Raccomandata
Incarto n. 31.2007.24 BS/sc
Lugano 3 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 luglio 2007 emanata da
in relazione alla fallita
Cassa CO 1 in materia di art. 52 LAVS __________
ritenuto in fatto
1.1. La società FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), aveva quale scopo sociale quello di gestire, noleggiare e compravendere esercizi pubblici.
L’avv. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 5 agosto 2002 (data di pubblicazione nel FUSC) sino al fallimento della società decretato il 2 maggio 2006 dal Pretore del Distretto di __________.
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 2004.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente precettarla dal mese di dicembre 2004. In data 2 giugno 2006 sono stati rilasciati degli attestati di carenza beni per i contributi scoperti (doc. XV/4-9). Il 2 maggio 2006 e 17 luglio 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha aperto il fallimento della FA 1, rispettivamente sospeso la procedura di fallimento per mancanza di attivo (FUSC 9 maggio e 6 settembre 2006).
La ragione sociale è stata radiata da RC il 7 dicembre 2006.
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 25 ottobre 2006, confermata con decisione su opposizione 4 luglio 2007, la Cassa ha postulato nei confronti dell'avv. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 26'627,80 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla fallita nel periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2004 (doc. 1 e 3).
1.4. Con il presente ricorso l’avv. RI 1 ha chiesto l’annullamento della succitata decisione su opposizione, facendo presente quanto segue:
" (...)
La decisione della convenuta è integralmente contestata.
Si ribadisce che il sig. __________, organo di fatto, è il solo responsabile del non pagamento degli oneri sociali, poiché ha sistematicamente sottaciuto al sottoscritto questa problematica, facendo sparire tutta la posta che la concerneva (che arrivava obbligatoriamente per causa sua presso il bar __________) e negato bugiardamente quando il ricorrente chiedeva qualcosa al proposito, per cui il ricorrente pensava che le cose fossero a posto, semmai che ci fosse qualche normale ritardo. Inoltre il ricorrente soffre di gravi disturbi di salute, in particolare psichici, che gli impediscono a (lunghi) tratti di avere una vita normale e di poter far fronte coerentemente a tutti i suoi obblighi.
Anche questo ricorso potrebbe essere redatto molto meglio se non sussistessero tali problemi.
Verrà prodotto certificato medico." (Doc. I)
1.5. Dando seguito alla richiesta dell’insorgente di poter produrre la documentazione medica comprovante il suo stato di salute, con decreto 10 ottobre 2007 questo TCA gli ha assegnato un termine di 10 giorni per con la completazione del ricorso (IV), diverse volte prorogato (VI, VIII e X). Malgrado le sollecitazioni da parte del Tribunale, il ricorrente nulla ha prodotto.
1.6. Con la risposta al ricorso nel suo tenore di cui all’atto 13 settembre 2007, la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione.
1.7. Il TCA ha richiamato dalla Cassa i precetti esecutivi e gli attestati di carenza beni emessi nei confronti della fallita (XV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 e 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96);
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., RSA 1987, p. 7);
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);
2.7. Nel caso in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2), una volta ricevuti gli attestati di carenza beni 2 giugno 2006 (doc. XV/4-9), la Cassa ha intimato, entro il termine biennale di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, la decisione di risarcimento del 25 ottobre 2006.
Il danno subìto è costituito dagli oneri sociali, determinati in base ai quaderni salari 2002- 2004, non versati dalla FA 1 ed ammontanti complessivamente a fr. 26'627,80 (comprensivi di spese d’amministrazione, d’intimazione, di tassazione d’ufficio, spese esecutive ed interessi di mora), così come risulta dai conteggi riassuntivi (doc. 3/D-F).
2.8. Il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico della fallita dal 5 agosto 2002 sino al 2 maggio 2006.
Accettando il mandato di amministratore unico egli ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02). In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente gestita da __________ non può assurgere a valido motivo di discolpa. Come già rilevato nelle STCA 18 dicembre 2006 (inc. 31.2006.23) e 26 settembre 2007 (inc. 31.2007.2), mediante le quali l’insorgente è stato condannato al risarcimento ex art. 52 LAVS, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).
In questo contesto la circostanza di essersi fidato delle rassicurazioni di pagamento degli oneri sociali da parte dell’asserito amministratore di fatto non può assurgere a motivo di discolpa. Inoltre, secondo il TFA, gli amministratori devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01], 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). L’insorgente era del resto ben consapevole del debito contributivo, avendo egli stesso fatto opposizione a tre precetti esecutivi (doc. XV/6,7 e 9).
Ne risulta che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]). Egli non poteva accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli aspetti contributivi. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Non va poi dimenticato che il ricorrente è di formazione avvocato, motivo per cui è ben consapevole degli oneri che un amministratore unico deve assumere. Il suo comportamento è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]);
2.9. Nel ricorso l’ex amministratore unico ha fatto presente che il suo stato di salute psichico gli impedisce per lunghi periodi di avere una vita normale e di poter far fronte coerentemente a tutti i suoi obblighi.
Al riguardo, il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P., Inc. 31.95.105). Con sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W., inc. 31.2002.31-34, questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali che l’assicurato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione. Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P., C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.
Ritornando alla fattispecie in esame, a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della FA 1. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.
2.10. Va infine evidenziato che nel periodo di affiliazione in discussione (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2004) la FA 1 non ha versato alcun contributo e l’eluso versamento non si riferisce ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261].
2.11. In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato pagamento degli oneri sociali da parte dalla FA 1 per complessivi fr. 26'627,80.
La decisione contestata merita di conseguenza conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti