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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2019 30.2019.13

13. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,719 Wörter·~44 min·3

Zusammenfassung

Due pittori residenti in Italia affiliati quali indipendenti in Italia svolgono attività indipendente in Svizzera. Considerato che parte dell'attività svolta in Svizzera è di carattere dipendente l'intero reddito conseguito va assoggettato in CH perché non svolgono attività subordinata in Italia

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 30.2019.13+23-24   cs

Lugano 13 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 marzo 2019 emanata da

      parti chiamate in causa:

CO 1       1.    __________ 2.    __________     in materia di contributi AVS

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In seguito ad un controllo, ai sensi degli art. 162 e seguenti OAVS, avvenuto il 17 dicembre 2018 (doc. 1), presso la RI 1, per il periodo dal 1° giugno 2015 al 31 dicembre 2017, l’ispettrice della Cassa CO 1 ha ripreso un importo complessivo di CHF 49'759, compresi CHF 14'634 per il lavoro svolto da __________ e CHF 32'446 per l’attività esercitata da __________ nel biennio 2016-2017.

                               1.2.   Con decisione di tassazione d’ufficio del 18 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha fissato in CHF 8'121.90 i contributi sociali complessivi dovuti dalla RI 1 (doc. 44).

                               1.3.   In seguito alle contestazioni sollevate dalla società, che ha sostenuto che __________ e __________, attivi quali indipendenti in Italia, non avrebbero potuto essere considerati dipendenti della RI 1, l’amministrazione, con decisione su opposizione del 27 marzo 2019, ha confermato la ripresa (doc. 46).

                               1.4.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via provvisionale il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso, in via principale l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio dell’incarto all’amministrazione per effettuare gli accertamenti necessari e la concessione, prima di procedere a tali atti istruttori, di visionare tutto l’incarto della Cassa ed in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata con l’accertamento dello statuto di indipendenti di __________ e __________ e l’emanazione di una nuova decisione (doc. I).

                                         La ricorrente, che richiama l’intero incarto della Cassa di compensazione e chiede l’edizione presso __________ di tutte le notifiche effettuate da __________ (in __________) e __________ (in __________), sostiene che questi due lavoratori hanno svolto un’attività indipendente e non possono essere ritenuti dipendenti della RI 1, poiché sono attivi come indipendenti per numerosi clienti in territorio italiano e svizzero.

                                         Nel dettaglio, la ricorrente rileva che __________ è iscritto alla camera di Commercio nel registro imprese come “impresa individuale”, oltre ad avere una propria posizione fiscale IVA indipendente in Italia. È registrato all’INPS per il pagamento dei contributi pensionistici ed ha una propria ragione sociale. __________ è iscritto come ditta individuale, ha una posizione IVA indipendente in Italia ed è iscritto all’INPS.

                                         Non esistono tra le parti divieti di concorrenza o obblighi di fedeltà tipici dei contratti di lavoro subordinato. Entrambi hanno prestato la loro opera come indipendenti, perlomeno nel 2016, presso altri committenti e cantieri. Essi, in ragione della loro qualifica personale di indipendenti, operano sia in Ticino presso varie ditte, sia, in modo prevalente e durante tutto l’anno, in Italia, luogo del loro domicilio. La ricorrente evidenzia come nel 2017 __________ ha conseguito un reddito di oltre Euro 36'000.

                                         L’insorgente sostiene che __________ e __________ hanno già assoggettato all’INPS gli importi percepiti dalla RI 1, quindi l’assoggettamento all’AVS comporterebbe un doppione. Essi avevano infatti prodotto i moduli A1 come lavoratori autonomi. Secondo la società il rischio economico era a carico dei due lavoratori, poiché gli attrezzi ed il materiale da lavoro erano di loro proprietà, tranne in un’occasione quando è stato fornito dalla ricorrente per problemi di sdoganamento e di doppia imposizione IVA. Se il lavoro non era eseguito a regola d’arte, spettava loro eliminare i difetti, senza alcun compenso aggiuntivo alla mercede pattuita, come l’appaltatore con il committente. La ricorrente afferma che nel caso del rapporto con la società e del cantiere sito a __________ oggetto __________, i due lavoratori hanno agito congiuntamente come consorzio e la relativa offerta è stata formulata da __________. Essi operano in perfetta autonomia e libertà e possono organizzare il loro lavoro sia dal punto di vista materiale che temporale. Non sono inseriti nell’organizzazione aziendale altrui e non ricevono istruzioni dalla ricorrente. Il loro operato viene controllato dal committente. Non ricevono né vitto, né alloggio e si spostano dall’Italia con i loro mezzi che portano le loro insegne. L’insorgente sostiene che la Cassa non avrebbe svolto alcun accertamento particolare, come vuole invece l’art. 43 cpv. 1 LPGA, ma avrebbe applicato un sillogismo, dando per acquisiti fatti mai assodati e ritenuti aprioristicamente scontati. La società contesta inoltre i verbali di controllo __________ e chiede di sentire quali testi __________ e __________ affinché possano riferire in dettaglio come veniva svolta la collaborazione e fornire altre delucidazioni sulle loro attività in Ticino e in Italia. La ricorrente chiede di poter partecipare a tutti gli atti istruttori in contraddittorio, al fine di garantire il suo diritto di essere sentita, afferma di non rinunciare a nessuno dei diritti formali garantiti dalla CEDU o dalla Costituzione federale o cantonale, se non previo consenso e chiede che le prove vengano assunte in sede di pubblico dibattimento.

                               1.5.   Con risposta del 27 maggio 2019, cui ha allegato l’intero incarto (cfr. doc. III, pag. 7), la Cassa propone la reiezione del ricorso, rilevando, a titolo abbondanziale, che la società ricorrente per il tramite del suo gerente, __________, nell’ambito di una procedura avviata __________ e sfociata in un decreto d’accusa cresciuto in giudicato, ha accettato che le prestazioni di __________ e __________ fossero qualificate quale attività dipendente (doc. III).

                               1.6.   Con replica del 24 giugno 2019 l’insorgente ha ribadito la sua posizione ed ha chiesto l’audizione di __________, rilevando che parte al procedimento sfociato nel decreto d’accusa non era la ricorrente bensì __________, che le risultanze del procedimento non vincolano il Tribunale e che __________ intende spiegare come e perché si è giunti, nel contesto della relativa udienza presso la Pretura Penale, a ritirare l’opposizione in quanto consigliato ad accettare la sanzione di CHF 500 per chiudere la pratica (doc. VII).

                               1.7.   Il 4 luglio 2019 il TCA ha richiamato __________ l’intero incarto sfociato nel decreto di accusa nei confronti di __________ per aver impiegato __________ e __________ in __________ senza aver notificato la presenza dei lavoratori sul territorio quali dipendenti (doc. X). La documentazione è pervenuta l’8 luglio 2019 (doc. XI).

                               1.8.   Il 30 luglio 2019 __________, l’avv. RA 1 in rappresentanza della ricorrente e la Cassa di compensazione sono stati sentiti nel corso di un’udienza da cui è emerso:

" Le parti danno atto di non disporre di ulteriore documentazione da produrre.

Il giudice informa le parti di avere acquisito __________ gli atti completi relativi al decreto d’accusa di __________ che è stato oggetto di opposizione il 30.8.2017 e successivo ritiro della stessa e quindi declaratoria di crescita in giudicato da parte del Presidente della Pretura Penale il 9.11.2017.

Il giudice informa le parti che la quasi totalità degli atti formanti l’inc. __________ è già contenuta negli atti prodotti dalla Cassa. Informa comunque entrambe le parti che il plico acquisito (doc. XI) è a disposizione delle parti per la lettura sino al 19 del prossimo mese di agosto.

Il sig. __________ ribadisce in questa sede che i due collaboratori cui ha fatto capo sono due subappaltatori cui egli ha delegato l’esecuzione di determinati lavori, solo loro erano presenti sui cantieri perché è prassi dalla RI 1, in presenza di un subappalto, delegare interamente il lavoro senza la collaborazione di dipendenti fissi. In altri termini quel lavoro è determinato e delegato e subappaltato a terzi e solo questi terzi se ne occupano. È possibile invece che sul medesimo cantiere vi siano collaboratori della RI 1 che si occupano però di altri lavori. È precisato che vi sono inoltre altre aziende, locali, cui la RI 1 delega o subappalta attività sui cantieri.

Il giudice chiede al sig. __________, alla luce di quanto ha appena indicato di motivare il ritiro dell’opposizione __________. Il sig. __________ precisa che è stato a __________, ha conferito con il Presidente della Corte e ha ritirato l’opposizione per ignoranza e perchè si è difeso da solo. Lo ha fatto per ragioni di spese ossia per evitare di inutili costi senza pensare alle conseguenze che avrebbe potuto avere in ambito AVS. Il sig. __________ precisa che è stato indotto dal Giudice a ritenere il caso una bagatella che poteva essere sistemata con il ritiro dell’opposizione.

In merito al fatto che i signori __________ e __________ svolgano un’attività autonoma in Italia e possibilmente anche in Svizzera la Cassa non ha rilievi. Non è contestata questa loro attività oggetto dell’esame dell’amministrazione è il rapporto specifico in essere negli anni 2016 e 2017 con la __________.

Per quanto attiene invece l’importanza economica della remunerazione percepita da __________ e __________ non sono elevate contestazioni da parte della Cassa in merito a quanto sostenuto in sede di ricorso.

Le parti danno atto che gli introiti qui in discussione non costituiscono la sola fonte di sostentamento e di reddito dei sig.ri __________ e __________.

La Cassa ribadisce dal canto suo invece il rapporto di dipendenza dalla RI 1 per i sig.ri __________ e __________ alla luce del fatto che essi hanno utilizzato materiale fornito dall’azienda, eseguivano disposizioni dell’azienda, non avevano contatto diretto e neppure incarichi da parte di committenti beneficiari del lavoro, responsabile di eventuale loro manchevolezza sarebbe stata la RI 1.

La Cassa rimanda a quanto acquisito __________ e quanto dichiarato da __________ e __________ in quella sede.

Per gli anni 2018, 2019 il sig. __________ precisa di avere ulteriormente fatto capo ai due collaboratori citati notificandoli come dipendenti alla luce di come gli era stato indicato dal sig. __________ e ciò per evitare il ripetersi di contenziosi.

L’avv. RA 1 evidenzia in questa sede la buona fede del suo cliente sig. __________ e la sua sprovvedutezza in ambito assicurativo sociale rispettivamente penale per cui si è ritrovato a ritirare un’opposizione ad un decreto d’accusa senza ponderare le conseguenze concrete di questo suo agire.

La Cassa evidenzia come nel caso di specie non fossero presenti elementi tali da giustificare una contrazione degli importi ripresi a fronte di spese perchè i due collaboratori erano stanziali e fissi sul cantiere

La ricorrente, alla luce delle emergenze dibattimentali e processuali in genere rinuncia all’audizione dei sig.ri __________ e __________ inizialmente chiesta. Ribadisce comunque le sue conclusioni e il suo petitum.” (doc. XII)

                               1.9.   Con decreto del 22 agosto 2019 il TCA ha stralciato dai ruoli, in quanto priva di oggetto, l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo ed ha chiamato in causa __________ e __________, assegnando loro un termine per pronunciarsi in merito alla fattispecie e per produrre un’attestazione dell’INPS secondo cui sui redditi conseguiti in Svizzera per la RI 1 nel 2016 e nel 2017 sono stati versati gli oneri sociali in Italia (doc. XIII).

                             1.10.   __________ (doc. XV) e __________ (doc. XIV), hanno preso posizione con scritti del 2 ottobre 2019, cui hanno allegato ulteriore documentazione. Chiamate ad esprimersi in merito, la Cassa ha prodotto osservazioni il 18 ottobre 2019 (doc. XVII), mentre la ricorrente è rimasta silente. Lo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso per conoscenza a __________, __________ e RI 1 il 21 ottobre 2019 (doc. XVIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se __________ e __________, nel 2016 e nel 2017, vanno qualificati quali dipendenti della RI 1 oppure se vanno ritenuti quali indipendenti.

                               2.2.   La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di due cittadini italiani (cfr. certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato; allegati doc. XI), domiciliati in Italia, che hanno lavorato per una società con sede in Svizzera.

Va quindi preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.    l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e del 28 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b.    la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CE) n. 1408/71;

d. regolamento (CE) n. 574/72.

L’art. 153a cpv. 2 LAVS prevede le norme applicabili ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein.

Secondo l’art. 153a cpv. 3 LAVS, il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

Per l’art. 153a cpv. 4 LAVS le espressioni “Stati membri dell’Unione europea”, “Stati membri della Comunità europea”, “Stati dell’Unione europea” e “Stati della Comunità europea” designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

                                         A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                         Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

                               2.3.   La Cassa ha accertato la posizione assicurativa di due cittadini italiani residenti in Italia, che hanno lavorato per una società con sede in Svizzera nel 2016 e nel 2017.

Ratione temporis sono pertanto applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova versione (cfr. DTF 144 V 201; sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45; cfr. anche sentenza 30.2014.9 del 16 ottobre 2014).

L'ALC ed il regolamento si applicano pure ratione personae. Gli interessati sono di nazionalità italiana e pertanto cittadini di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché gli assicurati, residenti in Italia, hanno lavorato in Svizzera (cfr. anche sentenza 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014 e sentenza 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017).

La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

In concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell'ALC sia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche sentenze 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017, 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017 e 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

                               2.4.   Per “attività subordinata” e “attività autonoma” ai sensi dell'art. 1 lett. a e b del regolamento (CE) n. 883/2004, si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (cfr. DTF 144 V 201; sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2; sentenze 30.2017.24+27 del 16 ottobre 2017, 30.2017.8+15 del 17 luglio 2017; sentenza 30.2014.9+12 del 16 ottobre 2014).

L'assoggettamento delle persone che lavorano in più Stati dipende dal tipo di attività esercitata (dipendente o indipendente). Lo status contributivo (lavoratori dipendenti o indipendenti) si determina in base al diritto nazionale dello Stato in cui è svolta l'attività lucrativa.

Sono segnatamente considerati quali beneficiari del regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l'Union européenne, 2a ed., Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di lavoratore deve essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepisce una rimunerazione (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4).

Sono più in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali (cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2), indipendentemente dalla loro denominazione e dall'esercizio (attuale) di un'attività professionale, possiedono la qualità di assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

                               2.5.   L'art. 11 par. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11 par. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 par. 3 lett. a del regolamento n. 883/2004).

L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:

"1.  Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2.  Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.  Fatti salvi gli articoli 12-16:

a)  una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b)  un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

c)  una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d)  una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e)  qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."

Per l'art. 13 del regolamento (CE) 883/2004:

" 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due

    o più Stati membri è soggetta:

    a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure

    b)

alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

    a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure

    b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

5. Le persone di cui ai paragrafi 1-4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione."

                                         Anche le Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI (DOA) stabiliscono al N. 2016 che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 11 par. 1 regolamento (CE) n. 883/2004).

Questa regola non si applica alle persone che esercitano un'attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS.

                               2.6.   Come visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio dette attività vengono svolte (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

                                         In concreto, è pacifico che __________ e __________ sono affiliati quali indipendenti in Italia. Essi, secondo le loro affermazioni, svolgono un’attività indipendente anche in Svizzera.

                                         Da parte sua la Cassa sostiene che l’attività svolta in favore della società ricorrente è di natura dipendente. Ciò che avrebbe come conseguenza l’assoggettamento dell’intero reddito conseguito in Svizzera visto che non esercitano un’attività subordinata in Italia (cfr. art. 13 cpv. 3 regolamento 883/04; cfr. per un caso di un’attività indipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell’UE [Germania]: DTF 144 V 201; per un caso di attività dipendente svolta sia in Svizzera sia in un Paese dell’UE [Germania]: sentenza 9C_539/2018 del 29 gennaio 2019).

                                         Per stabilire la qualifica dell’attività svolta in favore della società ricorrente in Svizzera e dunque per definire lo Stato nel quale va assoggettato il reddito così conseguito nel 2016 e nel 2017 occorre applicare il diritto svizzero (sentenza 9C_560/2015 del 15 aprile 2016 consid. 3.3.2).

                               2.7.   Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro, in materia di AVS, possono fornire indizi ma non sono elementi decisivi per stabilire se una persona esercita un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (DTF 144 V 111, consid. 4.2 e 6.1; sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (DTF 144 V 111).

                               2.8.   Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 144 V 111; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un’attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

                             2.10.   Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                             2.11.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

                                         Per quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

                                         In linea di principio è reputato dipendente chi è condizionato dal suo datore di lavoro in merito all’organizzazione del lavoro, rispettivamente dal punto di vista economico dell’impresa e non sopporta un rischio imprenditoriale specifico (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.2 con riferimenti).

                                         A questo proposito il TF ha recentemente rammentato che “il rischio economico dell’imprenditore può essere definito come la possibilità di incorrere in perdite di sostanza economica della società a causa di valutazioni o comportamenti professionali inadeguati” (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2, pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10). La giurisprudenza federale menziona molteplici indizi a favore dell’esistenza di un tale rischio, segnatamente il fatto che la persona in esame opera investimenti importanti, subisce le perdite, sopporta il rischio d’incasso e delcredere, assume i costi generali, agisce in proprio nome e per suo proprio conto, si procura lei stessa i mandati, occupa del personale e utilizza i propri locali commerciali (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10, con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

                                         Questi principi non comportano comunque da soli soluzioni applicabili in modo uniforme e schematico. Poiché in molti casi vi sono vari elementi di entrambe le attività, la decisione deve spesso ricercare quali siano gli aspetti che prevalgono nel caso di specie (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 10; sentenza 9C_527/2017 del 26 gennaio 2018, consid. 4.1).

                                         Laddove gli elementi in favore di un’attività dipendente ed indipendente si equivalgono, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (sentenza 9C_1029/2012 del 27 marzo 2013, consid. 2.2; DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

                             2.12.   In concreto con decreto di accusa del 25 agosto 2017 __________ ha proposto la condanna di __________, socio e gerente della società ricorrente, al pagamento di una multa di CHF 500, poiché ritenuto colpevole di infrazione all’Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, per avere impiegato __________ e __________ in __________ senza avere notificato la presenza dei lavoratori sul territorio quali dipendenti (doc. XI/ 6 __________).

                                         Il decreto è cresciuto in giudicato in seguito al ritiro dell’opposizione nel corso dell’udienza del 9 novembre 2017 tenutasi innanzi al Presidente della Pretura penale. Va qui pure rilevato che nella presa di posizione del 6 ottobre 2017 all’opposizione inoltrata da __________, __________ ha evidenziato che nel caso di specie si è trattato di una notifica scorretta (annuncio come indipendente invece di un’assunzione di impiego) e non di una mancata notifica. Ciò che ha permesso di eseguire il controllo. Ritenuto come il fenomeno degli pseudo-indipendenti permette agli interessati di sfuggire alle norme di protezione del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali, __________ ha considerato la multa di CHF 500 confacente e proporzionata alle circostanze del caso di specie.

                                         La società ricorrente contesta che la condanna del suo socio e gerente possa avere un’incidenza nella qualifica dell’attività svolta nell’ambito della presente procedura.

                                         Questo Tribunale, alla luce della circostanza che, come si vedrà in seguito, la qualifica eseguita dall’amministrazione è corretta, indipendentemente da quanto stabilito in ambito penale, ritiene che la questione non meriti particolare approfondimento.

                                         Va comunque abbondanzialmente rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).

                                         A questo proposito con sentenza 8C_242/2015 del 19 gennaio 2016, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove era in discussione la “decurtazione del 50% delle prestazioni in contanti erogate a favore della persona assicurata decisa dall’assicuratore a norma dell’art. 49 cpv. 2 OAINF” (cfr. consid. 2), in un caso in cui il ricorrente aveva chiesto la sospensione della procedura in attesa dell’esito del procedimento penale, il Tribunale federale ha affermato, al consid. 4.3 che “il giudice delle assicurazioni sociali non è generalmente legato da una sentenza penale, pertanto una sospensione si giustifica solo in casi del tutto eccezionali”.

                                         Cfr. invece, per quanto concerne l’incidenza del giudizio penale nei casi in cui è in discussione, segnatamente, una richiesta di restituzione od il prolungamento della prescrizione, la giurisprudenza riassunta nella sentenza 36.2017.24+ 27 del 16 ottobre 2017, al consid. 2.11.

                             2.13.   In concreto, alla luce della giurisprudenza, della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dal Tribunale e dell’udienza tenutasi il 30 luglio 2019, questo Tribunale deve confermare la qualifica effettuata dall’amministrazione secondo cui __________, nato nel __________, e __________, nato nel __________, quando hanno lavorato per la società ricorrente nel biennio 2016-2017, sono stati dipendenti della RI 1.

                                         Dalle verifiche effettuate __________ nel febbraio 2017 sul cantiere di __________ a __________ (cfr. doc. 38 e doc. XI [plico documenti __________]) e nel marzo 2017 in __________ (doc. 39 e doc. XI), emerge con estrema limpidità la tipica subordinazione organizzativa caratteristica del contratto di lavoro e l’assenza di qualsiasi rischio economico ed imprenditoriale assunto dagli interessati.

                                         Nel dettaglio, per quanto concerne __________, nel rapporto di ispezione del 13 febbraio 2017 __________, relativo al controllo eseguito una settimana prima presso il cantiere di __________, in __________, figura che l’interessato, intento ad eseguire le rifiniture esterne delle facciate di un’abitazione in fase di ristrutturazione, ha dichiarato “di fornire unicamente la prestazione di manodopera per conto della ditta ticinese appaltante e fornitrice del materiale “RI 1”.”

                                         Dagli accertamenti effettuati sul posto e “da quanto dichiarato sul questionario è emerso che il sig. __________ non ha conosciuto il committente prima dell’inizio dei lavori, infatti una volta in cantiere si presenta come dipendente della ditta ticinese […]” (plico doc. XI/1).

                                         Lo stesso __________, pittore, che aveva notificato la sua attività come indipendente, nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” da lui sottoscritto il 6 febbraio 2017 in seguito al citato controllo (doc. 38), alla questione di sapere chi impartisce istruzioni per il suo lavoro, se riceve istruzioni o piani di esecuzione e chi stabilisce l’entità del suo lavoro, ha risposto: “RI 1 sig. __________ […]” (doc. 38). Circa il nominativo della persona che lo coordina o lo istruisce ha ribadito: “__________”.

                                         Alla domanda: chi stabilisce i suoi orari di lavoro (orario di inizio, tempo libero, ecc.), ha lasciato in bianco l’apposito spazio inerente la risposta “autonomamente” ed ha indicato il nome della “RI 1”.

                                         Alla questione di sapere se deve rispettare dei termini di consegna “es. inizio / fine lavori” ha risposto affermativamente. Circa le ore lavorative giornaliere ha indicato “8” e relativamente al numero di giorni lavorati per “questo mandato”, ha risposto “6”. Egli ha poi precisato di collaborare con altre persone nell’ambito di questo lavoro, citando il nome di un dipendente della società ricorrente (doc. 38, pag. 2) ed ha affermato di aver ricevuto il lavoro dalla RI 1 e meglio dal suo titolare __________.

                                         Alla domanda relativa alla persona che gli mette a disposizione il materiale da lavoro, ha risposto: “RI 1”, mentre ha precisato di mettere a disposizione lui stesso gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività.

                                         Egli ha affermato di emettere le fatture direttamente alla società ricorrente (ha lasciato in bianco le risposte: “committente della costruzione”, “altro committente” e “altro lavoratore indipendente”) e di presentarsi al committente come “dipendente della RI 1”, e non come “lavoratore autonomo”.

                                         Alla questione di sapere chi risponde di eventuali difetti di esecuzione, ha indicato la società ricorrente.

                                         Infine ha precisato di essere pagato all’ora e di non lavorare in subappalto.

                                         Agli atti, oltre al certificato A1 ed alla visura camerale della sua impresa individuale, l’interessato ha prodotto le fatture emesse nei confronti della società ricorrente per i lavori svolti a __________.

                                         __________ è stato controllato anche sul cantiere di __________. Dal rapporto di ispezione del 30 marzo 2017 __________, relativo al controllo del 29 marzo 2017, emerge che l’interessato stava eseguendo la tinteggiatura di un appartamento privato. L’ispettore ha annotato che __________ ha dichiarato di fornire una prestazione “per conto della ditta svizzera “RI 1” di __________, dove quest’ultima, oltre a fornire tutto il materiale occorrente ha ricevuto l’appalto direttamente dalla committenza. __________ viene diretto a livello d’esecuzione lavori dalla “RI 1” (doc. XI/2).

                                         Anche in questo caso lo stesso __________ alla questione di sapere chi impartisce istruzioni per il lavoro e chi stabilisce l’entità del lavoro, ha indicato il nome della società ricorrente, precisando che la persona che lo istruisce e lo coordina è __________ (doc. 40).

                                         Egli ha affermato di dover rispettare termini di consegna, pur sostenendo di poter stabilire liberamente gli orari di lavoro.

                                         Per questa attività ha indicato di collaborare con __________ ed ha confermato di aver ricevuto il lavoro direttamente dalla RI 1, la quale gli mette a disposizione il materiale da lavoro.

                                         Come nel caso precedente, gli strumenti necessari per l’attività professionale sono invece quelli personali.

                                         __________ ha rilevato di emettere le fatture per i lavori svolti intestandole alla società ricorrente e di presentarsi al committente non come lavoratore autonomo ma quale dipendente della RI 1, la quale risponde di eventuali difetti d’esecuzione.

                                         Infine l’interessato ha affermato di non lavorare in subappalto ed ha prodotto le fatture emesse.

                                         Anche __________, titolare della “__________”, è stato controllato il 23 marzo 2017 presso il cantiere di __________ (doc. XI/3). Dal rapporto di ispezione si evince che l’interessato stava eseguendo la tinteggiatura all’interno di un appartamento privato. L’ispettore ha rilevato che “egli mi dichiara di fornire una prestazione di manodopera per conto della ditta svizzera “RI 1”” (doc. XI/3).

                                         __________, nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” alla questione di sapere chi gli impartisce le istruzioni e chi ne stabilisce l’entità, ha risposto: “RI 1, […]” (doc. 39). Circa il nominativo della persona che lo coordina e lo istruisce ha indicato __________ ed ha affermato di dover rispettare i termini di consegna, pur potendo stabilire liberamente il suo orario di lavoro.

                                         Egli ha precisato di collaborare, per questo mandato, con __________, di aver ricevuto il mandato dalla società ricorrente, la quale gli mette a disposizione il materiale da lavoro.

                                         Gli strumenti necessari sono invece quelli personali. L’interessato ha poi affermato di emettere le fatture intestandole alla RI 1 e di presentarsi al committente a nome e per conto di tale società, la quale risponde in caso di difetti di esecuzione. Viene retribuito con paga oraria.

                                         Egli ha prodotto il formulario A1 e le fatture emesse.

                                         Le situazioni di __________ e di __________ sono simili e il contenuto delle risposte contenute nel “foglio di controllo per la verifica dell’attività lucrativa indipendente sul luogo di lavoro” non è stato specificatamente contestato con le loro prese di posizione (cfr. doc. XIV e XV, dove, “visti gli atti di causa”, si sono limitati a ribadire e confermare la posizione della ricorrente).

                                         Per i lavori svolti in favore della società ricorrente non hanno operato nessun investimento importante, non hanno subito alcuna perdita, non hanno sopportato alcun rischio d’incasso e delcredere, non hanno agito in nome e per proprio conto, non si sono procurati da soli i mandati e non hanno occupato personale (sentenza 9C_538/2017 del 12 aprile 2018, consid. 5.5.2 con riferimento alla sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016, consid. 3.4).

                                         Il rapporto di subordinazione nei confronti della società ricorrente è palese. Le istruzioni, i piani di esecuzione, l’entità del lavoro sono stati forniti dal socio e gerente della RI 1, il quale ha coordinato il loro lavoro, ha chiesto loro di rispettare i termini di consegna ed ha messo loro a disposizione il materiale da lavoro. Le fatture sono state emesse direttamente alla società e non al committente, al quale si sono loro stessi presentati come dipendenti della RI 1. In caso di difetti di esecuzione rispondeva la società ricorrente per la quale hanno affermato di non lavorare in subappalto (doc. 38, 39 e 40).

                                         La sola circostanza che potevano liberamente scegliere gli orari di lavoro, dovendo comunque svolgere un’attività di 8 ore al giorno, non significa necessariamente che si trattava di un’attività indipendente (sentenza 9C_213/2016 del 17 ottobre 2016 e sentenza 9C_1062/2010 del 5 luglio 2011, consid. 7.2)

                                         Gli elementi in favore di un’attività dipendente (segnatamente: rapporto di subordinazione, assenza di rischio economico, prestito di manodopera in favore di una società del medesimo ramo in cui viene svolta l’attività) sono nettamente preponderanti rispetto ai pochi elementi in favore di un’attività indipendente (iscrizione in Italia con la loro ditta, spostamenti con mezzi propri che portano le loro insegne) e non vi è nessun motivo per ritenere che per i lavori eseguiti nel 2016 la situazione sia stata differente.

                                         Certo, gli interessati sono iscritti quali lavoratori autonomi in Italia, dove versano i contributi per i lavori ivi svolti, ed affermano di aver esercitato la loro attività indipendente in Svizzera per altri committenti e di aver conseguito un importo minimo con il lavoro svolto per la ricorrente rispetto all’introito globale.

                                         Ciò non è tuttavia sufficiente per sovvertire l’esito della procedura.

                                         Il TF ha infatti più volte rammentato che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione.

                                         Quanto alla circostanza sollevata dall’insorgente e sottolineata dai chiamati in causa secondo cui sui redditi ripresi dalla Cassa sarebbero già stati pagati i contributi in Italia, va rilevato che anche se così fosse, ciò non permetterebbe loro di evitare l’assoggettamento in Svizzera. Infatti, come visto, l’art. 13 cpv. 3 del regolamento 883/04 prevede che la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri, come in concreto, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata, ossia, nel caso di specie, in Svizzera.

                             2.14.   In sede di udienza l’insorgente ha fatto valere la sua buona fede e la sua sprovvedutezza in ambito di assicurazioni sociali (doc. XII).

                                         Secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

                                         Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

                                         In concreto non vi sono gli estremi per ritenere la buona fede della società ricorrente giacché l’amministrazione non ha fornito alcuna informazione errata, né ha omesso di fornire informazioni all’insorgente.

                             2.15.   Con il ricorso (doc. I) e con la replica (doc. VII) la ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, e meglio: edizione __________ delle notifiche come indipendenti di __________ e __________; richiamo dell’incarto presso la cassa di compensazione, audizione quali testi di __________ e __________ (doc. I) ed audizione di __________ (doc. VII)

                                         Il TCA ha richiamato __________ l’incarto inerente la procedura sfociata nell’emissione del decreto d’accusa del 25 agosto 2017 nei confronti di __________ (incarto __________) e nel corso dell’udienza il Giudice delegato ha informato le parti che la quasi totalità degli atti formanti l’inc. __________ è già contenuta negli atti prodotti dalla Cassa e l’ha messo a disposizione delle parti sino al 19 agosto 2019 (doc. XII). La Cassa da parte sua, con la risposta di causa, ha prodotto l’incarto completo (doc. III, pag. 7).

                                         Le parti e __________ sono inoltre stati sentiti innanzi al TCA il 30 luglio 2019 (doc. XII).

                                         Questo TCA ritiene invece superfluo richiamare dal __________ __________ tutte le notifiche come indipendenti inoltrate da __________ e __________, ritenuto che, come detto in precedenza, ogni singolo rapporto assicurativo va valutato autonomamente e non è contestato che entrambi i chiamati in causa abbiano svolto pure attività indipendenti.

                                         Questo Tribunale, ritenuto che i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

                                         A questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                             2.16.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata va confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

30.2019.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2019 30.2019.13 — Swissrulings