Raccomandata
Incarto n. 31.2007.21 BS/sc
Lugano 29 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2007 emanata da
in relazione alla ditta
Cassa CO 1 in materia di art. 52 LAVS DT 1
ritenuto in fatto
1.1. La società DT 1, con sede a __________ (in precedenza: __________), aveva quale scopo sociale la stampa, l’incisione, il disegno, la grafica, la programmazione nonché riproduzione di disegni simboli o immagini su stoffe e cuoio di qualsiasi genere ecc..
RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 3 maggio 1999 sino al 16 giugno 2005 (cfr. date di pubblicazione a RC, doc. 1/A).
1.2. La DT 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 1998.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal novembre 1998 e precettarla dall’ottobre 1999.
Il 29 agosto 2005, 23 gennaio 2006, 21 febbraio 2006, 10 maggio 2006 e 9 maggio 2006 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla citata società per gli anni dal 2002 al 2005 (doc. 1/D-D9).
Il 7 marzo 2006 la società è stata sciolta d’ufficio ed il 14 maggio 2005 cancellata da Registro di commercio (RC).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 15 febbraio 2007, confermata con decisione su opposizione 3 luglio 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 19'181,05 relativi ai contributi paritetici non soluti dalla DT 1 per gli anni dal 2002 al 2006 (doc. 1 e 3).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1 ha interposto il presente tempestivo ricorso chiedendo l’annullamento della stessa.
Descrivendo la sua precaria situazione patrimoniale e finanziaria, l’ex amministratore unico ha contestato l’intenzionalità e la grave negligenza nel violare le prescrizioni dell’assicurazione. In particolare egli ha evidenziato il ruolo dominante svolto dall’azionista unico della DT 1, __________, nonché il suo agire, a sua detta, illecito. A seguito dell’impossibilità di esercitare la sua funzione di amministratore nel dicembre 2001 il ricorrente si sarebbe dimesso da tale incarico, iniziando successivamente degli studi all’estero. Una volta accortosi che il suo nominativo non era stato cancellato da RC, nel 2005 egli ha presentato nuovamente le dimissioni.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, sostenendo che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS.
1.6. Il 28 settembre 2007 e 6 novembre 2007 l’insorgente ha ribadito la propria posizione (III, VII).
1.7. Ai fini istruttori, il TCA ha richiamato dalla Cassa “la pertinente documentazione atta a comprovare che nel corso del 2002 l’insorgente aveva rappresentato la società DT 1 in una procedura fiscale di reclamo, così come riportato nella decisione contestata (pag. 7)” (IX).
Il 24 luglio 2008 la Cassa ha di conseguenza trasmesso lo scritto 9 aprile 2002 del ricorrente all’Ufficio __________ (X).
Con scritto 10 agosto 2008 il ricorrente ha preso posizione in merito all’accertamento eseguito (XII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibili-tà del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. 1/D-D9), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore unico della DT 1, il risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS.
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicura-zione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF parzialmente non versati dalla DT 1 nel 2002 e totalmente dal 2003 al 2006 per complessivi fr. 19'181,05 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1C – C4).
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).
2.6. Il ricorrente ha evidenziato che, visti i continui dissidi con l’azionista unico, in data 14 dicembre 2001 aveva dimissionato da amministratore unico della DT 1 (doc. 1/E). Solo nel mese di aprile 2005, a seguito di una procedura di sfratto intentata dal proprietario dell’immobile presso cui la società aveva i propri locali (cfr. ricorso pag. 5), egli si sarebbe accorto che la sua firma non era stata cancellata da RC, presentando nuovamente il 30 aprile 2005 (doc. 1/F) le dimissioni, confermate durante l’assemblea generale straordinaria del 2 giugno 2005 (doc. 1/G).
2.6.1. Occorre qui ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).
Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).
Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).
Se dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l’amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad esempio partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisione per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. E del 22 marzo 1994 nella causa E.S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in “Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244).
2.6.2. Ritornando al caso in esame, il 14 dicembre 2001 l’insorgente ha presentato le dimissioni “cautelative” da amministratore unico della società, “giacché la situazione è sempre stata precaria ed ora è addirittura divenuta insostenibile”, dimissioni con effetto immediato “sempre che non s’intraprenda finalmente un dialogo tra le parti” (doc. 1/E). Il 30 aprile 2005 egli ha presentato nuovamente le “dimissioni immediate e definitive” del suo mandato di amministratore unico (doc. 1/F). Il 30 maggio 2005, con riferimento alle dimissioni del 14 dicembre 2001 e del 30 aprile 2005, ha riformulato le dimissioni chiedendo la convocazione di un’assemblea generale straordinaria (doc. 1/B). Le dimissioni sono state infine accettate durante l’assemblea generale straordinaria del 2 giugno 2005 (doc. 1/G).
Secondo la Cassa, nonostante le dimissioni del 14 dicembre 2001, il ricorrente ha continuato ad agire de facto quale amministratore almeno sino al 2005. Al riguardo, nella decisione contestata (pag. 7) essa ha rilevato che "… come da informazioni assunte presso l’autorità fiscale e dunque contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il signor RI 1, nel corso del 2002, ha rappresentato la società nell’ambito di una procedura di reclamo".
Dando seguito alla richiesta del TCA di produrre la documentazione comprovante il ruolo di rappresentante della società in ambito fiscale svolto dall’insorgente (cfr. consid. 1.7), con scritto 24 luglio 2008 la Cassa ha prodotto il reclamo cautelativo datato 9 aprile 2002 inoltrato da RI 1 all’Ufficio __________ e concernente la dichiarazione di tassazione 2000 della DT 1, avente il seguente tenore:
" Devo innanzitutto farvi osservare che il 14.12.2001 ho rassegnato le dimissioni di amministrazione della società DT 1 in __________. Mi sorprende che le comunicazioni arrivano all'indirizzo dei miei genitori invece che alla sede della società.
Vogliate P.F. spedire le comunicazioni alla sede di tale società, anche se quest'ultima non ha ancora proceduto alla rettifica nel registro di commercio (anche se dovrei procedere giuridicamente verso di loro per tale ritardo, ... ma non sono di animo maligno ..).
Sapevo già da tempo che la mia assenza si sarebbe protratta fino ad oggi 9 aprile '02 dal mio domicilio a __________, per motivi di studio e per corsi di Protezione Civile.
Se dovessi essere io comunque a presentare la dichiarazione, voglia P.F. stabilire un ulteriore termine di consegna es. ca metà maggio nei vostri uffici. Nella mia visita di luglio 2001 vi avevo già mostrato grosso modo i bilanci da voi richiesti e avete constatato cifre in perdita. Mi sorprende un po' che abbiate addirittura il doppio della precedente dichiarazione d'ufficio!! Quando già qui si era registrato una perdita. Vogliate per favore concedere la possibilità di presentare una situazione reale, almeno questa volta." (Doc. X/bis)
Da tale scritto non si può desumere che il ricorrente abbia continuato a fungere da amministratore o revocato le dimissioni del 14 dicembre 2001. Innanzitutto egli aveva fatto presente le dimissioni date nel dicembre 2001, meravigliandosi che le comunicazioni inerenti alla società fossero state inviate al domicilio dei suoi genitori e non presso la sede societaria. L’incontro incontro avuto con l’autorità fiscale è del resto avvenuto nel luglio 2001 allorquando egli non aveva ancora dimissionato. Vero che l’insorgente ha chiesto una proroga per la consegna di documentazione, ma solo “se dovessi essere io comunque a presentare la dichiarazione”.
Determinante è che dagli atti non risulta che successivamente al 2002 l’insorgente abbia avuto a che fare con la DT 1, nemmeno per questioni fiscali. Certo che durante l’assemblea generale straordinaria del 2 giugno 2005 (doc. G) egli era presente quale amministratore unico, ma ciò unicamente per formalizzare le sue dimissioni, con successiva cancellazione della sua firma da RC. Il ricorrente, come da lui stesso ammesso (cfr. ricorso pag. 4), negligentemente non ha controllato il Registro di commercio, spiegando tuttavia che in quel periodo frequentava l’università di __________ e dal 2003 quella di __________. Questo non vuol comunque significare che nel frattempo egli abbia agito quale amministratore di fatto della società.
Visto quanto sopra, pur volendo ammettere - per ipotesi di lavoro -, una effettiva proroga del mandato amministrativo durante tutto il 2002, il ricorrente non può essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS per i contributi non versati dalla DT 1. Infatti, come si evince dal riassunto circa l’evoluzione del debito contributivo, gli oneri sociali del 2002 sono stati integralmente versati, eccezion fatta per i fr. 146.-- di interessi di mora fatturati solo il 24 settembre 2004 (doc. 1/C).
Viste le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione 3 luglio 2007 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti