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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.04.2008 31.2008.7

2. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·753 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Domanda di revisione dichiarata irricevibile in quanto presentata contro la STCA non ancora cresciuta in giudicato. Trasmissione degli atti al TF per competenza

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.7   BS

Lugano 2 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla domanda di revisione della STCA 20 marzo 2008 in relazione al ricorso 3 agosto 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 luglio 2007 emanata da

            in relazione alla fallita

Cassa CO 1   in materia di art. 52 LAVS       FA 1, __________

considerato                  in fatto ed in diritto

che                              -   con sentenza 20 marzo 2008 (intimata lo stesso giorno) il TCA ha respinto il ricorso 3 agosto 2007 di RI 1 contro la decisione su opposizione 3 luglio 2007 mediante la quale la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto al ricorrente il risarcimento del danno di fr. 85'153,20 subito a seguito del mancato pagamento degli oneri sociali da parte della __________ e della succursale di __________ (inc. 31.2007.16);

                                     -   con scritto 27 marzo 2008 il ricorrente, sostenendo una violazione del diritto di essere sentito, ha chiesto la revisione della succitata STCA facendo presente quanto segue:

"  (...)

Con scritto raccomandato 14 marzo 2008 da me ricevuto il 17 marzo venivo invitato a presentare le mie osservazioni entro il termine di 10 giorni alla lettera 5 marzo 2008 della Cassa di compensazione.

Senza attendere lo spirare del termine impostomi questo Tribunale ha emesso, per il tramite del suo vicepresidente, la risposa al mio suddetto ricorso. (...)" (Doc. I)

                                     -   in effetti, con ordinanza 14 marzo 2008 questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente (ex amministratore unico della FA 1 e della succursale di __________) lo scritto 12 marzo 2008 della Cassa contenente lo specchietto riassuntivo relativo all’evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali dovuti dalle succitate ragioni sociali, assegnando nel contempo un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni (XI, inc. 31.2007.16). La STCA 20 marzo 2008 è stata intimata a termine non ancora scaduto;

                                     -   l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA dispone che le decisioni (del tribunale cantonale delle assicurazioni) devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto;

                                     -   ai sensi dell'art. 14 lett a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                     -   la revisione processuale, a cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del tribunale (Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag. 223; cfr. anche DTF 119 V consid. 3a pag. 184);

                                     -   nella fattispecie in esame la sentenza in oggetto, essendo stata intimata il 20 marzo 2008, non è divenuta definitiva poiché il termine di 30 giorni per presentare ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 62 LPGA in relazione agli artt. 82 ss, 100 cpv. 1 LTF) non è ancora trascorso e quindi la domanda di revisione è da dichiarare irricevibile;

                                     -   l'istanza dev’essere invece considerata come ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 82 ss. LTF). Infatti, il ricorrente può far valere una violazione del diritto federale (art. 95 cpv. 1 lett. a), che include anche i diritti fondamentali costituzionali, tra cui il diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, art. 95, n. 47, pag. 940);

                                     -   ne consegue che gli atti sono inviati al Tribunale federale, Lucerna, per competenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                            1.-   La domanda di revisione è irricevibile.

                            2.-   Gli atti sono trasmessi per competenza di giudizio al Tribunale federale, Lucerna.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, , entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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