Raccomandata
Incarto n. 31.2006.7 rg
Lugano 25 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 gennaio 2006 emanata da
Cassa CO 1 in materia di art. 52 LAVS (in relazione alla fallita FA 1)
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 dal 16 marzo 2001 al 4 dicembre 2003 e successivamente, dopo la trasformazione della ditta in società anonima, dal 4 dicembre 2003 al 13 ottobre 2004 quella di presidente del CdA (con diritto di firma collettiva a due) ed in seguito, sino al 8 novembre 2004 (data incontestata delle sue dimissioni), quellaDT 1;
la FA 1 (in precedenza la FA 1) è stata affiliata alla Cassa CO 1 in qualità di datrice di lavoro sino al 31 ottobre 2004;
- a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici, la Cassa, dopo invio di diverse diffide (la prima, per quanto qui interessa, nel marzo 2002), ha dovuto a diverse riprese procedere in via esecutiva nei confronti della società sino al (incontestato) rilascio da parte dell’UEF di __________, nei mesi di novembre e dicembre 2003, marzo e luglio 2004, di diversi ACB relativi a contributi non soluti negli anni 2002-2003;
con decreti 3 novembre 2004 e 15 febbraio 2005 il Pretore di __________ ha dichiarato il fallimento della FA 1 rispettivamente la sospensione della procedura fallimentare ex art. 230 LEF. La ragione sociale è stata in seguito radiata d'ufficio in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC;
- per decisione 14 settembre 2005, confermata con decisione su opposizione 27 gennaio 2006, la Cassa ha postulato nei confronti di RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 168'685.45 - in via solidale con __________, __________ e __________ limitatamente a fr. 162'772.35 - per contributi (e spese) non pagati negli anni 2002 a (settembre) 2004;
- contro predetta decisione su opposizione RI 1 si aggrava al TCA chiedendo che l’importo del risarcimento venga suddiviso equamente fra i quattro membri che componevano il consiglio d’amministrazione della società. Egli argomenta che il mancato pagamento dei contributi non può essere ricondotto a negligenza bensì ad una decisione “collettiva” dei membri del CdA adottata, senza volontà alcuna di creare un danno, per far fronte ad una situazione economicamente difficile e con l’intenzione quindi di regolare “appena possibile” le pendenze nei confronti della Cassa. Ciò emergerebbe dai bilanci della società come pure dal fatto che gli stipendi dei dipendenti sono stati puntualmente sempre versati;
- con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, la Cassa rileva in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel gravame non sono idonei a liberare il ricorrente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178). Il loro comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39);
- si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9);
- in concreto l’insorgente non contesta l’ammontare del debito contributivo (fr. 168'685.45). Egli chiede, come detto, che il risarcimento venga suddiviso equamente fra i membri che componevano il consiglio d’amministrazione della FA 1, i quali avrebbero di comune accordo deciso di sospendere il pagamento dei contributi per rimediare alla difficile situazione economica della società e con l’intenzione di soddisfare al più presto la Cassa. Al riguardo egli assevera che la società è sempre riuscita a versare gli stipendi dei propri dipendenti;
- per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608);
la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., RSA 1987, p. 7);
- ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);
- come visto RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1 dal 16 marzo 2001 al 4 dicembre 2003 e successivamente, a seguito della trasformazione della ditta in società anonima, dal 4 dicembre 2003 al 13 ottobre 2004 quella di presidente del CdA (con diritto di firma collettiva a due) ed in seguito sino al 8 novembre 2004 (data incontestata delle sue dimissioni) quella di amministratore unico della FA 1. Accettando siffatte cariche RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]);
- per giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;
il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18).
In STFA 11 gennaio 2002 (nella causa C. [H 103/01]), é stata riconosciuta una responsabilità ex art. 52 LAVS in un caso in cui i problemi finanziari erano tutt’altro che temporanei e le speranze di un risanamento aziendale apparivano improbabili. Lo stesso concetto è stato ribadito in STFA 23 luglio 2002 (nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01]), in una fattispecie in cui la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici non era obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e dove poco verosimilmente il datore di lavoro poteva oggettivamente presumere di soddisfare entro un termine ragionevole (pochi mesi) la Cassa riguardo a ogni suo credito e che l'eluso versamento dei contributi non poteva quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea di illiquidità (cfr. anche DTF 108 V 188; RCC 1992 p. 261, 1985 p. 604). In STFA 29 agosto 2002 (nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]), è stata imputata una negligenza grave agli amministratori di una società in assenza di serie ed obiettive ragioni che potessero far ritenere che il ritardo nel pagamento dei contributi fosse solo passeggero. La giurisprudenza federale ha quindi ribadito che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo ed ha imputato una negligenza grave ad un amministratore, accertando che il mancato pagamento dei contributi non poteva essere riconducibile ad una situazione momentanea di illiquidità (STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01]; v. anche DTF 123 V 244). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V 196);
- nella specie dal fascicolo emerge che, dapprima nella forma giuridica di Sagl ed in seguito in quella di SA, la FA 1 ha avuto difficoltà nel pagamento dei contributi per lo meno a far tempo da inizio 2002. Dagli atti si evince che la Cassa ha infatti dovuto diffidarla già per l'incasso dei contributi di gennaio 2002. La morosità della società è quindi continuata anche nel periodo successivo ed ha costretto la Cassa ad avviare, dopo diffida ben oltre 20 procedure esecutive (l’ultima, nel settembre 2004, relativa all’incasso dei contributi 2° trimestre 2004). A partire dal 2002 le richieste di acconto sono state quindi seguite da diffida e quasi sempre da procedura esecutiva (doc. A/2-5). In queste circostanze (incontestate) dunque il differimento dei pagamenti era divenuto cronico, per cui, almeno per quanto riguarda i contributi, non doveva trattarsi di una situazione di crisi passeggera ai sensi della succitata giurisprudenza. È pur vero che la società ha a diverse riprese provveduto - a parziale copertura del debito contributivo - al versamento di complessivi fr. 27'877.20, ma ciò a fronte di un debito contributivo complessivo di fr. 231'956.85 (doc. A/2-5);
- come accennato, per giurisprudenza non può essere riconosciuto un motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e anzi i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.A.). Nemmeno la circostanza che la società avesse problemi di liquidità giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.);
in concreto non risulta dunque che la scelta - anche se asseritamene riconducibile ad una decisione concordata tra i quattro membri della CdA della FA 1 (RI 1, __________) - di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (sul punto v. STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Non è stata una crisi passeggera di qualche mese, bensì una crisi che ha in seguito portato la società al fallimento. Anche se la ditta è riuscita a pagare (una minima) parte dell'arretrato contributivo essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un motivo di discolpa. L’insorgente non ha peraltro reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine ed idonei a far ritenere che il mancato versamento temporaneo dei contributi fosse oggettivamente indispensabile per la buona riuscita del salvataggio economico. L'eluso versamento non può quindi in concreto dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa, come visto, ha dovuto sistematicamente inviare diffide ed anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi per lo meno sin dal 2002 (per un caso simile v. SVR 2002 AHV Nr. 9). Inoltre, in forza della sopra ricordata giurisprudenza federale (v. la succitata STFA 30 gennaio 2003), la circostanza secondo cui la sospensione del pagamento dei contributi sia avvenuta per permettere il versamento dei salari dei dipendenti della società non può nelle circostanze concrete soccorrere la tesi dell’insorgente di non essere incorso in una negligenza grave;
- RI 1 sostiene che il risarcimento debba essere equamente suddiviso tra i quattro membri del CdA della FA 1 e non possa essere posto di conseguenza interamente a suo carico.
Al riguardo giova rilevare che nell’ipotesi di una responsabilità, unitamente a quella qui accertata di RI 1, anche degli altri tre amministratori della società (__________, __________ e __________), trattandosi di responsabilità solidale spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5);
in conclusione, le circostanze addotte da RI 1 non costituendo validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza, egli è tenuto a versare alla Cassa fr. 168'685.45.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti