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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.2005 31.2004.16

17. August 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,797 Wörter·~54 min·1

Zusammenfassung

risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Mancata comunicazione alla Cassa delle mutate condizioni contributive (nuovo personale). Limitata responsabilità sino alle dimissioni. Apprezzamento anticipato delle prove

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 31.2004.16-18   ZA/td

Lugano 17 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 20 settembre 2004 di

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 1-3 rappr. da: RA 1 tutti rappr. da: RA 2    

contro  

la decisione su opposizione del 17 agosto 2004 emanata da

CO 1     in materia di art 52 LAVS

In relazione alla fallita      FA 1 in liquidazione, __________                       

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta FA 1, con sede ad __________ (sino al marzo 2002 con sede a __________, FUSC del 12 aprile 2002 e allegato 12/6 doc. I Inc. 31.04.16), è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ l’8 aprile 2002 (estratto RC informatizzato; FUSC del 12 aprile 2004).

                                         Lo scopo sociale consisteva nella gestione di un’ impresa generale di costruzioni attiva in Svizzera e all'estero, la pianificazione e l'esecuzione di costruzioni edili, riattazioni e ristrutturazioni, prestazione di servizi nell'ambito edile come consulenza, direzione lavori e perizie edili, ecc..

                                         RI 2 ha assunto la carica di presidente del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 14 novembre 2001 (estratto RC informatizzato, FUSC del 21 dicembre 2001, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53 e 54 Inc. 31.04.16).

                                         RI 1 ha ricoperto la carica di delegato con diritto di firma collettiva a due dal 14 novembre 2001 al 18 settembre 2002 (doc. 42, Inc. 31.04.16, estratto RC informatizzato, FUSC del 21 dicembre 2001, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53 e 54 Inc. 31.04.16).

                                         RI 3 ha assunto la carica di membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dall’8 aprile 2002 (estratto RC informatizzato, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53 e 54 Inc. 31.04.16).

                                         La ditta FA 1 è stata affiliata alla CO 1 - Ausgleichskasse (in seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro sino al  31 dicembre 2002 (allegato 12/5 doc. I Inc. 31.04.16).

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette - come risulta dagli atti - diffidarla dal mese di aprile 2003 (doc. 21) e precettarla dal mese di maggio 2003 (doc. 22).

                                         In data 8 gennaio 2003 e 4 aprile 2003, il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della FA 1, rispettivamente la sospensione per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del 21 gennaio 2003 e FUSC 11 aprile 2003).

                                         Con decreto 12 maggio 2003 il Pretore del Distretto di __________ ha deciso la liquidazione in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF. La società è stata reiscritta e la radiazione ex art. 66 cpv. 2 ORC dichiarata priva d’oggetto (FUSC del 3 ottobre 2003) . 

                                         La Cassa ha in seguito insinuato il proprio credito di fr. 39'295.45 all'UEF di __________ relativo ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel 2002.

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 26 febbraio 2004 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 2 una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 39'295.45 per contributi impagati nel 2002, in via solidale con e RI 3 per analogo periodo ed importo (doc. 27-29, Inc. 31.04.16).

                               1.3.   Con opposizione 30 marzo 2004 RI 2, RI 1 e RI 3, tutti rappresentati dall’avv. RA 1, hanno respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, argomentando:

"  Wie aus den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen hervorgeht, erging die Beitragsrechtnung hinsichtlich der Forderung, für welche Sie nun Schadenersatz fordern, erst am 14. Februar 2003. Zu diesem Zeitpunkt war über die FA 1 bereits der Konkurs eröffnet (die Konkurseröffnung erfolgte am 8. Januar 2003), weshalb es den Organen gar nicht mehr möglich war, dafür zu sorgen, dass die Beitragsforderung bezahlt wird.

Entsprechend hat mein Mandant auch nicht für Ihren Ausfall einzusehen. Er hat keine Pflichten verletzt, waren die paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig, als bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet war.

In zeitlicher Hinsicht gilt es zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Einsprecher bereits per 18. September 2002 aus dem Verwaltungsrat der FA 1 ausgetreten war (BO: Rücktrittschreiben an den VR-Präsidenten vom 18. September 2002, Beilage 2, Schreiben des Handäsregisteramtes Locarno vom 7. Oktober und 19. November 2002, Beilagen 3 und 4). Bereits ab diesem Zeitpunkt hatte er schon gar keine Möglichkeiten mehr, Zahlungen an die Ausgleichskasse zu veranlassen. Selbstreden entfällt aber auch eine Verantwortlichkeit für Forderungen, welche im Zeitpunkt des Rücktritts aus dem Verwaltungsrat noch gar nicht fällig bzw. gar noch nicht bestanden hatten. Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Oktober 2002 wurde meinem Mandanten Décharge erteilt (BO im Bestreitungsfalle vorbehalten).

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass nicht der Einsprecher, sondern Herr __________ operativer  Geschäftsführer war. Er hatte denn auch die Korrespondenz mit der Ausgleichskasse geführt und betriebsintern die Verantwortung gehabt, dafür zu sorgen, dass die fälligen Rechnungen beglichen werden. Der Einsprecher ist seinen Aufsichtspflichten als Verwaltungsrat vollumfänglich nachgekommen. Noch anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Oktober 2002 versicherte Herr __________, dass die FA 1 einen Reingewinn von ca. Fr. 50'000.- ausweise.

Aus all diesen Gründen beantrage ich daher namens meines Mandanten, dass die Schadenersatzverfügung ohne Weiterungen unverzüglich aufgehoben und gleichzeitig festgestellt wird, dass meinem Mandanten Ihnen gegenüber nicht schadenersatzpflichtig ist für entgangene Sozialversicherungsbeiträge." (doc. 39, Inc. 31.04.16)

                               1.4.   Nella sua decisione su opposizione 17 agosto 2004 la Cassa, respingendo le argomentazioni fatte valere da RI 2, RI 1 e RI 3:

"  (…)

5.     a) In seiner Einsprache vom 30. März 2004 lässt RI 2 geltend machen, dass nicht er selber, sondern __________ operativer Geschäftsführer gewesen sei. Dieser habe denn auch die Korrespondenz mit der Ausgleichskasse geführt und betriebsintern die Verantwortung gehabt, dafür zu sorgen, dass die fälligen Rechnungen beglichen würden. RI 2 sei seinen Aufsichtspflichten als Verwaltungsrat vollumfänglich nachgekommen. Noch anlässlich einer ausserordentlichen Generalsversammlung vom 3. Oktober 2002 habe __________ versichert, dass die __________ einen Reingewinn von CHF 50'000.- ausweise.

RI 2 hat dadurch, dass er als Organ der FA 1 den in Ziffer 3 und 4 dieses Entscheids erwähnten gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist und deshalb die geschuldeten Beiträge nicht fristgerecht an die Ausgleichskasse bezahlt worden sind, den Eintritt des Schadens verursacht. Auch die nicht geschäftsführenden Ver­waltungsratsmitglieder sind in überschaubaren Verhältnissen, die hier offensichtlich vorlie­gen, gehalten, die mit der Geschäftsführung Beauftragten im Hinblick auf die Beobachtung der einschlägigen Vorschriften zu überwachen und sich über den Geschäftsgang regelmässig im Detail unterrichten zu lassen. Da es sich im konkreten Fall um ein kleines Unternehmen mit einfacher Verwaltungsstruktur handelte - laut Jahresrechnung für das Jahr 2002 hatte die Gesellschaft sieben Angestellte - wäre es ihm möglich und zumutbar gewesen, den Überblick über Kreditoren und Debitoren zu behalten oder sich zu verschaffen und im Falle ungenügender Liquidität Weisungen über die Verwendung der vorhandenen Mittel zu ertei­len (ZAK 1989 S. 110). Dazu gehört auch, dass er dafür hätten sorgen müssen, dass der Ab­rechnungspflicht nachgekommen wird und die geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge be­zahlt werden. Aus den unserer Kasse vorliegenden Akten geht jedoch nicht hervor, dass RI 2 seinen diesbezüglichen Pflichten nachgekommen wäre, weshalb sich die Einwen­dungen in seiner Eingabe vom 30. März 2004 als unbehelflich erweisen." (doc. 46, inc. 31.04.16)

                                         In particolare per quanto concerne RI 2, la Cassa ha precisato:

"  b) Weiter lässt RI 2 in seiner Eingabe vom 30. März 2004 anführen, dass die Bei­tragsrechnung hinsichtlich der Forderung, für welche unsere Kasse nun Schadenersatz forde­re, erst am 14. Februar 2003 ergangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei über die FA 1 bereits der Konkurs eröffnet gewesen (die Konkurseröffnung sei am 8. Januar 2003 erfolgt), weshalb es den Organen gar nicht mehr möglich gewesen sei, dafür zu sorgen, dass die Beitragsforderung bezahlt werde. Entsprechend habe RI 2 auch nicht für den Ausfall unserer Kasse einzusehen. Er habe keine Pflichten verletzt, seien die paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig geworden, als bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet gewesen sei.

Es ist korrekt, dass die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 erst am 14. Februar 2003, mithin erst nach Konkurseröffnung über die FA 1 vom 8. Januar 2003, in Rechnung gestellt worden sind. Dies ist jedoch auf die Tatsache zurückzuführen, dass vorliegend unsere Kasse gar keine Möglichkeit hatte, die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 der Gesellschaft vor der Konkurseröffnung am 8. Januar 2003 in Rechnung zu stellen, da sie keine Kenntnis von Lohnzahlungen im Jahre 2002 hatte. Die Gesellschaft resp. deren Organe nahmen erst Ende November 2002 mit unserer Kasse Kontakt auf; die Jahresabrechnung 2002 wurde schliess­lich am 24. Januar 2003 eingereicht. Hätte die Gesellschaft resp. hätten deren Organe unse­rer Kasse bereits anfangs 2002 bzw. spätestens anfangs April 2002 mitgeteilt, dass - nach einem Unterbruch von zehn Jahren - wieder Mitarbeiter beschäftigt werden sollten, wären für das Jahr 2002 gestützt auf die voraussichtliche Lohnsumme (Akonto-) Beiträge in Rech­nung gestellt worden. Indem die Gesellschaft resp. deren Organe diese Mitteilung und die rechtzeitige Abrechnung mit unserer Kasse unterlassen haben, haben sie ihre Pflichten ge­mass Art. 14 AHVG in Verbindung mit Art. 34 und Art. 35 MW verletzt (vgl. auch Ziffer 3 dieses Entscheides).

6.     RI 2 war gemäss Eintraq im Handelsregister während der ganzen Zeit, in der die Konkursitin durch ihr Verhalten den Schaden verursacht hatte, als Präsident des Verwal­tungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien deren Organ. Die von ihm in der Einsprache vorgebrachten Argumente stellen, wie oben ausgeführt wurde, keine Exkulpationsgründe dar und solche sind auch nicht ersichtlich. Mithin ist sein Verhalten adäquat kausal für den un­serer Kasse entstandenen Schaden; unter den genannten Umständen liegt eine grobfahrläs­sige Missachtung von AHV-Vorschriften vor. RI 2 hat demnach für den Betrag von CHF 39'295.45 einzustehen.

7.     Gestützt auf die obigen Erwägungen müssen wir daher seine Einsprache abweisen." (doc. 46, inc. 31.04.16)

                                         Per quanto concerne RI 1, la Cassa ha precisato:

"  b) Weiter lässt RI 1 in seiner Eingabe vom 30. März 2004 anführen, dass die Bei­tragsrechnung hinsichtlich der Forderung, für welche unsere Kasse nun Schadenersatz forde­re, erst am 14. Februar 2003 ergangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei über die FA 1 bereits der Konkurs eröffnet gewesen (die Konkurseröffnung sei am 8. Januar 2003 erfolgt), weshalb es den Organen gar nicht mehr möglich gewesen sei, dafür zu sorgen, dass die Beitragsforderung bezahlt werde. Entsprechend habe er auch nicht für den Ausfall unse­rer Kasse einzustehen. Er habe keine Pflichten verletzt, seien die paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig geworden, als bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet gewesen sei. Ausserdem sei in zeitlicher Hinsicht zu berücksichtigen, dass er bereits per 18. September 2002 aus dem Verwaltungsrat der FA 1 ausge­treten sei. Bereits ab diesem Zeitpunkt habe er gar keine Möglichkeiten mehr gehabt, Zah­lungen an die Ausgleichskasse zu veranlassen. Selbstredend entfalle aber auch eine Verant­wortlichkeit für Forderungen, welche im Zeitpunkt des Rücktritts aus dem Verwaltungsrat noch gar nicht fällig gewesen wären bzw. noch gar nicht bestanden hätten. Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. Oktober 2002 sei ihm die Décharge erteilt worden.

Es ist korrekt, dass die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 erst am 14. Februar 2003, mithin erst nach Konkurseröffnung über die FA 1 vom 8. Januar 2003, in Rechnung gestellt worden sind. Ebenso ist richtig, dass - wie aus den bei uns vorhandenen und durch RI 1 zusätzlich eingereichten Unterlagen ersichtlich ist - er gemäss Eintrag im Handelsregister des Kantons Zürich ab dem 21. Dezember 2001 bis zu seinem Austritt am

18. September 2002 resp. laut Eintrag im Handelsregister des Kantons Tessin bis 3. Dezember 2002 Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien der Firma gewesen ist. Somit war RI 1 während dieser Zeit Organ der Firma. Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 52 AHVG dauert die Verantwortüchkeit eines Verwaltungsrates in der Regel längstens bis zum Moment seines tatsächlichen Austritts aus dem Verwaltungsrat, d.h. so lange, als er tatsächlich Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesellschaft nimmt (vgl. BGE 126 V 61 = AHI 2000 S. 283).

Vorliegend hatte unsere Kasse jedoch gar keine Möglichkeit, die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 der Gesellschaft vor der Konkurseröffnung am 8. Januar 2003 in Rechnung zu stellen, da sie keine Kenntnis von Lohnzahlungen im Jahre 2002 hatte. Die Gesellschaft resp. deren Organe nahmen erst Ende November 2002 mit unserer Kasse Kontakt auf; die Jahresabrech­nung 2002 wurde schliesslich am 24. Januar 2003 eingereicht. Hätte die Gesellschaft resp. hätten deren Organe unserer Kasse bereits anfangs 2002 bzw. spätestens anfangs April 2002 mitgeteilt, dass - nach einem Unterbruch von zehn Jahren - wieder Mitarbeiter beschäftigt werden sollten, wären für das Jahr 2002 gesetzt auf die voraussichtliche Lohnsumme (Akonto-) Beiträge in Rechnung gestellt worden. Indem die Gesellschaft resp. deren Organe diese Mitteilung und die rechtzeitige Abrechnung mit unserer Kasse unterlassen haben, ha­ben sie ihre Pflichten gemäss Art. 14 AHVG in Verbindung mit Art. 34 und Art. 35 AHW ver­letzt (vgl. auch Ziffer 3 dieses Entscheides). Dies trifft trotz seines nachweislichen Austritts vom 18. September 2002 auch auf RI 1 zu, denn die Meldung, dass Lohnbeiträge abzurechnen waren, hätte zu einer Zeit erfolgen miässen, als er noch Organ der Gesellschaft war (vgl. AHI 2000 S. 283 Erw. 4a in fine). Auch die anlässlich der ausserordentlichen Gene­ralversammlung vom 3. Oktober 2002 erfolgte Déchargeerteilung vermag __________ nicht zu entlasten, denn diese hat nur Geltung gegenüber der Gesellschaft und den Geseli­schaftern, nichtjedoch gegenüber den Gläubigern (vgi. auch Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. Aufl., Bern 2004, § 16 N 386a). Ihr kommt nur interne Wirkung zu (vgl. Ziffer 2 dieses Entscheides). Die diesbezüglichen Einwendungen erweisen sich daher als nicht stichhaltig.

6      RI 1 war gemäss Eintrag im Handelsregister während der ganzen Zeit, in der die Konkursitin durch ihr Verhalten den Schaden verursacht hatte, als Präsident des Verwal­tungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien deren Organ. Die von ihm in der Einsprache vorgebrachten Argumente stellen, wie oben ausgeführt wurde, keine Exkulpationsgründe dar und solche sind auch nicht ersichtlich. Mithin ist sein Verhalten adäquat kausal für den un­serer Kasse entstandenen Schaden; unter den genannten Umständen liegt eine grobfahrläs­sige Missachtung von AHV-Vorschriften vor. RI 1 hat demnach für den Betrag von CHF 39'295.45 einzustehen.

7      Gestützt auf die obigen Erwägungen müssen wir daher seine Einsprache abweisen." (doc. 47, inc. 31.04.16)

                                         Per quanto concerne RI 3, la Cassa ha precisato:

"  b) Weiter lässt RI 3 in seiner Eingabe vom 30. März 2004 anführen, dass die Bei­tragsrechnung hinsichtlich der Forderung, für welche unsere Kasse nun Schadenersatz forde­re, erst am 14. Februar 2003 ergangen sei. Zu diesem Zeitpunkt sei über die FA 1 bereits der Konkurs eröffnet gewesen (die Konkurseröffnung sei am 8. Januar 2003 erfolgt), weshalb es den Organen gar nicht mehr möglich gewesen sei, dafür zu sorgen, dass die Beitragsforderung bezahlt werde. Entsprechend habe er auch nicht für den Ausfall unse­rer Kasse einzustehen. Er habe keine Pflichten verletzt, seien die paritätischen Beiträge doch erst zu einem Zeitpunkt fällig geworden, als bereits der Konkurs über die FA 1 eröffnet gewesen sei. Ausserdem sei in zeitlicher Hinsicht zu berücksichtigen, dass er bereits per 31. Oktober 2002 aus dem Verwaltungsrat der FA 1 ausgetre­ten sei. Ab diesem Zeitpunkt habe er schon gar keine Möglichkeiten mehr gehabt, Zahlungen an die Ausgleichskasse zu veranlassen. Daran vermöge der Umstand, dass das Handelsregis­teramt von __________ die Löschung versehentlich nicht vorgenommen hätte, was er mit Einga­be vom 8. Januar 2003 habe rügen müssen, nichts zu ändern. Selbstredend entfalle aber auch eine Vera ntwortlichkeit für Forderungen, welche im Zeitpunkt des (faktischen) Rück­tritts aus dem Verwaltungsrat noch gar nicht fällig gewesen wären bzw. noch gar nicht be­standen hätten.

Dem Einwand, dass RI 3 per 31. Oktober 2002 als Verwaltungsrat und damit als Organ der Gesellschaft (faktisch) zurückgetreten sei, muss widersprochen werden. Denn selbst wenn dies tatsächlich der Fall gewesen ist, zeigt sich aufgrund unserer Akten ein an­deres Bild: Aus dem Schreiben vom 11. Dezember 2002, welches RI 3 selber unter­zeichnet hat und worin er unserer Kasse die Bruttosaläre der Mitarbeiter der Gesellschaft mitteilte (in einer Form, welche nicht als Jahresabrechnung anerkannt werden konnte), geht hervor, dass er zu dieser Zeit sehr wohl noch als (faktisches) Organ der Gesellschaft gehan­delt hat.

Korrekt ist demgegenüber, dass die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 erst am 14. Februar 2003, mithin erst nach Konkurseröffnung über die FA 1 vom 8. Januar 2003, in Rechnung gestellt worden sind. Dies ist jedoch auf die Tatsache zurückzuführen, dass vorlie­gend unsere Kasse gar keine Möglichkeit hatte, die Lohnbeiträge für das Jahr 2002 der Ge­sellschaft vor der Konkurseröffnung am 8. Januar 2003 in Rechnung zu stellen, da sie keine Kenntnis von Lohnzahlungen im Jahre 2002 hatte. Die Gesellschaft resp. deren Organe nah­men erst Ende November 2002 mit unserer Kasse Kontakt auf; die Jahresabrechnung 2002 wurde schliesslich am 24. Januar 2003 eingereicht. Hätte die Gesellschaft resp. hätten deren Organe unserer Kasse bereits anfangs bzw. spätestens im April 2002 mitgeteilt, dass - nach einem Unterbruch von zehn Jahren - wieder Mitarbeiter beschäftigt werden sollten, wären für das Jahr 2002 gestützt auf die voraussichtliche Lohnsumme (Akonto-) Beiträge in Rech­nung gestellt worden. Indem die Gesellschaft resp. deren Organe diese Mitteilung und die rechtzeitige Abrechnung mit unserer Kasse unterlassen haben, haben sie ihre Pflichten ge­mäss Art. 14 AHVG in Verbindung mit Art. 34 und Art. 35 MW verletzt (vgi. auch Ziffer 3 dieses Entscheides).

6 RI 3 war gemäss Eintrag im Handeisregister während der ganzen Zeit, in der die Konkursitin durch ihr Verhalten den Schaden verursacht hatte, als Mitglied des Verwaltungs­rates mit Kollektivunterschrift zu zweien deren Organ. Die von ihm in der Einsprache vorge­brachten Argumente stellen, wie oben ausgeführt wurde, keine Exkulpationsgründe dar und solche sind auch nicht ersichtlich. Mithin ist sein Verhalten adäquat kausal für den unserer Kasse entstandenen Schaden; unter den genannten Umständen liegt eine grobfahrlässige Missachtung von AHV-Vorschriften vor. RI 3 hat demnach für den Betrag von CHF 39'295.45 einzustehen.

7 Gestützt auf die obigen Erwägungen müssen wir daher seine Einsprache abweisen." (doc. 45, inc. 31.04.16)

                               1.5.   In data 20 settembre 2004, RI 2, RI 1 e RI 3, tutti rappresentati dall’avv. RA 1, hanno inoltrato ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo (CO 1) ribadendo quanto sollevato con l’opposizione (allegato 1 doc. I, Inc. 31.04.16).

                                         Con decisione 28 ottobre 2004 detto Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai ricorrenti in quanto incompetente “rationae loci” ed ha trasmesso l’incarto al TCA per competenza (doc. I, inc. 31.04.16).

                                         Nei loro atti ricorsali, tradotti dall’avv. RA 2, il quale ha ricevuto subdelega dall’avv. RA 1 per rappresentare i ricorrenti dinanzi il TCA, RI 2, RI 1 e RI 3 hanno sostanzialmente ribadito quanto sollevato con l'opposizione.

                                         Le posizioni dei ricorrenti si sovrappongono, salvo per quanto attiene alla durata del mandato di RI 1, il quale, come visto, ha dimissionato il 18 settembre 2002 (doc. 42, Inc. 31.04.16).

                                         Quindi, quanto qui di seguito riportato corrisponde ad un estratto del ricorso di RI 1, che, come detto, salvo per la durata del mandato, è d’identico tenore rispetto a quello di RI 2 e RI 3. Questi ultimi infatti, hanno sostenuto che non possono essere resi responsabili del danno subito dalla Cassa “siccome il conteggio dei contributi è stato spedito soltanto in un momento in cui il ricorrente non era più in grado, in seguito all’apertura del fallimento, di esercitare un effettivo influsso sulla gestione della società” e che “non essendo antecedentemente mai stati emessi dalla convenuta conteggi che non sarebbero stati pagati, non poteva di conseguenza essere violato alcun obbligo di pagamento” (doc. VI, Inc. 31.04.17-18)

"  (…)

6.

La convenuta rimprovera al ricorrente di avere violato perlomeno con negligenza grave gli obblighi di conteggiare e pagare i contributi sociali e pertanto di averle provocato un danno per un importo di CHF 39'295.45. Ciò è recisamente contestato per i motivi qui di seguito esposti.

6.1. Nessuna violazione degli obblighi di pagamento

Non è controverso che la convenuta ha preteso i contributi sugli stipendi per l'anno 2002 soltanto il 14 febbraio 2003 e quindi dopo la dichiarazione del fallimento della FA 1. D'altronde non è controverso che il ricorrente è uscito per il 18 settembre 2002 dal Consiglio d'amministrazione della FA 1, il che ha posto fine dal profilo temporale alla sua responsabilità.

Siccome il conteggio dei contributi venne spedito soltanto in un momento in cui il ricorrente già da tempo non ricopriva più una funzione d'organo e neppure era in grado d'esercitare un effettivo influsso sulla gestione della società, e oltre a ciò era già stato dichiarato il fallimento della FA 1, non può pertanto chiaramente essere mosso alcun rimprovero al ricorrente per non avere pagato il conteggio dei contributi del 14 febbraio 2003.

Non essendo antecedentemente mai stati emessi dalla convenuta conteggi che non sarebbero stati pagati, non poteva di conseguenza essere violato alcun obbligo di pagamento.

6.2. Nessuna violazione degli obblighi di conteggio

6.2.1.

A mente dell'art. 36 cpv. 2 OAVS i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Nel presente caso si tratta dei contributi salariali per l'anno 2002; di conseguenza doveva essere inoltrato entro il 30 gennaio 2003 alla Cassa __________ il regolare e completo conteggio per l'anno 2002. Come si evince dagli atti, la FA 1 aveva prodotto alla convenuta il 24 gennaio 2003, e pertanto tempestivamente, il relativo completo e regolare conteggio degli stipendi 2002. Essa non aveva quindi violato al riguardo nessun obbligo d'allestire il conteggio.

6.2.2. Annuncio durante l'anno corrente?

La convenuta rimprovera a tale proposito al ricorrente che egli avrebbe dovuto preoccuparsi di informare all'inizio del 2002, rispettivamente al più tardi all'inizio di aprile 2002 la Cassa di compensazione circa l'assunzione di lavoratori da parte di FA 1. A ciò deve essere obbiettato quanto segue:

Di principio è corretto che i datori di lavoro devono, a mente dell'art. 35 cpv. 2 OAVS, comunicare alla Cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente. Né la legge né l'ordinanza concretizzano per contro quest'obbligo d'annunciare; in particolare né la legge né l'ordinanza prevedono un termine entro il quale deve essere prodotta la relativa comunicazione. Persino le direttive circa la riscossione dei contributi, le quali comunque non sarebbero vincolanti nei confronti del ricorrente, non contengono alcuna indicazione in merito. Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, la datrice di lavoro non era tenuta a comunicare entro un determinato termine ("inizio 2002 risp. inizio aprile 2002") i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari.

La FA 1 non ha nemmeno violato quest'obbligo d'annuncio. Per contro essa aveva prodotto alla Cassa di compensazione i certificati AVS dei/delle neo assunti/e collaboratori/trici. Di conseguenza la Cassa era al corrente che era stato assunto di nuovo del personale. Siccome FA 1 aveva nel frattempo trasferito l'8 aprile 2002 la sede ad __________ (vedi estratto RC del distretto di __________, documento 3), essa si è rivolta inizialmente a tale riguardo alla Cassa __________ (vedi l'annotazione nello scritto di FA 1 del 2 dicembre 2002 della convenuta, nei suoi atti).

Circa il trasferimento della sede era informata del resto pure la convenuta; essa aveva quindi indirizzato il sollecito per la mancata produzione dell'attestazione del salario 2001 all'indirizzo di FA 1 in __________ (prove: sollecito della convenuta dei 6 maggio 2002, negli atti della convenuta).

Avendo la Cassa di compensazione Bellinzona notificato ad FA 1 un nuovo numero di conteggio, insorse un conflitto di competenza tra le Casse di compensazione di Bellinzona e Zurigo, che provocò dei ritardi e contrattempi alla FA 1 (vedi al riguardo lo scritto della convenuta del 28 novembre 2002 nonchè quello di FA 1 del 2 dicembre 2002, entrambi negli atti della convenuta).

È così provato che FA 1 ha adempiuto all'obbligo di comunicazione ancorato all'art. 35 cpv. 2 OAVS; non le può essere mosso rimprovero di essersi rivolta inizialmente alla Cassa __________, poiché l'Ufficio amministrativo, che si reputa incompetente, avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione all'Ufficio amministrativo competente. Nell'ottica della datrice di lavoro sarebbe stato pertanto sufficiente dare comunicazione alla Cassa __________, e ciò a maggior ragione quando la Cassa __________ non appariva in ogni caso a priori incompetente in seguito al trasferimento della sede dell'8 aprile 2002 ad __________. Pertanto né la datrice di lavoro né il ricorrente hanno violato l'obbligo di comunicazione e in ogni caso non in modo gravemente negligente. Siccome l'art. 35 cpv. 2 OAVS prevede unicamente che i datori di lavoro devono comunicare alla Cassa __________ i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente, senza fissare al riguardo un termine e avendo la datrice di lavoro ottemperato nello specifico questo obbligo di comunicazione manifestamente nel corso dell'anno, non può quindi essere dimostrato anche dal profilo temporale alcun comportamento errato. Come detto,­non è regolato quando una comunicazione sia tardiva. Ciò esclude a priori una negligenza grave da parte del ricorrente.

Né FA 1 né tanto meno il ricorrente sono responsabili per il fatto che la convenuta non aveva richiesto degli acconti per i contributi. A prescindere da ciò la convenuta avrebbe avuto senz'altro, prima della dichiarazione di fallimento, la possibilità di esigere il versamento di un acconto. Al più tardi nel mese di novembre 2002 era del resto anche la convenuta informata circa i/le diversi/e collaboratori/trici assunti/e nel corso dell'anno. Ciò non indusse nel frattempo la convenuta ad esigere degli acconti sui contributi; ella si limitò piuttosto a risolvere la questione della competenza e a prestare attenzione se era stato usato il formulario corretto per l'annuncio dei salari. Significativamente essa si limitò ad inserire l'elenco allestito nuovamente il 2 dicembre 2002 negli atti (vedi annotazione della convenuta del 5 dicembre 2002 sullo scritto della FA 1 del 2 dicembre 2002, negli atti della convenuta). Di conseguenza viene pure contestato il nesso di causalità tra l'asserita violazione dei doveri e il danno fatto valere.

7. Sugli aspetti quantitativi

Le seguenti esposizioni avvengono unicamente a titolo di completamento nel senso di un'eventuale presa di posizione.

Come si evince dall'elenco del 2 dicembre 2002, le collaboratrici e i collaboratori furono assunti nel corso dell'anno. Le prime due collaboratrici iniziarono I'1 marzo 2002, __________ seguì il l'1 maggio 2002, __________ il 15 maggio 2002, __________ l'1. giugno ed __________ l'1 agosto 2002. Di conseguenza non era affatto possibile alla datrice di lavoro comunicare già all'inizio del 2002 risp. all'inizio d'aprile 2002 tutte queste "modifiche di stipendio". Siccome non era compito del ricorrente controllare il personale, egli non avrebbe dovuto affatto informarsi, prima delle sue dimissioni del 18 settembre 2002, se i cambiamenti importanti della massa salariale erano stati annunciati alla cassa di compensazione, gli doveva sicuramente essere concesso a tale riguardo un termine adeguato. Egli non deve comunque rispondere per eventuali errori commessi dopo le sue dimissioni del 18 settembre 2002. Non può assolutamente essere messo in discussione che egli debba rispondere per contributi salariali che sono diventati esigibili unicamente dopo le sue dimissioni. L'ammontare del risarcimento danni preteso è pertanto contestato anche in relazione all'importo." (doc. VI, Inc. 31.04.16))

                               1.6.   La Cassa, in risposta, postula l'integrale reiezione del gravame riconfermandosi nella propria decisione su opposizione 17 agosto 2004, motivando (per tutti e tre i ricorrenti):

"  b) Il ricorrente, quale organo della debitrice fallita, avrebbe dovuto occuparsi del corretto conteggio dei contributi nei confronti della Cassa di compensazione, risp. avrebbe dovuto sorvegliare il relativo obbligo di controllo. Considerando che egli non lo ha fatto, egli ha trascurato ciò che in considerazione degli obblighi legali avrebbe dovuto imporsi. A complemento, in questo contesto si deve ricordare che secondo la giurisprudenza il fatto che ai dipendenti i contributi per le assicurazioni sociali e tralasci in seguito di versarli alla Cassa di compensazione deve venire valutato quale espressione di colpa grave. Un simile stato di cose è dato nel caso presente. Di conseguenza il ricorrente avrebbe causato il danno risultante almeno per negligenza, cioè in modo colposo, e sarebbe tenuto al risarcimento del danno se egli non può giustificare l'illegittimità del suo agire o non può dimostrare la sua assenza di colpevolezza.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale fed. della assicurazioni la Cassa di compensazione che constata un danno risultante a seguito di violazione delle prescrizioni di legge, può presumere che il datore di lavoro, risp. i suoi organi, hanno violato queste disposizioni deliberatamente od almeno per colpa grave, a meno che non esistano riferimenti per la legittimità o l'assenza di colpevolezza delle persone che hanno agito. Tali motivi di giustificazione e di discolpa dovrebbero venir fatti valere per principio nel quadro dell'obbligo di collaborazione nel procedimento di opposizione (DTF 108 V 183; ZAK 1987 pag. 298).

a) Le obiezioni del ricorrente non lo discolpano. A questo riguardo si può per principio rimandare alla dichiarazioni nella dichiarazioni di opposizione del 17 agosto 2004 (atto 47).

b) Quale complemento di deve anche considerare che spetta in particolare ai consiglieri di amministrazione ed ai delegati del Consiglio di Amministrazione il controllo della direzione aziendale per quanto concerne la sua legalità. Il ricorrente ammette lui stesso che la debitrice fallita nell'anno 2002 - almeno a partire dall'aprile 2002 occupava dei collaboratori. Quando egli fa valere di aver ottemperato ai suoi obblighi mediante l'invio dei certificati AVS alla Cassa di compensazione egli si sbaglia. Con ciò in effetti non è stato risposto ovviamente a sufficienza alle esigenze per l'adempimento accurato dei compiti del Consiglio di Amministrazione. In conformità dell'art. 14 par. i LAVS in collegamento con gli art. 34 e 35 OAVS il datore di lavoro, in occasione di ogni pagamento di salario - ivi già compreso il primo - deve dedurre i contributi dei dipendenti e versarli alla Cassa. Da un organo responsabile si pretende che egli si occupi di una corretta contribuzione. Il fatto è che durante il periodo di carica dei ricorrente i certificati di salario dei dipendenti occupati per la prima volta nel 2002 non sono stati annunciati. Si tratta qui - contrariamente al parere del ricorrente - non di una notifica "di una notevole modifica della somme di salari", ma dell'obbligo summenzionato di dedurre subito, cioè al momento del primo pagamento di salario, i contributi dei dipendenti e di riversarli alla Cassa. Il ricorrente non ha mai adempiuto alla sua responsabilità ai sensi delle citate disposizioni di una contribuzione regolata. Il ricorrente non è in seguito in grado di discolparsi con le sue contestazioni nello scritto di opposizione. Se il ricorrente, sin dal primo m momento non si è preoccupato dei suoi obblighi, egli non può mettersi nella posizione di dire che con ragione viene ritenuto che con il ritiro quale organo la sua responsabilità sia cessata, come nella decisione sull'opposizione del 17 agosto 2004, con rimando alla Prassi AHI pag. 283, ann. 4a in fine ("Rimane riservato il caso nel quale il danno è stato causato mediante atti i cui effetti tuttavia si sono manifestati solo dopo il suo ritiro quale consigliere di amministrazione") (cfr. atto. 47, in particolare annotazione 5b).

c) L'apprezzamento di questi fatti è obbligatorio concludere che l'eccessivo indebitamento, risp. l'insolvibilità della debitrice fallita devono venir fatti venir risalire alla grave valutazione errata dell'effettiva situazione finanziaria e non semplicemente a fattori esterni non influenzabili dal ricorrente. Di conseguenza il ricorrente ha partecipato alla continuazione di un'azienda non sicura, il cui finanziamento è avvenuto in parte a spese dell'assicurazione sociale.

6      Concludendo constatiamo che il danno è stato causato alla nostra Cassa a seguito del procedimento colposo adeguatamente causale del ricorrente, per il quale egli deve rispondere. In questo contesto rimandiamo alle dichiarazioni nella decisione di opposizione (atto 47). Basandoci sulle annotazioni che precedono la decisione di opposizione non può venire contestata e suggeriamo il rigetto dell'opposizione, a condizione che il tribunale sia competente (cfr. nostre dichiarazioni sotto ann. II, 1)." (doc. X, Inc. 31.04.16)

                               1.7.   I ricorrenti in data 25 aprile 2005 hanno osservato:

"  Dando seguito a detta ordinanza, mi pregio sottoporvi la richiesta d'assunzione dei seguenti mezzi di prova:

A)    Edizione presso la Cassa __________, dell'incarto completo della spett. FA 1;

B)    Audizione delle seguenti persone quali testi:

-  Signor __________, il quale aveva funto allora da Direttore operativo della spett. FA 1;

- Signor __________, il quale aveva assunto allora la carica di revisore della predetta società.

I suddetti mezzi di prova permettono di provare che non è stata commessa, da parte del Signor RI 1, alcuna violazione dell'obbligo d'informare la Cassa __________.

Detti mezzi di prova suffragano semmai che era stata data tempestiva comunicazione alla Cassa __________ circa l'assunzione di nuovo personale da parte della spett. FA 1." (doc. XII, Inc. 31.04.16)

                               1.8.   I ricorsi presentati da RI 2, RI 1 e RI 3 per il tramite degli avv. RA 2 e RA 1 vengono congiunti a norma degli artt. 23 LPTCA e 72 CPC.

                                         in diritto

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato la modifica di diverse disposizioni in ambito AVS, tra cui, in particolare, quelle riguardanti la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS, nonché l'abrogazione degli artt. 81 e 82 OAVS.

                                         Mentre, per quanto riguarda le norme sostanziali, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti quelle in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda sui fatti che si sono realizzati fino al momento determinante dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 130 V 3 consid. 3, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, Art. 82 N. 8 pag. 820).

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         In via di principio, come visto (cfr. consid. 2.2), questa norma di procedura entra in vigore immediatamente. Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione che si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale. In una sentenza del 23 ottobre 2003 nella causa i. S. pubblicata in DTF 130 V 1 ( = SVR 2004 AHV Nr. 3), il TFA ha inoltre stabilito che se l'azione di risarcimento danni è stata promossa ancora nel 2002, la procedura si determina secondo le disposizioni del vecchio diritto, altrimenti si applica il nuovo diritto. In quest'ultima evenienza, se l'assicurato si oppone alla decisione amministrativa, la cassa di compensazione deve rendere una decisione su opposizione impugnabile in via di ricorso.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                               2.4.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 - il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione).

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. la critica di Kunz, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der AHV, tesi Winterthur 1989, pag. 63).

                                         Il TFA ha recentemente riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere ancora mantenuta (DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).

                                         L'Alta Corte ha in particolare precisato che né dal Messaggio del Consiglio federale concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata. Restano quindi interamente applicabili le massime giurisprudenziali ivi riportate.

                               2.5.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (Nussbaumer, in AJP 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b, 98 V 26). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA del 28 ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in: Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA del 19 agosto 2003 nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A., H 194/96).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli estratti conto dei contributi (doc. 51 e 52, Inc. 31.04.16) e dalle dichiarazione dei salari (doc. 12, 13, 14 e 18, Inc. 31.04.16), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati nel 2002, che, sommate le spese e gli interessi di mora, ammonta a fr. 39'195.45.

                                         Del resto i ricorrenti non hanno contestato l’importo del danno come tale.

                               2.6.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.7.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54; Frésard, op. cit., in RSA 1987, pag. 7).

                               2.8.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, op. cit., pag. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; Dieterle/Kieser, op. cit. pag. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b)

                               2.9.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (STCA 14 giugno 1995 nella causa C., Inc. 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                            2.9.1.   Per quanto attiene al problema della mancata comunicazione alla Cassa delle mutate condizioni contributive da parte della società (assunzione di nuovo personale nel 2002), va precisato quanto segue.

                                         Nella fattispecie in esame, occorre rammentare che la società versava acconti mensili secondo il sistema forfetario (cfr. SVR 2003 Nr. 1 consid. 5 e riferimenti). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.

                                         Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

                                         Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).

                                         Secondo l'Alta Corte Federale, una persona entrata nel CdA verso la fine dell'anno può essere ritenuta responsabile del danno causato dal mancato pagamento del conguaglio esigibile per tutto l'anno (cfr. STFA del 9 dicembre 2003 nella causa A. e B., H 151/02, consid. 6; RCC 1992, pag. 259, consid. 5).

                                         Secondo il TFA, se un’azienda contabilizza i propri contributi per le assicurazioni sociali secondo la procedura forfetaria,

                                         un organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde

                                         dei contributi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei contributi effettivi – superiori od inferiori – determinati alla fine dell’anno civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (VSI 2002 pag. 55 = SVR 2002 AHV Nr. 10 )

                                         Nel caso di specie la società aveva optato per il pagamento di acconti mensili.

                                         L’ordinanza dell’assicurazione per la vecchiaia e i supersiti (OAVS) prevede:

"  Art. 241 Contributi d’acconto

1 Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.

2 Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

3 Se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

4 Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

5 Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.

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Art. 251 Fissazione e compensazione

1 Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.

2 I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.

3 Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti."

                                         Il TFA in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.4, ha stabilito (sottolineature del redattore):

"  Les cotisations étaient en l'espèce perçues sur la base d'acomptes, conformément à l'art. 34 al. 3 RAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000. Cette disposition prévoit que la caisse de compensation peut autoriser l'employeur à verser, au lieu du montant exact des cotisations d'une période de paiement, un montant correspondant approximativement à ces cotisations. Dans ce cas, le règlement de comptes intervient à la fin de l'année civile, à la charge ou au profit de l'employeur. D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui acquitte les cotisations selon cette procédure forfaitaire n'est pas tenu d'adapter en cours d'année le montant de ses versements à l'augmentation de la masse des salaires ou de constituer une réserve qui soit disponible au moment du décompte final. Il doit, le cas échéant, annoncer la différence de salaire à la fin de l'année civile. Il faut cependant réserver des situations où l'employeur verse des acomptes nettement insuffisants, en raison de difficultés de trésorerie et afin de repousser au maximum l'échéance de sa dette, tout en sachant qu'il ne sera peut-être pas en mesure, le moment venu, de s'acquitter du solde restant à sa charge; dans cette éventualité, il commet une faute qualifiée au sens l'art. 52 LAVS (SVR 2003 AHV no 1 p. 3 consid. 5). Il en va de même lorsque, à réception du décompte final, la société dispose encore des liquidités suffisantes et que l'administration ne règle pas sans délai le solde dû à teneur du décompte complémentaire (RCC 1992 p. 261 consid. 4a). En l'occurrence, le décompte final de l'année 1992 a effectivement été établi le 26 mars 1993 soit plus de deux mois avant l'ouverture de la faillite. Il est à relever, comme le constatent les premiers juges, que ce décompte n'a pu être effectué qu'après deux rappels de la caisse de compensation et alors que le formulaire d'attestation des salaires avait été envoyé en décembre 1992 avec l'indication de le renvoyer au mois de janvier suivant. De plus, toujours selon les constatations du jugement attaqué, l'administration a procédé, au début de l'année 1993, au paiement de diverses dettes, liées aux charges d'exploitation courantes. L'état de la trésorerie aurait permis à l'administration de verser sans délai le montant de 47'845 fr. 45, dès lors qu'un virement de 180'000 fr. en faveur de la société a encore été effectué le 8 avril 1993."

                                         Nella fattispecie, la società ha assunto nuovo personale a partire dal mese di marzo 2002 (doc. 18 e 52, Inc. 31.04.16). Tale fatto ha generato un aumento della massa salariale per complessivi fr. 263'763.15 (doc. 18, Inc. 31.04.16), fatto questo che imponeva una tempestiva comunicazione alla Cassa in modo che quest’ultima potesse adeguare, aumentandolo, l’importo degli acconti mensili.

                                         Per quanto è dato di capire, non sembra che ciò è stato fatto (doc. X pag. 4, Inc. 31.04.16).

                                         I ricorrenti sostengono sostanzialmente che ci sono stati dei problemi con il trasferimento della sede societaria in Ticino e con il cambiamento di Cassa e che comunque la Cassa era stata informata dell’assunzione del nuovo personale.

                                         Ora, già di per sè quest’ultimo fatto non può essere addotto quale valido motivo di discolpa, e ciò poiché tale presunto “disguido” non doveva e non poteva impedire alla società di accantonare la parte di contributi comunque già dedotta dal salario dei dipendenti; accantonando tali quote la società non avrebbe avuto in seguito problemi nel saldare il conguaglio/saldo 2002. Un aumento così importante della massa salariale imponeva alla società un’attenzione maggiore, e ciò soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che, come nella fattispecie, le difficoltà finanziarie della società all’epoca dell’assunzione di nuovo personale (marzo-agosto 2002) erano presumibilmente tali (il fallimento è infatti stato decretato già l’8 gennaio 2003) da non permetterle di riversare nel prossimo futuro i contributi sociali già prelevati dai salari dei dipendenti (cfr. STFA H 234/02 + 237/02 + 239/02 citata).

                                         Il ricorrenti a loro discolpa sostengono, come visto, che la Cassa era stata tempestivamente avvisata dell’assunzione di nuovo personale (circostanza questa comunque contestata dalla Cassa, cfr. doc. X pag. 4, Inc. 31.04.16).  Agli atti vi sono solo comunicazioni/note risalenti al luglio, novembre e dicembre 2002 (doc. 9-17, Inc. 31.04.16). Quella del luglio 2002 indica “wurden noch nie Löhne gemeldet” (doc. 9, Inc. 31.04.16). Quindi i salari nel mese di luglio 2002 non erano ancora stati comunicati alla Cassa, e non lo saranno sino al dicembre 2002 (cfr. doc. 9-17, Inc. 31.04.16).

                                         Se quanto sostenuto dai ricorrenti fosse comunque vero, tale fatto non li esentava tuttavia dal dovere di accantonare la cifra corrispondente ai contributi prelevati dall’ingente nuova massa salariale.

                                         Si rammenta ai ricorrenti che l’adempimento del dovere d’informare la Cassa in caso di aumento della massa salariale non è di per sé sufficiente per liberare gli amministratori dall’obbligo successivo di riversare alla Cassa quanto prelevato dai salari dei dipendenti, questi ultimi danneggiati nella fattispecie.

                                         Ora, la società è fallita l’8 gennaio 2003 (FUSC del 21 gennaio 2003 e FUSC 11 aprile 2003) ossia prima della richiesta febbraio 2003 della Cassa di saldare il conguaglio 2002. Ciò significa che la società al momento dell’assunzione del nuovo personale (avvenuta dal marzo 2002 all’agosto 2002, doc. 18 Inc. 31.04.16) era verosimilmente già in serie difficoltà finanziarie che l’hanno portata inesorabilmente al fallimento qualche mese più tardi. I ricorrenti (verosimilmente) sapevano quindi di non poter riversare alla Cassa la quota contributiva prelevata dal salario dei dipendenti; come detto, la responsabilità dei ricorrenti deriva tuttavia sostanzialmente dall’omissione di accantonare la quota parte prelevata dall’ingente nuova mole salariale.

                                         Per i motivi sopra esposti RI 2, RI 1 e RI 3 sono responsabili del buco contributivo in oggetto.

                            2.9.2.   Per quanto attiene a RI 1, deve essere valutato fino a quando egli deve essere reso responsabile del danno, ritenuto che lo stesso ha dimissionato dalla carica di membro del CdA (delegato) con diritto di firma collettiva a due il 18 settembre 2002 (doc. 42, Inc. 31.04.16, estratto RC informatizzato, FUSC del 21 dicembre 2001, FUSC del 12 aprile 2002, doc. 53 e 54 Inc. 31.04.16).

                                         Innanzitutto giova ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a).

                                         Concretamente, dunque, RI 1, può essere chiamato a rispondere soltanto per quei contributi rimasti insoluti e che non solo erano già scaduti, ma pure pagabili prima della sua uscita dal C.d.A.. Prescrive l'articolo 34 cpv. 1 OAVS alla lett. a che i datori di lavoro devono pagare i contributi ogni mese o, se la somma dei salari non supera i fr. 200'000.--, ogni trimestre.

                                         RI 1 risponde dunque soltanto di quella parte di acconti mensili pagabili entro il 10 settembre 2002 (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS;  art. 34 cpv. 4 v OAVS; STFA del 2 maggio 2005 nella causa G., H 316/03, consid. 5.3; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.5.1; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3b), quindi sino al mese di agosto 2002. L’importo del danno nei confronti di RI 1 deve essere di conseguenza ridotto di 4/10 (4/10 poiché il primo salario è stato versato dal mese di marzo a 2 persone, dal mese di maggio a 3 persone, dal mese di giugno a una persona e dal mese di agosto ancora ad una persona, e facendo una media empirica si arriva ad un totale compreso tredicesima di 10 mesi lavorativi, doc. 18, Inc. 31.04.16), ossia di fr. 15'678.-- (4/10 di fr. 39'195.45; per un calcolo simile cfr. STFA del 2 maggio 2005 nella causa G., H 316/03, consid. 5.4).

                                         Riassumendo, RI 1 deve rispondere in via solidale con RI 2 e RI 3 per i motivi indicati al considerando 2.9.1 tuttavia limitatamente all’importo di fr. 23'517.30.

                             2.10.   Per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove - corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF -  formulata dai ricorrenti con scritto 25 aprile 2005 (edizione da parte della Cassa dell’incarto completo relativo alla  FA 1 e l’audizione testimoniale di __________ e __________, cfr. doc. XII Inc. 31.04.16), per costante giurisprudenza, da suddetto principio costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         È utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28, consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita agli atti è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

                                         In particolare non è necessario procedere all'audizione testimoniale di __________ e __________, in quanto i fatti che dovrebbero riferire (confermare che i ricorrenti non hanno violato “l'obbligo d'informare la Cassa __________” circa l'assunzione di nuovo personale da parte della FA 1) risultano ampiamente chiariti (sul tema audizione testi cfr. STFA del 16 aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.5; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.4.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a.) Va inoltre rammentato che non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento irrilevante ai fini del giudizio (STFA dell'11 novembre 2003 nella causa B., H 310/02, consid. 3.2; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 5.2; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.2).

                                         Non è nemmeno necessario procedere all'edizione dalla Cassa dell’intero incarto della società (in gran parte comunque depositato agli atti), in quanto la documentazione presente nell’inserto è sufficiente per definire le responsabilità dei ricorrenti (per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre, il TFA non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.) Inoltre, i membri del CdA devono procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 6.3.2; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   l ricorsi di RI 2 e RI 3 sono respinti.

                                 2.-   Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione 17 agosto 2004 della CO 1 Ausgleichskasse nei confronti di RI 1 è annullata.

                                         §§ RI 1 è condannato a risarcire la CO 1 Ausgleichskasse fr. 23'517.30 con vincolo di solidarietà con RI 2 e RI 3.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 Ausgleichskasse verserà a RI 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

FA 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

31.2004.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.2005 31.2004.16 — Swissrulings