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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2020 30.2020.1

9. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,712 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

Domanda di condono dell'obbligo di restituire l'importo non plafonato della rendita AVS dopo la ripresa della vita comune con il coniuge. Assenza del presupposto della buona fede. Annullamento della compensazione con la rendita di vecchiaia

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 30.2020.1-2   cs

Lugano 9 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di

RI 1    

contro  

le decisioni su opposizione del 30 dicembre 2019 e del 15 gennaio 2020 emanate da

CO 1       in materia di rendite AVS

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In seguito ad un controllo effettuato dalla CO 1 su tutti i coniugi pensionati e separati ma aventi lo stesso indirizzo (pag. 64), con decisione formale del 22 maggio 2019 (pag. 105), confermata dalla decisione su opposizione del 9 agosto 2019 (pag. 64), la Cassa ha accertato che RI 1, nato nel 1944, dal 2 maggio 2012 ha ripreso la vita in comune con la moglie, __________, nata nel 1944, ed ha ricalcolato le loro rendite di vecchiaia, plafonandole. Tenuto conto della prescrizione di 5 anni, l’amministrazione ha fissato in fr. 20'036 l’importo da restituire da RI 1 per il periodo dal 1° giugno 2014 al 31 maggio 2019 (pag. 105). La decisione su opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.2.   Il 10 ottobre 2019 RI 1 ha chiesto il condono della somma da restituire, invocando sia la buona fede che le gravi difficoltà economiche (pag. 32 e 33).

                               1.3.   Con decisione dell’8 novembre 2019 la CO 1 ha respinto la richiesta di condono, in assenza del requisito della buona fede, poiché l’assicurato non ha mai comunicato di aver ripreso a vivere nella stessa economia domestica di sua moglie (pag. 23)

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 la CO 1 ha confermato la reiezione della domanda di condono e, effettuato il calcolo del minimo vitale, accertata un’eccedenza di fr. 672.60, ha deciso di effettuare una compensazione mensile di fr. 400 con la rendita di vecchiaia percepita da RI 1 dal mese di febbraio 2020 al fine di riottenere l’importo pagato in troppo (pag. 13).

                               1.5.   Il 7 gennaio 2020 RI 1 si è lamentato presso la CO 1 di non aver potuto, tra l’altro, contestare il calcolo del minimo vitale (pag. 9).

                               1.6.   Con un’ulteriore decisione su opposizione del 15 gennaio 2020, in seguito ai nuovi documenti prodotti dall’interessato (segnatamente l’aumento del premio dell’assicurazione malattie) la CO 1 ha ricalcolato il minimo vitale di RI 1 giungendo ad un’eccedenza di fr. 630.60. La CO 1 ha respinto l’opposizione e compensato mensilmente l’importo di fr. 400 con la rendita di vecchiaia percepita dal mese di febbraio 2020 (pag. 6). Il medesimo giorno la Cassa ha spiegato, con scritto separato, l’iter procedurale (doc. 5).

                               1.7.   RI 1 è insorto al TCA contro entrambe le decisioni su opposizione, chiedendo in via principale il loro annullamento e l’accoglimento della richiesta di condono ed in via subordinata la modifica delle decisioni nel senso di annullare la compensazione di fr. 400 al mese con la rendita di vecchiaia (doc. I).

                                         L’insorgente evidenzia di essere separato da sua moglie dal 1998 anche se per motivi personali e per la presenza di un figlio all’epoca ancora minorenne non è stato chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio.

                                         In seguito alla separazione l’interessato ha lasciato l’abitazione coniugale e si è domiciliato presso parenti a __________ fino al maggio 2012.

                                         Venuti a conoscenza del fatto che __________, i parenti lo hanno sfrattato.

                                         Solo sua moglie, da cui si era separato, si era dichiarata disposta a offrirgli una stanza nel suo appartamento. L’alloggio consisteva in una cameretta di 3 metri per 3 metri.

                                         Dal 1° ottobre 2019 si è trasferito in un nuovo alloggio, consistente in una camera con servizio igienico e senza cucina.

                                         Il ricorrente contesta le decisioni della Cassa sia in merito alla reiezione della richiesta di condono che della compensazione con la rendita di vecchiaia.

                                         Circa la buona fede l’insorgente sostiene che la sua situazione è stata regolarmente annunciata alle autorità al momento in cui ha trasferito il domicilio da __________ a __________, e meglio all’Ufficio circondariale di tassazione ed __________, presso il quale è affiliato dal 1987, che ne hanno tenuto conto. L’autorità fiscale ha infatti emanato una tassazione separata con l’indicazione “separato di fatto” e “lo stesso dicasi per la concessione della riduzione del premio LAMal”.

                                         Per il ricorrente gli annunci di cui sopra e il fatto che le autorità cantonali “abbiano di fatto riconosciuto la “regolarità” del suo status di separato di fatto senza considerare” i coniugi “come una coppia convivente fanno sì che gli debba essere riconosciuta la buona fede necessaria per poter essere posto al beneficio del condono richiesto”. L’obbligo di annuncio della situazione all’autorità AVS competente è stato regolarmente adempiuto e nulla è stato nascosto della sua situazione abitativa. Egli poteva ritenere in buona fede di aver diritto alla rendita AVS nella misura a lui riconosciuta, rispettivamente ignorava che nonostante l’adempimento dell’obbligo d’annuncio, parte delle rendite AVS gli fosse stata versata indebitamente. D’altra parte detta ignoranza non era dovuta a sua negligenza, né vi era modo di rilevare dalle decisioni relative alle rendite AVS che la stessa avrebbe dovuto essere calcolata in modo diverso, ossia plafonandola.

                                         Circa l’esistenza della grave difficoltà il ricorrente sostiene che il calcolo del fabbisogno è stato effettuato senza tener conto delle poste da lui indicate e meglio, secondo quanto previsto dalla sentenza 7B_275/1988 (recte: 1998 [del 14 dicembre 1998; cfr. doc. B2]) del Tribunale federale, in una sua causa, sulla base della quale occorre prendere in considerazione fr. 22 al giorno per pasti consumati fuori domicilio ritenuto che egli non ha a disposizione una cucina e deve di conseguenza consumare i pasti fuori dalla sua abituale abitazione.

                                         Inoltre, oltre al nuovo premio LAMal, considerato dalla Cassa, egli chiede che vengano prese in considerazione le percentuali della franchigia di cassa malati per almeno fr. 100 al mese e l’uso dei mezzi pubblici a __________ per fr. 49 al mese.

                                         In conclusione, anche se non fossero dati i presupposti del condono, il calcolo del suo fabbisogno andrebbe corretto e di conseguenza annullato il punto 2 del dispositivo relativo alla compensazione di fr. 400 al mese con la rendita di vecchiaia.

                                         Il ricorrente richiama infine dalla CO 1 l’incarto relativo alle decisioni di prestazioni AVS 22.05.2019, alla domanda di condono 10.10.2019 e alle decisioni impugnate con tutta la documentazione da lui prodotta.

                               1.8.   Con risposta del 21 febbraio 2020, cui ha allegato l’intero incarto, la CO 1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                               1.9.   Il 4 marzo 2020 l’insorgente ha prodotto segnatamente il calcolo del minimo di esistenza del 17 febbraio 2020 dell’UEF di __________ (dove vengono, tra l’altro, riconosciuti fr. 682 per pasti consumati fuori domicilio), la sentenza 7B.275/1998 del 14 dicembre 1998 del Tribunale federale e la successiva sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza emessa su rinvio della sentenza federale (doc. V e da B1 a B5).

                             1.10.   Con osservazioni del 12 marzo 2020, trasmesse al ricorrente per conoscenza (doc. VIII), la Cassa ha mantenuto la sua posizione, evidenziando che secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009 ed emanata dalla CEF, le spese per i pasti fuori casa sono prese in considerazione solo se spese indispensabili connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere. Inoltre la CO 1 non conosce la fattispecie concreta per il calcolo eseguito dall’UEF di __________ il 17 febbraio 2020 (doc. VII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Con decisione formale del 10 ottobre 2019 la CO 1 ha respinto la domanda di condono dell’insorgente in assenza del presupposto della buona fede (pag. 23).

                                         Tramite decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, oltre a respingere le censure dell’assicurato in merito alla richiesta di condono, la Cassa ha anche deciso di compensare fr. 400 al mese con la rendita di vecchiaia percepita dal ricorrente a partire dal mese di febbraio 2020 (pag. 14).

                                         In seguito alle contestazioni sollevate dall’assicurato in data 7 gennaio 2020 in merito al calcolo del minimo vitale (pag. 9), con decisione su opposizione del 15 gennaio 2020 la Cassa ha ricalcolato l’eccedenza mensile a sua disposizione, riducendo l’importo della quota pignorabile da fr. 672.60 a fr. 630.60, ma mantenendo la compensazione di fr. 400 (pag. 6).

                               2.2.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).

                                         Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

                                         Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

                                         Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.

                               2.3.   In concreto la Cassa ha emanato due decisioni su opposizione.

                                         Con la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 ha preso posizione sulle censure del ricorrente in merito alla contestazione della decisione formale dell’8 novembre 2019 con cui la CO 1 ha respinto la domanda di condono in assenza del requisito della buona fede.

                                         L’amministrazione ha pure deciso di procedere, dal mese di febbraio 2020, con la compensazione mensile di fr. 400 tra la rendita di vecchiaia e l’importo da restituire, dopo aver effettuato il calcolo del fabbisogno del ricorrente.

                                         In seguito alle contestazioni del 7 gennaio 2020 del ricorrente circa il calcolo del minimo vitale, con decisione su opposizione del 15 gennaio 2020 la Cassa, oltre a confermare l’assenza dei requisiti della buona fede, ha preso in considerazione parte delle censure sollevate dall’insorgente e, dopo aver rielaborato il calcolo del minimo vitale, ha confermato la compensazione di fr. 400 al mese tra la rendita e l’importo da restituire.

                                         In queste condizioni, la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, per quanto concerne la compensazione ed il calcolo del minimo vitale, va considerata quale decisione formale.

                                         Di conseguenza, per quanto concerne la compensazione ed il calcolo del fabbisogno del ricorrente, solo la decisione su opposizione del 15 gennaio 2020 può essere oggetto del contendere innanzi al TCA e, in caso di accoglimento delle censure del ricorrente, modificata od annullata.

                                         In conclusione, rilevato che la Cassa ha in sostanza trattato la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 alla stregua di una decisione formale per quanto concerne la compensazione dell’importo da restituire con la prestazione erogata ed ha emanato una nuova decisione su opposizione su questo punto, il TCA può entrare nel merito del ricorso dell’insorgente che contesta sia la reiezione della domanda di condono che il calcolo del minimo vitale alla base della compensazione litigiosa.

                                         nel merito

                               2.4.   Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA applicabile alla restituzione di prestazioni versate sulla base della LAVS (art. 1 LAVS), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).

                                         Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (DTF 122 V 221 consid. 3 con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.2; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.2; STF 9C_181/2017 del 6 giugno 2017, consid. 3.2; STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016 consid. 3.1 = SVR 2017 AHV Nr. 3 pag. 5).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti).

                                         Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, determinare il grado dell’attenzione richiesta, considerato tuttavia che non può essere fatta astrazione dell’aspetto soggettivo (capacità di giudizio, situazione valetudinaria, grado di formazione, ecc.), della persona assicurata (DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018, consid. 2.1).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018, consid. 2.1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).

                                         La buona fede non va esclusa unicamente in presenza di una violazione dell’obbligo di informare. Anche altri atteggiamenti, per esempio la mancata richiesta di delucidazioni presso l’amministrazione, possono costituire un comportamento contrario alla buona fede (STF 8C_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1; STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 consid. 2).

                                         Il requisito della grave difficoltà ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

                               2.5.   Il Tribunale federale, con sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato.

                                         Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

                                         L’Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

                                         In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

                                         In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

                                         L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve.

                                         Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 e STF 9C_413/2016 del 26 settembre 2016.

                               2.6.   In concreto dagli atti emerge che l’insorgente, nato nel 1944, ad inizio del 2013, tramite una cartolina standard de La Posta, ha informato la CO 1 circa il suo trasferimento da __________, a partire dal 1° gennaio 2013, indicando quale nuovo indirizzo “RI 1 – __________” (pag. 116).

                                         Il 20 febbraio 2013 la Città di __________, interpellata dalla Cassa in seguito al ritorno alla stessa amministrazione dell’attestazione fiscale 2012 del 30 gennaio 2013 trasmessa a __________ (pag. 115 e pag. 3 punto 4 risposta di causa alla voce “prove”), ha indicato che l’assicurato, “coniugato il __________ / separato di fatto il __________”, è ora domiciliato in via __________ (pag. 114), ossia allo stesso indirizzo della moglie.

                                         Il 2 maggio 2019 il Comune di __________, nuovamente interpellato dalla Cassa, ha confermato che l’insorgente è domiciliato in via __________ (pag. 113).

                                         Il 15 maggio 2019 una funzionaria della Cassa ha telefonato all’insorgente per sapere se abita con la moglie o se i coniugi si trovano in due appartamenti distinti (pag. 111). Dall’annotazione figura che l’insorgente ha affermato di essere stato __________ e di aver dovuto trovare un posto dove dormire. La moglie gli ha permesso di abitare sotto lo stesso tetto in attesa del __________ (pag. 111; in realtà il __________ [pag. 20 e seguenti]).

                                         Con decisione del 22 maggio 2019, preso atto della ripresa della vita comune dal 2 maggio 2012 e tenuto conto della prescrizione quinquennale, la Cassa ha ricalcolato il diritto del ricorrente alla prestazione di vecchiaia dal 1° giugno 2014, tenendo in considerazione il plafonamento della sua rendita con quella della moglie ed ha fissato in fr. 20'036 l’importo da restituire (pag. 105).

                                         Con decisione su opposizione del 9 agosto 2019, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha confermato l’obbligo di restituzione per entrambi i coniugi (pag. 64).

                                         Il 10 ottobre 2019 l’insorgente, unitamente alla moglie, ha inoltrato una domanda di condono (pag. 33).

                               2.7.   Alla luce dello svolgimento dei fatti questo Tribunale deve concludere che la buona fede del ricorrente non può essere riconosciuta.

                                         L’interessato infatti non ha mai informato la CO 1 circa la ripresa della vita comune con la moglie, limitandosi a trasmettere alla medesima amministrazione, dalla quale riceve mensilmente la rendita di vecchiaia, una cartolina della posta con l’indicazione che dal 1° gennaio 2013 avrebbe cambiato indirizzo e lasciando quale nuovo recapito una casella postale (pag. 116).

                                         La circostanza che la Cassa nel corso del mese di febbraio 2013, dopo aver ricevuto di ritorno l’attestato fiscale 2012 del ricorrente del 30 gennaio 2013 trasmesso a __________ (cfr. pag. 115 e pag. 3 risposta: “prove” [“attestazione fiscale 2012 ricevuta in ritorno dalla Posta il 28.01.2013”]), abbia chiesto al Comune di __________ l’indirizzo esatto del ricorrente e abbia ricevuto come risposta l’indicazione che l’interessato era domiciliato in via __________, ossia al medesimo indirizzo della moglie, indipendentemente dalla questione di sapere se la Cassa ne fosse già al corrente (cfr. pag. 19 e 115), non è atto a far ritenere buona fede del ricorrente.

                                         Da una parte quest’ultimo non ha comunque comunicato alla Cassa di aver ripreso la vita comune con il proprio coniuge e dall’altra l’interessato avrebbe in ogni caso dovuto informarsi presso la Cassa del motivo per il quale, malgrado il ricongiungimento con la moglie, l’ammontare della sua rendita non era stato modificato. Ora, nella decisione di rendita del 25 agosto 2009 figura espressamente che vi è un obbligo di informazione in particolare in caso di “rinnovata comunione domestica di coniugi separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo” (pag. 24), ossia la situazione del ricorrente (cfr. anche pag. 70). Una semplice comunicazione di modifica dell’indirizzo non è manifestamente sufficiente.

                                         Al riguardo va fatto riferimento alle sentenze citate al consid. 2.5. L’interessato, che ha ripreso a convivere con la moglie dalla quale si era in passato separato, non poteva in buona fede continuare a percepire per anni il medesimo importo della rendita di vecchiaia (riservato l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e del salari [art. 33ter LAVS]), senza mai chiedere delucidazioni alla Cassa circa le ragioni per le quali, malgrado la ripresa della vita comune, non vi fosse stata alcuna modifica della prestazione (cfr. le citate DTF 138 V 218; 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 e DLA 2005 N. 7 pag. 70).

                                         È infatti notorio che l’ammontare delle due rendite per coniugi, di norma, viene plafonato e che di regola marito e moglie, se convivono, non percepiscono l’importo pieno della rendita di vecchiaia.

                                         Visto l’evidente divario tra le prestazioni dovute e quelle effettivamente percepite (dal giugno 2014 al dicembre 2014 il ricorrente ha ricevuto mensilmente fr. 332 in troppo, dal gennaio 2015 al dicembre 2018 fr. 334 e da gennaio 2019 fr. 336 [cfr. pag. 105]), va escluso che in concreto si tratti di un caso di negligenza lieve (cfr. DLA 2005 N. 7 pag. 70).

                                         Alla luce di quanto sopra, e meglio l’assenza di qualsiasi richiesta di delucidazione alla CO 1, non è d’aiuto al ricorrente la circostanza che avrebbe notificato il cambio di indirizzo all’UT competente e __________ che ne avrebbero tenuto conto, notificandogli tassazioni con l’indicazione “separato di fatto” e sussidi di cassa malati all’indirizzo comune. Né, per i motivi sopra esposti, può essergli d’aiuto l’asserita notifica del cambiamento d’indirizzo __________ dove si trova anche la __________ __________ presso la quale afferma di essere stato affiliato dal 1987.

                                         Del resto il ricorrente ben sapeva che avrebbe dovuto notificare le modifiche direttamente alla CO 1, da cui riceveva e riceve tutt’ora la rendita di vecchiaia, avendo notificato alla medesima Cassa la sua partenza da __________ e l’indirizzo della sua casella postale ad inizio 2013 (pag. 116).

Ne segue che, senza che sia necessario esaminare il requisito cumulativo della grave difficoltà, la domanda di condono, in assenza del requisito della buona fede, deve essere respinta.

                               2.8.   Va ora esaminato se la Cassa può compensare l’importo chiesto in restituzione, nella misura di fr. 400 al mese, con la rendita di vecchiaia AVS.

                                         Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LFA).

                                         Ai sensi del marginale 10901 delle direttive sulle rendite (DR) se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

                                         Per il marginale 10919 DR per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto d’esecuzione non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69).

                                         Secondo il marginale 10920 DR per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti occorre applicare il marginale 3033 delle DIN (direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG).

                                         Il marginale 3032 DIN prevede che il minimo vitale deve essere determinato secondo le regole del diritto dell’esecuzione.

                                         Per il marginale 3033 DIN fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all’importo di base personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest’ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell’esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corrispondenti.

                               2.9.   In concreto, nel calcolo del minimo vitale secondo l’art. 93 LEF effettuato dalla Cassa, figura che il ricorrente, a fronte di entrate mensili pari a fr. 5'201.50 (fr. 3'001.50 di “pensione della previdenza” e fr. 2'218 di “rendita AVS”) ha uscite per fr. 4'528.93 (fr. 1'200 di importo base; fr. 2'383.33 di pensione alimentare; fr. 450 di pigione e spese accessorie e fr. 495.60 di cassa malati). L’eccedenza mensile è di fr. 672.57, da cui una compensazione di fr. 400.--.

                                         Il ricorrente sostiene tuttavia che non sono stati presi in considerazione fr. 49.-- mensili per l’utilizzo dei mezzi pubblici, fr. 100.-- mensili di franchigia di base dell’assicurazione malattie e fr. 22.-- al giorno per pasti consumati fuori domicilio.

                                         Egli ha prodotto il calcolo del minimo di esistenza effettuato da ultimo il 17 febbraio 2020 dall’UEF di __________ e che comprende tali importi (doc. B1) e fa riferimento alla sentenza 7B.275/1998 del 14 dicembre 1998 del Tribunale federale ed alla successiva sentenza 15.98.00229 del 18 febbraio 1999 della CEF, emessa su rinvio della sentenza federale, dove il costo dei pranzi consumati fuori casa è stato preso in considerazione.

                                         La Cassa contesta la presa in considerazione di tali costi, rilevando da una parte che la sentenza citata è vecchia e che vincolante è la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009 pubblicata nella pagina internet della Repubblica e Cantone Ticino.

                             2.10.   Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che dal 1° ottobre 2019 l’assicurato è domiciliato in Via __________ dove ha locato un bene di 1 locale composto di una “camera con camino” e di un “WC (uso comune)” per una pigione mensile di fr. 400.-- cui si aggiunge un importo di fr. 50.-- per le spese accessorie (pag. 60 e seguenti incarto AI).

                                         Il ricorrente sostiene di non poter mangiare in casa, in assenza di una cucina, e di dover pranzare fuori e chiede di conseguenza il riconoscimento di un importo forfetario giornaliero di fr. 22.--.

                                         Con sentenza 7B.275/1998 del 14 dicembre 1998 il Tribunale federale ha accolto un ricorso dell’assicurato contro una decisione emanata dalla CEF in merito al pignoramento di salario effettuato dall’UEF di __________, rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovi accertamenti.

                                         L’Alta Corte ha affermato che:

" (…) In concreto l’autorità di vigilanza si è limitata ad indicare che le spese di vitto per persone non esercitanti un’attività lucrativa sono incluse nell’importo base e che non è provato che il ricorrente non prende i pasti nella propria economica domestica. Così facendo essa ha omesso di considerare che giusta il contratto di locazione incluso negli atti dell’Ufficio, il ricorrente paga una pigione mensile di fr. 250.-per una camera e un servizio, ma non dispone di una cucina. In assenza di accertamenti di fatto che smentiscono la tesi ricorsuale secondo cui l’escusso non può prendere i pasti nel proprio alloggio, l’autorità di vigilanza ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento non tenendo conto del fatto che verosimilmente egli è costretto a consumare, almeno i pasti principali, fuori dalla sua economia domestica. La causa dev’essere pertanto rinviata all’autorità cantonale affinché provveda ai necessari accertamenti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) risp. tenga conto degli eventuali pasti consumati dal ricorrente fuori dal suo alloggio, concedendogli un adeguato supplemento all’importo base mensile (che non corrisponderebbe comunque alle cifre indicate nel rimedio!).”

                                         Eseguiti gli accertamenti, con sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza, ha affermato:

" (…)

2. Nel corso dell’interrogatorio formale del 4 febbraio 1999, il ricorrente ha affermato che:

“Il mio alloggio a __________ è costituito da una camera con servizio separato che non mi consente in alcun modo di prepararmi i pasti. Devo inoltre seguire per motivi di salute un’alimentazione particolare. (…) Chiedo quindi che mi sia riconosciuta un’equa indennità per i pasti che mio malgrado devo consumare fuori dall’economia domestica.

La nipote dell’escusso (…) ha inoltre dichiarato:

“Ho affittato a mio zio una camera con servizio. Si tratta di una camera normale ammobiliata con un letto, un armadio, un comodino. Nella stanza mio zio non ha la possibilità di cucinare. (…) L’uso della cucina non rientra nel contratto di locazione stipulato con mio zio. (cfr. verbale di audizione testimoniale 4 febbraio 1999).

Orbene le risultanze istruttorie hanno dimostrato che RI 1 è costretto a prendere i pasti principali fuori dall’economia domestica, non avendo la possibilità di cucinare al proprio domicilio. Il ricorrente ha inoltre prodotto il 15 febbraio 1999 un certificato medico del dott. __________ nel quale si afferma che egli soffre di disturbi digestivi. Per questo motivo il medico ha consigliato una “dieta qualitativa”. Tale tipo di alimentazione non comporta necessariamente maggiori costi, considerando che ogni ristorante self service propone piatti cucinati al vapore o bolliti, notoriamente più facili da digerire. Essendo le spese per il vitto già comprese nell’importo base di fr. 1'025.-- viene riconosciuto al ricorrente un supplemento di fr. 6.-- per ogni pasto principale e fr. 3.-- per la prima colazione. Quindi il ricorrente beneficia di un supplemento mensile pari a fr. 450.--. (…)”

                                         Nel calcolo del minimo di esistenza del 17 febbraio 2020 dell’UEF di __________, prodotto dal ricorrente, l’autorità esecutiva ha tenuto conto di un importo di fr. 682.-- al mese per “pasto consumato fuori domicilio” con l’indicazione “calcolato CHF 11.00 x pasto (sia pranzo che cena x 31gg) – LA STANZA NON DISPONE DI CUCINA” (doc. B1). È inoltre stato tenuto conto di fr. 49.-- per i mezzi pubblici e fr. 140.-di spese mediche e dentali (cfr. anche pag. 11, calcolo del minimo d’esistenza dell’UEF di __________ del 21 agosto 2014).

                                         È vero che la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009 pubblicata nella pagina internet della Repubblica e Cantone Ticino dalla CEF prevede il riconoscimento di un importo di fr. da 9 ad 11 per ogni pasto principale per chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa tra le spese indispensabili “connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere” (purché non siano già a carico del datore di lavoro), tuttavia sulla base della giurisprudenza federale (STF __________), da cui non vi è motivo di scostarsi, esse vanno riconosciute anche quando, come in concreto, per motivi oggettivi, ossia la mancanza di una cucina nel suo alloggio, l’interessato non può consumare i pasti al proprio domicilio.

                                         Ne segue che, come del resto stabilito dalla CEF (sentenza 15.98.229 del 18 febbraio 1999) e ancora recentemente dall’UEF di __________ nel caso del ricorrente (doc. B1 e pag. 2-3) occorre riconoscere un importo di fr. 682.-- al mese per pasti consumati fuori dal domicilio (doc. B1). Ciò che, da solo, comporta il superamento delle spese rispetto alle entrate.

                                         La compensazione va di conseguenza annullata.

                                         In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la compensazione mensile di fr. 400 con la rendita di vecchiaia da febbraio 2020 è annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La compensazione mensile di fr. 400 con la rendita di vecchiaia da febbraio 2020 è annullata. Per il resto il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti