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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.11.2000 31.2000.4

9. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,073 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2000.00004   ZA/sc

Lugano 9 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 14 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della

Cassa cant. di compensazione Servizio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle,   

contro  

__________, 

In relazione alla fallita

__________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 3 febbraio 1987 è stata costituita la società __________ A, con sede a __________ (cfr. doc. _).

                                         Lo scopo sociale consisteva nella produzione, sviluppo, acquisto, vendita, importazione di elaboratori elettronici e relativi accessori, consulenza marketing aziendale, acquisto e vendita di immobili.

                                         __________ ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale, dalla costituzione della società al 14 aprile 1993. Da tale data e fino alla dichiarazione di fallimento, egli ha assunto la carica di amministratore unico.

                                         La __________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dal 1° luglio 1987 al 30 settembre 1998.

                                         La società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la Cassa ha incominciato ad inviare le diffide di pagamento alla società a partire dal mese di aprile 1996 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di giugno 1997 (cfr. doc. _).

                                         Con decreto 14 agosto 1998 la Pretura di __________ ha dichiarato l'apertura del fallimento della società, mentre il 4 novembre 1998 ne ha decretata la sospensione ex art. 230 LEF (FUSC del __________ 1998).

                                         La Cassa ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 12'805.10 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti per gli anni dal 1996 al mese di agosto 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).

In data 23 novembre 1998 il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo in quanto nessun creditore aveva anticipato le spese di procedura (cfr. doc. _).

                               1.2.   Costatato di aver subito un danno, il 3 novembre 1999 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 12'805.10, pari ai contributi non saldati dalla ditta __________ nel periodo 1996-1998, per quest'ultimo anno fino al mese di agosto (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con opposizione 30 novembre 1999 il convenuto respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, precisando:

"  In risposta alla vs. decisione del 03.11.1999, mi oppongo alla stessa in quanto non c'è stata intenzionalità e nemmeno negligenza grave da parte mia quale amministratore della società fallita.

La società esisterebbe ancora oggi, se la banca __________ non avesse, senza alcuna ragione, disdetto il credito di Fr. 100'000.--, vitale per la continuazione dell'attività delle società.

L'impossibilità di rimborsare la banca a breve termine (30 giorni) ne ha causato il fallimento.

Purtroppo la prassi delle banche in quel periodo era quella di cercare di eliminare dai loro portafogli crediti concessi a ditte che secondo loro non apportavano nessun beneficio alla banca.

Perciò se c'è stata intenzionalità, la stessa è da cercare presso l'istituto di credito in questione.

Il sottoscritto ha sempre dato il massimo alla ditta, senza trarne nessun profitto, anzi perdendo totalmente il capitale investito ed i capitali privati prestati alla società." (Doc. _)

                               1.4.   Con petizione 14 gennaio 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 12'805.10, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla ditta __________ nel periodo 1996-1998, per quest'ultimo anno fino al mese di agosto (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice osserva che:

"  (…)

Nella fattispecie, l'attrice, pur comprendendo la situazione di disagio intervenuta nella società a seguito dell'improvvisa disdetta del credito da parte della banca, deve purtroppo rilevare che tale argomentazione, sollevata dalla controparte per escludere la propria responsabilità, non è considerata dalla costante giurisprudenza valido motivo di discolpa.

Infatti, secondo la giurisprudenza (STCA del 14 giugno 1995 in re G.C.), la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a cause eventuali di un fallimento.

Parimenti, anche il fatto di aver profuso ogni sforzo per evitare il fallimento non esime l'organo dalla sua responsabilità, se i contributi sociali rimangono scoperti dopo il fallimento (STCA del 18 gennaio 1996 in re M. e M.B.). (…)" (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 5 aprile 2000, il convenuto ribadisce quanto sostenuto in sede di opposizione (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                               2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _) e dalle insinuazioni di credito prodotte (cfr. doc. _) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, oggetto della decisione 3 novembre 1999. Il danno ammonta dunque a fr. 12'805.10 (cfr. consid. 1.4)

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid.2b)

                               2.7.   Il convenuto sostiene che se non fosse intervenuta l'improvvisa disdetta del credito concesso dalla banca, essenziale per la continuità della ditta, la società non sarebbe fallita. Egli sostiene inoltre di aver fatto tutto il possibile per salvare la società investendo pure capitali privati. A __________ non appare quindi ravvisabile nel proprio comportamento alcuna violazione, né intenzionale né per negligenza grave, delle prescrizioni legali della LAVS.

                                         Secondo la giurisprudenza del TCA (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal 1996 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a precettarla (cfr. doc. _). Dal quarto trimestre del 1997 la ditta non ha in pratica più pagato i contributi paritetici.

                                         I presunti sforzi del convenuto per salvare la ditta ed il differimento del pagamento dei contributi per tale scopo, secondo la giurisprudenza, possono essere invocati soltanto a condizioni molto restrittive (cfr. consid. 2.5), non realizzate nel caso concreto.

                                         Infatti quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese. Già dal 1996 la società ha iniziato ad essere in mora con il pagamento dei contributi e dal giugno del 1997 ad essere precettata. A mente del TCA la ditta non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza citata nei precedenti considerandi.

                                         D'altra parte il convenuto non ha neppure reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine.

                                         L'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal quarto trimestre del 1997 (cfr. doc. _), è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore unico, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

                                         Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V,  in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se prima erano stati regolarmente versati (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).

                                         In un'altra sentenza il TFA ha precisato che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

                                         In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                                         Inoltre, il convenuto non può nemmeno scagionarsi sostenendo che la ditta esisterebbe ancora se la banca non avesse disdetto il credito (linea di credito).

                                         Nella presente fattispecie la funzione della Banca si è limitata a quella di banca finanziatrice (cfr. STFA non pubblicata del 3 febbraio 2000 nella causa B. SA, H 103/99 Ws). Come abbiamo potuto vedere la ditta non navigava in buone acque da diverso tempo per cui addossare la colpa alla banca è pretestuoso. Probabilmente la ditta faceva capo alla linea di credito per far fronte ai pagamenti dei fornitori e alle spese correnti. È quindi chiaro che i mezzi per pagare i debiti aziendali non provenivano, da ormai troppo tempo, dalla produzione di utili aziendali.

                                         Di conseguenza __________, che era all'epoca amministratore unico della società, è l'unico responsabile dei danni cagionati alla cassa e a lui solo erano imputabili le gravi negligenze che ci occupano (cfr. consid. 2.6.).

                                         Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha purtroppo  "consumato i suoi capitali privati" (cfr. consid 1.3.). Infatti, secondo il TFA, anche il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nel TFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         § __________ è condannato a versare alla Cassa

                                            fr. 12'805.10.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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