Raccomandata
Incarto n. 30.2016.5+6 TB
Lugano 27 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2015 emanata da
Cassa CO 1 in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 26 ottobre 2015 (doc. 8) e il 13 novembre 2015 (doc. 4) la Cassa CO 1 ha emesso delle decisioni di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2010 rispettivamente l’anno 2011, ritenendo quale base di calcolo il reddito da attività indipendente conseguito in quegli anni dall’avv. RI 1, nato nel 1963, e stabilito dalle tassazioni fiscali (art. 22 OAVS) in Fr. 72'074.rispettivamente in Fr. 204'229.-. I contributi totali AVS/AI/IPG/AFI dovuti ammontano a Fr. 7'763,45 per il 2010 e a Fr. 22'659,29 per il 2011, spese comprese.
1.2. In pari data, l’amministrazione ha emesso delle decisioni sugli interessi di mora per discrepanza del 25% tra gli acconti versati e gli acconti dovuti, calcolando interessi al 5% determinando rispettivamente per l’anno 2010 dal 1° gennaio 2012 al 26 ottobre 2015 degli interessi di mora di Fr. 537,20 per 1'376 giorni di ritardo sull’importo di Fr. 2'811,05 (doc. 7a) e per l’anno 2011 degli interessi di ritardo di Fr. 2'554,85 calcolati su un importo dovuto a saldo di Fr. 17'807,25 dal 1° gennaio 2013 al 13 novembre 2015 e quindi per 1'033 giorni (doc. 3a).
1.3. Con decisioni sempre del 26 ottobre 2015 e del 13 novembre 2015 denominate “Contributi personali - Fattura di chiusura – 2010” (doc. 8a) e “Contributi personali - Fattura di chiusura – 2011” (doc. 4a), la Cassa di compensazione ha chiesto all’assicurato, stanti gli acconti versati di Fr. 4'952,40 per l’anno 2010 rispettivamente di Fr. 4'852.- per il 2011, di accreditarle sul suo conto entro 30 giorni dalla data della fattura la differenza di Fr. 3'348,25 rispettivamente di Fr. 20'362,10, somme entrambe comprensive degli importi di Fr. 537,20 e di Fr. 2'554,85 calcolati a titolo di interessi di mora.
1.4. Il 27 novembre 2015 (doc. A1) e il 7 dicembre 2015 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha emanato due distinte decisioni su opposizione con cui ha respinto le opposizioni dell’assicurato (docc. 3 e 7) portanti sull’estensione del periodo di calcolo degli interessi di mora per i contributi del 2010 e del 2011.
L’amministrazione ha esposto i principi legali (art. 14 LAVS, art. 24 OAVS, art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, art. 42 OAVS) e giurisprudenziali in materia, ricordando che le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e che gli interessi di mora richiesti sono corretti perché il conguaglio dei contributi dovuti è superiore all’importo limite rilevante (25% dei contributi dovuti effettivamente) per il periodo dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile che segue l’anno di contribuzione fino alla data della fatturazione. Inoltre, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa di compensazione nel fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura dell’autorità fiscale. Infine, il tasso del 5% stabilito dall’art. 42 cpv. 2 OAVS non è contrario alla legge né tanto meno è arbitrario.
1.5. Con un unico ricorso formulato il 12 gennaio 2016 (doc. I) contro entrambe le predette decisioni su opposizione, l’avv. RI 1 ha chiesto la congiunzione delle cause.
Nel merito, il ricorrente non contesta il principio stesso di dovere degli interessi di ritardo giusta l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS per non avere versato sufficienti contributi di acconto per gli anni di contribuzione 2010 e 2011.
L’assicurato ritiene però che il periodo di calcolo di detti interessi debba essere esteso soltanto fino al momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza dei dati necessari per emanare la decisione definitiva di fissazione dei contributi è cioè al momento dell’emanazione delle decisioni di tassazione, e non fino all’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi.
Secondo l’insorgente, né la legislazione in materia né la giurisprudenza precisano quale sia il momento in cui la Cassa ha l’obbligo di emanare una decisione di fissazione dei contributi rispettivamente se debba ritenere tale data per la fissazione degli interessi di mora. Non è quindi chiaro quando la Cassa di compensazione debba fissare i contributi dovuti una volta che è in possesso dei dati (fiscali) necessari, ma, a suo dire, “le Casse hanno facoltà di prelevare gli interessi sui contributi non pagati unicamente fino al momento in cui esse possono (recte: devono!) ragionevolmente emanare la decisione definitiva di prelievo dei contributi.” (doc. I punto 2 pag. 4). La legge non impone all’amministrazione di procedere all’emanazione delle decisioni entro un determinato termine, ma un assicurato si deve attendere che siano emanate tempestivamente non appena essa è venuta a conoscenza dei necessari dati. Per l’insorgente, “Ammettere il contrario significa consegnare alla Cassa un vero e proprio passaporto di impunità per ritardare ad arte l’emanazione delle decisioni e, di riflesso, approfittare senza ragione di interessi oltremodo favorevoli sulle somme da incassare a saldo.” (doc. I punto 4 pag. 5). Prova ne è, a dire del ricorrente, che la Cassa non ha spiegato quando ha ricevuto i dati fiscali determinanti per emanare le decisioni definitive di fissazione dei suoi contributi e sugli interessi di ritardo maturati. Rilevante sarebbe comunque soltanto il momento in cui ciò è avvenuto, mentre indifferente sarebbe da chi la Cassa li avrebbe ricevuti (da un’autorità o dall’assicurato stesso).
Applicando per analogia l’art. 46 cpv. 1 LPAmm, il ricorrente ritiene che, in assenza di una tempestiva comunicazione da parte dell’assicurato ex art. 24 cpv. 4 OAVS, i termini per agire inizino a decorrere dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza della decisione dell’autorità fiscale.
D’avviso dell’insorgente, poi, il riferimento giurisprudenziale citato dalla Cassa di compensazione (STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008) non sarebbe pertinente, giacché esso concerne un ritardo da parte dell’Ufficio di tassazione e non della Cassa.
Pertanto, a suo dire neppure il TF si sarebbe espresso sulla questione a sapere con quale tempistica una Cassa sia tenuta ad emanare, una volta in possesso dei dati determinanti, la decisione di prelievo dei contributi e fino a quando essa può prelevare i relativi interessi.
Nel caso concreto, la Cassa non ha reso noto quando è venuta a conoscenza dei suoi dati fiscali, ciò che potrebbe configurare un “vero e proprio diniego di giustizia materiale, nella misura in cui la volontà di nascondere queste informazioni potrebbe (a pensar male si fa peccato…) indurre a credere che via sia una vera e propria volontà di lucrare sulla sistematica di prelievo (ma soprattutto sul tasso vigente) degli interessi. Si chiede quindi – in limine litis – che la Cassa, e in subordine l’Ufficio di tassazione di __________, comunichi a questo lodevole Tribunale (e, di riflesso, al ricorrente) la data esatta in cui ha ricevuto (rispettivamente, comunicato) le decisioni di tassazione in oggetto.” (doc. I punto 7 pag. 7).
1.6. Nella risposta del 10 febbraio 2016 (doc. III) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che l’assicurato aveva inizialmente avversato la notifica di tassazione 2010 ritirando poi solo nel marzo 2015 il suo reclamo, così come risulta dalla conferma dell’8 aprile 2015 (doc. 7c) dell’Ufficio di tassazione, che gli comunica la crescita in giudicato della classificazione d’imposta. Pertanto, fino all’aprile 2015 per la Cassa era impossibile emettere la decisione di fissazione dei contributi dell’anno 2010. Dopodiché, occorre calcolare il tempo tecnico necessario all’autorità fiscale per chiudere il caso e poi per inviare a scaglioni regolari durante l’anno all’amministrazione le tassazioni cresciute in giudicato. In seguito, anche la Cassa di compensazione necessita di un tempo tecnico per verificare ciascun dato fiscale ricevuto ed eventualmente per effettuare degli accertamenti particolari sul singolo caso. Una volta che la Cassa ha accertato la qualità del dato e la sua conformità, essa elabora grosse quantità di decisioni a scaglioni e l’inserimento dei dati nel sistema informatico prende tempo, così come per l’elaborazione e la stampa delle decisioni di fissazione dei contributi. Secondo la Cassa l’emissione della decisione di fissazione del 2010 nel mese di ottobre 2015 è rispettosa dei suoi doveri ed è avvenuta tempestivamente.
Anche per i dati fiscali del 2011, intimati all’assicurato il 6 maggio 2015, occorre tenere conto dei tempi necessari appena descritti.
Pertanto, la Cassa ritiene che l’emissione della decisione del 13 novembre 2015 sia avvenuta in un lasso di tempo ragionevole.
La resistente ha perciò contestato di avere agito con comodo e consapevolmente a sfavore degli assicurati.
D’altronde, ha evidenziato l’amministrazione, se il ricorrente l’avesse informata per tempo sull’andamento della sua cifra di affari pagando degli acconti adeguati, nemmeno sarebbero maturati degli interessi di mora, che ammonterebbero a Fr. 25.- rispettivamente a Fr. 150.- in meno se essa avesse emesso le rispettive decisioni due mesi prima di quanto ha fatto.
1.7. Il ricorrente ha precisato il 17 febbraio 2016 (doc. V) alcuni punti. In particolare ha evidenziato che il ritardo nell’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti alla grande mole di lavoro da smaltire non deve andare a detrimento dell’assicurato, e meglio gli interessi di mora applicati alla somma dovuta devono essere calcolati soltanto fino al momento in cui la Cassa potrebbe ragionevolmente emanare le decisioni e quindi fino a quando essa è venuta in possesso del dato fiscale definitivo.
1.8. Il 25 febbraio 2016 (doc. VII) la Cassa di compensazione ha replicato che l’insorgente avrebbe potuto informarla dei suoi nuovi redditi e che ad essa non va addebitata alcuna colpa per avere emesso le decisioni di fissazione dei contributi nei mesi di ottobre e di novembre 2015. Infatti, gli interessi moratori che ne sono derivati sono dovuti indipendentemente da ogni colpa e non hanno carattere penale.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente ha formulato un unico atto di ricorso contro due distinte decisioni su opposizione che trattano della maturazione di interessi di mora sui conguagli dei contributi dovuti per l’anno 2010 una e per l’anno 2011 l’altra.
Il ricorso concerne quindi fatti di uguale natura e pone temi di diritto materiale identici per ciascuna decisione impugnata. Ne consegue che è opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli incarti n. 30.2016.5 e n. 30.2016.6 ed il TCA evade quindi il ricorso del 12 gennaio 2016 con un unico giudizio.
Per l'art. 31 LPTCA, infatti, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è solo la quantificazione degli interessi di mora che la Cassa di compensazione ha accollato al ricorrente in virtù dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
L’insorgente concorda infatti con il principio stesso di dovere pagare degli interessi di ritardo sui contributi fissati dalla Cassa per gli anni 2010 e 2011, ma ne contesta il metodo di fissazione e meglio l’estensione della loro decorrenza.
L’amministrazione ha calcolato gli interessi di mora dovuti dal ricorrente dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino alla data della fatturazione.
Il ricorrente ritiene invece che tali interessi debbano decorrere soltanto fino al momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza dei dati (fiscali) necessari per emanare la decisione definitiva di fissazione dei contributi, indipendentemente dalla data in cui questa, per motivi indipendenti dalla volontà dell’assicurato e della Cassa, verrà poi emessa.
2.3. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo una serie di spese indicate all’art. 9 cpv. 2 LAVS.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
Con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS sulla riscossione di interessi di mora è stata abrogata.
Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell’azienda in base alla corrispondente tassazione dell’imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 OAVS, se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto.
Per l’art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati.
Per il cpv. 2, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzione fiscale. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS. Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la 2a frase).
Giusta l’art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
Secondo l’art. 27 cpv. 4 OAVS nel tenore in essere dal 1° gennaio 2011, per ogni persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un'indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate (fino al 31 Dicembre 2010, il tenore era il seguente: Per ogni comunicazione fatta secondo i capoversi 2 e 3, le autorità fiscali ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall’Ufficio federale.).
Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. b e lett. f OAVS devono pagare gli interessi di mora:
f. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).
2.4. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora basandosi sull'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, norma la cui applicazione non è qui in discussione e la cui correttezza è senz’altro data, così come risulta dalle decisioni di fissazione dei contributi agli atti.
In discussione sono invece gli importi richiesti in pagamento al ricorrente dalla Cassa di compensazione a titolo di interessi.
Per l’anno 2010, la Cassa creditrice ha calcolato un importo di Fr. 537,20 su un saldo di contributi ancora dovuti di Fr. 2'811,05 per 1'376 giorni di ritardo al 5% del tasso di interesse, maturati dal 1° gennaio 2012 al 26 ottobre 2015 (doc. 7a).
Quanto all’anno 2011, il ritardo accumulato di 1'033 giorni è stato calcolato dal 1° gennaio 2013 al 13 novembre 2015 sull’importo dovuto a conguaglio di Fr. 17'807,25, per degli interessi di mora di Fr. 2'554,85 (doc. 3a).
2.5. Pronunciandosi nell’ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrici di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente.
L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1).
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti.
Inoltre, per l'art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a decorrere gli interessi moratori (DTF 134 V 405 consid. 7.2; VSI 2000 pag. 119).
Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297, secondo cui gli interessi di mora sono dovuti indipendentemente da colpa:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Hingegen weist der Verzugszins nicht pönalen Charakter auf und ist unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet. Für die Verzugszinspflicht im Beitragsbereich ist daher nicht massgebend, ob den Beitragspflichtigen, die Ausgleichskasse oder eine andere Amtsstelle ein Verschulden an der Verzögerung der Beitragsfestsetzung oder -zahlung trifft (BGE 134 V 202 E. 3.3.1, 3.3.2 und 3.5 S. 206 f.). (…)“ (l’evidenziatura è della redattrice).
2.6. Nell'evenienza concreta, come visto, l’insorgente non ha dato seguito ai suoi obblighi notificando immediatamente alla Cassa di compensazione i redditi aziendali conseguiti negli anni in esame, né dopo la realizzazione di tali redditi né tanto meno non appena ha ricevuto le relative notifiche di tassazione IFD 2010 e 2011 (quest’ultima nel mese di maggio 2015) e neppure quando ha ritirato il reclamo per la IFD 2010 e nel mese di aprile 2015 ha ricevuto la comunicazione fiscale che essa era quindi definitiva.
Il ricorrente si discolpa rimproverando alla Cassa di non avere agito appena è venuta a conoscenza dei suoi dati fiscali (aprile e maggio 2015), ma di avere atteso inutilmente dei mesi (ottobre e novembre 2015) prima di emettere le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni 2010 e 2011.
A questo proposito va evidenziato che con la summenzionata STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 il Tribunale federale ha chiarito che anche se una notifica di tassazione è disponibile, la Cassa non è tenuta ad attivarsi per ottenerla:
" 4.2 Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente, in forza dell'art. 27 cpv. 1 OAVS le casse di compensazione non sono obbligate, prima dell'emanazione di una decisione contributiva, di richiedere gli incarti fiscali degli assicurati e di andare alla ricerca di notifiche di tassazione cresciute in giudicato, essendo piuttosto il compito delle autorità fiscali di trasmettere i dati necessari (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 127/04 del 30 dicembre 2004, consid. 4, resa in applicazione della precedente versione dell'art. 27 cpv. 1 prima frase OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2000, il cui tenore corrisponde tuttavia sostanzialmente a quello qui in esame).”.
Inoltre, come già esposto, va ricordato che se segnala tempestivamente l'aumento del reddito in virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS e procede al versamento di acconti maggiorati, il contribuente ha la possibilità di sfuggire all'obbligo moratorio (STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.4).
In queste circostanze, se ne deduce che le esposte precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio sull’operato dell’amministrazione.
In effetti, degli interessi di mora sarebbero dovuti anche se si ipotizzasse che un ritardo sarebbe ascrivibile alla Cassa di compensazione, che avrebbe procrastinato di quattro/cinque mesi l’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi dopo la crescita in giudicato delle notifiche di tassazione IFD 2010 e 2011 dell’assicurato dell’aprile 2015 rispettivamente del giugno 2015 (cfr. la STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016, in cui la Cassa di compensazione ha ritardato di un anno l’emanazione nel 2015 della decisione di fissazione dei contributi dopo le notifiche di tassazione IFD 2008, 2009 e 2010 dell’ottobre 2014, mentre nella STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016 la Cassa ha emesso la decisione di fissazione dei contributi per il 2010 dopo (addirittura) tre anni dalla notifica di tassazione IFD 2010).
Ugualmente, però, degli interessi di ritardo sarebbero maturati anche se si considerasse che se l’autorità fiscale avesse subito emanato nel 2011 la IFD 2010 e nel 2012 la IFD 2011, l’importo ora dovuto sarebbe inferiore, perché la Cassa avrebbe potuto venirne a conoscenza prima e fissare già allora l’ammontare da versare a titolo di contributi personali.
Al medesimo risultato si giungerebbe anche se si ritenesse che l’assicurato avrebbe potuto annunciarsi già a suo tempo alla Cassa di compensazione.
Non va infatti dimenticato che l’assicurato, prima (e meglio) di chiunque, da tempo conosceva i suoi redditi aziendali che sarebbero stati oggetto della tassazione fiscale per quegli anni, seppure l’autorità fiscale abbia poi modificato alcuni parametri. In virtù dell’art. 24 cpv. 4 OAVS, egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa di compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile e chiedere di aumentare gli acconti da versare.
Ciò è quanto l’assicurato ha fatto (però) soltanto di recente, attivandosi il 5 novembre 2015 (doc. 7) informando la Cassa di compensazione sui suoi (presunti) redditi degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e chiedendole di volere emanare le relative decisioni di fissazione definitive e/o provvisorie dei contributi personali con i relativi conteggi e le fatture di chiusura.
Ad ogni buon conto, come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che il ricorrente doveva versare per gli anni di contribuzione 2010 e 2011 v’è la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il 26 ottobre 2015 e il 13 novembre 2015 dall’amministrazione, ha condotto l’assicurato a posticiparne per almeno cinque rispettivamente per almeno quattro anni il versamento. Tale agire ha comportato per il ricorrente un vantaggio a suo favore (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), il quale avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che egli ne abbia o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi reclamati per gli anni 2010 e 2011 il ricorrente è pertanto tenuto a pagare degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2012 per l’anno 2010 e dal 1° gennaio 2013 per i contributi del 2011.
2.7. Per quanto concerne la censura principale rivolta dal ricorrente alla Cassa di una sua colpa nel tardare ad emettere le decisioni di fissazione dei contributi malgrado la decisione di tassazione fosse già disponibile, ciò che a suo dire avrebbe inutilmente dilatato la maturazione degli interessi di ritardo, va qui rinviato, a titolo di esempio, alla citata STF 9C_709/2007.
In quel caso, l’autorità fiscale ha comunicato alla Cassa i dati fiscali per l'anno 2001 l'11 aprile 2005 e quelli per il 2002 il 28 giugno 2005, mentre l’amministrazione ha emesso il conguaglio dei contributi personali dovuti il 25 aprile 2005 per l’anno 2001 e il 12 luglio 2005 per l’anno 2002. Il 7 dicembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi di mora sui citati contributi personali. Gli interessi maturati sono stati calcolati da una parte dal 1° gennaio 2003 all'11 maggio 2005, giorno in cui il pagamento dei contributi per l’anno 2001 richiesto il 25 aprile 2005 è giunto alla Cassa; d'altra parte dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi definitivi fissati con la relativa decisione del 12 luglio 2005, ossia il 16 agosto 2005.
Il ricorrente si è lamentato che la Cassa ha atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, fino al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora (cfr. consid. 4.1).
L’Alta Corte ha così evaso questa censura:
" 4.5 Il fatto poi che la Cassa abbia atteso dal 25 aprile 2005, rispettivamente dal 12 luglio 2005, al 7 dicembre 2006 per calcolare gli interessi di mora, non è stato di alcun pregiudizio per il ricorrente poiché questi ultimi sono stati stabiliti, conformemente agli art. 41bis cpv. 2 e 42 OAVS, solo fino alla data di pagamento del saldo finale.”.
Il TF ha tutelato l’agire della Cassa e quindi anche il conteggio degli interessi di mora, che sono decorsi dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (l’11 maggio rispettivamente il 16 agosto 2005) e ciò indipendentemente da quando la Cassa è venuta a conoscenza dei dati trasmessile dall’autorità fiscale.
Se si volesse invece seguire il ragionamento dell’avv. RI 1 rapportato al caso esaminato dal Tribunale federale, la Cassa avrebbe dovuto conteggiare gli interessi di mora soltanto fino all'11 aprile 2005 quando ha ricevuto i dati fiscali per l'anno 2001 rispettivamente fino al 28 giugno 2005 per quelli per il 2002 (cfr. consid. 4.3).
Così non è giacché gli interessi, conformemente agli artt. 41bis cpv. 2 e 42 OAVS, decorrono fino alla data di pagamento del saldo finale rispettivamente fino alla data della fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Questo significa che finché tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per gli anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non era possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo. E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
È vero, nel caso esposto giudicato dal TF la differenza di giorni è minima fra il momento in cui la Cassa ha ricevuto i dati fiscali e quando ha emanato le decisioni di fissazione dei contributi.
Per contro, nell’evenienza concreta, fra questi due momenti sono trascorsi alcuni mesi ed è proprio sulla (in)tempestività dell’agire della Cassa una volta ottenuti i dati fiscali che l’insorgente poggia la sua tesi, pretendendo un comportamento più corretto.
Tuttavia, come già evidenziato, non va dimenticato che dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso interviene di conseguenza anche qualora la Cassa, o l'autorità fiscale, dovesse avere - per ipotesi che qui il ricorrente ritiene possibile - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva di contributi.
Una soluzione diversa da quella adottata dall’amministrazione non è quindi possibile e la tesi del ricorrente sull’anticipare la fine della decorrenza degli interessi di mora va dunque respinta.
2.8. Per quanto concerne il tasso del 5% applicato dalla Cassa, che il ricorrente contesta affermando trattarsi di un tasso di “usura, ma purtroppo legale” (doc. I punto 1), il TCA rileva che la DTF 139 V 297 ha stabilito che l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso d'interesse da esso fissato al 5% per anno non è contrario al diritto né tantomeno è arbitrario:
" 3.3.2.2 Dem Verzugszins kommt die Funktion eines Vorteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zu. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. (…)
Nebst dem pauschalen Ausgleich von Zinsgewinn und -verlust - der überdies für Verzugs- und Vergütungszinsen gleich hoch ausfällt - bezweckt der Verzugszins zusätzlich eine Abgeltung des administrativen Aufwands für die verspätete resp. nachträgliche Beitragserhebung und für die Erhebung des Verzugszinses selbst. Auch wenn sich gewisse Abweichungen zu den jeweils geltenden Zinssätzen auf dem Geld- und Kapitalmarkt ergeben, sind diese systemimmanent und bedürfen nur dann einer Korrektur, wenn Abweichungen über längere Zeit hinweg und in beträchtlichem Ausmass bestehen. Der AHV-rechtliche Verzugszins ist ferner nicht mit einem Marktzins zu vergleichen. Vielmehr handelt es sich um einen "technischen" Zinssatz. Er wurde vom Bundesrat im Rahmen der gesetzlich an ihn delegierten Kompetenz in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen AHV-Kommission (vgl. Art. 73 AHVG) und den Fachkommissionen so festgesetzt, dass er in dem für die Sozialversicherung eigenen Inkasso- und Bezugsverfahren von den mit der Durchführung der AHV beauftragten Ausgleichskassen ohne allzu grossen administrativen Aufwand effizient angewendet werden kann (ZAK 1990 284, H 170/89 E. 4b/ee und 4b/ff).
3.3.3 Ein Grund, von der in E. 3.3.2 dargelegten Rechtsprechung grundsätzlich abzuweichen (vgl. BGE 136 III 6 E. 3 S. 8; BGE 135 I 79 E. 3 S. 82; BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76), ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht. Daher lässt sich aus einem "seit Jahren herrschenden Zinsniveau von 1-2 %" allein noch nicht auf fehlende Gesetzmässigkeit schliessen. Dagegen spricht auch der Umstand, dass mit Art. 104 Abs. 1 OR formellgesetzlich ein Verzugszinssatz von 5 % festgelegt ist, welche Bestimmung im Verwaltungsrecht bei fehlender Anordnung als allgemeiner Rechtsgrundsatz analog Anwendung findet (HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 41 Rz. 191 und S. 175 Rz. 756 ff.; vgl. auch SVR 2001 BVG Nr. 16 S. 63, B 43/98 E. 4b; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 38 zu Art. 26 ATSG mit Hinweisen).
3.3.4 Nach dem Gesagten beruht Art. 42 Abs. 2 AHVV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage und ist auch der darin festgelegte Zinssatz nicht gesetzeswidrig oder gar willkürlich (vgl. BGE 134 II 124 E. 4.1 S. 133; BGE 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit Hinweisen). Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet. (…)". (le sottolineature sono della redattrice)
È dunque a buon diritto che in concreto gli interessi del 5% sono dovuti dal ricorrente sui conguagli dei contributi a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 26 ottobre 2015 (contributi per l’anno 2010) e dal 1° gennaio 2013 al 13 novembre 2015 (contributi per il 2011).
2.9. Infine, occorre rilevare che già con STCA 30.2007.26 del 23 luglio 2007, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale aveva respinto il ricorso dell’assicurato portante su una fattispecie simile e confermato il computo di interessi di mora sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
In quel caso, i saldi dei contributi (conguagli) per il 2001 ed il 2002 sono stati richiesti all'assicurato il 23 dicembre 2005 e i pagamenti sono entrambi giunti alla Cassa il 7 febbraio 2006. Il 30 novembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che fissavano per l'anno 2001 e per il 2002 degli interessi di mora.
Già allora, come ora, l'assicurato si era opposto a queste decisioni attribuendo l'origine degli interessi di mora unicamente al ritardo con cui la Cassa di compensazione aveva fissato i conguagli dei contributi dovuti come indipendente, malgrado disponesse da tempo delle necessarie informazioni per fissare il totale dovuto. Egli aveva inoltre contestato che gli interessi di mora decorressero già dal 1° gennaio 2003 e che non vi fosse una base legale sufficiente per estendere il prelievo di questi interessi fino al 7 febbraio 2006.
In quell’occasione, il TCA aveva già reso attento l’assicurato che egli avrebbe dovuto farsi parte diligente e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni (cfr. consid. 8). Inoltre, era da escludere una colpa della Cassa per il ritardo accumulato nell’emanazione delle decisioni di sua competenza (cfr. consid. 9). Pertanto, questo Tribunale ha concluso che “Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo, che in
specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto sul conto corrente della Cassa di compensazione il 7 febbraio 2006.” (cfr. consid. 11) e quindi ben oltre il momento in cui la tassazione fiscale 2003A era disponibile rispettivamente quando la stessa è pervenuta alla Cassa da parte dell’autorità fiscale.
2.10. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto di sapere la data esatta in cui la Cassa ha ricevuto i suoi dati fiscali (doc. I punto 7).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Stanti le considerazioni esposte, la richiesta del ricorrente di richiamare dalla Cassa di compensazione e dalla competente autorità fiscale il documento che attesti il momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza dei suoi dati fiscali rispettivamente che essa comunichi la data esatta in cui ha ricevuto le sue decisioni di tassazione, può rimanere inevasa.
La conoscenza di questo dato, come visto, non modificherebbe comunque l’esito del presente ricorso, giacché nessuna colpa può essere imputata alla Cassa né tanto meno all’autorità fiscale per un’eventuale dilazione dei tempi nell’emanazione delle decisioni di fissazione dei contributi personali dell’assicurato.
2.11. Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti