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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.12.2006 31.2006.23

18. Dezember 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,392 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

La circostanza che i gerenti della SA sono stati condannati penalmente non scagiona l'amministratore unico dalla responsabilità ex art. 52 LAVS, non avendo quest'ultimo ottemperato ai suoi obblighi di vigilanza.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 31.2006.23   BS/td

Lugano 18 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 aprile 2006 emanata da

          in relazione alla ditta

Cassa CO 1   in materia di art. 52 LAVS     DT 1

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   la società DT 1, con sede a __________, è stata iscritta a RC del Distretto di __________ il 2 aprile 2002 (pubblicazione FUSC dell’8 aprile 2002). Lo scopo sociale consisteva nella coltivazione, la produzione e la sperimentazione di profumi, piante in serra ed idrocoltura, così come la loro commercializzazione;

                                     -   in seno a detta società l’avv. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico, con diritto di firma individuale, dall’8 aprile 2002 e, in seguito, dal 1° novembre 2004 è divenuto liquidatore (estratto RC, doc. 5);  

                                     la FA 1 è stata affiliata alla Cassa CO 1in qualità di datrice di lavoro dal 1° aprile 2002 e sino al 31 marzo 2003;

                                     -   la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla da agosto 2002 e precettarla da marzo  2003 (cfr. specchietto riassuntivo, sub doc. 5). Il 6 luglio 2004 e 17 gennaio 2005 l’UE del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per gli anni 2002 e 2003 (doc. 4);                                                                                

                                     -   con decreto 22 settembre 2004 il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto la società in seguito alla mancata nomina dell’ufficio di revisione. La ragione sociale è stata quindi radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 89 ORC;

                                     -   costatato di avere subito un danno, con decisione 18 novembre 2005, confermata con decisione su opposizione 20 aprile 2006, la Cassa ha postulato nei confronti dell’avv. RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 3'704,05 relativi ai contributi paritetici non versati per il periodo giugno 2002 – marzo 2003 (doc. 2);

                                     -   contro la succitata decisione su opposizione l’avv. RI 1 si aggrava dinanzi al TCA chiedendo l’annullamento della stessa. In particolare egli ha rilevato quanto segue:

"  Il ricorrente richiama l'intero incarto della Cassa cantonale di compensazione concernente la DT 1, nonché l'incarto penale che ha coinvolto gli effettivi proprietari ed azionisti della SA __________ e __________ che è sfociato in un recente processo delle Assise correzionali di Lugano.

Ribadisce quanto ormai detto negli ultimi 3 anni e cioè che i soldi per i contributi sociali ci sono, erano fisicamente pronti per essere versati, solo che con un operazione "indoor" dell'inizio 2003 tutto è stato sequestrato.

Inoltre parte dei contributi sociali riguardano dei mesi in cui il dipendente della ditta non ha lavorato, poiché posteriori al citato accaduto.

Il sottoscritto ha richiesto il dissequestro di tali beni durante il processo penale, per ora senza esito.

Visto quanto detto sopra il ricorrente non si ritiene responsabile del mancato pagamento degli oneri sociali." (Doc. I)

                                     -   con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso. Riconfermandosi nelle argomentazioni esposte nella decisione su opposizione, essa rileva in particolare come, alla luce della normativa e dei dettami giurisprudenziali applicabili in materia, le circostanze ed i motivi addotti nel ricorso non sono idonei a liberare l’ex amministratore unico da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS;

                                     la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave;

                                     -   nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi, in via sussidiaria, agli organi che hanno agito in nome suo (DTF 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20). Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in: RSA 1991, p. 163). In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento dell’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla cassa è lecito richiedere il risarcimento agli organi anche se la società esiste giuridicamente. Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135). Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pp. 79ss);

                                     -   si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 p. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 1987, p. 9). Costituiscono elementi del danno risarcibile i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02; STCA 10 giugno 2002 nella causa A., inc. 31.02.10; Pratique VSI 1994 p. 104), i contributi AD (STFA 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01), i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori (art. 41bis OAVS) e le spese esecutive (Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in: RDAT 1995-II, pp. 369s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA 24 ottobre 2000 nella causa T. C. e S., H 113/00). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03 e 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96);

                                     -   per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione, in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di una attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84; DTF 111 V 173, 108 V 186 e 192; RCC 1985 pp. 646, 650). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla cassa con la necessaria attenzione;

                                     -   la cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34ss OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, 1989, p. 54; Frésard, cit., RSA 1987, p. 7);

                                     -   ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634; DTF 112 V 159; Knus, op. cit., p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite (DTF 108 V 202; RCC 1985 p. 647; Knus, op. cit. p. 52). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244, 108 V 193);

                                     -   secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., inc. 31.95.012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento;

                                     -   nella fattispecie in esame, come visto, l’avv. RI 1 ha ricoperto la carica di amministratore unico della DT 1, dall’8 aprile 2002 sino allo scioglimento della società e, in seguito, dal 1° novembre 2004 n’è divenuto liquidatore (doc. 5). Durante l’affiliazione presso la Cassa la società non ha versato alcun contributo paritetico (cfr. specchietto riassuntivo sub doc. 5);           

                                     -   accettando il mandato di amministratore unico il ricorrente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B., H 171/02; STFA 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02).  In tal senso, la circostanza che la società fosse effettivamente gestita da __________ e __________, i quali – secondo quanto sostenuto dal ricorrente – sono stati giudicati davanti alle Assise correzionali di __________, non può assurgere a valido motivo di discolpa. Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01] e 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02], 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 8 ottobre 2003 nella causa C. [H 33/03] e 28 aprile 2003 nella causa P. e M. [H 208/00 e H 209/00]; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, p. 165). L’amministratore é tenuto all'esame e all'analisi di tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA 2 dicembre 2003 nella causa B. [H 171/02]). Non è sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (STFA 27 febbraio 2002 nella causa S. [H 282/01]).

                                     -   l’avv. RI 1 risulta quindi aver omesso (egli non sostiene del resto il contrario e neppure dagli atti risulta che si sia esplicitamente interessato a proposito del pagamento dei contributi sociali) di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di membro dell’esecutivo (STFA 11 novembre 2003 nella causa B. [H 310/02], 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G. [H 268/01 e H 269/01] e 20 marzo 2003 nella causa W. [H 265/00]). L’insorgente non poteva accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società per quanto riguarda in particolare gli aspetti contributivi. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). Non va poi dimenticato che il ricorrente è di formazione avvocato, motivo per cui è ben consapevole degli oneri che un amministratore unico deve assumere. Il suo comportamento è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003 nella causa A. [H 13/03], 13 maggio 2002 nella causa A. [H 65 /01] e 17 gennaio 2002 nella causa A. e B. [H 38/01]);

                                     -   in tale prospettiva, la tesi dell’insorgente, secondo cui l’importo sequestrato nell’ambio del procedimento penale a carico degli amministratori di fatto della società sarebbe stato comprensivo degli oneri sociali accantonati, non è sufficiente per esimerlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. Da un lato, come visto, la società non ha mai versato alcun contributo paritetico, dall’altro quando nel marzo 2003 la Magistratura penale è interventa i contributi del 2002 erano già scaduti, diffidati e precettati;

                                     -   anche la richiesta di dissequestro presentata dal ricorrente durante il procedimento penale a carico dei due amministratori di fatto della DT 1, nell’intento di liquidare con gli averi societari sbloccati gli oneri sociali rimasti scoperti, non modifica la sua posizione di responsabilità nei confronti della Cassa, tenuto conto, come ampiamente detto sopra, della violazione degli obblighi di vigilanza e di diligenza a lui imputabili. In tale senso il richiamo degli atti penali non risulta essere necessario. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

                                     -   qualora un eventuale dissequestro di beni societari dovesse portare alla liquidazione parziale o totale dei contributi paritetici scoperti, in analogia a quanto accade in caso di pagamento di dividendi nell’ambito del fallimentare (nel caso in cui la cassa di compensazione non possa determinare esattamente l’ammontare del danno, nemmeno in modo approssimativo, sulla decisione di risarcimento deve figurare un importo tale da obbligare i responsabili, nei limiti di responsabilità di ogni singolo interessato, a pagare la totalità dei contributi di cui la cassa è stata privata; in caso di pagamento nell’ambito fallimentare la cassa di compensazione dovrà cedere il relativo dividendo: DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607 consid. 3b), la Cassa cederà al ricorrente la parte a lei spettante, evidentemente nella misura in cui quest’ultimo abbia risarcito integralmente il danno;

                                     va poi evidenziato che nel caso in esame risultano (incontestatamente) non essere stati integralmente soluti i contributi relativi al periodo giugno 2002 marzo 2003. Orbene il mancato pagamento di contributi riferiti a un tale periodo configura negligenza grave da parte del ricorrente, l’eluso versamento non essendo all’evidenza riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discolparsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d’altronde dati gli estremi - che l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992 p. 261];

                                     -   in conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla DT 1 per complessivi fr. 3'704,05;

                                     -   visto quanto precede, la querelata decisione va confermata,  mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

DT 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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