Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2020 30.2019.34

27. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,058 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Domanda AGI AVS respinta,perché è esigibile che,visto l'obbligo di ridurre il danno,per l'atto parziale del vestirsi/svestirsi dell'infilare/sfilare le calze e le scarpe si usi dei mezzi ausiliari.I nuovi certificati attestanti un peggioramento fanno semmai decorrere il D dopo 1 anno.Nuova domanda

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 30.2019.34   TB

Lugano 27 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 novembre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di assegno per grandi invalidi dell'AVS

ritenuto                           in fatto

                                  A.   Il 3 settembre 2019 (doc. A7) RI 1, 1943, beneficiaria di prestazioni complementari (doc. 2), ha fatto richiesta per un assegno per grandi invalidi lamentando di necessitare dal 2017 dell'aiuto di terzi per quotidianamente mettere e togliere le calze e le scarpe come pure per entrare e uscire dalla vasca da bagno. A richiesta dell'Ufficio assicurazione invalidità (doc. A6), l'assicurata ha precisato che le difficoltà erano sorte nel luglio 2017 e ha aggiunto di fare capo a un aiuto domiciliare per l'economia domestica, rifare i letti, l'aspirapolvere.

                                  B.   Preso atto che il medico curante dr. med. __________ ha confermato che quanto indicato dall'assicurata corrispondeva alle sue constatazioni cliniche, con decisione del 20 settembre 2019 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurata la concessione di un assegno per grandi invalidi, ritenuto come dall'esame della documentazione risultava che essa era dipendente da terzi soltanto per vestirsi/svestirsi, mentre per compiere l'atto di lavarsi non necessitava di un aiuto diretto per fare il bagno o la doccia.

                                  C.   Il 9 ottobre 2019 (doc. A4.2) l'assicurata ha trasmesso all'amministrazione, con l'opposizione, dei certificati medici a supporto della sua richiesta di concessione di un assegno per grandi invalidi, rilevando che non riusciva a tagliarsi le unghie dei piedi, fare il letto, passare l'aspirapolvere, lavare i vetri, pulire l'appartamento, fare da mangiare, entrare ed uscire dalla vasca da bagno e lavarsi la schiena. Per queste attività l'interessata dipendeva dal marito, non tutti i giorni, ma non riusciva a portare a termine questi atti perché si stancava e aveva forti dolori. Era il marito che suppliva la moglie in queste mansioni, ma ora l'AGI le permetterebbe di assumere, al bisogno, del personale.

                                  D.   Con decisione su opposizione del 12 novembre 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione e confermato il rifiuto della concessione di un assegno per grandi invalidi, non essendo dati i presupposti legali.

L'amministrazione ha ricordato in particolare che il diritto all'AGI è dato dopo un anno in cui l'assicurata è stata grande invalida, che lo svolgimento di lavori domestici, fare la spesa e preparare i pasti sono attività che non rientrano nella nozione di atto ordinario della vita, che l'aiuto prestato da terzi deve essere regolare e notevole e che il compimento difficoltoso o rallentato di tali atti non giustifica la grande invalidità.

I certificati medici prodotti attestavano, secondo la Cassa, una situazione migliorata per quanto concerne i dolori lombari e agli arti inferiori; inoltre, non apportavano alcun elemento concreto sulla necessità effettiva di un aiuto regolare e notevole di terzi per lo svolgimento degli atti ordinari della vita. L'atto del lavarsi non poteva dunque essere riconosciuto, richiedendo l'aiuto soltanto per entrare e uscire dalla vasca.

Infine, la Cassa di compensazione ha osservato come nemmeno l'atto di vestirsi/svestirsi poteva essere dato, in quanto si tratta di un atto parziale che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, può essere svolto autonomamente utilizzando i mezzi ausiliari quali l'infilacalze e il calzascarpe o acquistando scarpe senza stringhe.

                                  E.   Il 6 dicembre 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale unicamente allegando i documenti relativi alla sua richiesta di AGI e dei recenti certificati del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________.

Al decreto di completazione emesso il 10 dicembre 2019 (doc. III) dal giudice delegato del TCA ha fatto seguito lo scritto del 17 dicembre 2019 (doc. IV) con cui la ricorrente ha precisato che la sua malattia le rende difficoltoso svolgere gli atti quotidiani, che l'aiuto del marito non è più sufficiente data anche la sua età (77 anni) e che quindi l'assegno per grandi invalidi le servirebbe per pagare le prestazioni fornitele da terzi.

                                  F.   Nella risposta del 16 gennaio 2020 (doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare il rifiuto dell'assegno per grandi invalidi.

La Cassa, dopo avere ha riassunto l'iter amministrativo, ha rilevato che con l'opposizione l'assicurata non ha fornito prove atte a giustificare una diversa valutazione del suo caso.

Quanto alla nuova documentazione medica prodotta con il ricorso, l'amministrazione ha osservato che neanche i pareri dei dr. med. __________ e __________ apportano elementi nuovi di rilievo tali da potere modificare la propria valutazione, che si è basata sulle dichiarazioni dell'assicurata stessa espresse nel formulario e confermate dal suo medico curante. Inoltre, le nuove limitazioni menzionate il 29 novembre 2019 dal dr. med. __________ anche per altri atti ordinari (alzarsi/sedersi/coricarsi e andare al gabinetto), mai citate prima, non indicano il momento della loro insorgenza.

Infine, i pareri medici certificano un parziale beneficio dato dalle infiltrazioni, perciò tali referti attestano un peggioramento dello stato di salute dell'assicurata con l'insorgere di dolori lombari che irradiano all'arto inferiore sinistro, sulla cui base la Cassa ha indicato di potere fare risalire la grande invalidità di lunga durata semmai al mese di marzo 2019, quando i dolori l'hanno portata a consultare la dr.ssa med. __________. Di conseguenza, l'anno di attesa avrebbe potuto, se del caso, venire a scadenza soltanto nel marzo 2020, perciò è corretto che l'amministrazione abbia negato l'AGI alla ricorrente, visto che prima di marzo 2019 non sono state oggettivate maggiori difficoltà nello svolgere gli atti ordinari della vita rispetto a quelle indicate dall'assicurata nel formulario.

                                  G.   Il 29 gennaio 2020 (doc. IX) la ricorrente ha precisato di avere essa stessa compilato il formulario di richiesta dell'AGI con l'aiuto di una terza persona. A suo dire, poi, gli atti ordinari della vita sono in rapporto alle difficoltà della persona e, nel suo caso, gli attestati medici specialistici non sarebbero stati approfonditi tenendo inoltre conto della sua età e delle sue argomentazioni esposte nell'opposizione. L'assicurata ha prodotto il referto del 27 gennaio 2020 (doc. IX/1) della dr.ssa __________ e ha precisato di assumere 13 pastiglie al giorno a causa della sua malattia.

                                  H.   Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2020 (doc. XI) la Cassa di compensazione, in assenza di elementi oggettivi atti a modificare la valutazione operata visto che il nuovo certificato riporta la situazione presente nel 2020, ha ribadito di respingere il ricorso.

                                    I.   Il 25 febbraio 2020 (doc. XIII) l'assicurata ha precisato di avere eseguito una prima risonanza magnetica il 18 aprile 2019 e che le visite dalla dr.ssa med. __________ sono avvenute il 13 aprile, il 16 settembre, l'8 ottobre, il 4 dicembre 2019 e il 27 gennaio 2020, aggiungendo che un'ulteriore infiltrazione era appena stata eseguita una settimana prima (doc. XIII/1).

L'amministrazione non ha più formulato osservazioni (doc. XIV).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

In concreto il tema oggetto della vertenza, l’attribuzione di un AGI, è oggetto di copiosa giurisprudenza e di analisi dottrinale (citata nei considerandi seguenti).

Il caso non implica complessa analisi delle prove e non è di rilevanza tale da imporre un giudizio a Corte plenaria.

nel merito

                                   2.   Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 CIGI):

                                         vestirsi/svestirsi

                                         alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         mangiare

                                         provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                         andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

                                         spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente, la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                                   3.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.

A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.

L'art. 66bis cpv. 1 OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lett. aebe3 lett. a-d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.

                                         L'art. 69bis cpv. 1 OAI prevede che il modulo di richiesta dell'AGI deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del diritto all'assegno per grande invalido.

Non è dunque sufficiente una comunicazione orale alla Cassa di compensazione da parte dell'assicurato sulle sue condizioni e ciò non solo nell'ambito della prima domanda di prestazioni, ma anche quando si tratta di una domanda di revisione (STCA 30.2019.26 del 27 gennaio 2020; STCA 30.2018.14 del 10 dicembre 2018).

                                   4.   Nella fattispecie, il 3 settembre 2019 (doc. A7) l'assicurata ha indicato di necessitare dal 2017 dell'aiuto del marito per indossare quotidianamente le calze e le scarpe come pure per entrare e uscire dalla vasca da bagno.

Queste limitazioni sono state confermate lo stesso giorno dal dr. med. __________, FMH oncologia medica, che ha risposto affermativamente alla domanda n. 7.7, e meglio se quanto indicato al punto 4 coincideva con i reperti che aveva riscontrato. Inoltre, all'esame medico (domanda 7.6) il curante aveva in particolare indicato la limitazione a camminare per i dolori agli arti inferiori.

A richiesta dell'amministrazione, l'interessata ha precisato che tali limitazioni erano presenti dal mese di luglio 2017 e ha aggiunto che necessitava di un aiuto domiciliare per l'economia domestica, per rifare i letti e passare l'aspirapolvere (doc. A6).

È solo con il rifiuto dell'attribuzione di un AGI che l'assicurata, con l'opposizione, ha trasmesso alla Cassa dei certificati medici.

Il referto del 18 aprile 2019 (doc. A4.4) concerne la risonanza magnetica nativa alla colonna lombosacrale e al bacino eseguita quel giorno, dalla quale è risultata una spondiloartrosi lombare con plurime discopatie, ma nessuna alterazione del bacino con edema della muscolatura glutea bilateralmente.

La dr.ssa med. __________, FMH in anestesiologia, terapia interventistica del dolore, ha affermato il 13 agosto 2019 (doc. A4.5) di avere visitato l'assicurata nell'ambito dei dolori lombari che irradiavano all'arto inferiore sinistro da circa 4-5 mesi. Essa aveva riferito di una perdita leggera di sensibilità nella regione della caviglia, deficit di forza a sinistra e formicolio al piede sinistro occasionale; dolore pari a 5 NRS che peggiorava camminando e stando in piedi e che migliorava da seduta o sdraiata. Sulla base degli esiti dell'esame obiettivo, la specialista ha consigliato all'assicurata un'infiltrazione peridurale.

Il 16 settembre 2019 (doc. A4.6) l'anestesista ha riferito che l'infiltrazione epidurale ha comportato un'ottima regressione del dolore agli arti inferiori, l'assicurata riusciva a camminare e non aveva più avvertito cedimento delle gambe; permaneva una lieve parestesia bilaterale, perciò la specialista le ha prescritto della fisioterapia neurodinamica; permaneva inoltre dolore in sede faccettaria bilaterale, perciò aveva disposto un'infiltrazione anche a livello L4-L5 e L5-S1 sotto guida TAC.

Ancora l'8 ottobre 2019 (doc. A4.7) l'anestesista ha attestato che l'assicurata aveva riscontrato una regressione dei dolori con l'infiltrazione epidurale e che anche con l'infiltrazione faccettaria v'era stata una buona regressione del dolore lombare (70%); permaneva ipoestesia agli arti inferiori per i quali aveva prescritto della fisioterapia neurodinamica, che non era però ancora stata avviata. La specialista ha concluso che "complessivamente si può comunque riferire un beneficio in toto della problematica.".

Sulla scorta di questi riscontri positivi, il 12 novembre 2019 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato il rifiuto di attribuire all'assicurata un assegno per grandi invalidi.

                                   5.   La valutazione dell'amministrazione è corretta.

In effetti è l'assicurata stessa che nell'apposito formulario di richiesta dell'AGI ha segnalato di avere bisogno dell'aiuto del marito (soltanto) per due atti parziali della vita, e meglio indossare e sfilare calze e scarpe come pure entrare e uscire dalla vasca da bagno.

A quel momento, il 3 settembre 2019, l'assicurata non ha infatti indicato nessun altro impedimento nel compiere gli atti ordinari della vita e il suo medico curante, quello stesso giorno, ha affermato che tali informazioni coincidevano con i reperti clinici che egli aveva oggettivato.

Tale circostanza è pure confermata dai summenzionati certificati medici, secondo cui nei mesi di settembre e ottobre 2019 i dolori lombari e agli arti inferiori erano di gran lunga regrediti.

Inoltre, nessun particolare ostacolo era stato evidenziato dai medici curanti dell'assicurata nell'eseguire gli atti ordinari della vita.

Per quanto concerne la successiva precisazione, sempre nel mese di settembre 2019, che la ricorrente necessitava di un aiuto domiciliare per l'economia domestica, per rifare i letti e fare l'aspirapolvere, il TCA ricorda che tali attività non rientrano nel menzionato elenco esaustivo degli atti ordinari della vita per i quali l'art. 9 LPGA riconosce la condizione di grande invalido.

Si tratta infatti di attività che non sono strettamente legate alla persona e alle sue necessità vitali.

Al riguardo, il N. 8012 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), edita dall'UFAS, valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018, indica che non sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse all'esercizio della professione, all'adempimento di mansioni ad essa equiparabili (economia domestica, studio, comunità religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro). Gli impedimenti in questi ambiti sono presi in considerazione nel calcolo dell'invalidità in caso di rendita.

Pertanto, l'elenco presentato con l'opposizione il 9 ottobre 2019 delle attività domestiche che l'assicurata non era in grado di effettuare (rifare il letto, passare l'aspirapolvere, lavare i vetri, pulire l'appartamento, fare da mangiare) non può esserle di alcun aiuto ai fini della richiesta di assegno per grande invalido, esulando propriamente dai predetti sei atti ordinari della vita.

Si potrebbe eventualmente considerare la necessità dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana giusta l'art. 38 OAI, laddove la giurisprudenza federale ha stabilito che la necessità di assistenza di un terzo per lo svolgimento dei lavori domestici può giustificare di per sé stessa il riconoscimento del bisogno di accompagnamento per fare fronte alle necessità della vita (STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014 consid. 4.1, STF 9C_330/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 4; SVR 2019 IV Nr. 79).

Tuttavia, tali principi valgono soltanto nel caso di attribuzione di un assegno per grandi invalidi in ambito dell'assicurazione invalidità e non anche per l'AGI dell'AVS come in concreto poiché, come visto, il rinvio dell'art. 66bis cpv. 1 OAVS non include l'art. 38 OAI.

                                   6.   In merito all'aiuto segnalato dall'assicurata per lo svolgimento di due attività, si osserva che il N. 8011 CIGI prevede che se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l'assicurato abbia bisogno dell'aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse; è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell'aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l'aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.).

In concreto, per quanto concerne l'atto parziale del vestirsi/svestirsi dell'infilare rispettivamente lo sfilare le calze e le scarpe, si deve rilevare che in virtù dell'obbligo di ridurre il danno valido in ambito di assicurazioni sociali, occorre intraprendere tutto quanto è ragionevole allo scopo di ridurre il più possibile gli effetti dell'invalidità (SVR 2017 IV Nr. 6). Pertanto, come indicato dalla Cassa, è esigibile che l'assicurata faccia capo a dei mezzi ausiliari (infilacalze e calzascarpe) rispettivamente che utilizzi delle scarpe senza stringhe per ovviare alle sue difficoltà nell'indossare tali capi quotidianamente e che quindi riesca a vestirsi autonomamente senza richiedere l'aiuto regolare del marito.

Le difficoltà nell'entrare e nell'uscire dalla vasca da bagno, così come nel lavarsi la schiena e nel tagliarsi le unghie dei piedi, attività queste ultime menzionate soltanto con l'opposizione e non già anche con la domanda di AGI del 3 settembre 2019 - avallata, lo si ricorda, dal medico curante -, quand'anche le si considerasse come atti parziali del lavarsi, costituirebbero comunque, se riconosciuta la necessità di un aiuto regolare e notevole che non può essere ovviata con dei mezzi ausiliari, un solo atto ordinario della vita.

Da quanto precede discende che, in concreto, non sono dati i presupposti per attribuire alla ricorrente un assegno per grandi invalidi dell'AVS (art. 37 cpv. 3 OAI).

                                   7.   Con il ricorso, e nel prosieguo della procedura giudiziaria, la ricorrente ha prodotto al Tribunale ulteriori certificati medici redatti posteriormente alla decisione impugnata.

Il dr. med. __________, FMH oncologia medica e medicina generale, ha descritto il 29 novembre 2019 (doc. A3.1) lo stato della colonna lombare dell'assicurata e le indagini radiologiche effettuate (la più recente del 18 aprile 2019), per concludere a un quadro di un'importante artrosi lombare con plurime discopatie e protrusioni di ernie discali che prendono contatto irritativo e provocano danno neurologico a livello della radice nervosa lombare L3 di sinistra. Per questa importante sintomatologia algica, il medico curante ha indicato che l'interessata assumeva una terapia antidolorifica importante a base di farmaci antiinfiammatori, miorilassanti, antidolorifici e neuromodulatori.

Le infiltrazioni epidurale e faccettaria hanno avuto solo un parziale beneficio ed era perciò prevista una nuova infiltrazione a livello epidurale il 3 dicembre 2019.

A suo dire, l'assicurata era molto dolente, provata e molto limitata nello svolgere le principali attività della vita quotidiana, sia in tutti i movimenti (alzarsi, sedersi, coricarsi, andare in bagno ed alzarsi, lavarsi con estrema difficoltà, entrare e uscire nella/dalla vasca da bagno, vestirsi e svestirsi, mettere e togliere le scarpe) sia in altre limitazioni che non le permettevano di svolgere le normali mansioni domestiche senza l'aiuto del marito.

Il 4 dicembre 2019 (doc. A2) la dr.ssa med. __________, FMH in anestesiologia, terapia interventistica del dolore, ha rilevato le gravi problematiche alla colonna che imponevano all'assicurata una continua terapia farmacologica con antiinfiammatori, analgesici anche maggiori e neuromodulatori. Le infiltrazioni a cui è stata sottoposta hanno dato beneficio solo parziale e non risolvevano comunque la causa del dolore.

Anch'essa, come il medico curante, ha ritenuto opportuna la concessione di un assegno grandi invalidi.

Nel referto del 27 gennaio 2020 (doc. IX/1) l'anestesista ha aggiunto che l'interessata era fortemente invalidata da una problematica ormai cronica a carico della colonna lombare che non rispondeva alle terapie classiche con analgesici e antiinfiammatori, che il dolore era presente anche di notte e di giorno era zoppicante con impossibilità di svolgere i lavori domestici anche di minimo carico.

Infine, il 18 febbraio 2020 (doc. XIII/1) la ricorrente si è sottoposta a una nuova infiltrazione periradicolare L4-L5 a sinistra.

La scrivente Corte osserva che questa dolorosa situazione, secondo il referto del 13 agosto 2019, è insorta nel corso del mese di marzo 2019 e in un primo tempo v'era stato anche un iniziale miglioramento.

La terapia farmacologica e le prime due infiltrazioni avevano dato infatti buoni risultati.

Ora questi nuovi referti sembrano attestare un peggioramento dei dolori che l'assicurata deve sopportare e a cui fa fronte, nel limite del possibile, con l'assunzione di antinfiammatori, analgesici, miorilassanti e infiltrazioni.

I dolori sarebbero però sempre presenti, tanto da limitarla non solo nelle attività domestiche - che, occorre ribadire, non sono riconosciute come valido motivo per l'attribuzione di un AGI -, ma anche in alcuni atti ordinari della vita.

Se confermati gli impedimenti nell'esercizio di alcuni dei sei atti ordinari della vita, gli stessi vanno fatti risalire, stante l'affermazione della dr.ssa med. __________ stessa, al mese di marzo 2019.

È dunque a partire da quel mese, come ha evidenziato la Cassa di compensazione, che va semmai fatto decorrere l'anno di attesa previsto dall'art. 43bis cpv. 2 OAVS per potere avere diritto, se dati i presupposti, a un assegno per grandi invalidi a decorrere dal marzo 2020.

In tal caso, la ricorrente dovrà presentare subito una nuova domanda di AGI e la Cassa di compensazione dovrà eseguire le necessarie e abituali verifiche in questo ambito.

Va comunque qui evidenziato come la giurisprudenza federale ha avuto modo di ribadire (considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013) che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI).

                                   8.   Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

30.2019.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2020 30.2019.34 — Swissrulings