolta contro una decisione suscettibile di essere impugnata mediante rimedio di diritto ordinario, il giudice la dichiara irricevibile (STFA H 153/2000 del 24 aprile 2002 consid. 2; STF H 257/00 del 18 dicembre 2001 consid. 2);

                                     -   nella fattispecie in esame al momento dell’inoltro della presente istanza la sentenza in oggetto, essendo stata intimata il 23 giugno 2009 e contro cui è dato il rimedio del ricorso di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), non è ancora divenuta definitiva;

                                     -   ne consegue che, a prescindere sia dal fatto che nel danno ex art. 52 LAVS è inclusa la quota parte dei contributi paritetici a carico del datore di lavoro non riversati alla Cassa (cfr. STCA 22 giugno 2009 citata consid. 2.5) e non solo i contributi paritetici dedotti ai salariati elencati nella specie nel succitato conteggio del __________ (cfr. al riguardo la dicitura del conteggio: riassunto dati “trattenute ai dipendenti”),  sia dal quesito a sapere se tale conteggio (stampato il 15 maggio 2009) fosse consultabile da parte dell’istante presso l’autorità inquirente prima del luglio 2009, la domanda di revisione in oggetto dev’essere considerata alla stregua di ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, trattandosi in sostanza di una censura contro un giudizio finale cantonale in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF in relazione all’art. 90 LTF) per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF) e/o accertamento inesatto dei fatti (art. 97 LTF).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza di revisione è irricevibile.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi per competenza di giudizio al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                        Fabio Zocchetti

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