Raccomandata
Incarto n. 31.2006.29 BS/td
Lugano 30 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione 11 agosto 2006 emanata da
in relazione alla fallita
CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente della FA 1, con sede a __________, dal 14 giugno 2002 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino, doc. 119). In precedenza, dall’8 giugno 1999 la ragione sociale era FA 1 con sede a __________ e da quella data il succitato era iscritto a RC quale socio gerente (cfr. estratto RC del Cantone __________, doc. 4).
Con decisioni 21 e 22 agosto 2003 (doc. 84 e 92), nonché 11,19 e 22 settembre 2003 (doc. 86, 88 90), tutte cresciute in giudicato, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), inglobata nell’Istituto delle assicurazioni sociali del Canton __________ (CO 1), ha chiesto il pagamento dei contributi paritetici arretrati dovuti dalla succitata FA 1 relativi al periodo gennaio 2000 - giugno 2002.
A seguito del mancato pagamento da parte della società dei contributi arretrati, la Cassa, dopo l’invio di diffide, ha avviato diverse procedure esecutive.
Con decreti 19 aprile 2004 e 8 giugno 2004 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della FA 1, rispettivamente la sospensione della procedura di fallimento (FUSC 26 aprile e 21 luglio 2004).
La ragione sociale è stata in seguito radiata d’ufficio (FUSC 28 ottobre 2004).
1.2. Costato di aver subito un danno, con decisione 4 maggio 2005, intimata nuovamente il 15 febbraio 2006 a seguito del mancato ritiro della prima decisione, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento di fr. 126'680,5 relativi ai contributi paritetici (gennaio 2000 – giugno 2002) non soluti dalla fallita (doc. 112, 113).
Con scritto 29 aprile 2006 l’ex socio gerente della FA 1 si è opposto al risarcimento, contestando una sua responsabilità e facendo inoltre presente di non avere i mezzi necessari per dare seguito alla richiesta risarcitoria (doc. 116).
Con decisione 15 agosto 2006 la Cassa, respingendo l’opposizione, ha confermato la precedente decisione formale e la propria pretesa ex art. 52 LAVS (doc. 118).
1.3. Con la citata decisione su opposizione, RI 1 è tempestivamente insorto al TCA, negando una sua responsabilità in merito al mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società di cui era socio gerente. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con la risposta di causa, tradotta in italiano dal tedesco a seguito del decreto 26 settembre 2006 di traduzione, la Cassa ha postulato l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, facendo presente quanto segue:
" Con riferimento all'allegato del ricorrente del 5 settembre 2006 desideriamo in questa sede ancora ricordare, che quest'ultimo era, in base all'iscrizione a Registro di commercio (doc. 105), gerente della FA 1 (già __________) e quindi quale organo formale di quest'ultima è tenuto a rispondere, secondo giurisprudenza, per il danno insorto alla cassa di compensazione.
Nelle attribuzioni inalienabili e irrevocabili di questa funzione rientra l'alta direzione della società, per cui il ricorrente non può liberarsi dalla sua responsabilità, sostenendo che nell'anno 1999 ha attribuito il settore del personale a __________.
Lo stesso vale anche per l'argomentazione, secondo cui in occasione dell'attività di quest'ultimo si fossero verificate delle irregolarità, venute alla luce soltanto dopo la scioglimento contrattuale.
In particolare modo non si è potuto stabilire che i contributi dovuti alle assicurazioni sociali, non abbiano potuto essere versati a causa di una controversia giudiziaria nella sopraccitata questione." (Doc. V)
1.5. Il 23 ottobre 2006 il ricorrente ha duplicato, mentre con scritto 31 ottobre 2006 la convenuta ha rinunciato ad una presa di posizione.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gen-naio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15 con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assuran-ces sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, p. 9). Costitu-iscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F. [H166/02]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A. [inc. 31.02.10]; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T. [H 346/01]), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Tri-sconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II 1995 pp. 369s; vedi anche la nu-merosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S. [H 113/00]). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] e 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]);
2.4. Nel caso in esame, l’ammontare del danno è rappresentato dai contributi non versati dalla __________ (divenuta in seguito FA 1), allorquando era affiliata alla Cassa. L’importo dovuto corrisponde a complessivi fr. 126'680 e si riferisce ai contributi paritetici scaduti relativi al periodo gennaio 2000 – giugno 2002 (cfr. in particolare riepilogo 21 settembre 2006 del debito contributivo, doc. 121). Va poi rilevato che con decisioni 21 e 22 agosto 2003 (doc. 84 e 92), nonché 11,19 e 22 settembre 2003 (doc. 86, 88 90), la Cassa ha fissato i contributi arretrati. Tutte le cinque decisioni non sono state impugnate e di conseguenza sono divenute definitive.
Al riguardo occorre ricordare che, secondo il TFA, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a). Nell’ambito dell’art 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una revisione processuale (STFA 26 novembre 2002 nella causa D, H 232/01, consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimate dopo il fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b).
Nel caso in esame, non vi sono indizi che permettono di ritenere le succitate decisione di contribuzione arretrate manifestamente erronee. Del resto, oltre a non contestarle, il ricorrente, con scritto 17 ottobre 2003, ha chiesto una dilazione di pagamento dei contributi arretrati (doc. 71), richiesta che è stata rifiutata dalla Cassa (doc. 72).
Il ricorrente ha poi fatto riferimento ad un contenzioso giudiziario in ambito LPP pendente presso il TCA che vedeva opposta la FA 1 alla Fondazione __________, Agenzia regionale di __________, conclusosi con la condanna della società al pagamento di fr. 94'289 di premi previdenziali arretrati (STCA 27 ottobre 2003 inc. 34.2002-37/34.2002.52, cresciuta in giudicato, poiché il ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio cantonale è stato stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto; cfr. STFA 23 novembre 2004, B 110/03). In quell’occasione la società aveva contestato la determinazione dei contributi previdenziali calcolati sulla base di conteggi salariali, anch’essi contestati. Nel citato giudizio la scrivente Corte aveva fra l’altro confermato la correttezza della determinazione dei salari coordinati da parte dell’istituto previdenziale, ciò che ha valenza anche per la questione del salario determinante AVS (su cui sono stati determinati i contributi AVS), visto che ai sensi dell’art. 7 e 8 LPP il salario coordinato deriva dal salario determinante AVS. Va comunque ricordato che i contributi previdenziali non fanno parte del danno ex art. 52 LAVS.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).
2.7. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193).
2.8. Ritornando al caso in esame, il ricorrente contesta una sua responsabilità per i contributi non versati, sostenendo che dopo la conclusione (febbraio 2001) della gerenza di __________ sono emerse delle irregolarità di cui egli non può essere tenuto a rispondere.
Occorre qui ricordare che gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pp. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pp. 177-178). Il loro comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STFA 8 marzo 2005 nella causa T. [H 95/04], 23 gennaio 2003 nella causa P. [H 337/01], 21 giugno 2001 nella causa J. e V. [H 20/01]; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10 e STCA 14 ottobre 2002 nella causa T. e V., inc. 31.01.38-39).
Accettando la carica di socio gerente il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (STFA 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G. [H 268/01 e H 269/01], 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 31 gennaio 2003 nella causa V. [H 5/02], 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B. [H 10+45/01] e 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C. [H 405+406/00]). In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente gestita da __________ (tuttavia solo sino a febbraio 2001; cfr. doc. A4), non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).
Il ricorrente ha poi sostenuto che dopo la partenza di __________ si sono manifestate delle irregolarità che hanno fra l’altro portato al contenzioso con la Fondazione __________. Al riguardo si rinvia al consid. 2.3, rimarcando tuttavia come il succitato collaboratore abbia cessato l’attività nel mese di febbraio 2001 (doc. A4) e che ciononostante la __________, prima, e la FA 1, poi, hanno continuato a non versare i contributi paritetici.
Inoltre, il ricorrente era ben consapevole dei contributi scaduti, tant’è che, come già accennato, non solo con scritto 17 ottobre 2003 aveva chiesto una dilazione di pagamento (doc. 71), respinta dalla Cassa il 23 ottobre 2003 (doc. 72), ma già in data 11 luglio 2002 ne aveva inoltrata una (doc. 21).
2.9. Il ricorrente sostiene che nel 2000 egli ha avuto gravi problemi di salute, con conseguente ospedalizzazione e convalescenza, riapparsi nel 2003. Al riguardo ha prodotto una valutazione cardiologica del 9 marzo 2006 della “Herzpraxis __________” (doc. A5).
In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
Il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P., Inc. 31.95.105).
Con sentenza del 1 dicembre 2003 nella causa W., inc. 31.2002.31-34, questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali che l’assicurato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all’amministrazione.
Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 nella causa T., C., P., C. (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni.
In casu, dalla citata valutazione cardiologica risulta che il ricorrente nel 2000 ha subito un infarto al miocardio, poi compensato, e che nel maggio 2003 n’è seguito un altro. Attualmente la situazione cardiaca appare soddisfacente e la prognosi futura favorevole (doc. A5).
Sulla base del succitato attestato non si può dedurre che il ricorrente non fosse stato in grado di gestire gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei contributi o per lo meno che le condizioni di salute fossero di una gravità tale da impedirgli di delegare a terzi tali compiti e di controllarne il relativo operato. Dalla documentazione in atti emerge infatti che, malgrado i due infarti e la conseguente ospedalizzazione, il ricorrente ha firmato il conteggio salariale del 1999 (doc. 6), l’8 novembre 2001 ha notificato i salari del 2000 (doc. 12), l’11 luglio 2002 ha chiesto una dilazione del debito contributivo (doc. 21), in data 3 settembre 2002 ha trasmesso la distinta salari del 2002 (doc. 28), al 9 gennaio 2003 egli era presente durante il controllo AVS (doc. 40) ecc..
Pertanto, è da ritenere che l’insorgente, nonostante la problematica cardiaca, fosse ancora in grado di svolgere mansioni operative in seno alla società. Ne consegue che in casu i motivi di salute invocati non sono sufficienti per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.10. Il ricorrente, a giustificazione del mancato pagamento dei contributi, ha anche addotto problemi di liquidità della società.
Al riguardo, il TFA ha stabilito che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G. [H 170/01], 7 maggio 1997 nella causa V. [H 336/95]). L’Alta Corte ha inoltre ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA 31 agosto 2001 nella causa B. [H 446/00], 16 aprile 1998 nella causa G.). Non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici é cronico e i pagamenti vengono effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungono a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). In STFA 30 gennaio 2003 (nella causa W. e P. [H 134/02]) è stato ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è possibile addebitare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti, finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa (in argomento v. anche DTF 108 V 196);
Dalla nutrita documentazione presente agli atti risulta come la società sia stata diffidata più volte a trasmettere i conteggi salariali (doc. 10, 15). Si evince inoltre che la Cassa ha iniziato a diffidare il pagamento dei contributi a partire dal maggio 2000 (doc. 7) e precettare la società dal settembre 2002 (doc. 30). Quest’ultima ha versato unicamente fr. 51'605,75 di contributi su fr. 178'286,30 dovuti (doc. 120).
In concreto non risulta che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno sussistono elementi per ritenere che i responsabili della società potessero oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. giurisprudenza succitata; sul punto v. anche STFA 12 dicembre 2002 nella causa B. [H 279/01], 11 gennaio 2002 nella causa C. [H 103/01]; DTF 123 V 244, 108 V 188). Quella della società non risulta essere stata una crisi passeggera di qualche mese, bensì una crisi che ha in seguito portato la società al fallimento. Del resto nella replica lo stesso ricorrente ha rilevato che a seguito dei problemi di liquidità la __________ ha cambiato il domicilio in Ticino.
Stante quanto sopra, non essendo ravvisabili nella specie validi motivi di discolpa rispettivamente di giustificazione ai sensi della giurisprudenza, RI 1 dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa, indipendentemente dalla sua situazione economica personale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
FA 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti