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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2015 30.2015.18

26. November 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,666 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

L'assicurata pretende un AGI medio anziché esiguo,ritenendo di necessitare anche di una sorveglianza personale permanente.Tuttavia,sia dalle sue stesse dichiarazioni,sia dal certificato medico sia ancora dal rapporto d'inchiesta dell'assistente sociale,tale necessità non emerge. Confermata decisione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2015.18   TB

Lugano 26 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni  

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 20 agosto 2015 emanata da

Cassa CO 1      in materia di assegni per grandi invalidi dell’AVS

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Il 10 aprile 2015 (doc. 1) RI 1, nata nel 1934, ha formulato richiesta per un assegno per grandi invalidi AVS, avendo difficoltà dal 2007 a vestirsi/svestirsi, lavarsi e spostarsi.

                               1.2.   Il 17 luglio 2015 un'assistente sociale, su mandato dell'Ufficio assicurazione invalidità, ha effettuato un'inchiesta domiciliare, dal cui rapporto del 20 luglio 2015 (doc. 5) è emerso che l'assicurata dipende da terzi per compiere tre atti ordinari della vita: vestirsi dal gennaio 2013, lavarsi dal gennaio 2013 e spostarsi dal gennaio 2007.

                               1.3.   Con decisione del 6 agosto 2015 (doc. 6) la Cassa CO 1 ha concesso all’assicurata un assegno per grandi invalidi di grado esiguo, osservando che la necessità di un aiuto regolare da parte di terzi per gli atti quotidiani della vita andava fatta risalire al gennaio 2013 per vestirsi/svestirsi e lavarsi, mentre già dal gennaio 2007 per spostarsi; l’interessata non necessita di una sorveglianza personale continua. Il diritto all’AGI decorrerebbe dal gennaio 2014, ossia trascorso un anno d’attesa dall’inizio della dipendenza da terzi, ma visto che la domanda è tardiva, essendo stata presentata il 23 aprile 2015, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi decorre soltanto dall’aprile 2014.

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 20 agosto 2015 (doc. A1) la Cassa CO 1 ha respinto l'opposizione del 12 agosto 2015 (doc. A2) osservando che, come indicato dall’interessata medesima sia nel formulario di domanda AGI sia nel suo scritto del 29 maggio 2015 (doc. 3), così pure come risulta dal rapporto d’inchiesta domiciliare, essa non necessita di sorveglianza personale continua. L’amministrazione ha illustrato la nozione di questo concetto, concludendo che non si riflette nella situazione concreta attraverso l’aiuto della figlia, così come prestato. Pertanto, non è possibile attribuire un AGI più elevato.

                               1.5.   Con ricorso del 2 settembre 2015 (doc. I), completato il 18 settembre 2015 (doc. III) su invito del giudice delegato (doc. II), RI 1, rappresentata dalla figlia RA 1, ha chiesto al TCA di aumentare il grado dell'assegno per grandi invalidi (da esiguo a medio).

La ricorrente ha rilevato che la figlia si occupa giornalmente di vestirla/svestirla, coricarla alla sera, aiutarla a farsi la doccia, accompagnarla negli spostamenti all’esterno per stabilire contatti e per fare la passeggiata quotidiana, fare la spesa e portarla dal medico. Pertanto, seppure a causa di una svista nella compilazione del formulario al punto 4.4 non abbia indicato che la figlia la sorveglia anche di notte, in effetti quest’ultima si occupa di lei 24h/24h e di ciò bisogna tenere conto nella definizione dell’AGI.

Infine, l’assicurata ha indicato le patologie di cui soffre e ha evidenziato che, come riportato dal medico curante, al momento la situazione è stazionaria, ma con possibilità di peggioramento.

                               1.6.   Con risposta del 1° ottobre 2015 (doc. V) la Cassa CO 1 ha confermato la sua posizione, e meglio che l’assicurata non necessita di sorveglianza personale permanente così come intesa dalle Direttive e dalla giurisprudenza.

Non va poi dimenticato che la valutazione che essa ha eseguito si basa sulle dichiarazioni riportate dall’assicurata medesima nell’apposito formulario di richiesta dell’AGI, che sono pure emerse dall’inchiesta domiciliare.

La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha concesso all'assicurata un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado esiguo, considerata la necessità di aiuto di terzi (solo) per lo svolgimento di tre atti ordinari della vita.

La ricorrente ritiene, infatti, che siano dati i presupposti per ammettere anche la necessità della sorveglianza personale permanente e quindi per aumentare a medio il grado dell’AGI.

                               2.2.   L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio 2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34 capoverso 5.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA (art. 46 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

Secondo l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

Per il capoverso 2, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                         a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b.   necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d.   a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e.   è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.    rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale

                                         - andare al gabinetto

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

                               2.3.   Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha accolto la richiesta dell’assicurata attribuendole un AGI dell'AVS di grado lieve, a motivo che, sulla scorta del parere del medico curante così pure delle indicazioni fornite dall’assicurata stessa nell’apposito formulario di richiesta dell’assegno e nell’ambito dell’inchiesta domiciliare compiuta dall’assistente sociale, dal 1° gennaio 2013 è iniziata la necessità per l'assicurata di fare capo a terze persone per svolgere due atti ordinari della vita.

Ora la ricorrente reclama il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio, sostenendo di necessitare anche di una sorveglianza personale continua prestata dalla figlia.

Occorre dunque esaminare se questa necessità sia effettivamente data e quindi se l’assicurata possa aspirare ad un incremento del suo grado di grande invalidità.

                               2.4.   D'avviso del TCA, alla luce degli elementi emersi, la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione va confermata.

Per giustificare la sua pretesa, la ricorrente allega il certificato del suo medico curante, dr. med. __________, sostenendo che esso confermerebbe la necessità di un aiuto permanente.

In realtà, compilando il formulario per la richiesta di un AGI, il 21 aprile 2015 (doc. A3) il medico curante della ricorrente, in particolare, ha posto la diagnosi, ha indicato che lo stato di salute dell’assicurata era suscettibile di peggioramento e che la prognosi era stazionaria. Inoltre, alla domanda n. 8.6, ossia se “Quanto indicato alla cifra 4, anche nell’ambito della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei rilevati”, il medico ha risposto di Sì.

Ciò significa che il curante ha confermato quanto dichiarato dall’assicurata, ossia che essa necessita sì di sorveglianza personale, ma soltanto di giorno.

Infatti, al punto 4.4 del medesimo formulario la figlia ha crociato la risposta “Sì” alla domanda se “Necessita di sorveglianza personale”, ma poi ha crociato soltanto la casella “di giorno” e non anche quella “di notte”.

Inoltre, alla precisazione “In caso affermativo, in quale forma e in quali ambiti”, la figlia dell’assicurata ha specificato che “Non può essere lasciata sola per lunghi periodi. Sono presente 3 volte al giorno, a dipendenza del dovuto aiuto certi giorni anche di più.”.

Dalle risposte fornite emerge chiaramente che l’assicurata non necessita di una sorveglianza di 24 ore su 24 da parte di terze persone.

Nemmeno dalle indicazioni sulla grande invalidità riportate al capitolo 4.1 risulta una tale necessità.

Questa circostanza è pure stata accertata dall’assistente sociale durante la visita a domicilio dell’assicurata, alla quale era presente anche la figlia, che qui la rappresenta.

Al quesito n. 3.4 “La persona assicurata necessita di una sorveglianza personale?”, l’assistente sociale ha risposto “No”.

Inoltre, al capitolo 4, in cui essa ha riassunto la situazione dell’assicurata e ha proposto l’accoglimento della domanda di assegno per grandi invalidi, figura quanto segue:

" La persona assicurata dipende da terzi per compiere tre atti ordinari della vita:

vestirsi                                                           da gennaio 2013

lavarsi                                                            da gennaio 2013

spostarsi                                                       da gennaio 2007

Non necessita di una sorveglianza personale continua”.

                               2.5.   Al riguardo va osservato che nella DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori.

Innanzitutto, secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.

Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno.

Tuttavia, continua l’Alta Corte, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).

                               2.6.   In concreto, allestito - in conoscenza della situazione medica e domestica - da persona abilitata a stabilire l'esistenza di grande invalidità (DTF 107 V 136, 143 consid. 2b), il rapporto riporta in dettaglio quanto constatato personalmente e riferito dall'assicurata e dalla figlia in merito ai singoli atti ordinari della vita e alla necessità di cure permanenti o di sorveglianza personale.

Questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza in merito ai rapporti d’inchiesta, non ha motivo per non prendere in considerazione le conclusioni tratte dall’assistente sociale, la quale ha potuto verificare di persona, parlando personalmente con l’assicurata e con la persona che si occupa di lei, la capacità dell’insorgente di compiere gli atti ordinari della vita.

Al referto del 20 luglio 2015, completo e concludente, va pertanto dato pieno valore probatorio.

Le conclusioni cui è giunta l’assistente sociale vengono inoltre corroborate dalla indicazioni, in parte sovrapponibili, che emergono dal formulario per la richiesta di un assegno per grandi invalidi, così pure dalle dichiarazioni stesse dell’assicurata.

Risulta infatti che “solo” per tre atti ordinari della vita (vestirsi-svestirsi, lavarsi e spostarsi) la ricorrente necessita sempre del costante aiuto di terzi.

Per contro, sia dall’inchiesta a domicilio sia dal formulario, sottoscritto anche dal medico curante, emerge che l’interessata non necessita di sorveglianza personale continua (cfr. risposta a domanda 3.4, doc. 5-4).

Inoltre, per gli altri atti ordinari (in particolare andare al gabinetto e alzarsi, sedersi, coricarsi) l’aiuto di terzi non è necessario come risulta chiaramente dall’inchiesta a domicilio.

In queste condizioni le conclusioni dell’assistente sociale, corroborate dalle indicazioni figuranti nel formulario per la richiesta dell’assegno per grandi invalidi, vanno confermate.

                               2.7.   Per quanto concerne le dichiarazioni della ricorrente, espresse per il tramite della figlia, va evidenziato che essa non ha mai affermato, se non dopo avere ricevuto la decisione di attribuzione di un AGI di grado lieve, di necessitare di una sorveglianza personale permanente.

Infatti, nel suo primo scritto del 29 maggio 2015 (doc. 3) RA 1 ha rilevato:

" Dal 01.01.2007, aiuto mia madre quotidianamente:

-       Aiuto per doccia e capelli.

-       Indossare gli abiti e le calze elastiche (per problemi di gambe con molte vene) al mattino.

-       Preparare le diverse medicine e per provare la glicemia.

-       Preparare il pranzo e cena (da 2 anni)

-       Accompagnarla a fare la passeggiata.

-       Una volta a settimana fare la spesa.

-       Quando necessario portarla dal medico.

-       Portargli a spasso il cane tre volte al giorno.

-       Alla sera prepararla per coricarsi.

-       Fare le pulizia di casa.

Comunque io sono a sua disposizione tutto il giorno e la notte, abitandogli vicino.”.

Nella sua opposizione del 12 agosto 2015 (doc. 9) la figlia dell’assicurata ha annotato quanto segue:

" Forse non mi sono fatta capire, ma per le cose che lei ha elencato nella sua risposta per cui mia madre ha diritto all’assegno di fr. 235.- mensili, cioè per: vestirsi/svestirsi. – Lavarsi. – Spostarsi, vanno benissimo, ma manca un punto importante, io (come figlia che mi occupo) sono a disposizione per mia madre 24 ore su 24, mi chiama in qualsiasi orario anche di notte, abito praticamente vicino, esco di casa faccio delle scale ed entro da lei. Per cui per tutto il tempo devo essere sempre presente perché sono la responsabile ad ogni sua chiamata. In poche parole se dovrei mancare anche solo per poche ore devo avvertire una persona per poter essere a sua disposizione per eventuali problemi. Sola non rimane mai.”.

Infine, tanto nel ricorso quanto nel suo complemento, la rappresentante della ricorrente ha ribadito di occuparsi della mamma giornalmente a vestirsi/svestirsi, coricarsi alla sera, aiutarla a lavarsi in doccia, a spostarsi all’esterno per stabilire contatti e passeggiata quotidiana, per farle la spesa e portarla dal medico.

Inoltre, essa ha affermato che, “per una mia svista nel punto 4.4 della richiesta dell’assegno Invalidi, non ho crociato sorveglianza di notte, ma effettivamente mi rendo conto che sono a disposizione per mia madre 24 ore su 24. In caso di mia assenza lascio comunque una persona affidabile a sua disposizione per il tempo necessario.” (doc. III).

                               2.8.   In merito alle ultime affermazioni della rappresentante della ricorrente, va evidenziato come le dichiarazioni della prima ora rilasciate spontaneamente, in generale sono meno condizionate e più attendibili delle descrizioni fornite più tardi, poiché consciamente o inconsciamente influenzabili da riflessioni inerenti al diritto delle assicurazioni o di altra natura fatte in un secondo tempo. Questa massima non è una regola probatoria formale, bensì unicamente un ausilio interpretativo di giudizio di cui tenere conto nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Tale massima può essere applicata unicamente quando non siano da attendersi altri elementi cognitivi risultanti da ulteriori accertamenti dei fatti (STFA U 243/04 del 22 giugno 2005; RAMI 2004 pag. 547; Bühler, Der Unfallbegriff, in: Alfred Koller [Hrsg.], Haftpflicht-und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, pag. 267 seg.).

Infatti, è solo dopo che ha ricevuto la decisione formale con le spiegazioni sul diritto all’assegno per grandi invalidi che la rappresentante dell’assicurata ha evidenziato di occuparsi della mamma giorno e notte.

Ciò nonostante, questo Tribunale osserva che l’essere a disposizione tutto il giorno per la mamma, benché sia un comportamento lodevole, non significa però ancora che l’assicurata abbia un’effettiva necessità di sorveglianza personale permanente.

D’altronde, nessun certificato medico corrobora la tesi della ricorrente di necessitare di un aiuto permanente. Come visto, il medico curante ha confermato le risposte date dall’interessata nell’apposito formulario e quindi ha ratificato che la necessità di una sorveglianza personale avvenga solo di giorno.

A ben vedere, poi, è stata proprio la figlia dell’interessata a specificare di “essere presente 3 volte al giorno” o talvolta più spesso, ma in nessun caso si parla di sorveglianza 24 ore su 24.

Ad ogni modo, l’essere a disposizione in caso di bisogno non equivale all’essere sempre presente con l’assicurata e sorvegliarla nella sua quotidianità, sia essa diurna sia essa notturna.

Questa nozione è stata ripresa ed approfondita dal N. 8035 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) che la Cassa di compensazione ha correttamente citato nella sua decisione su opposizione e che è opportuno qui riprendere.

Il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Le prestazioni di cui si è già tenuto conto come aiuto diretto o indiretto in un ambito degli atti ordinari della vita non possono essere prese in considerazione ancora una volta per valutare la necessità della sorveglianza. Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere lasciato solo durante tutta la giornata (RCC 1986 pag. 512 consid. 1a con rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66 consid. 4b; v. N. 8020). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità. Non è sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o una sorveglianza personale (9C_608/2007). È di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

Inoltre, per il N. 8036 CIGI, la sorveglianza deve essere di lunga durata e non “transitoria”, come ad esempio in caso di malattia intercorrente.

                               2.9.   Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA deve concludere che l’interessata necessita dell’aiuto di terzi per compiere 3 atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi), ma non di una sorveglianza personale continua tale da giustificare un assegno di grado medio.

La decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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