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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2016 30.2016.39

15. Dezember 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,909 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Richiesta di assegno per grandi invalidi. La legge prevede un anno di attesa da quando è insorta la necessità permanente di fare regolarmente capo a terzi per svolgere gli atti ordinari della vita. L'assicurata stessa e il suo medico curante hanno indicato il mese di gennaio 2016 quale inizio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2016.39   TB

Lugano 15 dicembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni  

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2016 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 16 settembre 2016 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di rendite AVS

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1931, il 19 maggio 2016 (doc. 1) ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi AVS, indicando di avere difficoltà dal gennaio 2016 a compiere gli atti ordinari della vita.

                               1.2.   Con decisione del 1° settembre 2016 (doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato momentaneamente all’assicurata il diritto all’assegno per grandi invalidi, poiché la grande invalidità è presente dal 1° gennaio 2016 e quindi non almeno da un anno conformemente all’art. 43bis cpv. 2 LAVS.

Per questo motivo, la Cassa di compensazione ha consigliato all’assicurata di ripresentare la domanda nel gennaio 2017.

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 16 settembre 2014 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione del 12 settembre 2016 (doc. 8) con cui l’assicurata ha osservato che l’aiuto che riceve è regolare e notevole ed avviene sia di giorno sia di notte da parte di un servizio di cure a domicilio, i cui costi vengono assunti dalla sua Cassa malati.

Dopo avere esposto le norme legali applicabili, l’amministrazione ha ribadito che le risposte date nell’apposito formulario dai rappresentanti dell’assicurata sono state confermate dal medico curante, il quale ha in seguito precisato che l’assicurata necessita di aiuto regolare per andare al gabinetto da oltre un anno e della sorveglianza personale da gennaio 2016. Alla luce, anche, delle motivazioni addotte dall’interessata, per la Cassa non v’è pertanto alcun motivo per scostarsi dalla decisione di fissare l’inizio del periodo d’attesa al mese di gennaio 2016.

                               1.4.   Il 14 ottobre 2016 (doc. I) RI 1, rappresentata dal marito RA 1, ha chiesto al Tribunale di riconoscerle il diritto all’assegno per grandi invalidi dal 1° gennaio 2016. La ricorrente ha rilevato che la sua invalidità non è sorta all’improvviso a fine dicembre 2015, quando ha avuto un infortunio, ma è presente dal gennaio 2014, ossia da quando sono stati riscontrati i primi vuoti di memoria poi sfociati nella demenza senile. Le cinque-sei visite annue nel 2014 e nel 2015 presso il dr. med. __________, suo medico curante, e il ricovero d’urgenza dovuto alla caduta avvenuta il 25 dicembre 2015, a seguito della quale l’assicurata fa capo al Servizio assistenza e cure a domicilio __________, testimoniano la sua necessità di aiuto di terzi dall’inizio della malattia.

Pertanto, le risposte date il 15 maggio 2016 “sono incomplete o sbagliate”, siccome alcune domande contenute nel formulario “non erano chiare e precise a sufficienza per noi.” (doc. I pag. 2).

Inoltre, il medico curante ha dapprima confermato il contenuto del formulario, ma poi ha precisato che l’aiuto per andare al gabinetto è necessario da oltre un anno e quindi ben prima del gennaio 2016.

La ricorrente si è lamentata che la Cassa di compensazione non le ha chiesto alcuna precisazione sulla data dell’insorgenza della grande invalidità che, ha ricordato, è apparsa nel gennaio 2014 e da allora necessita di aiuto regolare per prendere le medicine, per la sorveglianza diurna e notturna, per andare al gabinetto, per recarsi dal medico, per vestirsi e svestirsi e per lavarsi.

In conclusione, la ricorrente ha ricordato che per il dr. med. __________ le conseguenze dell’invalidità esistono già dall’estate del 2015 e che il dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________ “conferma che già dall’inizio del 2014 e quasi fino alla fine del 2015 c’era invalidità di grado lieve e medio. A partire dal 21 dicembre 2015, anche a seguito dell’infortunio, l’invalidità è di grado elevato.” (doc. I pag. 3), perciò il periodo di attesa di un anno è già trascorso negli anni 2014 e 2015.

                               1.5.   Il 28 ottobre 2016 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso e di confermare la decisione su opposizione, osservando come nessun nuovo elemento di natura medica sia stato avanzato dalla ricorrente, perciò la data di inizio del periodo di attesa non può essere fatta risalire anteriormente al mese di gennaio 2016. Nell’apposito formulario di richiesta è stata indicata la data del mese di gennaio 2016 per compiere cinque dei sei atti ordinari della vita e per le cure infermieristiche, mentre la sorveglianza personale è necessaria dal 29 dicembre 2015. Anche il medico curante ha confermato queste circostanze e, a specifica domanda dell’amministrazione, ha precisato che l’aiuto per andare al gabinetto è necessario da oltre un anno, mentre la sorveglianza personale dal gennaio 2016.

Di conseguenza, ha concluso la Cassa di compensazione, l’inizio del termine di attesa non può essere fatto risalire a prima del gennaio 2016. Le affermazioni ricorsuali dell’assicurata non sono atte a rimettere in discussione queste circostanze, facendo stato le prime affermazioni rilasciate quando ne ignorava le conseguenze giuridiche.

Inoltre, la documentazione medica agli atti non fornisce elementi tali da ritenere oggettivamente che la grande invalidità sia antecedente al mese di gennaio 2016 e che sia necessario esperire ulteriori accertamenti medici in tal senso.

                               1.6.   Il 4 novembre 2016 (doc. V) RI 1 ha contestato la risposta della Cassa, perché non si pronuncia sulle sue osservazioni ed in particolare sul fatto che, per il dr. __________, la malattia era in corso da più di un anno e quindi dall’inizio del 2014 era di grado lieve e poi medio e da dicembre 2015 di grado elevato. A fine 2015 il periodo d’attesa era dunque trascorso.

                               1.7.   La Cassa di compensazione ha ribadito il 18 novembre 2016 (doc. VII) che dall’intera documentazione agli atti risulta inequivocabile come l’inizio del periodo d’attesa risalga al gennaio 2016, perciò il ricorso va respinto.

considerato                    in diritto

                               2.1.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA.

Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.   necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.   a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.   è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.    rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                         - andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

                               2.2.   Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha inizialmente respinto momentaneamente la richiesta della ricorrente di un AGI dell'AVS, a motivo che l'inizio dell'anno di attesa (art. 43bis cpv. 2 LAVS) per la grande invalidità di lunga durata andava fatto risalire al mese di gennaio 2016.

Pertanto, è solo dal mese di gennaio 2017 che l'assicurata potrà pretendere un assegno per grandi invalidi.

L'amministrazione è pervenuta a questa conclusione sulla scorta della documentazione medica raccolta presso il medico curante e delle affermazioni che la stessa assicurata, per il tramite del marito e del figlio, ha indicato nel formulario di richiesta per adulti di un assegno per grandi invalidi compilato il 15 maggio 2016.

                               2.3.   La decisione della Cassa di compensazione va confermata.

In effetti, l'art. 43bis cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 3) prescrive chiaramente che il diritto all'assegno sorge al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione e dalla documentazione agli atti risulta che è dal mese di gennaio 2016 che RI 1 necessita dell'aiuto diretto, regolare e permanente di terzi per espletare le necessarie attività quotidiane.

Questa circostanza emerge chiaramente dalle risposte date il 22 giugno 2016 (doc. 3) dal dr. med. __________, FMH medicina interna generale e medico curante dell'assicurata, il quale nell’allegato al modulo di richiesta per un assegno per grandi invalidi dell’AVS ha indicato di avere in cura da anni l’assicurata (domanda n. 1), di avere posto la diagnosi di demenza senile (domanda n. 2), che le indicazioni sulla grande invalidità al punto 4 della richiesta di un AGI (pagine 3 e 4) corrispondono alle sue constatazioni, che la grande invalidità dell’assicurata non può essere diminuita impiegando mezzi ausiliari adeguati e che la prognosi è suscettibile di peggioramento.

In effetti, nell’apposito formulario di richiesta di un assegno per grandi invalidi, compilato il 15 maggio 2016 dai familiari della ricorrente, al capitolo 4 relativo alle indicazioni sulla grande invalidità è stato chiesto se per gli atti ordinari della vita quotidiana (punto 4.1) l’assicurata necessita di assistenza.

Per vestirsi/svestirsi, per alzarsi/sedersi/coricarsi, per mangiare, per la cura del corpo, per fare i propri bisogni e per spostarsi, la risposta è stata positiva, nel senso che l’interessata necessita di fare capo a terze persone per questi atti ordinari della vita.

Per tutti questi atti questa necessità esiste dal gennaio 2016 ed è quotidiana. Solo per andare al gabinetto non è stato precisato a partire da quando l’assicurata abbisogna di questo aiuto.

Per il mantenimento dei contatti sociali non è stato indicato nulla.

L’assicurata ha inoltre risposto affermativamente alla domanda se necessita di cure infermieristiche (punto 4.2), specificando che questa esigenza esiste da “gennaio 2016, dal 29.12.2015”, e che è un servizio specializzato che se ne occupa.

Infine, alla domanda a sapere se l’assicurata necessita di sorveglianza personale (punto 4.3) è stato risposto di Sì, con la precisazione che sono il marito e il figlio ad occuparsi di lei dal 29 dicembre 2015.

Il 30 giugno 2016 (doc. 4) l’Ufficio assicurazione invalidità, ritenuto che un paio di risposte erano incomplete e/o contraddittorie, ha chiesto al dr. med. __________ di precisare da quando (mese e anno) l’assicurata abbisogna di aiuto per andare al gabinetto, qual è il grado della demenza e se la sorveglianza è necessaria dal gennaio 2016, come per gli atti ordinari della vita, oppure dal 29 dicembre 2015.

A fine agosto 2016 (doc. 6) il medico curante ha risposto “da oltre 1 anno” alla prima domanda, che il grado della demenza è medio grave e che la sorveglianza è necessaria da gennaio 2016.

Stanti queste risposte, anche il TCA, come la Cassa di compensazione, non può che concludere che l’inizio dell’anno di attesa decorre dal mese di gennaio 2016.

Tutte le risposte date dall’assicurata stessa, e confermate dal suo medico curante, indicano chiaramente che essa ha bisogno dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita da dopo la caduta del 25 dicembre 2015, e meglio dal gennaio 2016.

La sola circostanza che l’aiuto per andare al gabinetto risalga a metà 2015 non porta ad un diverso risultato, ritenuto che per potere avere diritto ad un assegno per grandi invalidi occorre che l’aiuto di terzi serva per compiere almeno due atti ordinari della vita e (AGI grado medio) /o (AGI grado lieve) la persona interessata necessiti di una sorveglianza personale.

Come visto, per tutti gli (altri) atti ordinari della vita questa necessità esiste dal gennaio 2016, mentre la necessità di sorveglianza personale è presente, secondo l’interessata, dal 29 dicembre 2015, ossia da quando è rientrata al proprio domicilio dopo la degenza ospedaliera insorta con la caduta di qualche giorno prima, ma per il dr. med. __________ dal gennaio 2016.

In assenza di certificati medici che indichino un arco temporale differente, questo Tribunale non può che confermare che la grande invalidità della ricorrente è sorta da gennaio 2016.

                               2.4.   Occorre infine osservare che questa conclusione non è in contrasto con le affermazioni della ricorrente, secondo cui la sua malattia è insorta già a fine 2013 / inizio 2014, quando sono stati constatati i primi sintomi.

Non viene inoltre qui messo in dubbio che sia durante l’anno 2014 sia durante l’anno 2015 l’assicurata sia stata visitata dal suo medico curante in sei rispettivamente in cinque occasioni.

Queste visite non vogliono però ancora significare che essa necessitasse già da allora dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita, ma solo che era in cura presso il dr. med. __________ per la malattia che si è manifestata in quegli anni.

A questo proposito il Tribunale rileva che malgrado il medico curante abbia visitato in diverse occasioni l’assicurata già nel 2014 e nel 2015, tuttavia alla domanda chiara a sapere da quando esistono degli impedimenti tali per l’interessata da dovere necessitare di terzi per vivere la sua quotidianità, egli ha risposto, eccetto per l’atto dell’andare al gabinetto, che è (solo) dal mese di gennaio 2016.

In queste circostanze, una soluzione diversa da quella adottata dalla Cassa di compensazione non può essere tutelata, nemmeno di fronte all’affermazione della ricorrente, che è rimasta tale in assenza di certificati medici che ne comprovino la validità, secondo cui anche un certo dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________ “conferma che già dall’inizio del 2014 e quasi fino alla fine del 2015 c’era invalidità di grado lieve e medio.” (doc. I pag. 3).

                               2.5.   A questo proposito, per quanto concerne la lamentela della ricorrente secondo cui “Non sono state fatte ulteriori indagini, non ci sono stati richiesti schiarimenti.” (doc. I pag. 3), va qui rilevato che l'art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.

Ciò nonostante, per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, dove Locher rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

In concreto, l'amministrazione ha ritenuto che dalla documentazione medica raccolta presso il curante l'inizio della necessità dell'aiuto regolare e notevole di terzi per l'assicurata nel compiere gli atti ordinari della vita andava fissato nel mese di gennaio 2016.

Spettava semmai all'interessata, che contestava l'inizio del termine d'attesa, apportare le necessarie prove a sostegno della sua tesi. Ciò non è tuttavia mai avvenuto, visto che la semplice indicazione che il dr. __________ attesti che era presente un’invalidità di grado lieve dall’inizio del 2014 e poi di grado medio fino a fine 2015 non è stata comprovata da alcun certificato medico.

Va ribadito che la presenza di una malattia – la cui nascita ed esistenza non si vuole qui mettere in dubbio - non vuole ancora dire che gli atti quotidiani della vita non potessero essere svolti autonomamente dall'assicurata e che invece ella necessitasse di un aiuto esterno regolare e notevole.

                               2.6.   Stante quanto precede, è indubbio che è dal mese di gennaio 2016, e non dal 2014 e nemmeno dal 2015, che va fatto risalire il momento a partire dal quale far decorrere il tempo d'attesa di un "anno intero, senza interruzione", di cui all'art. 43bis cpv. 2 LAVS.

Il diritto a tale prestazione nasce infatti soltanto dopo un anno di attesa dal manifestarsi, senza interruzione, della sua condizione di grande invalido.

Di conseguenza, i presupposti legali per potere concedere alla ricorrente un assegno per grandi invalidi dell'AVS ex art. 43bis cpv. 2 LAVS sono adempiuti soltanto dal gennaio 2016.

In queste circostanze, il diritto all'assegno per grandi invalidi può sorgere al più presto dopo che l'assicurata è stata grande invalida di grado elevato, medio o lieve per un anno, e meglio quindi soltanto dal prossimo mese di gennaio 2017.

Alla luce delle considerazioni esposte discende che la decisione su opposizione emanata dalla Cassa di compensazione deve essere confermata e il ricorso integralmente respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

30.2016.39 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2016 30.2016.39 — Swissrulings