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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2008 31.2008.2

18. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,293 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Responsabilità ex art. 52 LAVS di un socio gerente di una sagl datrice di lavoro. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo per il mancato pagamento degli oneri sociali

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 31.2008.2   rg/gm

Lugano 18 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi        

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 emanata da

              in relazione alla fallita:

CO 1       in materia di art. 52 LAVS       FA 1

considerato                    in fatto e in diritto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a RC nel giugno 1998; lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nel commercio di vini, la gestione di esercizi pubblici, il servizio catering e la consulenza enologica ed alimentare (cfr. estratto RC informatizzato, agli atti).

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente, con diritto di firma individuale, dalla costituzione e sino al fallimento della società, pronunciato l’11 settembre 2006.

                                         La FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1. settembre 1998 e sino al 31 maggio 2007.

                               1.2.   La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 2002 e precettarla dal mese di giugno 2002  (cfr. specchietto dell’evoluzione dei pagamenti relativi agli o-neri sociali, doc. B-B/5). Rilasciati tra il 2 agosto 2005 e il 17 maggio 2007 diversi attestati di carenza beni a carico della FA 1 per contributi non soluti negli anni 2002 a 2005 (doc. C-C/11), l’11 settembre 2006 e il 16 gennaio 2007 la Pretura di __________ ha dichiarato, come accennato, l’apertura del fallimento, rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF; la ragione sociale è stata in seguito radiata in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. FUSC 18 settembre 2006, 16 febbraio 2007 e 4 giugno 2007).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 18 luglio 2007, confermata con decisione su opposizione 7 dicembre 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 93’404.25 relativi ai contributi paritetici non versati negli anni dal 2002 al 2006 (sino a marzo), incluse riprese salariali relative agli anni 2001 e 2002 stabilite a seguito di revisione nel febbraio 2006.

                               1.4.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 si aggrava dinanzi al TCA chiedendone l’annullamento. Assevera (nel ricorso e nelle successive osservazioni di data 9 febbraio 2008), in sintesi, di aver svolto in seno alla società unicamente attività legate alla promozione del vino senza alcuna funzione operativa e che la gestione amministrativa era stata delegata ad altri; evidenzia come le cause del fallimento, e quindi anche del mancato pagamento dei contributi sociali, siano da ricondurre alla precaria situazione finanziaria venutasi a creare in particolare a seguito delle difficoltà e delle vicissitudini legate all’assegnazione ed in seguito alla disdetta da parte del Cantone dei contratti relativi alla gestione di alcune mense cantonali; fa inoltre rilevare – per quanto è dato di capire – di essersi pure adoperato al fine di ovviare alla situazione di crisi finanziaria della società immettendo segnatamente capitali provenienti dal suo patrimonio privato (cfr. anche opposizione 14 agosto 2007, doc. A).

                               1.5.   Con la risposta di causa (e con le successive osservazioni 28 febbraio 2008), la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, essa evidenzia in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex gerente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS.

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

                               2.2.

                            2.2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                            2.2.2.   Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss).

                            2.2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9). Costitu-iscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., [H166/02]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A. [inc. 31.02.10]; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01]), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S. [H 113/00]). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] e 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]).

                                         Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione.

                            2.2.4.   La cassa che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e pro-va motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).

2.2.5.Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193).

   2.3.   Nella fattispecie in esame, come visto, il ricorrente ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 sin dalla sua costituzione.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale della assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), i soci gerenti e i gerenti di una società a garanzia limitata rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178; STFA 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A. [inc. 31.02.10] e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V. [inc. 31.01.38-39]).

Nella specie, accettando il mandato di (socio) gerente il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02]). In tal senso, l’asserita circostanza secondo cui egli svolgesse in seno alla società unicamente attività legate alla promozione del vino (segnatamente nell’ambito del progetto “Mariage”) senza alcuna funzione operativa e che la gestione amministrativa fosse stata delegata ad altri non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare su-gli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

                               2.4.  

                            2.4.1.   RI 1 – come visto – respinge l’addebito di responsabilità sostenendo anche, e soprattutto, come la società sarebbe venuta a trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria, che l’ha in seguito portata al fallimento, e ciò a causa sia dell’operato del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport (DECS) in relazione all’aggiudicazione della gestione di mense scolastiche sia alla decisione di quest’ultimo, rispettivamente del Consiglio di Stato, di disdire ad un certo punto tutti i contratti di gerenza in essere con la FA 1. Egli assevera inoltre – per quanto è dato di capire – di essersi adoperato nel tentativo di risollevare le sorti della società, immettendo segnatamente capitali propri nella società.

                                         In concreto va analizzato se i motivi invocati dall’insorgente so-no idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale.

                            2.4.2.   Va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA 9 giugno 2008 [inc. 31.2007.18+20], 14 giugno 1995 [inc. 31.1995.12]) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Pertanto, l’argomento ricorsuale secondo cui le difficoltà finanziarie e il consecutivo fallimento della società sia da ricondurre all’agire del DECS (rispettivamente del Consiglio di Stato) in relazione all’assegna-zione della gestione di mense scolastiche ed in particolare alla decisione di disdire i contratti stipulati con la FA 1 concernenti la gestione delle mense delle Scuole medie di __________, del Liceo di __________ e del Centro professionale commerciale di __________, non costituisce di per sé motivo invocabile a discolpa o a giustificazione del mancato versamento degli oneri sociali.

                            2.4.3.   Il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S. [inc. 31.03.11]). La possibilità di discolparsi decade quindi se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). In STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA 23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr. anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA 29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero (cfr. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V 196).

                            2.4.4.   Dagli atti si evince chiaramente che già in epoca antecedente alle decisioni del DECS, rispettivamente del Consiglio di Stato (rese nel giugno 2006) di disdire il contratto di gerenza delle mense scolastiche aggiudicate a suo favore nel corso del 2003 (sulla questione cfr. le sentenze concernenti la FA 1 rese dal TRAM in data 12 agosto 2003 (inc. 52.2003.220) e 23 agosto 2006 (inc. 52.2006.229), entrambe pubblicate sul sito www.sentenze.ti.ch), la società è stata in mora con il versamento degli oneri sociali. Per l'incasso dei contributi la Cassa ha infatti dovuto sistematicamente diffidarla a partire dal maggio 2002 ed avviare numerose procedure esecutive dal giugno 2002 (cfr. specchietto concernente l’evoluzione del debito contributivo, doc. B-B/5). Praticamente tutte le richieste di acconto e quelle rese a seguito di conteggi di chiusura sono state seguite da diffida di pagamento e da procedura esecutiva. Pur avendo, per quanto riguarda il 2002, dopo diffide e precettazioni, provveduto a versare la quasi totalità dei contributi dovuti (fr. 28'810.65 su fr. 29'745.30), a fronte di un debito contributivo di fr. 36'041.25 per il 2003, di fr. 30'424.40 per il 2004, di fr. 21'194.85 per il 2005 e di fr. 4'196.36 per il 2006, la società ha provveduto a versare unicamente gli importi di fr. 9'335.60 per il 2003, nessun versamento per il 2004, fr. 297.80 per il 2005 e nessun versamento per il 2006; anche per quanto concerne il conteggio emesso dopo revisione eseguita nel febbraio 2006 e concernente gli anni 2001 e 2002, il relativo importo dovuto di fr. 9'260.10 (comprensivo di spese di diffida) é rimasto interamente impagato (cfr. doc. B-B/5; cfr. gli attestati di carenza beni sub. doc. C-C/11). È pur vero quindi che la società ha a diverse riprese provveduto – a parziale copertura del debito contributivo – al versamento di complessivi fr. 58'234.55 (praticamente sempre dopo l’invio di diffide e l'intimazione di precetti esecutivi), ma ciò a fronte di un debito contributivo complessivo (comprensivo di spese e interessi) pari a fr. 151'638.80. Nell’ambito del fallimento della FA 1 – alle cui cause, che l’insorgente imputa in particolare al comportamento e alle decisioni del DECS (e del Consiglio di Stato) non va, come detto, messa in relazione la responsabilità ex art. 52 LAVS – la Cassa ha quindi insinuato un credito complessivo di fr. 93'404.25 per contributi (e spese) non versati relativamente a suddetti periodi, importo, questo, rimasto in quanto tale incontestato e che corrisponde all’ammontare del danno fatto valere con il qui querelato provvedimento. 

                                         Come accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era, come nella fattispecie, cronico, e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le pro-cedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società fosse senza liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In particolare non risultano in concreto dati gli estremi per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (cfr. consid. 2.4.3; cfr. anche STFA 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03]).

                            2.4.5.   L’insorgente – per quanto è dato di capire e nella misura in cui è da ritenere proponga al riguardo un argomento addotto a sua discolpa già in sede di opposizione – evidenzia di aver immesso nella società capitali provenienti dal suo patrimonio privato. Ora, tale circostanza nulla cambia nella sostanza, la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 essendo già stata appurata in virtù delle considerazioni che precedono (sul punto cfr. STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

                            2.4.6.   Inoltre, nella misura in cui è da ritenere che le sorti della società dipendevano prevalentemente da mandati da parte dello Stato (contratti di gestione di mense scolastiche, in seguito disdetti), è bene rilevare come tale circostanza risulti altamente rischiosa, la ditta avendo in tal modo fondato la propria esistenza su equilibri delicati. La società avrebbe invece dovuto cercare altri importanti partner commerciali e non dipendere dai mandati di un solo committente. In STCA 16 aprile 2003 (inc. 31.2002.21), questo Tribunale ha segnatamente ritenuto rischioso affidare le sorti di una società all'apporto di un solo cliente ed avrebbe invece dovuto differenziare la propria dipendenza commerciale.

                               2.5.   L’insorgente censura infine la mancata sua audizione personale da parte della Cassa in sede di procedura d’opposizione. Alla luce delle considerazioni che precedono (cfr. consid. 2.3, 2.4) un’audizione di RI 1 nell’ambito della procedura amministrativa appariva superflua, non senza al riguardo ricordare che l’art. 42 LPGA non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali (STCA 28 settembre 2006 [inc. 31.2006.16]; STFA 20 settembre 2005 [C. 128/2004]). Appare parimenti superfluo sentire personalmente l’insorgen-te nella presente procedura ricorsuale, essendo dati, sulla ba-se degli atti all’inserto, gli elementi necessari  per statuire nel merito della vertenza (sul principio della valutazione anticipata delle prove in sede ricorsuale, applicabile anche alle richie-ste di audizione personale, cfr. STFA 8 novembre 1999 [H 74/99], DTF 124 V 90, 122 V 47).

                               2.6.   In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 93'404.25. La querelata decisione va pertanto confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1     

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2008.2 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.08.2008 31.2008.2 — Swissrulings