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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2002 31.2001.18

18. Februar 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,995 Wörter·~35 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2001.00018   ZA/nh

Lugano 18 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Zaccaria Akbas

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 28 giugno 2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

__________,    

contro  

__________, 

rappr. da: avv. __________,     

in relazione alla fallita

__________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1997 (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva nell'esercizio di un'impresa generale di costruzioni edili, opere da carpentiere e lattoniere, ecc.

                                         __________ ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al 25 aprile 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° novembre 1997 al 28 febbraio 2001.

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1998, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di marzo 1998 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di settembre 1998 (cfr. doc. _).

                                         In data 3 maggio 2000 l'ufficio esecuzioni di __________ ha rilasciato due attestati di carenza beni per un totale di fr. 19'002.35 (cfr. doc. _).

                                         Con decreti 29 agosto 2000 e 14 febbraio 2001 il Pretore del distretto di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione delle procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2001).

                                         In data 23 aprile 2001 la Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 324'330.50 per contributi paritetici impagati dal 1998 al 2000, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).

                                         In data 12 marzo 2001 l'UF di __________ ha comunicato alla Cassa che il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi, in quanto nessun creditore ha anticipato le spese come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale (cfr. doc. _)

                               1.2.   Per questo motivo, costatato di aver subito un danno, il 2 maggio  2001 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 296'504.20 concernente i contributi paritetici non versati dalla società dal 1998 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di marzo (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 1° giugno 2001, __________, per il tramite dell'avv. __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che la società sarebbe stata gestita esclusivamente dal signor __________.

                                         __________ non avrebbe avuto nessuna possibilità di influenzare o controllare l'attività della società.

                                         __________ sostiene inoltre di essere stato designato socio gerente della società a sua insaputa. Egli era convinto di essere unicamente un socio di minoranza di una società senza attività (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con petizione 28 giugno 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 296'504.20 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________ nel periodo dal 1998 al 2000.

                                         Premettendo che la responsabilità di un socio gerente di una società a garanzia limitata (Sagl) è da paragonare a quella di un amministratore di una società anonima, l'attrice ritiene che le argomentazioni fatte valere nell'opposizione non possono essere prese in considerazione in quanto:

"  (…)

Nella fattispecie, il convenuto sostiene che ad esercitare un potere effettivo sulla società ‑ quale organo di fatto ‑ sarebbe stato il signor __________.

Dapprima si evidenzia che l'esistenza di un amministratore di fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D. S., consid. 3c; STCA inedita del 7 agosto 1996 in re 0. G., consid. 2.9).

Infatti, l'amministrazione diligente non può mettere in pericolo o lasciare che sia messo in pericolo, il versamento alla Cassa dei contributi paritetici AVS.

Inoltre, spetta al socio gerente, conformemente alla giurisprudenza, vigilare sulla persone incaricate della gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223).

Da quanto agli atti ciò non è avvenuto. Si potrebbe quindi lecitamente supporre che la controparte ha assunto il mandato a titolo di "prestanome", accettando passivamente che il signor __________ gestisse la società.

Infine, i giudici hanno pure ritenuto che l'organo di una società non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo di non avere avuto conoscenze specifiche o di mancare di attitudini necessarie all'amministrazione di una ditta (RCC 1984 pag. 50, consid. 2b).

Quindi, non aver fatto uso del potere decisionale che il mandato conferiva al convenuto, non lo scagiona dalla propria responsabilità ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò in ragione del fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione.

Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi, deve essere considerata come un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).

Di conseguenza, non avendo il convenuto ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi.

Prove: C.S.

5.

Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto da quella data non ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13 = RCC 1983, pag. 475, consid. 13).

Il signor __________ i, ha dimissionato da socio gerente della società in data 25 aprile 2000 (Doc. _), ragion per cui la responsabilità dello stesso è limitata ai contributi paritetici AVS insoluti e scaduti al 31 marzo 2000, pari a fr. 296'504.20 (Doc. _).

Prove: C.S.

6.

Per quanto attiene all'addebito del ruolo di amministratore di fatto della società del signor __________, l'attrice ne prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con un'azione risarcitoria, ex art. 52 LAVS, anche contro quest'ultimo." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta del 10 agosto 2001 il convenuto, per il tramite dell'avv. __________, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione formulando nel contempo istanza di chiamata in causa nei confronti dei signori __________, __________ e dell'avv. __________, precisando:

"  Il convenuto, persona semplice e che aveva piena fiducia nella famiglia __________ (che lo aveva interpellato in proposito) non ha compreso di essere stato designato socio gerente; pensava di essere semplicemente socio a titolo fiduciario per conto di __________ e __________, e di una ditta senza attività alcuna (Doc. _).

Di conseguenza il convenuto non si è mai occupato dell'amministrazione della società, curata invece da __________ e, almeno in parte, dall'avv. __________.

Mai al convenuto è spettata la responsabilità di impartire disposizioni o di eseguire il calcolo e pagamento dei salari e dei relativi contributi sociali.

Mai il convenuto ha avuto rapporti ‑ in merito all'__________ ‑colla Cassa attrice , che mai gli ha richiesto il pagamento di contributi AVS o inviato diffide o corrispondenza.

 (…)

Ad 4) Contestato.

           Come già esposto in precedenza, il convenuto non sapeva neanche di essere socio gerente della fallita __________, avendo capito di essere solo socio; inoltre gli era stato fatto intendere che la ditta non aveva attività alcuna. Non ha quindi commesso alcuna negligenza che possa essere in nesso causale con il mancato versamento dei contributi.

           Oltre a ciò bisogna rilevare che, come ammesso dallo stesso interessato, di tutta l'amministrazione si occupava __________ (Doc. _), e forse parzialmente l'avv. __________. Al convenuto non è mai spettata la responsabilità di impartire direttive od eseguire il calcolo ed il pagamento dei salari e dei contributi sociali, né ha mai avuto rapporti con l'attrice, né ha mai avuto ragione di dubitare del fatto che la ditta fosse senza attività. Il convenuto non poteva quindi nemmeno impedire che il danno si realizzasse.

           Non solo non vi è colpa imputabile al convenuto, ma non vi è neppure nesso causale.

Ad 5) Contestato.

           Proprio perché il convenuto non può comunque essere reso responsabile per contributi scaduti dopo il 25 aprile 2000, la contestata pretesa dell'attrice, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta di principio fondata, sarebbe in ogni caso eccessiva. Non è infatti vero che al 31 marzo 2000 vi fossero contributi insoluti e scaduti per Fr. 296'504.20.

           Infatti è contestato che acconti di contributi ed in ogni caso i conguagli di chiusura 1998­-1999‑2000 siano stati allestiti e siano scaduti prima delle dimissioni del convenuto; i doc. _ datano infatti del 23 aprile 2001. Provi l'attrice che aveva un credito scaduto prima del 25 aprile 2000, altrimenti qualsiasi responsabilità è esclusa (RDAT I‑2001 n. 57 consid. 2.14).

Ad 6) Non è sufficiente che l'attrice prenda atto del fatto che di tutta l'amministrazione si è sempre occupato il Sig. __________ ed eventualmente l'avv. __________.

           Ciò infatti comporta piuttosto la decadenza di qualsiasi responsabilità del convenuto, che non può esser chiamato a rispondere per colpe d'altri (…)" (cfr. doc. _)

                                         Il convenuto sostiene inoltre che la Cassa è stata negligente nell'incasso delle fatture (cfr. doc. _).

                               1.6.   In data 10 settembre 2001, la Cassa ha precisato quanto segue:

"  Con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare all'ordinanza del 13 agosto 2001, le comunichiamo di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre.

Riteniamo tuttavia necessario puntualizzare che il conteggio di chiusura per l'anno 1998 è stato inviato il 25 marzo 1999. La rettifica, notificata al datore di lavoro nel corso del 2000, ha aumentato leggermente l'importo scoperto (Doc. _). Il conteggio di chiusura per l'anno 1999 è stato inviato il 22 marzo 2000 (Doc. _). Mentre per l'anno 2000 sono stati considerati unicamente gli acconti, che sono stati notificati tempestivamente (Doc. _).

Di conseguenza e contrariamente a quanto affermato a pagina 5 Ad 5 della risposta, i conteggi sono stati allestiti e sono scaduti prima che il convenuto dimissionasse. Il 23 aprile 2001 (Doc. _) l'attrice ha inviato l'insinuazione del proprio credito nel fallimento della società."

(cfr. doc. _)

                               1.7.   Con scritto 12 settembre 2001, l'avv. __________ ha osservato:

"  Faccio riferimento alla precisazione contenuta nello scritto del 10.9.2001 dell'attrice e, con la presente, ribadisco che è contestato che siano state emesse ed inviate (al convenuto o all'__________) richieste di acconti o conteggi per conguagli di chiusura 1998/99/00 prima del 25.4.2000. Provi l'attrice il contrario, visto che dai documenti agli atti ciò non emerge." (cfr. doc. _)

                               1.8.   Con decreto 13 dicembre 2001, questo TCA ha respinto l'istanza di chiamata in causa del 10 agosto 2001 (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.2.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                               2.3.   __________ ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS motivando:

(…)

Ad 5) Contestato.

Proprio perché il convenuto non può comunque essere reso responsabile per contributi scaduti dopo il 25 aprile 2000, la contestata pretesa dell'attrice, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta di principio fondata, sarebbe in ogni caso eccessiva. Non è infatti vero che al 31 marzo 2000 vi fossero contributi insoluti e scaduti per Fr. 296'504.20.

Infatti è contestato che acconti di contributi ed in ogni caso i conguagli di chiusura 1998­-1999‑2000 siano stati allestiti e siano scaduti prima delle dimissioni del convenuto; i doc. _ ed _ datano infatti del 23 aprile 2001. Provi l'attrice che aveva un credito scaduto prima del 25 aprile 2000, altrimenti qualsiasi responsabilità è esclusa (…)"

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit.,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit.,  RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

                                         In concreto il convenuto sostiene che non è possibile che al 31 marzo 2000 vi fossero contributi insoluti per fr. 296'504.20.

                                         Ora, in casu, il convenuto si limita a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b). Egli si limita a sostenere che gli acconti e i conteggi per conguagli di chiusura del 1998, 1999 e 2000, non sarebbero stati né emessi né inviati.

                                         L'argomentazione sollevata è meramente pretestuosa, dato che la società ha pagato, dopo l'invio delle polizze e delle diffide, fr. 108'726.05 nel 1998 e fr. 44'483.25 nel 1999 (cfr. doc. _).

                                       Nell'evenienza concreta, dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei salari (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 296'504.20. (cfr. consid. 1.4.).

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Nell'evenienza concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 126 V 238 consid. 4 (= Pratique VSI 5/2000, pag. 226-229), il TFA ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti termini la posizione del socio semplice:

"  (…)

4. Dans le cas d'une société à responsabilité limitée, la position d'associé simple, ainsi que l'a fait valoir l'instance cantonale, n'entraîne pas à elle seule des obligations de contrôle ou de surveillance. Ceci résulte de l'art. 819 al. 1 CO qui ne prévoit pour l'associé non gérant qu'un droit de regard (voir JanggenlBecker, Berner Kommentar, N 28 sur l'art. 819 CO ; Amstutz, Basler Kommentar, N 1 et 7 sur l'art. 819 OR; Handschin, Die GmbH, Zurich

1996, § 19 N 7; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 p. 427 s., p. 430; id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 119, p. 124). Par ailleurs, si le législateur avait voulu imposer aux simples associés des tâches de contrôle et de surveillance de la gestion, ceci aurait indubitablement trouvé son reflet dans la loi, alors que tel n'est pas le cas. En conséquence, l'art. 827 CO ne prévoit de norme en matière de responsabilité du fait de la violation d'obligations que pour les personnes participant à la fondation de la société et chargées de la conduite des affaires et du contrôle, ainsi que pour les liquidateurs. Même si cette solution légale peut être qualifiée de peu heureuse, car l'organe de contrôle n'agit pas seulement dans l'intérêts des associés, mais aussi dans celui des créanciers et du droit (Amstutz, loc. cit.; Wohlmann, loc. cit.), il n'y a pas de raison impérieuse de s'écarter de la réglementation instaurée par le législateur voir ATF 125 Il 196 consid. 3a, 244 consid. 5a, 125 V 130 consid. 5, avec renvois). Dans la mesure où la caisse, dans le contexte de l'article 814 al. 1 CO désire en tirer d'autres conclusions, ceci n'est pas admissible car la disposition ne concerne que le droit de représentation des gérants. En conséquence, si un associé non gérant ne contrôle pas le respect par l'entreprise de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales (art. 14 al. 1 LAVS, art. 34 ss RAVS), il ne saurait être rendu responsable par la caisse du dommage résultant du non-paiement des cotisations. Si les statuts lui imposent de contrôler ou de surveiller l'activité des gérants de l'entreprise (ce qui ne doit pas être confondu avec l'intervention d'un organe de révision externe selon l'art. 819 al. 2 CO), il peut être rendu responsable comme dans le cas où il ne prendrait aucune mesure après avoir pris connaissance d'insuffisances de la part de la direction (dans ce contexte: jugement A. non publié du 17 septembre 1999, H 136/99). S'il occupe toutefois au sein de la SàrI une position correspondant à celle d'un gérant, il est alors soumis à des obligations plus étendues (pour plus de détails à ce sujet, voir: AmstutzlWatter, BasIer Kommentar, N 16 sur l'art. 811 CO avec renvoi à N 3 ss sur l'art. 717 CO; Steiger, Zürcher Kommentar, N 33 sur l'art. 811 OR; Handschin, loc. cit., § 19 N 40 ss; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 S. 419 ss; id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 112 ss) dont le non‑respect peut engager sa responsabilité (art. 827 en relation avec l'art. 754 CO). Sont assimilées aux gérants non seulement les personnes qui ont été expressément nommées en tant que tels (c'est‑à‑dire les organes formels), mais aussi les personnes qui assument de fait la fonction d'un gérant, soit en prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction effective de l'entreprise et en exerçant ainsi une influence déterminante sur la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait; ATF 11711441 consid. 2,571 consid. 3,114 V 78 = RCC 1988 p. 631, ATF 114 V 213 = RCC 1989 p. 176). En font typiquement partie les personnes qui, de par la force de leur position (associé majoritaire par exemple), donnent au gérant formel des instructions sur la conduite des affaires de la société. (…)"

                                         Pertanto, come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il convenuto, socio gerente della __________, deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima (questa conclusione è stata confermata dal TFA in una sentenza del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H 20/01, consid. 2).

                               2.7.   Va quindi ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                               2.8.   __________ ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al 25 aprile 2000, con diritto di firma individuale.

                                         Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa C.; __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                            2.8.1.   In concreto __________, sostiene che la società sarebbe stata gestita esclusivamente dal signor __________.

                                         __________ non avrebbe avuto nessuna possibilità di influenzare o controllare l'attività della società.

                                         __________ sostiene inoltre di essere stato designato socio gerente della società a sua insaputa. Egli era convinto di essere unicamente un socio di minoranza di una società senza attività.

                                         In proposito va rilevato che i soci gerenti dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 cpv. 1 CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon, op. cit., p.327).

                                         Al socio che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere tolti i poteri per motivi validi  (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op. cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).

                                         L’art. 827 CO precisa inoltre che

"  La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni della società anonima.”

                                         Il socio gestore è quindi paragonabile all’amministratore della società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H20/01, consid. 2).

                                         Nell'evenienza concreta il convenuto non può scagionarsi dalla sua responsabilità di socio gerente della Sagl sostenendo che egli non ha mai gestito la società e che unici amministratori di fatto sarebbero __________, __________ e l'avv. __________.

                                         Per analogia a quanto previsto con gli amministratori di una società anonima, accettando il mandato di socio gerente di una società a garanzia limitata, __________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B., H 446/00, consid. 4a).

                                         Anche qualora vi fossero realmente stati degli amministratori di fatto (cfr. consid. 1.5) ciò non toglie che la responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali incombeva soprattutto al socio gerente __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).

                                         Nella presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         __________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitata a dire che erano __________, __________ e l'avv. __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società e che, oltre ad aver pensato di essere solo socio della società, era convinto, perché così gli è stato riferito, che la società non fosse attiva.

                                         Ora, questo TCA difficilmente può credere al convenuto quando dice di essere convinto di essere stato solo socio semplice della società. Firmando l'atto costitutivo della società sicuramente si è accorto dell'impegno cui si accingeva ad espletare

                                         Il convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di socio gerente, non ha svolto nessun tipo di controllo.

                                         Come ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “. 

                                         Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).

                                         Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che,  secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione e l'amministratore unico di una società anonima o, come in casu il socio gerente di una società a garanzia limitata, sarà ritenuto responsabile del danno.

                                         __________ non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).

                                         Il convenuto non poteva, nella veste di socio gerente di una società a garanzia limitata, disinteressarsi completamente degli affari societari e soprattutto del pagamento degli oneri sociali. Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa.

                                         Il membro del CdA, l'amministratore unico o il socio gerente che non si occupa direttamente della gestione degli affari societari, può limitarsi all'esame dell'attività dei dirigenti e dell'andamento degli affari societari; lo deve fare tuttavia in modo regolare e continuo, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dei contributi sociali, vista l'importanza di questi ultimi (cfr. SVR 2001 AHV Nr. 15, pag. 53, consid. 6b)

                                         Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza del socio gerente. I controlli gli avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla dal mese di aprile 1998 e precettarla sin dal mese di settembre 1998.

                                         Se avesse subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che l'amministratore unico e il membro del CdA di una SA, rispettivamente quindi il socio gerente di una società a garanzia limitata, può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).

                                         Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________, __________ e dell'avv. __________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).

                                         In sostanza, il disinteresse mostrato __________ ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una società a garanzia limitata. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269).

                                         Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

                            2.8.2.   Per quanto attiene al fatto che il convenuto è pensionato con presunti notevoli problemi finanziari (cfr. doc. _), non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).

                                         Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

                               2.9.   Il convenuto sostiene che la Cassa sarebbe stata negligente nelle procedure d'incasso in quanto:

"  (…) È infatti pacifico sulla scorta degli stessi documenti prodotti dall'attrice che questa non ha in tre anni mai indirizzato il minimo scritto al convenuto, né ne ha ricevuto uno da questi firmato. Ciò è sorprendente se si pensa alle iscrizioni a RC relative all'__________.

Ma soprattutto, l'attrice sembra aver agito con imperdonabile leggerezza, considerato che la ditta avrebbe, secondo le stesse allegazioni di causa dell'attrice, ben presto dimostrato difficoltà nel pagamento dei contributi, spingendo la Cassa a promuovere esecuzioni già nel settembre 1998 (Doc. _). Innanzi a simili difficoltà era ovvio che l'attrice avrebbe dovuto mantenere un comportamento più prudente, ad esempio assicurandosi che l'organo dell'__________ iscritto a RC ricevesse le comunicazioni della Cassa e fosse quindi al corrente, invece di inviare tutto ad un indirizzo che differiva dal recapito indicato nell'iscrizione a RC; oltre a ciò, in ragione anche delle citate difficoltà, l'ammontare degli acconti 1999 che l'attrice pretende di aver richiesto (fatto contestato) sembrerebbe essere stato (almeno secondo il Doc. _) eccessivamente basso, rispetto ad esempio ai salari 1998." (cfr. doc. _)

                                         In una sentenza del 24 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 186ss., l’alta Corte federale ha stabilito, modificando la propria giurisprudenza, che l’obbligo di risarcire il danno del datore di lavoro può essere ridotto analogicamente a quanto previsto negli art. 4 Lresp e 44 CO, se la violazione di un obbligo da parte dell’amministrazione e meglio di una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi, ha causato la nascita oppure il peggioramento del danno. In proposito il TFA ha precisato che il nesso di causalità tra danno e comportamento illegale della Cassa dev’essere adeguato (consid. 3c).

                                         Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti mensili secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.

                                         Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).

                                         Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).

                                         In casu alla Cassa comunque non può essere rimproverata alcuna negligenza, in quanto dagli atti risulta che essa ha regolarmente diffidato e precettato la società alfine di incassare i contributi scaduti, e ciò sin dal 1998 (diffide di pagamento, precetti esecutivi, ecc., cfr. doc. _).

                                         Alla Cassa non può inoltre essere addebitata nessuna negligenza, in quanto se i conguagli sono risultati così elevati è perché la società ha omesso di comunicare alla Cassa l'aumento della massa salariale. Infatti la Cassa si basa sulla massa salariale dell'anno precedente. Ogni e qualsiasi cambiamento deve quindi essere comunicato, al fine di adeguare gli acconti per gli anni successivi, evitando così di ritrovarsi con un conguaglio troppo elevato (cfr. STCA del 25 giugno 2001 nella causa A e D.R, 31. 2000.14 e 16, consid. 2.12).

                             2.10.   Infine, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).

                                         Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove(cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         § Di conseguenza __________ è condannato a risarcire alla Cassa __________ di compensazione fr. 296'504.20.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

31.2001.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2002 31.2001.18 — Swissrulings