Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.10.2002 31.2000.30

14. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,012 Wörter·~1h 10min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 31.2000.00030-32   ZA/tf

Lugano 14 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Zaccaria Akbas

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulle petizioni del 9 maggio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di

Cassa comp. __________,   

contro

1. __________,  2. __________,  3. __________,  rappr. da: avv. __________,     

In relazione alla fallita      __________

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   La ditta __________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1965 (doc. _, Inc. __________).

                                         Lo scopo sociale della società consisteva in lavori di edilizia sopra e sotto struttura, industriali, stradali, ecc.

                                         __________ è stato membro del Consiglio di amministrazione dal 20 giugno 1990, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         __________ è stato membro del Consiglio di amministrazione dal 20 giugno 1990, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         __________ ha assunto la carica di presidente del CdA dal 20 giugno 1990, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         La ditta __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ (di seguito la Cassa) in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° gennaio 1969.

                                         La società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal 1996 (cfr. doc. _, Inc. __________) e precettarla dal 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Con decreto 2 luglio 1999 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________, mentre con decreto 6 settembre 1999 ne ha decretata la liquidazione in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         La Cassa ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 138'714.60 per contributi paritetici impagati per gli anni dal 1998 al 1999, eseguite dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _, Inc. __________).

                               1.2.   Costatato di aver subito un danno, il 29 marzo 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di __________, __________ e __________ tre distinte decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS di fr. 138'714.60 (cfr. doc. _, Inc. __________).

                               1.3.   Alle decisioni gli ex amministratori della __________ si sono tempestivamente opposti.

                                         __________ ha comunicato alla Cassa di aver sporto denuncia penale contro __________, di aver rassegnato le proprie dimissioni e che avrebbe esposto i motivi dell'opposizione entro il termine di 30 giorni (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         __________ sostiene di aver avuto all'interno della società solo mansioni tecniche in quanto espressamente richiesto per un'impresa di costruzioni. Egli ha prodotto inoltre due dichiarazioni di __________ e __________ che attesterebbero il ruolo prettamente tecnico del convenuto (cfr. _, Inc. __________).

                                         __________ ha contestato l'importo del danno fatto valere dalla Cassa, che a sua detta sarebbe inferiore. Egli afferma di aver sempre agito correttamente e per il bene dell'azienda e di aver ritenuto necessario tacitare prima quei fornitori che avrebbero garantito la sopravvivenza della __________. Se due importanti trattative con solide imprese di __________ fossero giunte a buon fine, la __________ sarebbe riuscita a provvedere al pagamento dei contributi. I pagamenti sarebbero quindi stati sospesi in considerazione della concreta possibilità di risanare la società.

                                         Per il mandato svolto egli non avrebbe inoltre percepito nessun onorario. Il convenuto ha dichiarato inoltre di trovarsi in una difficile situazione finanziaria che lo costringe a chiedere l'assistenza. Egli ha lamentato inoltre un precario stato di salute.

                               1.4.   Essendosi __________, __________ e __________ opposti alle rispettive decisioni di risarcimento, con petizione del 9 maggio 2000 la Cassa ha chiesto al TCA che i convenuti vengano condannati a risarcire il danno di fr. 138'714,60, in via solidale tra di loro.

                            1.4.1.   Facendo riferimento all'opposizione di __________, la Cassa ha osservato che:

"  Il fatto di aver presentato denuncia penale nei confronti del convenuto __________ non è un motivo valido per esonerarlo dalla sua responsabilità.

Per quanto attiene alle dimissioni, dall'estratto del registro di commercio non risulta cancellato. Il convenuto non ha dato prova delle dimissioni da lui citate." (cfr. doc. _, inc. __________).

                            1.4.2.   Per quel che concerne la posizione di __________, la Cassa ha precisato quanto segue:

"  Il fatto di esser stato tecnico non lo esime dagli obblighi impostigli di diligenza e di informazione quale membro del consiglio di amministrazione.

Infatti, il Tribunale federale ha già esaminato l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione per requisiti puramente tecnici come nella fattispecie quale motivo di discolpa; giungendo alla conclusione che non può essere considerato come tale. Per il Tribunale federale anche questo membro deve adempiere ai propri obblighi di diligenza. Il fatto che nella gestione e in genere di tutti gli affari della società se ne occupavano altre persone non basta di per sé a cancellare la negligenza del convenuto.

E' quindi evidente che l'Arch. __________ non ha ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza." (cfr. doc. _, inc. __________).

                            1.4.3.   Per quanto concerne la posizione di __________ la Cassa ha osservato che:

"  Riguardo ai contestati presupposti d'intenzionalità e negligenza grave, la Cassa evidenzia che il fatto di aver subito un danno, in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (art. 14 LAVS) relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di riversarli alla Cassa può dedurre che il datore di lavoro ha violato intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni.

Nella fattispecie il presidente deve adempiere i propri obblighi previsti all'art. 716 cpv. 1 CO con la massima diligenza.

Dagli organi formali ma in particolare dal presidente si deve pretendere che mantenga un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, agendo con risolutezza, qualora gli obblighi nei confronti della società non sono adempiuti.

Dall'opposizione non emerge che il convenuto abbia agito nel modo sopraccitato. Di conseguenza non avendo ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi." (cfr. doc. _, inc. __________).

                               1.5.   Con decreti del 12 maggio 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.

                               1.6.   Con risposta 31 maggio 2000, __________, ha ribadito quanto sostenuto in sede di opposizione precisando di non essere stato messo in condizione di fare alcunché perché il suo ruolo era quello di "architetto o tecnico", per cui nessuno lo avrebbe messo al corrente della gestione e delle difficoltà aziendali. Il suo diritto di sapere e di intervenire sarebbe stato leso involontariamente dagli altri membri del CdA che lo avrebbero tenuto all'oscuro di tutto in quanto egli materialmente non faceva parte del CdA. Egli ha sollevato inoltre la responsabilità dei revisori che non sono però stati convenuti nel procedimento (cfr. doc. _, inc. __________).

                               1.7.   Mediante risposta 30 giugno 2000, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione.

                                         Egli contesta inoltre che la Cassa abbia già subito un danno di fr. 138'714.60, in quanto la procedura fallimentare non sarebbe ancora conclusa, per cui non si può escludere a priori che venga versato un dividendo all'attrice.

                                         Egli afferma anche di aver posseduto solo un diritto di firma collettiva a due, per cui una sua iniziativa tendente al pagamento degli oneri sociali sarebbe stata possibile solo con il consenso degli altri amministratori. Il convenuto ha aggiunto inoltre quanto segue:

"  Si rileva anzitutto che affinché il convenuto sia tenuto responsabile ex art. 52 LAVS occorre che la Cassa dimostri l'esistenza di un nesso causale tra il danno che asserisce di aver patito e l'atteggiamento del convenuto.

Da quanto esposto ai "fatti di petizione" emerge chiaramente che il nesso causale non è dato: se i creditori fossero stati meno intransigenti le sorti della __________ si sarebbero certamente risollevate ciò che avrebbe permesso a quest'ultima di tacitare tutti i creditori, non da ultimo la stessa Cassa di compensazione AVS. lI danno dell'attrice è pertanto ascrivibile all'atteggiamento dei creditori e non è imputabile al convenuto. L'azione della Cassa di compensazione deve essere respinta poiché carente del presupposto del nesso causale che deve esistere tra il danno lamentato e il comportamento del convenuto.

Prove:                                                                    doc., richiamo ed edizione doc., testi, perizia, interrogatorio formale, sopralluogo, ispezioni.

8.2 Secondo la giurisprudenza si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione (RDAT 1/1998, n. 73, pag. 286).

Nel caso che ci occupa si torna a ribadire che al momento in cui l'amministrazione ha sospeso il pagamento dei contributi erano in corso serie trattative con ditte estere che, se giunte a buon fine, avrebbero senz'altro consentito alla __________ di risollevarsi.

In considerazione delle buone prospettive di risanamento della società appare evidente che qualsiasi persona, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, avrebbe provveduto al pagamento di quelle spese che avrebbero permesso di evitare il fallimento immediato. A nessun amministratore sarebbe venuto in mente, in quella situazione, di anteporre l'interesse della Cassa di compensazione AVS, volto alla riscossione dei contributi, agli interessi della società e dei lavoratori a proseguire l'attività.

Appare infatti quantomeno discutibile l'affermazione della Cassa secondo cui qualsiasi persona ragionevole in quella situazione si sarebbe occupata anzitutto della previdenza sociale (problematica che, notoriamente, appare astratta e remota agli occhi di qualsiasi lavoratore), trascurando gli interessi vitali, immediati e tangibili dell'impresa e dei suoi operai, i quali, con le rispettive famiglie, si o sarebbero trovati in breve tempo senza una fonte di guadagno in un periodo congiunturale tutt'altro che roseo.

Di conseguenza se è vero che, come ricorda la stessa attrice nella sua petizione, secondo la consolidata prassi del Tribunale federale "commette una negligenza grave chi non manifesta l'attenzione che ci si potrebbe aspettare, in circostanze analoghe, da qualunque altro datore di lavoro" bisogna ammettere che il convenuto, pur avendo sbagliato, non ha mancato di quell'attenzione che avrebbe osservato qualsiasi datore di lavoro nelle circostanze suesposte. Coerentemente non si può ammettere una negligenza grave del convenuto. Tutt'al più si può ammettere una negligenza lieve, la quale però non è sufficiente a motivare una responsabilità ex art. 52 LAVS del convenuto.

Prove:                                                                    doc., richiamo ed edizione doc., testi, perizia,

           interrogatorio formale, sopralluogo, ispezioni.

8.3 Non solo. Il convenuto non ha nemmeno agito intenzionalmente. Non si può infatti ignorare la sua ferma intenzione di provvedere al pagamento dei contributi arretrati non appena possibile, ovvero alla conclusione delle trattative più volte menzionate. Non vi è dubbio che si è trattato di una sospensione dei pagamenti operata a fin di bene e non di un tentativo di raggirare la Cassa di compensazione AVS o di sottrarre a quest'ultima, in via definitiva, importi che le erano dovuti. Ciò è dimostrato anche dal fatto che i versamenti sono stati sospesi per un periodo estremamente breve!

Si ribadisce che il convenuto non ha mai inteso arricchirsi alle spalle della Cassa di Compensazione AVS. Si ricorda che questi sin dall'insorgere delle prime difficoltà ha rinunciato a percepire qualsiasi onorario per il mandato svolto. Il convenuto si trova oggi in condizioni finanziarie estremamente precarie.

Prove:                                                                    doc., richiamo ed edizione doc., testi, perizia, interrogatorio formale, sopralluogo, ispezioni.

8.4 Anche qualora codesto Tribunale dovesse ammettere una grave

negligenza del convenuto o addirittura ritenere che questi ha

omesso intenzionalmente di pagare i contributi, occorre esaminare

se non vi siano state speciali circostanze che l'abbiano legittimato

a non versare i contributi o abbiano potuto scusare la sua

omissione (RDAT 1/1998, n. 73, pag. 287). Infatti l'obbligo del

datore di lavoro e dei suoi organi decade, se questi reca motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (RDAT 1/1998, n. 73,

pag. 287 e relativi rimandi).

Si è già sottolineato più volte in precedenza che il convenuto non

ha mai avuto l'intenzione di mantenere in vita la società alle spese

della Cassa di compensazione, né tanto meno ha pensato ai propri

interessi, ma ha impiegato la liquidità disponibile per fare fronte,

 durante un periodo di tempo estremamente limitato, ai pagamenti

oggettivamente indispensabili all'esistenza della SA, ciò che

rappresenta, secondo la prassi dell'alta corte federale, un motivo

 di giustificazione e discolpa (DTF 108 V 183). Si ricorda che in

un caso analogo un datore di lavoro è stato scagionato dal mancato

versamento dei contributi paritetici poiché aveva ceduto tutti i suoi

crediti ad una banca e pertanto non era più in grado di versare

quanto dovuto alle assicurazioni sociali (RDAT 1/1999, n. 72, pag.

279). Tale giurisprudenza dovrebbe indurre codesto lod. Tribunale

a respingere l'azione della Cassa di compensazione AVS."

(cfr. doc. _, inc. __________).

                               1.8.   Mediante risposta 18 settembre 2000, __________, ha ribadito di aver sporto denuncia penale contro __________:

"1. Il sottoscritto nella sua qualità di avvocato indipendente ha fatto parte del C. di Amministrazione della ora fallita __________ di cui era Presidente il Signor __________ dimorante in __________.

Si produce quale doc. _) l'estratto R. di C. del 25.11.1993 della __________.

A seguito di appropriazione indebita e malversazioni il sottoscritto faceva inoltrare da un Suo collega di studio una denuncia penale del 17 gennaio 1994 presso il PP avv. __________ per la sottrazione di libretti bancari al portatore consegnati con un disatteso preciso mandato.

(cfr. doc. _) denuncia penale del 17 1.1995 alla P. P. __________ ".

                                         Per quello che concerne le proprie dimissioni, egli ha ribadito quanto segue:

"2. Al 15 febbraio 1995 ricevevo l'invito dello Studio Fiduciario

      __________, ufficio di revisione della __________ e tramite il Revisore responsabile Signor __________ di sottoscrivere le mie dimissioni che sarebbero subito state iscritte a Registro di Commercio.

E' con sommo stupore che appresi dai quotidiani __________ doc. _) del fallimento della __________ e successivamente che le mie dimissioni non erano state inoltrate dalla Società di revisione __________ il 15 2 1995 (responsabile Signor __________ che si è dichiarato disposto a testimoniare).

Comunque è solamente il 7 10 1999 dall'Ufficio delle imposte alla fonte in __________ (doc. _) che ho saputo della mancata mia cancellazione a R. di Commercio. (doc. _) mia risposta della notifica 7 10 1999.

    PROVE:   doc. menzionati

interrogatorio Signor __________ c/o __________, ditta che subdelego

Inutilmente mi sono adoperato per ricercare il documento per la mia cancellazione a Registro di commercio e meglio come da mia richiesta del 15 5 2000 al signor __________ Vice dir dell'Ufficio Fallimenti che purtroppo mi ha comunicato di non avere ritrovato le mie dimissioni.

    PROVE:   copia lettera 15 5 2000 all'ufficio fallimenti

Per questi motivi in fatto ed in diritto riservato ogni più ampio dettaglio ad istruzione, richiamati i pertinenti articoli di legge applicabili si chiede:

1.  l'assoluta estraneità del sottoscritto ad ogni partecipazione pecuniaria per il pagamento di imposte alla fonte non elargite negli anni 1998 e 1999 oltre interessi maturati.

2.  in via subordinata si chiede il coinvolgimento della __________, quale ufficio di revisione ufficiale della __________ e per mancato inoltro delle mie dimissioni al competente Ufficio Registro di Commercio di __________."  (cfr. doc. _, inc. __________).

                               1.9.   Con scritto 20 settembre 2000, __________ ha aggiunto quanto segue:

"  (…) ribadisco quanto già notificato al punto 3 con l'interrogatorio formale del signor __________ dirigente della __________, Ufficio di Revisione in __________, al quale a tenore del suo suggerimento avevo trasmesso la richiesta delle mie dimissioni il 15 2 1995 che avrebbero dovute essere immediatamente trasmesse al Registro di Commercio di __________, per la cancellazione e mia sostituzione." (cfr. doc. _, inc. __________).

                             1.10.   Con osservazioni 19 ottobre 2000, la cassa ha precisato come segue:

"  __________

Per quanto il convenuto sostiene di aver presentato le dimissioni, la Cassa si conferma nella petizione ritenuto che lo stesso non ha dato alcuna prova in merito.

__________

La Cassa non ha altri mezzi di prova da produrre.

__________

Riguardo al danno risarcitorio la Cassa trasmette lo scritto del 24 marzo 2000 dell'Ufficio dei Fallimenti del Distretto di __________ con il quale si anticipa che per i creditori di 3. classe non è previsto nessun dividendo." (cfr. doc. _, Inc __________)

                             1.11.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA, in data 31 maggio 2001 __________ ha dichiarato che a lui "non risulta che __________ abbia validamente dimissionato dalla __________ nel 1995" e che in ogni caso non dispone di una documentazione in tal senso (cfr. doc. _, Inc. __________)

                                         __________ i, in data 5 maggio 2001 ha dichiarato quanto segue:

"  (…) non avendo mai partecipato a nessuna riunione o assemblea del consiglio d'Amministrazione delle __________, né tanto meno interessato (in quanto tecnico prestanome come precedentemente ribadito), non ho mai saputo delle dimissioni del sig. __________ " (cfr. doc. _, Inc. __________)

                             1.12.   A seguito di un accertamento effettuato dal TCA presso l'Ufficio dei Fallimenti di __________, è emerso quanto segue:

"  Facciamo seguito alla vostra richiesta del 30 maggio u.s. e con la presente vi informiamo che la lettera di dimissioni cui fa riferimento il dott. __________ non è stata rinvenuta negli atti della fallita da noi ritirati.

La procedura fallimentare è in fase di chiusura, e procederemo nel corso dei prossimi mesi all'allestimento e al deposito dello stato di riparto definitivo.

Come da voi espressamente richiesto vi segnaliamo che la graduatoria è stata depositata il 24 dicembre 1999 e regolarmente cresciuta in giudicato il 23 febbraio 2000, dopo che una causa inoltrata da un creditore per la contestazione della stessa è stata stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo."

(cfr. doc. _, Inc. __________)

                             1.13.   Un ulteriore accertamento effettuato presso la Fiduciaria __________ ha evidenziato che:

"  Abbiamo ricevuto la sua richiesta di informazioni del 30 maggio u.s. riguardo alla citazione dell'avv. __________ relativa alla questione di un presunto nostro invito a rassegnare le sue dimissioni dalla società __________ e le significhiamo quanto segue.

Il nostro mandato di ufficio di revisione venne a scadenza con la presentazione del rapporto di revisione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993. In effetti rassegnammo regolari dimissioni da quell'incarico il 25 novembre 1994 e l'assemblea generale degli azionisti ratificò la nostra uscita il 29 novembre 1994.

Da quel momento i nostri rapporti con l'amministratore delegato della __________ Signor __________ si limitarono a consulenze su richieste specifiche come ad esempio informazioni su pratiche fiscali correnti e pratiche creditizie.

Da parte nostra possiamo assicurare che non ci siamo mai permessi di sostituirci all'assemblea degli azionisti in qualsivoglia pratica. Per questo motivo non capiamo in quale veste avremmo potuto procedere ad invitare un membro del CdA a rassegnare le proprie dimissioni. Per buona regola la informiamo che l'avv. __________, l'anno scorso, ci aveva chiesto a voce copia di tale "invito" e copia delle sue dimissioni; in quel momento gli spiegammo di non aver mai formulato né per iscritto né a voce una tale richiesta anche perché non di nostra competenza e di non aver mai ricevuto copia di tali dimissioni perché non ne avremmo avuto pertinente titolo.

A memoria possiamo comunque affermare che durante un colloquio presso la __________, il nostro signor __________ venne informato dal signor __________ di questo fatto (cioè che l'avv. __________ aveva inviato le sue dimissioni) e gli venne anche chiesto se conoscesse qualcuno interessato ad entrare nel C.d.A. della __________. Per motivi di discrezione ma soprattutto perché non pertinente con il nostro lavoro, a quella richiesta né la nostra società né il signor __________ ritennero doveroso dar seguito.

Il fatto che quelle dimissioni non vennero mai ratificate e formalizzate né da parte della __________ né da parte dell'avv. __________, com'era d'altronde suo diritto fare dopo 30 giorni dall'invio, ci è sconosciuto.

D'altro canto non avremmo avuto nessun titolo per intervenire in tal senso." (cfr. doc. _, Inc. __________)

                                         La Cassa dal canto suo in data 12 giugno 2001 ha fornito i conteggi riassuntivi dei pagamenti del 1997, 1998 e 1999 (cfr. doc. _, Inc. __________).

                             1.14.   In data 20 giugno 2001, __________, prendendo posizione sullo scritto della Fiduciaria __________ dell'11 giugno 2001, ha osservato che è irrilevante sapere se le dimissioni sono state o meno effettivamente presentate alla società, in quanto in ogni caso non sono state formalizzate a RC:

"  Abbondanzialmente osservo che, fosse vero che l'avv. __________ avesse voluto effettivamente lasciare il Consiglio di amministrazione della __________, egli avrebbe potuto, in virtù dei combinati disposti art. 711 cpv. 2 CO e art. 25a ORC, ottenere motu proprio la cancellazione dal Registro di commercio (appare quasi superfluo osservare come tale possiblità era perfettamente a conoscenza dell'avv. __________). Pertanto delle due l'una: o le dimissioni non sono mai state inoltrare alla società, oppure lo sono state ma il membro del Consiglio è tornato sulla sua decisione prima che gli venisse effettiva.

In definitiva è pertanto irrilevante sapere se le dimissioni sono state effettivamente presentate." (cfr. doc. _, Inc. __________)

                             1.15.   Ad alcuni quesiti postigli dal TCA __________, che all'epoca delle presunte dimissioni di __________ lavorava per la __________, ha risposto:

"  Ad.1): confermo la circostanza secondo cui il signor __________ mi aveva comunicato che l'avv. __________ aveva inviato le proprie dimissioni dalla carica di membro del CdA della __________. Per quanto attiene la questione relativa alla richiesta se conoscessi qualcuno disposto a subentrare, ricordo che il tenore non fu proprio quello mentre lo era il senso.

Ad.2): no, non mi fu detto a chi l'avv. __________ le aveva trasmesse

Ad.3): no, il sig. __________ mi riferì unicamente di averle ricevute senza però specificarne il destinatario.

Riguardo all'esistenza di un tale documento, ricordo che l'argomento venne trattato, fra di noi, in modo sommario e fra una cosa e l'altra. Ricordo però che il signor __________ si riferiva ad una lettera che teneva in mano e sulla quale mi parve notare un testo scritto a mano con la firma, inconfondibile, dell'avv. __________."

(cfr. doc. _, Inc. __________)

                             1.16.   Dopo lettura dello scritto 21 giugno 2001 di __________, __________, per il tramite del suo patrocinatore, ha osservato:

"  Dopo aver conferito con il mio mandante devo riconfermare quanto qui già affermato, e cioè che l'avv. __________ non ha mai validamente dimissionato dalla __________. Non corrisponde quindi al vero che il mio mandante abbia riferito al signor __________ di aver ricevuto le dimissioni dell'avv. __________. E' invece senz'altro corretto affermare che fra il mio mandante e il signor __________ si discusse di chiedere le dimissioni dell'avv. __________ e quindi di sostituirlo in questa funzione. Il mio mandante ribadisce che le dimissioni non sono però mai state formalizzate. La lettera cui il signor __________ fa riferimento nel suo scritto 21 giugno 2001 dovrebbe trattare tutt'altro argomento.

In ogni caso, qualora l'avv. __________ avesse effettivamente voluto dimissionare dal Consiglio d'amministrazione della __________, avrebbe senz'altro potuto farlo rassegnando le stesse direttamente all'Ufficio del Registro di commercio, così come previsto dalle disposizioni legali." (cfr. doc. _, Inc. __________)

                             1.17.   Con scritto 5 luglio 2001, Il signor __________ dell'UEF di __________ ha confermato di non aver mai visto la lettera di dimissioni di __________. (cfr. doc. _, Inc. __________).

                             1.18.   In data 4 ottobre 2001, presenti __________, Avv. __________ e __________ della Cassa, è stato sentito quale teste il signor __________ (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         __________ non si è presentato né si è fatto rappresentare. In data 2 ottobre 2001 ha infatti informato il TCA che non poteva presenziare all'udienza in quanto doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico (cfr. doc. _, Inc. __________)

                                         Il teste __________ ha riferito quanto segue:

"  Sono dipendente della società __________ dal 1° aprile 1993. Fino all'anno 1993 la  __________ è stata ufficio di revisione della __________.

Ricordo che venivo di tanto in tanto chiamato dal sig. __________ della __________ a discutere presso il loro ufficio di diverse problematiche o aspetti contabili che concernevano la __________.

Ricordo che in occasione di uno di questi incontri di cui non ricordo esattamente la data il sig. __________ sollevò il problema, cui andava trovata una soluzione delle dimissioni di sig. __________ (ritengo si trattasse del sig. __________) dal CdA della __________. Ricordo che in quell'occasione il sig. __________ mi fece presente dell'esistenza di alcuni problemi suoi nei confronti di __________, chiedendomi  a quale legale egli avrebbe potuto rivolgersi a tale proposito. Il problema se ben ricordo concerneva alcuni clienti comuni tra __________ e __________, che avevano creato tali problemi.

Ricordo che il sig. __________ mi confermò di avere problemi nei confronti del sig. __________. Il sig. __________ non mi riferì esplicitamente di avere ricevuto le dimissioni dall'avv. __________ ma riferì unicamente di "avere un problema con le dimissioni di __________ ".

Il colloquio durò qualche minuto, e durante questo colloquio vidi il sig. __________ preoccupato. Presumo che tale preoccupazione fosse dovuta ai problemi che concernevano il suo rapporto con __________ relativamente ai clienti comuni di cui ho detto sopra.

Ricordo che in occasione di quel colloquio mentre mi parlava il sig. __________ teneva tra le mani un foglio manoscritto. Ho potuto personalmente constatare che tale scritto era firmato dal sig. __________. Il contenuto di tale scritto non mi è per contro noto.

Mentre teneva tra le mani questo scritto il sig. __________ affermò: "Chissà se riusciamo a trovare qualcuno che lo può sostituire".

Posso affermare che il sig. __________ ha sempre avuto in occasione dei nostri incontri un comportamento di convenienza, nel senso che egli affrontava i problemi "a compartimenti stagni".

Riguardo al problema delle dimissioni di __________ il sig. __________ non mi ha più in seguito interpellato e non vi furono altre occasioni in cui tale problema fu discusso.

Non posso affermare con certezza che lo scritto che il sig. __________ teneva tra le mani si riferisse alle dimissioni di __________. Io tale scritto non l'ho mai letto.

Ricordo che circa un anno fa __________ si rivolse a me chiedendomi una copia delle sue dimissioni delle quali egli riteneva che io, rispettivamente __________ ne avessi una copia.

Presumo che il fatto che il sig. __________ si fosse rivolto alla nostra società per chiedere copia delle dimissioni era perché ciò era già successo per altre società da noi amministrate, dalle quali __________ si era dimesso dalla carica di membro del CdA.

Penso che __________ ritenesse che la __________ dovesse avere una copia delle sue dimissioni __________.

Presumo che in questo caso __________ si sia confuso con sue dimissioni date per altre Società, per le quali noi della __________ c'eravamo incaricati di redigere la lettera di dimissioni e di tenere le rispettive assemblee degli azionisti.

Confermo infine di non avere mai incontrato il convenuto __________ prima di oggi e di non avere quindi mai avuto contatti con quest'ultimo nemmeno per quanto riguarda la __________.

Alla domanda dell'avv. __________: Può escludere che la discussione sulle dimissioni di __________ di cui ha riferito sopra potesse riguardare delle dimissioni non ancora inoltrate ma possibili o probabili a dipendente del deteriorarsi dei rapporti tra __________ e __________.

Rispondo che non avendo letto questa lettera non posso evidentemente escluderlo.

A domanda dell'avv. __________: Può confermare che nei mesi immediatamente precedenti il fallimento della __________ il sig. __________ era in trattative con dei Gruppi e delle persone italiane interessate a rilevare la Società. Rispondo che ne ero a conoscenza.

Mi viene ostenso il "doc. _" allegato alla risposta di causa di cui all'inc. __________. Non ricordo di aver partecipato all'estensione di tale documento, che concerne l'istanza di fallimento della __________ datato 27 aprile 1999. Affermo di non avere mai consegnato all'avv. __________ alcuna bozza di istanza di avviso di eccedenza di debiti rispettivamente istanza di differimento di fallimento."

(Doc. _, inc. __________)

                             1.19.   In data 4 attobre 2001, l'avv __________ ha osservato:

"  Onorevole Giudice,

le sarei grato se potesse comunicarmi le sue intenzioni riguardo all'ulteriore assunzione di prove nella procedura suindicata.

Sarei in effetti interessetato ad approfondire nell'istruttoria l'aspetto su cui il teste __________ non ha potuto fornire alcuna informazione, ovvero l'atteggiamento del mio mandante ed in particolare utilizzazione delle liquidità della società negli ultimi mesi della sua esistenza.

In ogni caso le anticipo di richiedere, una volta terminata l'istruttoria, la possibilità di presentare un complemento scritto degli allegati di causa a mo' di conclusioni." (cfr. doc. _, inc. __________)

                             1.20.   In data 15 ottobre 2001, il Giudice delegato ha comunicato la conclusione dell'istruttoria invitando le parti a presentare un memoriale conclusivo (cfr. doc. _, Inc. __________).

                             1.21.   In data 24 ottobre 2001, __________ ha concluso come segue:

"  in riferimento alla vostra del 15 u.s. inerente la chiusura dell'istruttoria, con la presente comunico che ribadisco quanto contenuto nelle dichiarazioni del sig. __________ - Presidente del CdA e dell'avv. __________ - Membro del CdA della __________ e cioè la mia più completa estraneità ai fatti, in quanto unicamente facente parte del CdA in qualità di tecnico richiesto dalle vigenti norme edilizie.

Ad ulteriore comprova di quanto affermato, richiamo la dichiarazione del Sig. __________ della società __________ - Ufficio di revisione della __________, che durante l'udienza del 4 ottobre scorso ha affermato di non avermi mai incontrato né avuto contatti con il sottoscritto, a dimostrazione che mai sono stato convocato né tanto meno presente a qualsiasi assemblea o riunione del CdA."

(cfr. doc. _, inc. __________)

                                         In data 26 ottobre 2001, __________ ha concluso come segue:

"  il signor __________ era Presidente del CdA della __________ e nonostante la promessa esplicita del dicembre 1994, in ferie ed ospite dell'Albergo __________, aveva espressamente, a mia richiesta telefonica, assicurato la restituzione entro la fine del 1994 di Lit 4'500'000.000 (quattro miliardi e 500'000) che alcuni suoi operai ai suoi espliciti ordini avevano prelevato da un c/c presso un Istituto di Credito di __________, ma non di loro pertinenza a nome del sottoscritto (!!!). Per questa ragione avevo fatto spiccare scaduto il termine del 31.12.1994 una denuncia penale il 16 gennaio 1995 per appropriazione indebita in quanto ripartiti sui suoi vari c/c in Lombardia e dei suoi fratelli consociati in una impresa di costruzione pure in Lombardia.

In conseguenza ho inviato al Presidente le mie dimissioni dal CdA della __________ per le sue appropriazioni indebite e di cui mi aveva esplicitamente promesso la restituzione del maltolto!!!

Al teste __________, fiduciario della __________, avevo a più riprese consigliato di far iscrivere a Registro di Commercio di __________ le mie dimissioni scritte che il __________ della __________ a causa del suo agire e le sue promesse non mantenute di restituzione del maltolto ma bonificato sui suoi c/c dell'impresa e dei suoi fratelli in Lombardia con i quali era da anni consociato e con i versamenti ricevuti dai tre muratori della __________ che aveva incaricato degli incassi a __________ dal mio c/c fiduciario.

Si richiama la denuncia penale del sottoscritto contro il __________ del 16.1.1995 della PP Sottocenerina unicamente a tutti i giustificativi allegati.

Al sottoscritto non ha "prodomo sua" mai ricevuto nessun emolumento per le sue prestazioni né dalla __________ né per gli appalti che ha ricevuto dal sottoscritto."

(cfr. doc. _, inc. __________)

                                         Il 31 ottobre 2001 __________ ha concluso come segue:

"  1.

L'istruttoria, per quanto limitata, ha permesso di confermare i fatti esposti in risposta e di confortarne le conclusioni. In particolare risulta in fatto assodato che:

·     il versamento di contributi AVS è stato sospeso unicamente nella misura in cui i limitati fondi a disposizione dovevano essere destinati al pagamento degli stipendi (come emerge dal fatto che sono stati pagati i salari sino al maggio 1999, quindi sino a poche settimane prima del fallimento) e dei fornitori (i quali data la situazione di difficoltà della ditta chiedevano negli ultimi tempi il pagamento a contanti del materiale), necessari alla continuazione dei lavori in corso e pertanto indispensabili per mantenere in vita la società;

·     tale volontà di continuare l'attività era resa legittima e giustificata dalle trattative in corso con dei grossi gruppi esteri che erano molto prossime al loro perfezionamento (trattative attestate, oltre che dal doc. _.‑, specie pag. 3 in alto, dal teste __________ nel verbale 4 ottobre 2001, pag. 3) e che avrebbe permesso di risanare la ditta e tacitare tutti i creditori, in primis anche la Cassa AVS (il piano di risanamento prevedeva un utile di 1 milione di franchi in soli 12 mesi; v. doc. _.‑, pag. 3 e seg.);

·     nonostante quanto precede, occorre osservare come la __________ abbia provveduto regolarmente a versare alla Cassa AVS degli importi, e ciò sino al maggio 1999 (v. doc. _).

Abbondanzialmente si osserva come codesto Tribunale, nella misura in cui non ritenesse assodate le circostanze precedentemente descritte (specie quelle sulla destinazione delle risorse finanziarie della società nel periodo immediatamente precedente al suo fallimento), dovrebbe procedere all'esame della documentazione contabile acquisita dall'Ufficio dei fallimenti nonché all'audizione della signora __________ I, figlia del convenuto (da citare presso il sottoscritto legale), la quale si occupava della parte contabile della __________ e potrà compiutamente riferire su tutti i relativi aspetti.

2.

Per quanto attiene alla posizione dei singoli convenuti, si rileva che:

·     i Consiglieri disponevano tutti di diritto di firma collettiva a due, ciò che risulta essenziale per la valutazione (e la relativizzazione) della responsabilità di __________;

·     __________ aveva rinunciato da anni a percepire onorari per il mandato svolto nel Consiglio di amministrazione ed è creditore verso la fallita di un cospicuo importo; della sospensione dei pagamenti all'AVS non ha pertanto in alcun modo beneficiato;

·     per quanto attiene alla posizione di __________, si rinvia a quanto già osservato nelle precedenti prese di posizione in proposito, osservando inoltre che la testimonianza resa il 4 ottobre 2001 dal signor __________ non ha portato alcuna certezza in proposito, in quanto il teste non ha potuto escludere che la lettera di __________ e la relativa discussione tra lui e il signor __________ si riferisse a dimissioni non ancora formalmente inoltrate ma unicamente possibili o probabili a dipendenza del deteriorarsi dei rapporti tra i due Consiglieri di amministrazione (v. verbale 4 ottobre 2001, pag. 3);

·     per quel che concerne l'arch. __________ si rileva che la circostanza che egli sedesse nel Consiglio d'amministrazione per motivi di ordine tecnico non può di per sé escluderne qualsivoglia responsabilità, tanto più che, a differenza di __________, riceveva quale retribuzione per il solo fatto di sedere nel Consiglio di amministrazione, il notevole importo di CHF 30'000.‑‑ annui!

3.

In diritto si può infine concludere che:

·     non è dato né tantomeno dimostrato un nesso causale tra il danno e l'atteggiamento del convenuto;

·     neppure si realizza la condizione della negligenza grave; la sospensione dei pagamenti era paradossalmente funzionale al loro pagamento: solo mantenendo la peraltro limitata attività ancora in corso si sarebbe potuto, tramite il prospettato arrivo di nuovi capitali, risanare la società e quindi pagare contributi passati e correnti della Cassa AVS;

·     difetta pure il requisito dell'intenzionalità, se è vero che i pagamenti sono stati solo sospesi per un periodo di tempo limitato che doveva portare al risanamento;

·     in ogni caso tutto quanto precede concretizza un motivo di giusti­ficazione e discolpa (v. DTF 108 V 183) a favore del convenuto che, a differenza degli altri amministratori, si è personalmente impegnato per salvare la società e tutelarne così anche i creditori." (cfr. doc. _, inc. __________)

                                         In data 9 novembre 2001, la Cassa ha concluso come segue:

"  La Cassa, a conclusione presenta il memoriale riguardante le dimissioni dell'Avv. __________ dal consiglio di amministrazione della ditta __________ precisando quanto segue:

1.   Il 3 giugno 1998 la Cassa ha inviato una lettere confidenziale ai responsabili del  consiglio di amministrazione della ditta __________.

2.                                                                            L'8 giugno 1998 il Signor __________ risponde alla nostra lettere.

3.                                                                            Il 18 giugno 1998 il Signor __________ è stato nei nostri uffici di __________ ed ha esposto la situazione della ditta informandoci che era prevista una ristrutturazione con un aumento del capitale. In occasione del colloquio e nelle sue lettere non ha mai accennato che il dr. __________ fosse dimissionario.

4.   Il 19 giugno 1998 il Signor __________ conferma il nostro incontro e specifica la volontà di versare l'importo scoperto.

Queste considerazioni per segnalare che:

la Cassa non è mai venuta a conoscenza delle dimissioni dell'Avv. __________ dal consiglio di amministrazione della ditta __________." (cfr. doc. _, inc. __________)

                             1.22.   In data 22 novembre 2001, L'avv. __________ ha prodotto l'avviso speciale ai creditori concernente il deposito dello stato di ripartizione. Tale documento è stato trasmesso alle parti per conoscenza (cfr. doc. _, Inc. __________).

                             1.23.   Considerato il tenore del memoriale conclusivo di __________ e viste le risultanze emerse in sede di audizione del teste __________, dove né il convenuto né un suo rappresentante era presente, in data 5 febbraio 2002 questo TCA ha chiesto ad __________ di prendere dettagliatamente posizione, eventualmente indicando i mezzi probatori, su quanto dichiarato dal teste __________ a proposito delle sue dimissioni dal CdA della __________ (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         A tale richiesta, in data 6 febbraio 2002, __________ ha così risposto:

"  rispondo alla Sua richiesta del 5.2 e Le preciso che al __________ ho consegnato "brevi manu" le mie dimissioni scritte del C d A. della __________ e che mi aveva assicurato la rimessa al signor __________ di cui era revisore per conto della __________ di __________. Rammento di avere reclamato la fotocopia a seguito della mia denuncia penale del 16 gennaio 1994 contro il __________ che aveva prelevato con i suoi operai italiani presso una banca di __________ al __________ una somma liquida di oltre Lit. 4 miliardi lire che invece di trasferire su Banche svizzere incamerò nell'industria di __________ dell'impresa con i suoi fratelli che costrinse quindi all'inoltro il 16 gennaio 1994 di una denuncia penale di cui Le invierò una fotocopia a giorni.

Dalla __________ e altre Sue società il sottoscritto non ha mai ricevuto alcuna retribuzione pecuniaria. Ma la nostra Giustizia penale non si è ancora mossa nei suoi confronti!!!

Il __________ ha ricevuto le mie dimissioni scritte "brevi manu", dimissioni che in seguito deteneva il Signor __________.

A giorni provvederò a rimetterLe la fotocopia della mia denuncia del 16 gennaio 1994 che ritirerò dal mio legale avv. __________.

Nella sua audizione il __________ di contraddice a più riprese. Nego nel modo più assoluto di avegli consegnato altre dimissioni!!!!"

(Doc. _, inc. __________)

                             1.24.   Invitato a prendere posizione sulle ultime affermazioni di __________, __________ ha osservato:

"  (…)

Innanzitutto confrmo e ribadisco quanto scrittovi in data 21.06.2001 nonché quanto dichiarato durante la mia deposizione di giovedì 4 ottobre 2001 in quanto trattasi della pura verità.

L'avvocato __________ non afferma il vero quando scrive di avermi consegnato "brevi manu" le sue dimissioni quale membro del Consiglio da consegnare alla __________ o a __________.

Per quanto cocerne invece la confusione sulle altre dimissioni che Lui nega "nel modo più assoluto" di avermi consegnato, nella deposizione mi riferivo alla richieste dell'ufficio del quale sono dipendente __________riguardante le società __________ (24.9.96) e __________ (18.12.96), di cui allego copia, che ci sono state poi fatte avere dal Suo ufficio "brevi manu", anche se non a me direttamente e personalmente. Queste richieste sono avvenute a seguito delle note problematiche in cui si è trovato l'avv. __________.

D'altro canto il sottoscritto non ha mai funto da fattorino o pertalettere né per la __________ né tantomeno per l'avv. __________. Mai!

Ripeto, l'avv. __________ sta sicuramente confondendo le cose (oppure le persone). Io non ho  mai ricevuto né "brevi manu", né in alcun altro modo dall'avv. __________ le sue dimissioni dal Consiglio di amministrazione della __________ per essere consegnate a chichessia." (Doc. _, inc. __________)

                                         __________, per il tramite del proprio mandante, in data 25 febbraio 2002, ha osservato:

"  entro il termine assegnato con lettra del 18 febbraio 2002 vi comunico che il mio mandante non ritiene di dover formulare particolari osservazioni se non quella di confermare la posizione precedentemente assunta, rilevando nel contempo come lo scritto 6 febbraio 2002 del dott. __________I, sul cui stato di salute ha riferito in questi giorni l a stampa, contiene delle affermazioni del tutto errate e irrilevanti ai fini della presente causa." (Doc. _)

                             1.25.   Il TCA ha trasmesso alle parti per conoscenza con l'eventuale possibilità di formulare osservazioni scritte entro 5 giorni lo scritto 25 febbraio 2002 dell'avv. __________ (cfr. doc. _) e lo scritto del 22 febbraio 2002 di __________ (cfr. doc. _). A tutt'oggi nessuno ha formulato osservazioni in merito.

                             1.26.   In data 24 settembre 2002, presenti __________, __________, Avv. __________ e __________ della Cassa, sono stati sentiti quali testi il signor __________ e la signora __________ (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         __________ non si è presentato (motivi di salute, cfr. doc. _, Inc. __________) ma si è fatto rappresentare dall'avv. __________).

                                         La teste __________ ha rierito quanto segue:

"  Sono presidente del CdA della __________ da circa una decina di anni.

La __________ ha funto da ufficio di revisione della __________. Il nostro incarico di revisori ha preso termine con la fine dell'esercizio fine dicembre 1993. Per quanto riguarda la __________ non mi sono mai occupata direttamente della revisione ma mi sono limitata a firmare unitamente al revisore responsabile (sig. __________ dapprima; in seguito il sig. __________) i rapporti di revisione.

Ricordo che l'avv. __________ faceva capo alla nostra Società quale amministratore di società di sede. Non ricordo con precisione il nome di queste società (poteva trattarsi in un caso della __________).

Preciso che per quanto riguarda queste società, io personalmente o dipendenti della __________ siamo stati attivi nelle stese quali membri del CdA.

Mi viene estenso il doc. _ di cui all'inc. __________ (lett. della __________ al TCA dell'11 giugno 2001). Confermo che trattasi di una lettera sottoscritta da me e dal sig. __________.

Preciso al riguardo che al nostro ufficio non sono mai pervenute le dimissioni scritte date dall'avv. __________ dalla sua carica di membro del CdA della __________.

Il sig. __________ mi riferì una volta di aver avuto un colloquio con il sig. __________ presso gli uffici della __________ in occasione del quale __________ mi disse che __________ voleva qualcuno nel CdA della __________ perché il sig. __________ voleva uscirne.

__________ mi precisò di non aver visto le dimissioni scritte. __________ mi precisò inoltre che sarebbe stato escluso qualora ci fosse stato chiesto dal sig. __________ che qualcuno della __________ entrasse nel CdA della __________ in sostituzione, suppongo, dell'avv. __________.

Preciso che questa richiesta da parte del sig. __________ non ci è mai stata fatta.

Ricordo che in occasione di un nostro causale incontro in Città __________ mi disse che __________ doveva avere le sue (di __________) dimissioni. Al riguardo io risposi che da noi non erano mai arrivate tali dimissioni. Preciso inoltre che mi sono sempre occupata io personalmente dell'apertura di tutta la posta relativa a tutte le Società che si appoggiavano su di noi; se arrivava corrispondenza a nome della __________ ero che mi occupavo dell'apertura, ritenuto che non era la __________ che si occupava dell'amministrazione di quest'ultimo.

Preciso infine che l'incontro in Città con __________ di cui ho detto sopra è avvenuto in un momento antecedente il mio "coinvolgimento"  nella presente vertenza giudiziaria tramite richiesta d'informazioni da parte del TCA.

Confermo di non avere visto né conosciuto l'arch. __________ prima di oggi" (doc. _)

                                         Il teste __________ ha riferito quanto segue:

"  Il giudice delegato preliminarmente richiama l'attenzione del teste sulle differenti versioni da esso fornite in merito alla questione delle dimissioni di __________ dalla __________, facendo riferimento sia allo scritto di cui al doc. _ che al verbale d'interrogatorio 4 ottobre 2001 che infine allo scritto 22 febbraio 2002 del sig. __________.

Come prima affermazione dichiaro che il sig. __________ mi comunicò di avere ricevuto le dimissioni da parte dell'avv. __________ da membro del CdA della __________. A tale proposito preciso che vale quanto qui dichiarato che non quello che ho involontariamente o per motivi emozionali asserito a tale riguardo in sede di mia audizione testimoniale in data 4 ottobre 2001 dinanzi a questo Tribunale. Nel modo più assoluto confermo il contenuto del mio scritto 21 giugno 2001 a questo Tribunale.

Aggiungo inoltre che in occasione del mio incontro con il sig. __________ nel quale mi fu da questi comunicata che __________ aveva presentato le proprie dimissioni dalla __________, il sig. __________ mi era parso preoccupato.

Non so situare con precisione nel tempo, momento in cui il sig. __________ mi riferì delle dimissioni di __________. Presumo comunque in un periodo successivo alle dimissioni della __________a, quale organo di revisione della __________.

Ricordo in ogni caso che a seguito di questo incontro con __________ mi sorse "il fastidio" di essere chiamato da parte di __________ a dover mettere a disposizione qualcuno della __________ per la carica di amministratore della __________, ma la cosa finì li in quanto ciò non mi fu chiesto.

Per il resto non ricordo né perché mi recai alla __________ quel giorno, né di cosa parlammo oltre a quanto detto sopra, né quanto durò l'incontro.

Ricordo comunque che fungevo da consulente fiscale e da supervisore nell'allestimento delle dichiarazioni fiscali della __________. Preciso inoltre che __________ si rivolse a me un paio di volte nell'ambito di trattative per la vendita della Società __________ a due potenziali diversi acquirenti. Non so tuttavia collocare nel tempo tale avvenimento.

Preciso in relazione a quanto appena detto che venivo interpellato dalla __________ in relazione a consulenze sporadiche e puntuali.Preciso infine che venivo chiamato saltuariamente dal sig. __________ e lo sono stato in occasione della comunicazione fattami da quest'ultimo delle dimissioni di __________, lo sono stato pure per le sopramenzionate trattative concernenti la __________ " (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   In via preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente le presenti procedure di risarcimento.

                                         Con decreto 2 luglio 1999 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ A, mentre con decreto 6 settembre 1999 ne ha decretata la liquidazione in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Con l'apertura del fallimento la Cassa si è quindi resa conto di aver subito un danno in quanto ha ritenuto il suo credito non più recuperabile.

                                         Oltretutto la graduatoria è stata depositata il 24 dicembre 1999 e regolarmente cresciuta in giudicato il 23 febbraio 2000 (cfr. doc. _, Inc. __________). Quindi la Cassa a partire dal 23 febbraio 2000 poteva rendersi conto di aver subito un danno. La decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS del 29 marzo 2000 non era per niente prematura. Anzi, quando il danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).

                                         Anche se al momento di intimare le decisioni di risarcimento la procedura di fallimento fosse stata ancora in corso, segnatamente la graduatoria e l’inventario non fossero ancora stati a conoscenza dei creditori (cfr. doc. _, Inc. __________), le decisioni non sarebbero comunque premature. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, se la cassa di compensazione non può determinare esattamente il danno, nemmeno in modo approssimativo, sulla decisione di risarcimento dovrà figurare un importo tale da obbligare i responsabili (nei limiti di responsabilità di ogni singolo interessato) a pagare la totalità dell’ammontare dei contributi di cui la cassa è stata privata. In caso di pagamento nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 pag. 417 consid. 3b). La Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione. Per intentare la causa non deve quindi attendere finché inizia a decorrere il termine di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag 74).

                                         Infine, va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).

                                         In queste circostanze la Cassa era pienamente legittimata ad intimare le decisioni di risarcimento danni che ci occupano.

                                         Anzi, l’amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS.

                              2.2.   In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".

                                         I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).

                                         Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).

                                         In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                              2.3.   Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9), inclusa la quota parte detratta dal salario del lavoratore (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a).

                                         Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in  Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).

                               2.4.   __________ e __________ contestano l'importo del danno fatto valere dalla Cassa.

                                         Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit,  RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,  op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).

                                         Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).

                                         Nel caso di specie il convenuti __________ e __________ si limitano a contestare in modo generico il credito risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe sbagliato, contravvenendo quindi all'obbligo di collaborazione sancito dalla giurisprudenza (RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b). Il TCA non ha comunque scorto irregolarità nel calcolo dell'arretrato contributivo che, dopo l'accertamento effettuato presso la Cassa (cfr. doc. _, Inc. __________), risulta essere chiaro e preciso. L'importo del danno è quindi di fr. 138'714.60.

                              2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).

                                         Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.

                                         Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).

                                         È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.

                                         Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).

                                         L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).

                                         I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.

                                         Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).

                                         Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                               2.8.   Innanzitutto va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né alle cause di un fallimento.

                            2.8.1.   __________, è entrato a far parte del CdA il 20 giugno 1990, assumendo la carica di presidente del CdA, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).

                         2.8.1.1.   Il convenuto sostiene di aver sospeso i pagamenti per un breve periodo in quanto la crisi che avrebbe attraversato la società imponeva delle scelte sulle priorità di pagamento.

                                         La sospensione sarebbe stata decisa solo per un breve periodo in quanto ci sarebbero state concrete possibilità di salvare la società, che di lì a poco avrebbe ripreso a versare i contributi, ritenuto che la perfezione di due importanti trattative con solide imprese di Milano avrebbero permesso l'iniezione di liquidità.

                                         In concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5).

                                         Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dai primi mesi del 1997 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla a partire dal gennaio 1996 e a precettarla a partire dal mese di aprile 1998 (doc. _, Inc. __________).

                                         Lo stesso convenuto ha dichiarato che la ditta a partire dal 1998 è stata investita dalla crisi del settore immobiliare:

"  È solo a causa delle difficoltà economiche sorte agli inizi del 1998

(non imputabili alla gestione dell'azienda da parte del convenuto,

che è sempre stata esemplare) che la __________ ha sospeso per

un lasso di tempo molto breve il pagamento dei contributi AVS.

Ciò è avvenuto per far fronte ad uscite oggettivamente

indispensabili all'esistenza della __________, nella certezza che

la società sarebbe poi stata in grado di superare indenne la crisi

congiunturale e di versare quanto trattenuto a titolo provvisorio.

Infatti qualora la __________ avesse impiegato la scarsa liquidità

di cui disponeva per versare i contributi AVS invece di tacitare i

o principali fornitori e versare il salario agli operai, la società sarebbe stata rapidamente privata di ogni speranza di vita. I fornitori avrebbero immediatamente avviato procedure esecutive e, in breve, la totalità dei lavoratori sarebbe finita in disoccupazione conseguentemente al fallimento dell'impresa."

(cfr. doc. _, Inc. __________)

                                         La ditta però, a detta del convenuto, avrebbe fatto tutto il possibile per salvarsi. Delle trattative con grossi gruppi esteri sarebbero potute sfociare in accordi che avrebbero permesso di evitare il tracollo finanziario. La crisi del settore oltre ad altri fattori specifici, avrebbero seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione finanziaria.

                                         Si tratta ora di stabilire se quella della ditta __________ è stata una crisi passeggera di qualche mese oppure no, e se il convenuto ha reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine.

                                         Nella fattispecie, dagli atti risulta che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.

                                         Lo scoperto per cui i convenuti devono rispondere si riferisce sostanzialmente a due anni (1998 e 1999). Tuttavia era ormai da troppo tempo, più precisamente dal mese di gennaio 1996 (cfr. doc. _, Inc. __________), che la ditta non pagava regolarmente i contributi (diffide, richiesta di dilazioni, pagamenti effettati in ritardo, ecc.) per ammettere un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243).

                                         È vero che dopo grandi sforzi gli arretrati contributivi fino al 1998 sono stati pagati (impagati sono i mesi da marzo a maggio 1998 e i mesi da marzo a giugno 1999, cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         È altrettanto vero però che anche negli anni successivi i contributi non sono stati regolarmente versati. Ora, proprio la situazione di difficoltà riscontrata nel corso del 1997, dove la Cassa ha dovuto praticamente richiamare il pagamento di ogni acconto mensile (cfr. doc. _, Inc. __________), avrebbe dovuto imporre una particolare attenzione proprio su questo aspetto.

                                         Inoltre il lungo vuoto contributivo attesta la cronica situazione di illiquidità della società, che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a prendere delle decisioni importanti. In tal senso il TFA ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).

                                         Il TFA ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).

                                         La ditta era dunque in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza

                                         (cfr. consid. 2.5.). Lo conferma il lungo periodo di vuoto contributivo. È vero che la crisi del settore edile può aver giocato un ruolo decisivo, ma al convenuto non poteva sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00, consid. 8b).

                                         Il TFA ha peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le dovute conseguenze.

                                         Anche la prospettata cessione della ditta a gruppi interessati (di cui non sono stati forniti né i particolari delle prospettate cessioni né i nomi degli acquirenti) non può valere come valido motivo di discolpa.

                                         Il TFA in una sentenza non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D., consid. 5, H 169/95, ha stabilito che:

"  (…)

Il ricorrente stesso ammette - né poteva essere diversamente - i ritardi, che fa risalire nel 1990. Egli afferma invero che i responsabili- della società si erano sforzati di superare le difficoltà e richiama le trattative con una ditta di Spreitenbach per cederle l'azienda. Tutta­via, la grave situazione debitoria della R. SA non era tale da permettere una soluzione facile, rapida e van­taggiosa, su cui i responsabili della società potessero ra­gionevolmente contare. E in effetti, la cessione non poté andare in porto. Né l'intervento della banca creditrice, all'inizio del 1992, è stato tale, per la sua drasticità,

da valere come scusante per il ricorrente. Le grosse diffi­coltà della R. SA erano piuttosto la causa che la conseguenza di quell'intervento. Il mancato pagamento dei contributi paritetici, che oltretutto risaliva agli anni addietro, era il frutto, come s'è ampiamente visto, di una situazione cronica di disagi economici e finanziari rile­vanti, che non, potevano lasciare indifferenti i responsa­bili della società.

Viste le circostanze rilevate, non era pensabile un risanamento, che non sarebbe stato immediato, e che non era, e di gran lunga, sicuro. (…)"

                                         In un'altra sentenza non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8, H 236+240/97, il TFA ha ribadito:

"  (…)

7.- Gli insorgenti sono dell'avviso che l'aver ritar­dato il versamento degli oneri sociali nelle concrete cir­costanze non solo si giustificava, ma anzi si imponeva, perché l'incasso del debito libico o la vendita del pac­chetto azionario a un gruppo libico - transazioni ritenute imminenti - avrebbero consentito di solvere lo scoperto. Asseriscono inoltre che il recupero dei crediti sarebbe stato ulteriormente pregiudicato dalla malattia che colpi E. C. nel novembre 1991, atteso come le sue cono­scenze personali fossero decisive per le trattative.

Ora, come già rettamente concluso dal primo Tribunale, simili giustificazioni non possono essere ritenute quali validi motivi di discolpa, posto come gli interessati di­sattendano che la situazione finanziaria della T. SA era già da lungo tempo gravemente compromessa e tale da non consentire ragionevoli affidamenti. (…)"

                                         Sperare continuamente nel finanziamento da parte di istituti bancari o impegnandosi personalmente con capitali propri, conferma la tesi secondo la quale l'attività aziendale da sola non poteva riparare le perdite aziendali e saldare i debiti contributivi arretrati.

                                         Neanche la concessione della moratoria concordataria poteva indurre a pensare che il pagamento degli oneri sociali potesse avvenire entro breve tempo.

                                         Ora, l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1998, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.

                                         Il mancato pagamento dei premi era infatti da considerare cronico.

                                         Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V,  in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi).

                                         In una sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso:

"  (…)

il mancato pagamento di tali oneri si è protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"

                                         L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M.A.).

                                         Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

                                         Quindi, gli sforzi del convenuto e della società non modificano la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo (cfr. DTF 121 V 243) per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa.

                                         Ancora recentemente il TFA si è pronunciato su un caso simile a quello in esame (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d):

"  (…)

d) Les premiers juges ont déduit de ce qui précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en 1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations, étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente. (…)"

                                         In un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:

"  (…)

I dati dimostrano con palmare evidenza che i problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa attraversando da anni una grave crisi di liquidità.

L'aver, a queste condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia natura a favore dell'interessato (…)"

                                         In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

                                         Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), doveri che risultano accresciuti quando si tratti - come in concreto - di un presidente del consiglio di amministrazione (STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99, consid 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a).

                                         Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se egli ha investito capitali nella società (nella fattispecie il convenuto non avrebbe inoltre percepito nessun salario e quale proprietario dell'immobile non avrebbe percepito i canoni arretrati per i locali affittati alla società; cfr. doc. _, Inc. __________). Infatti, secondo il TFA, il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).

                         2.8.1.2.   In sede di opposizione __________ ha prodotto un rapporto medico del 1995 (cfr. doc. _, Inc. __________). Dopo l'intervento di cardiochirurgia del 1995, egli sostiene di non essere più stato in grado di lavorare.

                                         In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).

                                         Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).

                                         Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.).

                                         A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:

"  (…)

c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.

Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.

Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91).

Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona.

Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa."

                                         Nel prosieguo di causa il convenuto ha chiaramente abbandonato l'argomentazione secondo cui egli sarebbe stato impedito nel lavoro a causa del suo stato salute. Come abbiamo visto nel considerando precedente, il convenuto ha affermato più volte di essersi impegnato affinché la situazione finanziaria della ditta si ristabilisse. Inoltre al momento in cui si è verificato il buco contributivo (1998-1999), erano ormai passati più di tre anni dal seppur delicato intervento, per cui il suo stato di salute non ha influito in nessun modo sulla gestione della ditta.

                         2.8.1.3.   Infine, la situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).

                                         Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________). Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).

                            2.8.2.   __________ i, di professione avvocato, è stato membro del CdA dal 20 giugno 1990, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. _, Inc. __________).

                         2.8.2.1.   Egli asserisce di essersi dimesso nel mese di febbraio del 1995 e quindi di non poter essere reso responsabile del danno subito dalla Cassa, argomentando:

"  Al 15 febbraio 1995 ricevevo l'invito dello Studio Fiduciario __________, ufficio di revisione della __________ e tramite il Revisore responsabile Signor __________ di sottoscrivere le mie dimissioni che sarebbero subito state iscritte a Registro di Commercio.

E' con sommo stupore che appresi dai quotidiani __________del fallimento della __________ e successivamente che le mie dimissioni non erano state inoltrate dalla Società di revisione __________ il 15 2 1995 (responsabile Signor __________ che si è dichiarato disposto a testimoniare).

Comunque è solamente il 7 10 1999 dall'Ufficio delle imposte alla fonte in __________ (doc. _) che ho saputo della mancata mia cancellazione a R. di Commercio. (doc. _) mia risposta della notifica 7 10 1999."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

                                         Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).

                                         Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).

                                         Da rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).

                                         Nel caso di specie __________ non ha prodotto agli atti la lettera di dimissioni che attesterebbe la sua uscita dal CdA.

                                         Questo TCA ha effettuato diversi accertamenti atti a chiarire le effettive dimissioni di __________.

In data 31 maggio 2001, __________ ha dichiarato che "a lui non risulta che __________ abbia validamente dimissionato dalla __________ nel 1995 e che in ogni caso non dispone di una documentazione in tale senso" (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         In data 1° giugno 2001 e successivamente in data 5 luglio 2001, il signor __________ dell'UEF di __________ ha dichiarato di non aver trovato la lettera di dimissioni cui fa riferimento __________ nel suo scritto del 15 maggio 2000 (cfr. allegato _ a doc _, Inc. __________0) e di non averla mai vista personalmente (cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Anche __________ ha dichiarato di non essere a conoscenza delle dimissioni di __________:

"  (…)

non avendo mai partecipato a nessuna riunione o assemblea del consiglio d'Amministrazione delle __________, né tanto meno interessato (in quanto tecnico prestanome come precedentemente ribadito), non ho mai saputo delle dimissioni del sig. __________ " (cfr. doc. _, Inc. __________)

                                         Su richiesta del TCA, la società fiduciaria __________, per essa __________ e __________, in data 11 giugno 2001 ha precisato di non aver mai invitato __________ a rassegnare le proprie dimissioni in quanto non competente per farlo, inoltre:

"  Da parte nostra possiamo assicurare che non ci siamo mai permessi di sostituirci all'assemblea degli azionisti in qualsivoglia pratica. Per questo motivo non capiamo in quale veste avremmo potuto procedere ad invitare un membro del CdA a rassegnare le proprie dimissioni. Per buona regola la informiamo che l'avv. __________, l'anno scorso, ci aveva chiesto a voce copia di tale "invito" e copia delle sue dimissioni; in quel momento gli spiegammo di non aver mai formulato né per iscritto né a voce una tale richiesta anche perché non di nostra competenza e di non aver mai ricevuto copia di tali dimisisoni perché non ne avremmo avuto pertinente titolo."

(cfr. doc. _, Inc. __________).

                                         Gli attuali responsabili della __________ hanno tuttavia precisato che il signor __________, ex dipendente della __________, venne informato da __________ che __________ aveva inviato le proprie dimissioni. Lo stesso __________ avrebbe chiesto a __________ se conoscesse qualcono interessato ad entrare nel CdA al posto di __________ (cfr. doc. _, Inc. __________):

"  (…)

A memoria possiamo comunque affermare che durante un colloquio presso la __________, il nostro signor __________ venne informato dal signor __________ di questo fatto (cioè che l'avv. __________ aveva inviato le sue dimissioni) e gli venne anche chiesto se conoscesse qualcuno interessato ad entrare nel C.d.A. della __________. Per motivi di discrezione ma soprattutto perché non pertinente con il nostro lavoro, a quella reichiesta né la nostra società né il signor __________ ritennero doveroso dar seguito.

Il fatto che quelle dimissioni non vennero mai ratificate e formalizzate né da parte della __________ né da parte dell'avv. __________, com'era d'altronde suo diritto fare dopo 30 giorni dall'invio, ci è sconosciuto. (…)"

                                         Interpellato dal TCA, in data 21 giugno 2001, __________ ha confermato per iscritto quanto appena sostenuto dai responsabili della __________ (si precisa comunque che lo scritto della __________ era stato sottoscritto anche dallo stesso __________, cfr. doc. _ Inc. __________), e cioè che __________ gli avrebbe riferito che __________ gli avrebbe inviato le proprie dimi

31.2000.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.10.2002 31.2000.30 — Swissrulings