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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.09.2003 31.2002.35

18. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·550 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 31.2002.35   za/RG

Lugano 18 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 20 giugno 2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

____________,  

contro  

____________, rappr. da: _____________,

letti ed esaminati gli atti;

considerato     

                            -    che con decisione del 19 aprile 2002 la Cassa ha emanato una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS nei confronti di ___________ per l'importo di fr. 9'896.70 (cfr. doc. _);

                            -                                                    che con opposizione del 22 maggio 2002 __________, rappresentata dallo Studio Legale __________, ha sollevato la prescrizione dei contributi del 1995 a norma dell'art. 16 LAVS, rinviando inoltre ai motivi sollevati con il ricorso contro la decisone di tassazione d'ufficio del 19 aprile 2002 di cui all'inc. 30.02. 90 (cfr. doc. _);

                            -                                                    che con la petizione del 20 giugno 2002 la Cassa ha chiesto la sospensione della causa in attesa dell'esito della causa pendente presso questo Tribunale di cui all'Inc. 30.02.90 (cfr. doc. _);

                            -                                                    che la convenuta con scritto 26 giugno 2002 ha aderito alla richiesta di sospensione della causa in attesa dell'esito della vertenza di cui all'inc. 30.02.90;

  -    che in data 8 aprile 2003 il TCA ha respinto il ricorso interposto dall'assicurata contro la decisione 19 aprile 2002 della Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona, che in virtù dell'art. 38 OAVS, ha emesso la tassazione d'ufficio per il periodo 1997-2000 fissante l'importo totale di Fr. 36'628.05 quali contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________, (cfr STCA del 8 aprile 2003, Inc. 30.2002.90);

  -    che, cresciuta in giudicato la sentenza 8 aprile 2003 (Inc. 30.02.90), in data 16 giugno 2003 il vicepresidente del TCA ha assegnato all'assicurata un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa;

  -    che, viste le trattative in corso tra le parti, a richiesta della convenuta e con l'assenso dell'attrice (cfr. doc. _), il termine per presentare l'allegato di risposta è stato prorogato sino al 15 settembre 2003 (cfr. doc. _);

  -    che con lettera 16 settembre 2003, l'avv. __________ ha comunicato al Tribunale quanto segue:

                                " Nella procedura sopra menzionata nella mia qualità di patrocinatore della signora __________ in __________ vi comunico che la mia mandante aderisce alle domande della Cassa cantonale di compensazione di cui alla petizione 20 giugno 2002.

Chiedo pertanto lo stralcio della procedura, senza assegnazione di ripetibili, peraltro non protestate." (cfr. doc. _)

                           -    che lo scritto 16 settembre 2003 con cui parte convenuta ha aderito alla richiesta attorea configura atto d'acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1997, p. 387-388) - pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta

                                         1.   la causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza;

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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