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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2015 30.2015.12

9. Juni 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·825 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Ricorso non firmato, senza produzione della decisione impuganta, senza precise conclusioni. Non emendato. Irricevibile

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 30.2015.12   IR/sc

Lugano 9 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2015 formulato da

RI 1   

contro  

CO 1      in materia di rendite AVS

considerato                    in fatto ed in diritto

                                    ·   che con scritto 7/11 maggio 2015 non firmato RI 1 (apparentemente) si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni in merito a "lettera ricevuta dall'CO 1 del 4 febbraio 2014";

                                    ·   che fotocopia parziale di tale scritto è stata prodotta al Tribunale;

                                    ·   che il ricorso lamenta la trattenuta sulla rendita di CHF 200.-- mensili per un periodo (come sembra) non corretto;

                                    ·   che viste le gravi lacune dell'esposto, per migliore comprensione del caso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (tramite la Cancelleria) ha acquisito i seguenti documenti:

" (…)

doc. II/1:                                                               decisione su opposizione 21 ottobre 2013 avente per oggetto la "trattenuta sulla rendita AVS erogata a favore del qui opponente per l'incasso del credito risarcitorio art. 52 LAVS riferito alla ditta __________, di cui il signor RI 1 era amministratore unico. Il credito si fonda sulla decisione di risarcimento danni art. 52 LAVS emessa in data 26 novembre 2011 che, contestata dal qui opponente, è stata confermata inizialmente dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (sentenza TCA no. 31.2011.2 del 05 agosto 2011) ed in seguito dal Tribunale federale (sentenza TFA del 10 ottobre 2011), è stata oggetto, in assenza di pagamento, della procedura esecutiva che è sfociata nell'attestato di carenza di beni del 18 gennaio 2013 (esecuzione n. __________; doc. A)".

"§ Di conseguenza è fatto ordine alla CO 1 di trattenere dalla rendita AVS erogata a favore del signor RI 1 (Nnss° __________) l'importo mensile di CHF 200.00 sino a concorrenza dell'importo di CHF 6'225.00."

(…)

II/9:                                                                      lettera CO 1 / RI 1 del 30.04.2015.

II/8:                                                                      suo scritto alla Cassa 27.04.2015.

II/7: lettera 12.03.2015 CO 1 / RI 1.

II/6:                                                                      lettera 06.03.2015 RI 1 / CO 1 con allegato lo scritto II/5 che è di identico tenore a quello prodotto al TCA con il ricorso 7/11.05.2015.

II/4:                                                                      Calcolo minimo esistenziale CO 1.

II/3:                                                                      Attestato carenza di beni esecuzione n° __________ per CHF 6'225,30;

II/2:                                                                      Ritiro della raccomandata (track & trace) __________ (…)" (doc. III)

                                    ·   che il 12 maggio 2015 (doc. III) il giudice delegato ha comunicato al ricorrente che:

" (…)

Da quanto precede si deduce, apparentemente, che le è stata notificata regolarmente una decisione su opposizione cresciuta in giudicato che fissa il debito residuo dovuto in CHF 6'225.30 e la trattenuta di CHF 200.--. (…)"

                                    ·   che nel medesimo scritto (doc. III) al ricorrente è stato comunicato quanto segue:

" (…)

Ritenuto come il suo ricorso non sia completo e comprensibile, non produce la decisione resa su opposizione impugnata e rilevato come per le procedure incoate al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, si applica la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008;

che l'art. 3 pone i seguenti requisiti minimi formali per la ricevibilità degli atti:

○  una concisa esposizione dei fatti;

○  una breve motivazione;

○  le conclusioni del ricorrente

ed impone, in caso di presentazione di un atto che non adempia i citati requisiti, che il giudice delegato lo ritorni alla parte ricorrente perché lo completi, assegnando un termine perentorio di 15 giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.

Gli atti da lei prodotti, con quanto acquisito dal Tribunale cantonale delle assicurazioni le viene trasmesso per il completamento del ricorso che dovrà pure essere firmato. Le viene concesso un termine di 15 (quindici) giorni a tal fine.

In difetto di completamento o di completamento insufficiente la procedura sarà stralciata dai ruoli senza ulteriore avviso. In particolare è invitato a volere trasmettere al Tribunale cantonale delle assicurazioni il documento originale della Cassa che indica la data del 4 febbraio 2014 e che attesterebbe "debito (arretrato contributi AVS) ammonta a fr. 2'600.-- a partire dal mese di dicembre 2013 fino al mese dicembre 2014 saranno dedotti direttamente dalla sua rendita di vecchiaia".

                                    ·   che vista la mancata trasmissione della decisione impugnata, la mancata firma sul gravame e la mancanza di motivazione adeguata il gravame è irricevibile e va stralciato senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

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