Raccomandata
Incarto n. 31.2007.19 BS/sc
Lugano 29 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 luglio 2007 emanata da
in relazione alla fallita
Cassa CO 1
in materia di art. 52 LAVS FA 1
ritenuto in fatto
1.1. La DT 1, con sede a __________, aveva quale scopo sociale la creazione e la realizzazione principalmente a livello internazionale di opere grafiche e di stampe digitali, di campagne pubblicitarie, di prodotti tipografici, ecc..
RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dal 9 dicembre 2003 (data di costituzione della società) sino al 15 maggio 2006 ed in seguito di liquidatore sino alla dichiarazione di fallimento del 3 agosto 2006.
Hanno funto da direttori, con diritto di firma collettiva a due, __________ (dal 9 dicembre 2003 al 23 novembre 2004) e __________ (dal 9 dicembre 2003 al 15 maggio 2006; date di pubblicazione nel FUSC).
1.2. La FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1(in seguito: Cassa), in qualità di datrice di lavoro, dal 1° gennaio 2004 al 30 aprile 2005.
La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha dovuto diffidarla dal mese di aprile 2004 e precettarla dal novembre 2004 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B-B1).
Il 10 ottobre 2005 e 14 marzo 2005 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato alla Cassa degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla citata società per gli anni 2004 e 2005 (doc. 1/C-C1).
Con decreti 3 agosto 2006 e 10 ottobre 2006 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura rispettivamente la sospensione del fallimento ex art. 230 LEF nei confronti della FA 1 (FUSC __________, __________).
La Cassa ha insinuato all’UF di __________ il proprio credito di fr. 10'728,25 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla società per gli anni 2004 e 2004, quest’ultimo sino al mese di aprile, dopo controllo del datore di lavoro.
La procedura di liquidazione è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo alcun creditore anticipato le spese per la continuazione della procedura (doc. 1/D). La FA 1 è stata cancellata da RC il 20 febbraio 2007 (cfr. estratto RC informatizzato).
1.3. Costatato di avere subito un danno, con decisione 22 marzo 2007, confermata con decisione su opposizione 25 luglio 2007, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 10'728,25 relativi a contributi paritetici non soluti dalla FA 1 per il periodo aprile 2004 – aprile 2005 (doc. 1 e 5).
1.4. Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento della stessa. In sintesi, facendo presente che la società era gestita dal direttore __________ e di non avere avuto alcun potere decisionale, il ricorrente contesta l’intenzionalità e la grave negligenza nel violare le prescrizioni dell’assicurazione. In via subordinata postula inoltre che la richiesta di risarcimento venga estesa anche a __________. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorre, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, sostenendo che, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS.
1.6. Con decreto 6 novembre 2007 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa __________, assegnandogli un termine di 15 giorni per determinarsi in merito alla presente procedura (VII), il quale è tuttavia rimasto silente.
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore - il 1° gennaio 2003 - del nuovo art. 52 LAVS (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Conformemente alla succitata giurisprudenza, una volta ricevuti gli attestati di carenza beni (doc. 1/C-C4), la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, ex amministratore unico della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS. Essa ha inoltre rispettato il termine di prescrizione ex art. 52 cpv. 3 LAVS, avendo intimato la decisione formale di risarcimento il 22 marzo 2007 e quindi entro due anni dal rilascio al 10 ottobre 2005 del primo ACB (in materia: DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; STFA del 18 agosto 2005 nella causa L., H 136/04, consid. 3.2.; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).
Nel caso in esame, oggetto del danno sono i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF mai versati dalla FA 1 per l’unica dipendente della società nel periodo aprile 2004 – 2005 per complessivi fr. 10'728,25, spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B – B1). I contribuiti sono stati calcolati sulle distinte salariali 2004 e 2005 allestite e firmate dalla società (sub doc. 5).
2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).
2.7. Nella fattispecie, il ricorrente evidenzia che la società era gestita esclusivamente dal direttore __________ il quale intratteneva relazioni con i partner contrattuali e, a seguito della mancanza di liquidità della società, aveva apportato i fondi necessari al pagamento del salario dell’unica dipendente. __________ avrebbe inoltre prelevato, a sua insaputa, degli importi dal conto della società, insieme al condirettore. All’insorgente quale amministratore unico rimanevano quindi unicamente le incombenze formali iniziali; ad esempio, la sottoscrizione degli statuti (cfr. ricorso pag. 8)
Va qui evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, se l’amministrazione di una piccola società è composta da un solo membro, si può in generale esigere da quest’ultimo - nella misura in cui egli assume da solo nelle sue vesti di organo l’amministrazione della società - l’insieme delle attività importanti della ditta e ciò anche allorquando egli abbia a sua volta affidato i compiti essenziali della gestione a un direttore: con questa delega delle competenze egli non può venir meno ai suoi obblighi di amministratore unico (DTF 108 V 203 consid. 3b).
Pertanto, pur ammettendo che il direttore __________ fosse l’amministratore di fatto della società, ciò non è circostanza sufficiente per liberare il ricorrente dall’obbligo che la carica assunta comportava.
Giova poi ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02, 11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, 8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03 e 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00; DTF 108 V 202; Frésard, cit., in RSA 1991, pag. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N.). Del resto, se non ha adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA 29 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 99 II 179; STFA 19 maggio 1995 nella causa M. D.), il membro del CdA o l'amministratore unico (i cui doveri risultano accresciuti; DTF 112 V 3) - sarà ritenuto responsabile del danno.
2.8. L’insorgente, dopo aver descritto il ruolo determinante assunto dal direttore __________, ha sottolineato che:
" (...)
Ritenute queste circostanze, la sua inutile presenza, nonché l'agire anche sconsiderato e a tratti illecito, del signor __________, il signor RI 1 nel mese di settembre 2004 ha esposto agli altri membri della società la sua volontà di dimissionare.
Egli fu tuttavia ostacolato in questa sua volontà dalle pressioni del signor __________ che non intendeva assumere formalmente la carica di AU, benché già ne facesse uso, nè intravedeva la possibilità di assumere un altro amministratore. In aggiunta vale la pena menzionare il fatto che il signor RI 1 aveva prestato una considerevole somma di denaro (CHF 200'000.--) quale garanzia in favore della società __________, con sede in __________, e della quale il signor __________ era il titolare. Dimissionando il signor RI 1 non avrebbe potuto "vigilare" sulle operazioni del signor __________ in merito alla società __________, con gravi conseguenze economiche.
Il signor RI 1 fece presente la volontà di dimissionare anche dinnanzi all'Avv. __________ (__________), che al momento si era occupato di gestire la questione, ancorché in via amichevole. Egli sconsigliò al ricorrente di dimissionare principalmente proprio per continuare a controllare le operazioni economiche con la società __________, cosa che una volta dimissionato non gli sarebbe più stata premessa.
A tal dimostrazione si produce la lettera 13 settembre 2004 del signor __________ alla Banca __________ di __________, in cui egli fa esplicita menzione delle intenzioni di dimissionare comunicate dal signor RI 1 (cfr. doc. 11). (...)" (Doc. I, pag. 9)
Ora, va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b).
In questo contesto l’intenzione di dimettersi non è dunque sufficiente. Se il ricorrente è rimasto amministratore unico, egli si è comunque assunto il rischio di continuare a rispondere nei confronti della Cassa, sebbene in via sussidiaria, per il mancato pagamento dei contributi dovuti dalla FA 1.
2.9. Va inoltre evidenziato che la FA 1 non ha versato alcun contributo per l’unica dipendente della società, annunciata alla Cassa per il periodo aprile 2004 – aprile 2005 (doc. 1/B – B4). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta. Infatti, l’eluso versamento non è riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. L’Alta Corte ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi, se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261]. Anzi, dallo scritto 13 settembre 2004 della FA 1 alla propria banca si desume che già in quel periodo la società aveva grossi problemi di liquidità (doc. A11).
2.10. Il ricorrente ha chiesto che l’obbligo di risarcimento nei confronti della Cassa venga esteso anche al direttore __________, amministratore di fatto.
Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5).
Nella decisione contestata la Cassa ha fatto presente di aver proceduto anche nei confronti di __________ (cfr. punto no. 12). Con scritto 30 ottobre 2007 l’amministrazione ha tuttavia fatto presente che non è stato ancora possibile notificare al succitato la decisione 11 maggio 2007 di risarcimento danni (VI; scritto menzionato nel decreto 6 novembre 2007 di chiamata in causa di __________; VII).
Premesso quanto sopra, occorre ricordare che questo TCA non può estendere la responsabilità ex art. 52 LAVS a __________, presunto amministratore di fatto della FA 1, difettando la relativa decisione di risarcimento sottoposta ad esame giudiziale.
2.11. Il ricorrente ha chiesto al TCA di assumere diversi mezzi di prova.
Per costante giurisprudenza dall’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181 e 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, quelli che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 n. 111 e p. 117 n. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 p. 28; DTF 124 V 94).
Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare, non necessaria è l’edizione degli atti dalla Pretura di __________ inerente l’apertura del fallimento, visto che lo stesso è stato pubblicato sul FUSC. Né del resto le ragioni che hanno portato all’insolvibilità sono rilevanti nel caso in esame. Non occorre nemmeno procedere all’audizione di __________ (unica dipendente della società), in quanto irrilevante ai fini della causa, per comprovare che la stessa aveva lavorato senza contratto scritto e che il suo stipendio era stato pagato in massima parte mediante apporti patrimoniali di __________ (cfr. ricorso pag. 3). Altrettanto ininfluente è la richiesta di edizione da parte di __________ della documentazione relativa ai menzionati apporti patrimoniali, non avendo alcun influsso sulla responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente.
2.12. In conclusione, non essendo riscontrabile alcun valido motivo di giustificazione rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa il danno derivante dal mancato versamento degli oneri sociali da parte della FA 1 per fr. 10'728,25.
Visto quanto precede, la querelata decisione va confermata, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti